Di recente abbiamo lanciato la 13a edizione del nostro rapporto annuale sulle tendenze, lo studio più completo del settore sui mandati IVA globali e sui controlli di conformità. Trends fornisce uno sguardo completo al panorama normativo mondiale, evidenziando come i governi di tutto il mondo stiano attuando nuove politiche e controlli complessi per colmare le lacune fiscali e riscuotere le entrate dovute. Queste politiche e protocolli hanno un impatto su tutte le aziende nei paesi in cui commerciano, indipendentemente da dove abbiano sede.

Il rapporto di quest’anno esamina come gli investimenti su larga scala nella tecnologia di digitalizzazione negli ultimi anni abbiano consentito alle autorità fiscali di gran parte del mondo di applicare l’analisi dei dati in tempo reale e l’applicazione sempre attiva. Spinti da nuove tecnologie e capacità, i governi si occupano ora di ogni aspetto delle operazioni aziendali e sono sempre presenti nei dati aziendali.

Le aziende devono sempre più inviare ciò che equivale a tutti i dati relativi alle vendite in tempo reale e alla catena di approvvigionamento, nonché a tutti i contenuti dai loro sistemi contabili alle amministrazioni fiscali. Questo accesso ai registri finanziari crea opportunità senza precedenti per le amministrazioni fiscali di triangolare i dati di origine delle transazioni di una società con il loro trattamento contabile e l’effettivo movimento di merci e flussi monetari.

Il panorama europeo dell’IVA

Dopo anni di leadership dell’America Latina con l’innovazione in questi settori legislativi, l’Europa sta iniziando ad accelerare la digitalizzazione della rendicontazione fiscale. Il nostro rapporto sulle tendenze evidenzia gli sviluppi e le normative chiave che continueranno ad avere un impatto nel 2022, tra cui:

Secondo Christiaan van der Valk, autore principale di Trends, i governi hanno già tutte le prove e le capacità di cui hanno bisogno per guidare programmi aggressivi verso la supervisione e l’applicazione in tempo reale. Questi programmi esistono nella maggior parte dell’America meridionale e centrale e si stanno rapidamente diffondendo in paesi europei come Francia, Germania e Belgio, nonché in Asia e in alcune parti dell’Africa. I governi si stanno muovendo rapidamente per applicare questi standard e il mancato rispetto può portare a interruzioni delle attività e persino interruzioni.

Questo nuovo livello di trasparenza imposta sta costringendo le aziende ad adattare il modo in cui tracciano e implementano la fatturazione elettronica e i cambiamenti del mandato dei dati in tutto il mondo. Per rimanere conformi, le aziende hanno bisogno di un approccio continuo e sistematico al monitoraggio dei requisiti.

Trends è il rapporto più completo nel suo genere. Fornisce una visione obiettiva del panorama IVA con analisi imparziali del nostro team di esperti fiscali e normativi. Il ritmo del cambiamento in materia fiscale e normativa continua ad accelerare e questo rapporto ti aiuterà a prepararti.

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Identificare la posizione del rischio nel caso dell’assicurazione sanitaria può essere un argomento difficile, ma è anche fondamentale farlo bene. Un mancato rispetto di tale decisione potrebbe portare a passività fiscali sottodichiarate in un determinato territorio e alla possibilità di applicare sanzioni una volta che questi disavanzi siano identificati e risolti tardivamente. Esaminiamo la situazione da una prospettiva europea.

IL CONTESTO LEGALE

Il punto di partenza in questo settore è la direttiva Solvency II (direttiva 138/2009/CE). In particolare, l’articolo 13, paragrafo 13, delinea le diverse categorie di rischi assicurativi utilizzate per determinare le ubicazioni dei rischi. Poiché l’assicurazione sanitaria non rientra nelle disposizioni specifiche per i rischi patrimoniali, i veicoli e i rischi di viaggio, essa è disciplinata dalla disposizione generale di cui all’articolo 13, paragrafo 13, lettera d).

Questo articolo si riferisce alla «residenza abituale del contraente» o, se il contraente è una persona giuridica, «alla sede dell’assicurato cui si riferisce il contratto». Considereremo questi scenari separatamente, data la distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche.

Dove il contraente è un individuo

Per le persone fisiche, la situazione è generalmente semplice. Sulla base di quanto sopra, il fattore chiave è la residenza abituale del contraente. La residenza permanente del contraente tende ad essere relativamente facile da confermare.

Possono verificarsi casi più impegnativi in cui qualcuno si sposta da un luogo a rischio a un altro. Ad esempio, quando un individuo acquista un’assicurazione in un determinato paese, avendo vissuto lì per un periodo significativo prima di trasferirsi in un altro paese subito dopo, la posizione del rischio sarà il paese originale. Poiché la legislazione dell’UE non entra nei dettagli su questo punto, gli esempi di assenza apparente di residenza abituale saranno trattati caso per caso.

Se l’assicurato è una persona giuridica

In questo scenario, dobbiamo considerare in primo luogo lo «stabilimento dell’assicurato a cui si riferisce il contratto». Lo stabilimento è trattato in modo piuttosto ampio, come dimostra la causa della Corte di giustizia delle Comunità europee Kvaerner plc/Staatssecretaris van Financiën (C-191/99), precedente a Solvency II.

Nonostante quanto sopra, la residenza abituale dell’assicurato dovrebbe essere utilizzata per identificare il luogo del rischio anche se il contraente è una persona giuridica in determinate circostanze. Ciò si verifica quando l’assicurato è parte indipendente di un contratto di assicurazione, dando loro il diritto di presentare un reclamo personalmente piuttosto che attraverso l’assicurato aziendale.

Questa logica può anche essere potenzialmente estesa alle persone a carico della persona assicurata aggiunte alla polizza e che possono anche richiedere separatamente ai sensi del contratto. Creeranno anche una posizione a rischio, anche se spesso si troverà nello stesso paese della persona assicurata. In definitiva, l’approccio conforme sarà dettato dall’impostazione generale della politica.

Se qualche assicuratore che scrive affari in Europa ha domande sull’ubicazione delle norme sui rischi, sia che si tratti di assicurazione sanitaria o di qualsiasi altra assicurazione, Sovos è nella posizione migliore per fornire consigli per garantire che le tasse vengano dichiarate correttamente.

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Il 30 gennaio 2022, la Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) ha pubblicato un annuncio sulla sua pagina web ufficiale riguardante le sanzioni per le violazioni delle norme IVA, ed è attualmente disponibile solo in arabo. Come parte dell’annuncio, le precedenti multe sono state modificate, inaugurando un approccio più cooperativo ed educativo per penalizzare i contribuenti per il loro mancato rispetto delle norme IVA rispetto al passato.

Qual è il nuovo approccio?

Se i funzionari della ZATCA rilevano una violazione durante una visita sul campo, il contribuente riceverà prima un avvertimento sulla violazione senza alcuna penalità. La ZATCA mira a sensibilizzare invece di penalizzare i contribuenti per la loro prima violazione. Ai contribuenti verranno concessi tre mesi per conformarsi e apportare le modifiche necessarie nei loro processi.

Se la non conformità continua dopo la prima ispezione, il contribuente verrà multato di 1.000 Riyal, circa 267 USD. La penalità aumenterà gradualmente se il contribuente non rispetterà le regole e non apporterà le modifiche necessarie entro tre mesi dalla notifica.

La multa per ogni tempo di ripetizione aggiuntivo sarà la seguente: 5.000 Riyal per la terza volta, 10.000 Riyal per la quarta volta e 40.000 Riyal per la quinta volta. Se la stessa violazione viene ripetuta 12 mesi dopo la sua scoperta, viene considerata una nuova violazione e il processo inizierà con un avviso senza una multa.

Quali sono le violazioni della fatturazione elettronica?

Secondo l’annuncio, le violazioni delle norme sulla fatturazione elettronica saranno penalizzate secondo la nuova procedura sopra descritta. Le istanze che richiedono un avviso/multa sono leggermente diverse dalle violazioni iniziali descritte in precedenza ed evidenziate come segue:

Cosa c’è dopo?

La ZATCA afferma che il nuovo approccio garantisce la proporzionalità tra la violazione e la sanzione inflitta ai contribuenti, offrendo al contempo ai contribuenti la possibilità di conformarsi entro un termine specifico. Considerando che l’introduzione sia dell’IVA che della fatturazione elettronica obbligatoria è abbastanza recente nel paese, ci sono alcuni aspetti che non sono chiari per i contribuenti. Questo approccio istruirà le imprese e dovrebbe essere accolto con favore dalle parti interessate.

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Verso la fine del 2021, l’autorità fiscale turca ha pubblicato una bozza di comunicato che amplia la portata dei documenti elettronici in Turchia. Dopo piccole revisioni, la bozza di comunicato è stata emanata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio 2022.

Diamo un’occhiata più da vicino ai cambiamenti nell’ambito dei documenti elettronici turchi.

Ampliato l’ambito di e-fatura

I contribuenti che soddisfano queste soglie e criteri devono iniziare a utilizzare l’applicazione e-fatura dall’inizio del settimo mese dell’anno successivo al periodo contabile pertinente.

In termini di fornitori di servizi di alloggio, se forniscono servizi alla data di pubblicazione del presente comunicato, devono iniziare a utilizzare l’applicazione e-fatura dal 1° luglio 2022.

Per tutte le attività commerciali che iniziano dopo la data di pubblicazione del comunicato, e-fatura deve essere utilizzata dall’inizio del quarto mese successivo a quello in cui sono iniziate le loro attività commerciali.

Estensione dell’ambito della fattura e-ARSIV

I contribuenti che non rientrano nell’ambito delle fatture e-arşiv sono stati obbligati a emettere fatture e-arşiv se l’importo totale delle fatture da emettere supera 30.000 TRY tasse incluse (in termini di fatture emesse a contribuenti non registrati, l’importo totale tasse incluse supera 5.000 TRY) a partire dal 1o gennaio 2020.

Con il comunicato modificato, la Turkish Revenue Administration (TRA) ha abbassato l’importo totale della soglia della fattura a 5.000 TRY, e quindi un numero maggiore di contribuenti sarà tenuto a utilizzare l’applicazione e-arsiv. La nuova soglia per le fatture e-arsiv si applica dal 1° marzo 2022.

Ampliamento della portata delle bolle di

Un’altra modifica introdotta dal comunicato è stata l’espansione del campo di applicazione delle bolle di consegna elettroniche. La soglia del fatturato lordo delle vendite per le bolle di consegna elettroniche obbligatorie è stata rivista a 10 milioni di TRY, a partire dal periodo contabile 2021. Inoltre, i contribuenti che fabbricano, importano o esportano ferro e acciaio (GTIP 72) e prodotti siderurgici (GTIP 73) sono tenuti a utilizzare l’applicazione della bolla di consegna elettronica. La registrazione della domanda e-Fatura non è applicabile a tali contribuenti.

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Semplificare l'IVA UE con il regime IOSS

Il pacchetto UE sull’IVA per l’e-commerce è entrato in vigore il 1° luglio 2021, accompagnato dalla necessità di cambiamenti operativi, business disruption e da notevoli complessità a livello contabile.

Uno dei componenti fondamentali del pacchetto è il regime Import One Stop Shop (IOSS), che rappresenta un nuovo modo per le imprese di soddisfare gli obblighi IVA a livello europeo per quanto riguarda le transazioni transfrontaliere. 

In questo e-book spiegheremo nel dettaglio i punti fondamentali del regime IOSS e i casi d’uso più comuni, in modo da averne una migliore comprensione e poterlo sfruttare a vantaggio della propria azienda.

Il regime IOSS è piuttosto oneroso e complicato e riscrive completamente le regole da applicare alle aziende che commerciano con e all’interno dell’Unione Europea. Lo scopo di questo e-book è renderlo comprensibile. Gli argomenti trattati sono i seguenti:

  • Nozioni fondamentali
  • Requisiti degli intermediari
  • Considerazioni principali per la propria azienda
  • Come garantire la conformità IOSS
  • Come possiamo aiutare

Ottieni l'e-book

Ciascun argomento sarà trattato in modo dettagliato, in modo che il lettore possa capire senza margini di dubbio se il regime IOSS sia la scelta più indicata per la propria attività.

Il nostro e-book si apre con una visione d’insieme di questo regime fiscale, comprendente il suo funzionamento, le sue numerose regole, e i motivi della sua introduzione. Successivamente viene trattato più nel dettaglio il tema degli intermediari IOSS, con particolare riferimento alla loro funzione e ai casi in cui possono essere usati.

Approfondite il processo di registrazione IOSS, compresi i suoi effetti su:

  • Esperienza cliente
  • Registrazione IVA
  • Semplificazione dell’IVA
  • Tenuta registri
  • Raccolta dati e fatturazione
  • Pianificazione delle contingenze
  • Aspetti commerciali

Daremo risposta ad alcuni quesiti fondamentali che è necessario prendere in esame circa la registrazione IOSS:

  1. C’è bisogno di designare un intermediario?

  2. Com’è possibile designarne uno?

  3. Come prepararsi alla registrazione IOSS? È possibile farlo in autonomia oppure è meglio chiedere aiuto?

  4. Come si effettuano le dichiarazioni mensili e l’eventuale impiego di un partner?

  5. In che modo è possibile garantire che i dati contabili siano aggiornati e nel formato corretto?

  6. Come reagire ai controlli delle autorità fiscali?

Qualunque sia la vostra decisione in materia di IOSS, il nostro e-book vi aiuterà a prendere una decisione informata per il bene delle vostra azienda.

Tranquillità totale in fatto di conformità grazie ai servizi gestiti IVA forniti da Sovos

Indipendentemente dalle vostre esigenze in ambito IVA, Sovos possiede le competenze per aiutarvi a gestire le vostre incombenze a livello globale e a districarvi tra le complessità degli obblighi IVA transfrontalieri.

I nostri servizi gestiti in ambito IVA alleggeriscono il carico di lavoro per la conformità, oltre a mitigare i rischi ovunque operiate. Inoltre, ci assicuriamo che siate pronti a gestire i requisiti IVA nei mercati in cui volete essere leader.

Gli uffici fiscali di Shanghai, della provincia del Guangdong e della regione autonoma della Mongolia Interna hanno tutti pubblicato annunci in cui affermano che intendono realizzare un nuovo programma pilota per contribuenti selezionati con sede in alcune aree delle province. Il programma pilota prevede l’adozione di un nuovo tipo di fattura elettronica, nota come fattura elettronica completamente digitalizzata.

Introduzione di un nuovo tipo di fattura elettronica

Molte regioni della Cina fanno attualmente parte di un programma pilota che consente ai contribuenti appena registrati che operano in Cina di emettere volontariamente fatture elettroniche speciali IVA per richiedere l’IVA a monte, principalmente per scopi B2B.

La nuova fattura elettronica completamente digitalizzata è una versione semplificata e aggiornata delle fatture elettroniche correnti in Cina. L’emissione e le caratteristiche della fattura completamente digitalizzata sono diverse dalle altre fatture elettroniche precedentemente utilizzate nel paese.

Caratteristiche della fattura elettronica completamente digitalizzata

Verifica di fatture elettroniche completamente digitalizzate

Basandosi sulla piattaforma nazionale unificata di servizi di fatturazione elettronica, le autorità fiscali forniranno a contribuenti selezionati per questo programma pilota servizi come l’emissione, la consegna e l’ispezione di fatture elettroniche completamente digitalizzate 24 ore al giorno. I contribuenti saranno in grado di verificare le informazioni di tutte le fatture elettroniche attraverso la piattaforma di servizi di fatturazione elettronica o la piattaforma nazionale di ispezione delle fatture IVA (https://inv-veri.chinatax.gov.cn).

Quali sono le prospettive per la fatturazione elettronica in Cina?

Questo nuovo programma pilota è stato efficace a Shanghai, Guangzhou, Foshan, Guangdong-Macao Intensive Cooperation Zone e Hohhot dal 1 dicembre 2021. Nonostante la mancanza di una tempistica ufficiale per l’attuazione, si prevede che l’ambito di questo programma pilota sarà esteso nel 2022 per coprire nuovi contribuenti e regioni in Cina, aprendo la strada all’adozione a livello nazionale della fattura elettronica completamente digitalizzata.

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A seguito dell’attuazione della legge finanziaria 2020, che trasferisce la gestione e la riscossione dell’IVA sulle importazioni dalla dogana alla Direzione generale delle finanze pubbliche (DGFIP), la Francia ha implementato la dichiarazione obbligatoria dell’IVA sulle importazioni nella dichiarazione IVA invece di avere la possibilità di pagare attraverso la dogana così com’è tipicamente il processo. Questa modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, con ulteriori modifiche alla dichiarazione IVA in Francia, inclusa la divisione della dichiarazione di scambio merci (DEB) in cui la spedizione Intrastat e l’elenco delle vendite CE sono ora rapporti separati.

Questa nuova procedura di importazione è obbligatoria per tutti i contribuenti identificati ai fini dell’IVA in Francia. I contribuenti registrati non possono più scegliere di pagare l’IVA all’importazione alla dogana e devono dichiarare tutta l’IVA all’importazione tramite la dichiarazione IVA. Si tratta di un allontanamento dal processo precedente, in cui i contribuenti dovevano ricevere un’autorizzazione preventiva per attuare un meccanismo di inversione contabile per pagare l’IVA all’importazione attraverso la dichiarazione IVA. Ora, questo processo è automatico e obbligatorio e non è richiesta alcuna autorizzazione.

Di conseguenza, i contribuenti che effettuano operazioni di importazione in Francia devono ora registrarsi ai fini dell’IVA presso le autorità fiscali francesi. Inoltre, il numero di partita IVA intracomunitaria francese del debitore dell’IVA all’importazione deve essere indicato in tutte le dichiarazioni doganali.

Modifiche alla dichiarazione IVA

Le modifiche alla dichiarazione IVA francese includono (cfr. figura 1):

La Francia implementa una contabilità posticipata obbligatoria sulle importazioni

Figura 1: Bozza di estratto della dichiarazione IVA FR 2022

Impatto sui contribuenti

Dal 31 dicembre 2021, i «commercianti stranieri» che hanno importato merci e poi effettuato vendite locali con l’inversione contabile nazionale sono ora tenuti a registrarsi come risultato della parte importata della transazione e continueranno ad applicare l’inversione contabile alle loro vendite. A questo punto sarà necessaria una nuova dichiarazione IVA per essere presentata.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, una società straniera che importava merci in Francia e effettuava vendite locali con l’inversione contabile doveva recuperare l’IVA all’importazione pagata ai sensi della direttiva sui rimborsi (società UE) o della tredicesima direttiva (società non UE). Per le domande della direttiva sui rimborsi, ci sarebbe stato un vantaggio in denaro per la Francia perché o le società non hanno presentato richieste (di importo modesto) o perché le richieste sono state respinte per non conformità. Per le rivendicazioni ai sensi della tredicesima direttiva e delle due considerazioni precedenti, c’era anche la questione della «reciprocità» che impediva le richieste di risarcimento da parte di alcune contee come gli Stati Uniti, per esempio. Con il nuovo regime, tutta l’IVA sulle importazioni viene recuperata, con conseguente potenziale deficit di bilancio.

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Il protocollo dell’Irlanda del Nord relativo alle merci che si spostano dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord continua a causare problemi, portando a chiedere di sospenderlo attraverso l’articolo 16. Ma allo stesso tempo, alcuni politici del NI stanno cercando di capitalizzare sulla possibilità di investimenti interni da parte di società che possono trarre vantaggio dalla presenza sia nel Regno Unito che nel mercato unico allo stesso tempo. Questo sarà un interessante cerchio da quadrare.

Per le merci che si spostano dalla Gran Bretagna all’UE, è stato necessario rivedere le catene di approvvigionamento e la conformità IVA, soprattutto quando il fornitore GB è tenuto a importare le merci. Qui abbiamo il problema della teoria che si scontra con la realtà, richiedendo una revisione dei piani.

Molti fornitori britannici che vendono beni nell’UE hanno deciso che un buon approccio sarebbe stato quello di ottenere un numero di partita IVA nei Paesi Bassi e quindi importare i beni in base a una licenza ex articolo 23 per differire l’IVA all’importazione nella dichiarazione IVA – un regime semplice da istituire e gestire. Tuttavia, ai sensi del codice doganale dell’Unione, chiunque importi merci nell’UE deve essere stabilito nell’UE o nominare un «agente doganale indiretto» stabilito nell’UE.

Dopo aver accettato tale nomina, l’entità dell’UE diventa solidalmente responsabile con l’importatore per l’IVA e il dazio dovuti. Non sorprende che sia difficile trovare aziende in grado di offrire tale servizio. Nel 2020, l’organismo che rappresenta gli spedizionieri in Germania ha suggerito che tali nomine non dovrebbero essere accettate a causa del rischio finanziario. Per molte aziende del Regno Unito, l’unica soluzione è stata quella di creare una società nell’UE, spesso nei Paesi Bassi, per importare a loro nome.

La Brexit ha anche causato problemi alle aziende del Regno Unito che forniscono apparecchiature necessarie per essere installate in fabbriche o altri locali, come parti di linee di produzione di produzione.

Nell’ambito del mercato unico c’è una semplificazione per tali forniture. Il venditore può trasferire i beni in un altro Stato membro per installarli presso il cliente che contabilizza l’imposta sugli acquisti dovuta sui beni. Questo perché non è necessario che il fornitore abbia un numero di partita IVA locale nello Stato membro in cui sono installate le merci.

Dopo la Brexit, i fornitori che spediscono merci dalla Gran Bretagna all’UE per l’installazione non sono più in grado di utilizzare questa semplificazione. Invece, il fornitore del GB deve ora importare le merci nell’UE e quindi effettuare una vendita. Se le merci sono importate e installate in uno Stato membro in cui l’inversione contabile estesa si applica alla vendita, si verificherà un problema di flusso di cassa relativo all’IVA all’importazione pagata. Le richieste devono essere presentate ai sensi della tredicesima direttiva e, se lo Stato membro interessato applica il concetto di «reciprocità», allora la richiesta può essere respinta.

La «reciprocità» consente a uno Stato membro di rifiutare il rimborso dell’IVA ai contribuenti di paesi terzi che non consentono rimborsi IVA ai contribuenti dello Stato membro. Lo Stato membro pubblica normalmente un elenco di paesi terzi che possono presentare domande quando viene invocata la reciprocità.

Prima della Brexit, non c’era bisogno che il Regno Unito fosse in una lista del genere, quindi questo rappresenta ora un rischio reale. Alcuni Stati membri, tra cui la Spagna, hanno aggiunto il Regno Unito alla loro lista subito dopo la Brexit. Se queste sottili complessità non vengono considerate prima di concordare una transazione, le conseguenze del flusso di cassa potrebbero essere gravi, quindi la pianificazione è essenziale.

Le imprese devono inoltre assicurarsi di essere preparate ai cambiamenti che sono entrati in vigore il 1° gennaio 2022.

Ai sensi dell’accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito, le merci esportate dalla Gran Bretagna nell’UE con origine britannica sono esenti da dazi all’importazione. In alcune situazioni, gli esportatori richiedono ai loro fornitori informazioni sull’origine delle merci che forniscono.

Fino al 31 dicembre 2021, un esportatore di merci dalla Gran Bretagna nell’UE non aveva bisogno di essere in possesso di una dichiarazione del fornitore quando presentava un’attestazione di origine che il cliente doveva utilizzare per richiedere l’aliquota del dazio zero sulle importazioni nell’UE. È sufficiente che l’esportatore sia sicuro che le norme di origine siano rispettate e compia ogni sforzo per ottenere le dichiarazioni dei fornitori in modo retroattivo.

Supponiamo che un esportatore del Regno Unito ritenga che una dichiarazione del fornitore non sia disponibile retroattivamente. In tal caso, devono informare il cliente dell’UE che dovrà considerare l’impatto sulle importazioni che hanno effettuato.

Se un esportatore non è in grado di soddisfare una richiesta ufficiale di verifica dell’origine delle merci essendo il Regno Unito, il cliente dell’UE sarà tenuto a pagare l’intera aliquota del dazio a posteriori.

A partire dal 1° gennaio 2022, un esportatore deve essere in possesso di una dichiarazione del fornitore, se richiesto, al momento della dichiarazione di origine al cliente o è dovuta l’aliquota piena del dazio doganale. Questa modifica significativa delle norme avrà un impatto su tutte le imprese che esportano nell’UE, compresi i rivenditori al dettaglio di e-commerce che vendono beni superiori a 150 EUR.

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In un post sul blog all’inizio di quest’anno, abbiamo scritto di come diversi paesi dell’Europa orientale abbiano iniziato a implementare controlli continui delle transazioni (CTC) per combattere la frode fiscale e ridurre il divario IVA. Tuttavia, è stato un anno ricco di eventi con molti nuovi sviluppi nella regione, quindi diamo un’occhiata più da vicino ad alcuni dei cambiamenti all’orizzonte.

LETTONIA

La Lettonia ha recentemente rivelato i suoi nuovi piani di regime CTC. Il governo lettone ha approvato un rapporto preparato dal ministero delle Finanze per implementare un sistema di fatturazione elettronica nel paese. Il concetto descritto nella relazione prevede l’introduzione della fatturazione elettronica come obbligatoria per le transazioni B2B e B2G a partire dal 2025 nell’ambito del quadro PEPPOL. I dettagli sul sistema, compresa la legislazione e la documentazione tecnica, sono attesi a tempo debito.

Serbia

La Serbia è un altro paese che si sta muovendo rapidamente verso un quadro CTC e, a quanto pare, varie parti interessate trovano questo movimento piuttosto rapido. Il Ministero delle Finanze ha recentemente annunciato che, su richiesta di un periodo di transizione per adattarsi al nuovo sistema di fatture elettroniche, ha deciso di posticipare la data di entrata in vigore della liquidazione CTC per le transazioni B2G fino alla fine di aprile 2022. Va notato che non ci sono stati ritardi per quanto riguarda le transazioni B2B.

Secondo il calendario rivisto:

SLOVENIA

Anche la Slovenia sta cercando di introdurre i CTC. Nel giugno 2021, il Ministero delle Finanze ha presentato un progetto di legge al parlamento sloveno, volto a introdurre la fatturazione elettronica B2B obbligatoria nel paese. Secondo il progetto di regolamento, tutte le entità commerciali sarebbero obbligate a scambiare fatture elettroniche esclusivamente nelle loro transazioni reciproche (B2B). Nel caso di transazioni B2C, i consumatori possono scegliere di ricevere le loro fatture in formato elettronico o cartaceo. Tuttavia, il Ministero delle Finanze ha ritirato il progetto di legge a causa di disaccordo con varie parti interessate, ma intende rivederlo semplificando il processo e riducendo l’onere amministrativo per le imprese.

Le discussioni sull’introduzione dei CTC nel paese continuano tra le varie parti interessate, ad esempio la Camera di commercio locale. Tuttavia, visto che le elezioni nazionali sono attese in Slovenia nell’aprile 2022, la riforma del CTC non dovrebbe guadagnare molta trazione prima dell’estate 2022 al più presto.

Slovacchia

All’inizio di quest’anno, abbiamo riferito che il Ministero delle Finanze slovacco aveva preparato un progetto di legge per introdurre uno schema CTC. L’obiettivo era ridurre il divario IVA della Slovacchia alla media dell’UE e ottenere informazioni in tempo reale sulle transazioni commerciali sottostanti. La consultazione pubblica per il disegno di legge è stata completata nel marzo 2021. Tuttavia, all’epoca non è stata pubblicata alcuna sequenza temporale di lancio.

Negli ultimi mesi, il governo slovacco ha lanciato il sistema CTC e pubblicato una nuova documentazione. Il sistema CTC si chiama Electronic Invoice Information Systems (IS EFA, I nformačný systém elektronickej fakturácie) ed è un processo unificato di circolazione elettronica delle fatture e invio di dati strutturati dalle fatture all’amministrazione finanziaria. La tempistica per l’introduzione graduale dell’entrata in vigore è la seguente:

Polonia

Ci sono stati seri sviluppi riguardo al quadro e al sistema CTC della Polonia, il Krajowy System e-Faktur (KSEF). La legislazione CTC è stata infine adottata e pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 18 novembre 2021. A partire da gennaio 2022, KSeF diventa un sistema volontario, il che significa che non vi è alcun obbligo di utilizzare questo sistema di fatturazione elettronica nelle transazioni B2B. Si prevede che il sistema sarà obbligatorio nel 2023, ma non è stata ancora fissata una data per il mandato.

Romania

Con il più grande divario IVA nell’UE (34,9% nel 2019), la Romania si sta anche muovendo verso l’introduzione di un regime CTC per semplificare la riscossione delle imposte per migliorare e rafforzare la riscossione dell’IVA combattendo al contempo l’evasione fiscale. Nell’ottobre 2021, l’ordinanza governativa di emergenza (GEO) n. 120/2021 ha introdotto il quadro giuridico per l’attuazione di e-Factura, regolando la struttura del processo di fatturazione elettronica rumeno e creando il quadro per le specifiche tecniche di base del sistema di fatturazione elettronica CTC. Mentre la rumena e-Factura è stata pubblicata come sistema volontario il 6 novembre 2021, non è stata ancora pubblicata alcuna tempistica per un mandato. I fornitori nelle transazioni B2B e B2G possono scegliere di utilizzare questo nuovo sistema di fatturazione elettronica ed emettere le loro fatture elettroniche nel formato strutturato rumeno attraverso il nuovo sistema.

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Contattaci o scarica Tendenze IVA: verso i controlli continui delle transazioni per stare al passo con il panorama normativo in evoluzione.

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Il SAF-T (Standard audit file for tax) è uno standard internazionale per lo scambio elettronico di dati contabili tra le organizzazioni e le autorità fiscali nazionali o auditor esterni. Le amministrazioni fiscali lo utilizzano per raccogliere dalle aziende dati con un maggiore livello di dettaglio, sia su richiesta che con cadenze prestabilite. Sovos è in grado di gestire tutti i requisiti SAF-T in molteplici giurisdizioni, grazie a processi automatizzati che estraggono in modo fluido i dati necessari, li mappano con precisione per le strutture SAF-T nei più recenti formati legali, ed effettuano analisi approfondite sugli output SAF-T generati.

Sovos, grazie alla sua strategia a prova di futuro, offre la certezza di poter affrontare con successo gli obblighi di conformità in tutti i mercati. Le normative sulle imposte indirette, infatti, continuano a evolversi verso la rendicontazione elettronica e i sistemi di controllo continuativo (CTC) e questo impone di raccogliere dati con un livello di dettaglio sempre maggiore. La soluzione Sovos per il SAF-T prevede l’estrazione e l’analisi dei dati e la generazione degli output, offrendo ai clienti tutta la certezza di cui hanno bisogno.

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Il pacchetto IVA sul commercio elettronico dell’UE è stato introdotto nel luglio 2021. I nuovi sistemi, One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS) apportano cambiamenti significativi al trattamento IVA e ai meccanismi di dichiarazione per le vendite a privati nell’UE.

Nell’ultimo della nostra serie di blog di FAQ, rispondiamo ad alcune delle domande più comuni poste sull’IOSS.

Nei pezzi precedenti, abbiamo esaminato la comprensione della responsabilità del mercato, la comprensione dell’OSS e la comprensione dell’IOSS e delle importazioni

D: Cos’è l’IVA IOSS?

L’IVA IOSS è l’IVA riscossa al momento in cui la cessione ha luogo e successivamente rimessa all’autorità fiscale dello Stato membro di identificazione (MSI).

Secondo le vecchie norme, quando le merci importate da paesi terzi venivano vendute a privati, le normali fasi impongono al fornitore di contabilizzare l’IVA all’importazione, quindi contabilizzare l’IVA sulla cessione successiva (la vendita al privato) e quindi detrarre l’IVA all’importazione.

Invece, con IOSS, l’IVA sull’importazione è esente e solo l’IVA sulla fornitura successiva deve essere riscossa e versata all’autorità fiscale.

D: Che cos’è IOSS?

IOSS è l’abbreviazione di Import One Stop Shop. Si tratta di un regime speciale che semplifica gli obblighi di registrazione per i contribuenti che effettuano vendite a distanza di beni importati da paesi terzi a privati nell’UE.

Analogamente all’OSS, il regime IOSS consente ai contribuenti di registrarsi in un unico Stato membro dell’UE in cui contabilizzano l’IVA effettivamente dovuta in altri Stati membri.

Ecco un esempio. Un’azienda registrata per IOSS nei Paesi Bassi, può contabilizzare le sue vendite a clienti tedeschi, francesi, italiani, polacchi ecc. Nel suo reso IOSS olandese, evitando così l’obbligo di registrarsi in più giurisdizioni.

Altri vantaggi dell’utilizzo degli schemi sono:

Il regime, tuttavia, è limitato alle spedizioni fino a 150€. Inoltre, l’iscrizione al regime richiede un’attenta analisi del profilo del contribuente, del modo in cui è strutturata la catena di approvvigionamento e di altri fattori. Tutto ciò inciderebbe sull’ammissibilità delle imprese al regime e sui requisiti richiesti in alcuni casi per nominare un tipo speciale di rappresentante ai fini del regime.

Se tale rappresentante è richiesto, saranno responsabili in solido con gli obblighi IOSS del contribuente. È anche importante notare che tale rappresentante deve essere stabilito nell’UE.

D: Cos’è un numero IOSS?

Un numero IOSS è l’identificazione specifica per il regime IOSS che viene designata dall’MSI (il paese in cui il contribuente è ammissibile o decide di registrarsi per il regime) ai contribuenti che hanno deciso di utilizzare questo meccanismo.

Sebbene l’identificazione IOSS sia un tipo di identificazione IVA, non è una registrazione IVA residente effettiva nell’MSI.

Invece, è un numero IOSS specifico ai fini dello schema. In questo senso, solo il tipo di forniture ammissibili può essere contabilizzato utilizzando il numero IOSS e la registrazione IOSS. Nel caso in cui il contribuente effettui altri tipi di prestazioni che richiedono una regolare registrazione IVA, quest’ultima dovrebbe essere ottenuta ai fini della conformità.

D: Quanto costa IOSS?

Il costo della conformità IOSS può variare in base a diversi fattori. Ciò sarebbe influenzato in ultima analisi da:

D: Chi ha bisogno di un numero IOSS?

Un numero IOSS è richiesto per qualsiasi contribuente che desideri utilizzare il regime speciale IOSS. Questo meccanismo non è obbligatorio, quindi non vi è alcun obbligo di richiedere un numero IOSS.

Tuttavia, è consigliabile che qualsiasi contribuente che effettua forniture ammissibili alla segnalazione utilizzando IOSS consideri questa opzione in quanto presenta alcuni vantaggi considerevoli. Naturalmente, la considerazione dovrebbe includere anche i numerosi requisiti e condizioni che devono essere soddisfatti se una persona sceglie di utilizzare lo schema IOSS.

D: Qual è la differenza tra IOSS e OSS?

Entrambi sono regimi speciali utilizzati per semplificare gli obblighi di registrazione per i contribuenti coinvolti nelle forniture B2C. Offrono un’opzione per contabilizzare l’IVA, che è dovuta in più giurisdizioni IVA dell’UE, utilizzando un’unica registrazione e una sola dichiarazione IOSS o OSS.

La differenza tra i due sistemi è rappresentata dai diversi tipi di forniture che possono essere contabilizzati. Più precisamente:

Considerando quanto sopra, la differenza principale è che con IOSS le merci si trovano in un paese terzo (al di fuori del territorio doganale dell’UE) al momento della vendita, mentre con OSS le merci si trovano all’interno del territorio dell’UE.

D: Devo registrarmi per IOSS?

No, lo IOSS è attualmente un regime facoltativo per i contribuenti. Se non utilizzate, le prestazioni del contribuente sono soggette alle norme normali e, a seconda del modo in cui la prestazione è strutturata, può essere richiesta una normale registrazione IVA.

D: Cos’è il codice fiscale IOSS?

Il codice fiscale IOSS è il numero di partita IVA IOSS assegnato a un contribuente che ha scelto di aderire al regime IOSS. Non è un normale numero di partita IVA che viene assegnato nel corso di una normale registrazione IVA, ma viene invece utilizzato per identificare un contribuente specificamente ai fini del regime.

Inoltre, in termini più pratici, il numero IOSS deve essere indicato in modo specifico su ogni spedizione/fornitura al fine di identificarlo come ammissibile ai sensi dell’IOSS in quanto ciò consentirebbe di:

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Hai bisogno di maggiori informazioni sulle modifiche e su come rispettare il pacchetto IVA per il commercio elettronico dell’UE? Accedi al nostro webinar on demand e scarica il nostro e-book sulle nuove regole per il 2021.

Nel nostro blog precedente, abbiamo completato il ciclo di conformità con gli audit delle autorità fiscali. Tuttavia, questa non è la fine delle sfide che le aziende devono affrontare per rimanere conformi nei paesi in cui hanno obblighi IVA. Le norme e i regolamenti sull’IVA cambiano così come le catene di approvvigionamento di un’azienda: queste devono essere attentamente riviste e intraprendere azioni appropriate in modo che l’azienda rimanga un reclamo.

Cambiamenti nella catena di fornitura

Le catene di approvvigionamento si sviluppano nel tempo per una serie di motivi: vengono apportate modifiche per migliorare l’efficienza, fornire una migliore esperienza del cliente nei tempi di consegna o a causa dell’ingresso in nuovi mercati. A volte, questi cambiamenti sono istigati dall’azienda che cerca l’ottimizzazione, mentre altri sono costretti da cambiamenti esterni come la Brexit che costringe le aziende che commerciano tra il Regno Unito e l’UE a modificare le catene di approvvigionamento dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE.

Qualunque sia la ragione del cambiamento, è essenziale rivedere l’impatto sulla posizione IVA dell’azienda. Ciò comporta la determinazione degli obblighi IVA derivanti dalle nuove transazioni, di cui abbiamo parlato nel nostro blog precedente. È necessario un sistema di allerta precoce delle imminenti modifiche della catena di approvvigionamento in modo che possano essere riviste prima dell’inizio delle nuove transazioni. La chiave di tutto ciò è la consapevolezza dell’importanza dell’IVA all’interno dell’azienda; i cambiamenti della catena di approvvigionamento non possono essere rivisti se il team finanziario non ne è a conoscenza.

Inoltre, non è possibile annullare una transazione una volta che è stata effettuata, quindi l’azienda deve affrontare le conseguenze anche se sono negative. Un’azione proattiva può garantire che l’azienda entri nella nuova catena di fornitura preparata e consapevole di tutte le conseguenze.

Esistono diversi modi per strutturare una catena di approvvigionamento per raggiungere lo stesso obiettivo commerciale; possono avere implicazioni IVA diverse, quindi la considerazione delle conseguenze dovrebbe far parte del processo di valutazione per determinare la strategia appropriata.

Modifiche nella legislazione

Mentre le imprese possono controllare alcuni elementi di quando le loro catene di approvvigionamento cambiano, rispondere ai cambiamenti nella legislazione è molto più difficile.

Il primo passo è essere consapevoli di ciò che è cambiato. I cambiamenti possono avvenire su base paneuropea o in un singolo Stato membro, pertanto è necessario predisporre un meccanismo per identificare i cambiamenti non appena vengono annunciati. Spesso ciò richiederà un sostegno esterno, soprattutto se ci sono obblighi in più territori.

Una volta identificata la modifica, il passo successivo è determinare l’impatto sull’azienda. Alcune modifiche avranno un impatto minimo, mentre altre richiederanno un’azione proattiva per essere conformi alle nuove regole. Cambiamenti significativi possono richiedere una riprogettazione della catena di fornitura. Dovrebbe essere messo a punto un piano d’azione con responsabilità e scadenze chiare per gestire le modifiche necessarie.

Gestire nuovi mandati

L’UE ha visto l’introduzione di numerosi nuovi mandati negli ultimi anni, spesso relativi ai controlli continui delle transazioni (CTC), e questo è destinato a continuare mentre gli Stati membri cercano di ridurre il divario IVA.

Le ultime informazioni pubblicate dalla Commissione europea riguardano il 2019, dove il divario IVA era di 134 miliardi di euro. Sebbene ciò abbia mostrato una riduzione rispetto all’anno precedente, rappresenta ancora il 10,3% espresso come quota dell’IVA totale passiva fiscale.

I governi devono generare entrate in un mondo post-pandemico e affrontare il divario IVA fornisce una soluzione senza imporre oneri fiscali aggiuntivi in quanto comporta la riscossione di tasse che avrebbero già dovuto essere addebitate. Sulla base delle tendenze attuali, ci vorranno 13 anni per eliminare il divario, quindi sono necessarie nuove iniziative, da qui l’aumento dei CTC.

La gestione di questi nuovi mandati rappresenterà una sfida fondamentale per le imprese nei prossimi anni, poiché verranno introdotti in più Stati membri. Una strategia chiara è essenziale per evitare di essere sopraffatti da requisiti locali disparati.

In questa serie di blog, abbiamo esaminato gli aspetti chiave per garantire la conformità IVA continua. Una volta che i processi e i controlli necessari sono in atto, le aziende possono concentrarsi sul commercio sapendo che il rispetto dell’IVA è assicurato. Tuttavia, il mantenimento del rispetto dell’IVA è un processo continuo che dovrebbe essere costantemente rivisto per massimizzare l’efficienza e ridurre al minimo i rischi.

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Scopri i vantaggi che un fornitore di servizi gestiti può offrire per alleggerire gli oneri di conformità IVA.

Il pacchetto IVA sul commercio elettronico dell’UE ha quasi sei mesi e le aziende avrebbero dovuto presentare la prima dichiarazione OSS (Union One Stop Shop) entro la fine di ottobre 2021. L’OSS dell’Unione fornisce una gradita semplificazione all’obbligo di essere registrati ai fini dell’IVA in più Stati membri quando si effettuano forniture di beni e servizi B2C intra-UE.

Sebbene si tratti di una semplificazione, ci sono diverse condizioni che devono essere soddisfatte su base continuativa per continuare a utilizzarla. La Commissione europea ha prodotto una serie di guide sull’applicazione del sistema operativo dell’Unione prima della sua introduzione che fornivano orientamenti sul suo funzionamento. Tuttavia, ci sono ancora diverse domande su come il sistema operativo dell’Unione interagisce con altri obblighi di conformità in vigore per i venditori di e-commerce in tutta l’UE.

Union OSS – interazione con Intrastat

Intrastat è il meccanismo dell’UE per fornire dettagli sugli scambi all’interno dell’UE in assenza di frontiere doganali. Si compone di due componenti: le dichiarazioni di spedizione presentate nello Stato membro in cui inizia il trasporto e le dichiarazioni di arrivo nello Stato membro di consegna.

Le imprese di commercio elettronico che vendono beni all’interno dell’UE devono rispettare da tempo gli obblighi Intrastat quando hanno superato le soglie di segnalazione. Per molte aziende è sorto un obbligo nello Stato membro da cui le merci vengono spedite, dato che le merci sono state consegnate in più altri paesi dell’UE, per cui le soglie sono state spesso superate.

Inoltre, anche i venditori più grandi del commercio elettronico avevano l’obbligo di presentare le dichiarazioni di arrivo nel paese di consegna della merce anche se non erano gli acquirenti delle merci. Il più grande potrebbe anche aver avuto l’obbligo di presentare dichiarazioni di spedizione nello Stato membro del proprio cliente a causa di merci restituite.

Non vi è alcuna menzione di Intrastat in nessuna delle guide della Commissione europea sull’OSS, quindi non viene fornita alcuna guida su come si applicherà quando un’azienda adotterà l’OSS dell’Unione. Inoltre, molti Stati membri non sembrano attualmente avere una posizione definitiva sull’interazione con il sistema operativo dell’Unione.

La situazione nello Stato membro di spedizione dei beni sembra chiara, ma ci sono potenzialmente delle complessità quando i beni vengono spediti da più di uno Stato membro, soprattutto se non esiste una partita IVA in tale paese. Sebbene ciò sia improbabile, ci sono circostanze in cui non è richiesta o addirittura consentita la registrazione ai fini IVA.

La vera complessità riguarda le dichiarazioni di arrivo Intrastat. Il principio dell’OSS dell’Unione è che non è richiesta alcuna registrazione IVA nello Stato membro del cliente per le forniture intra-UE. Potrebbero esserci altri motivi per una registrazione IVA, ma per molti venditori di e-commerce non dovranno essere registrati nello Stato membro di consegna.

Ciò solleva la questione se le dichiarazioni di arrivo siano necessarie in quei territori. Alcune autorità Intrastat hanno fornito indicazioni e quelle che hanno preso strade diverse. Alcuni sono chiari che non è richiesto per gli arrivi quando si utilizza il sistema operativo dell’Unione, mentre altri richiedono ancora che le dichiarazioni siano fatte anche se non è presente una registrazione IVA locale.

Continuiamo a monitorare la situazione e aggiorneremo ulteriormente non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

OSS sindacali e altre dichiarazioni

I venditori di beni nel commercio elettronico possono avere altri obblighi fiscali e di conformità nei paesi in cui consegnano le merci. Questi includono il rispetto delle norme locali per quanto riguarda le tasse ambientali. Ad esempio, in Romania esiste l’obbligo per i venditori di e-commerce di presentare le dichiarazioni del Fondo ambientale anche se l’azienda ha scelto di utilizzare l’OSS dell’Unione. Ciò crea complessità in quanto il numero di partita IVA rumeno viene normalmente utilizzato per presentare le dichiarazioni. Una registrazione separata sembra essere possibile per garantire il rispetto delle norme ambientali.

C’è anche un potenziale problema in Ungheria con l’imposta sul commercio al dettaglio che è dovuta dalle imprese con un fatturato superiore a 500 milioni di HUF. C’è ancora l’obbligo di pagare l’imposta anche se non vi è alcuna registrazione IVA a causa dell’OSS dell’Unione. Le aziende interessate dovranno assicurarsi di rimanere conformi.

Ci si possono aspettare problemi iniziali con qualsiasi nuovo regime, ma si sostiene che alcuni di questi avrebbero dovuto essere previsti e fornire una guida chiara, specialmente per Intrastat. È chiaro che alcune autorità non hanno affatto esaminato la questione prima dell’introduzione del sistema operativo dell’Unione. Continueremo a monitorare la situazione e a fornire ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

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Attualmente, la Polonia non ha una Insurance Premium Tax (IPT). Invece, esiste una tassa parafiscale chiamata Insurance Ombudsman Contribution (CIO). Attualmente è applicato a un’aliquota dello 0,02% ed è entrato in vigore dal 1° gennaio 2020 per tutte le compagnie assicurative che operano nell’ambito della libertà di servizi (FOS) in Polonia.

Il CIO si applica a tutte le 18 classi di assicurazione non vita. È applicabile a tutte le compagnie di assicurazione che vendono assicurazioni in Polonia o riscuotono premi da persone polacche. Prima della sua data di creazione, il 1o febbraio 2014, si applicava solo agli assicuratori nazionali o agli assicuratori stranieri con filiali polacche.

La base per il CIO è il premio che deve essere pagato all’assicuratore per ottenere la copertura assicurativa.

Rapporti sui contributi del Mediatore assicurativo

La segnalazione per il CIO può essere complicata a causa del diverso nome e sistema di numerazione per le dichiarazioni trimestrali. Ad esempio: il primo trimestre (trimestre 1) dell’anno in corso copre ottobre, novembre e dicembre dell’anno precedente. La presentazione trimestrale è dovuta 90 giorni dal periodo di riferimento. In questo esempio, la dichiarazione del primo trimestre deve essere presentata entro il 31 marzo dell’anno in corso.

Tutti i pagamenti effettuati durante l’anno sono considerati pagamenti anticipati o anticipi. Ad esempio, le passività sorte nel primo trimestre del 2021 sono dichiarate nel periodo fiscale del secondo trimestre 2021 come pagamento anticipato per il secondo trimestre del 2021.

La relazione annuale è prevista per il 30 giugno dell’anno successivo. Questa relazione è presentata al Mediatore delle assicurazioni che sintetizza i premi effettivi ricevuti nell’anno precedente (vale a dire, per il 2020, una relazione è presentata entro il 30 giugno 2021 che riassume l’importo totale dei premi ricevuti dall’assicuratore nel 2020).

Il Mediatore delle assicurazioni determina quindi i suoi requisiti di finanziamento e viene effettuato un adeguamento sulla base della differenza tra la quota dell’assicuratore della percentuale di mercato moltiplicata per i requisiti di finanziamento e i pagamenti effettuati in precedenza per l’anno di riferimento.

L’adeguamento del Mediatore può comportare che le autorità fiscali richiedano fondi aggiuntivi o forniscano un rimborso. Entrambi i risultati vengono comunicati dalle autorità tramite lettere di regolamento annuale che di solito arrivano entro la fine di ottobre.

Gli assicuratori sono obbligati a tenere registri dei contratti assicurativi e dei documenti richiesti per la dichiarazione dei redditi per cinque anni dalla data di scadenza del contratto.

Se il contribuente non dichiara e non versa l’imposta in conformità con le normative, l’autorità competente può richiedere interessi ritardati e richiedere una valutazione dell’imposta. In tali casi, il tribunale può concedere una penalità e/o la reclusione della direzione della società per un massimo di tre anni, secondo il codice delle sanzioni fiscali dal 10 settembre 1999.

Per qualsiasi compagnia assicurativa operante nell’ambito del FOS in Polonia, comprendere i dettagli del contributo del Mediatore assicurativo e gli obblighi di segnalazione sono fondamentali per garantire la conformità.

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Hai bisogno di aiuto per garantire che la tua azienda rimanga conforme alle modifiche attuali e future del CIO? Contatta il team Sovos oggi.

Nel nostro blog precedente, abbiamo esaminato le sfide che le aziende devono affrontare nel presentare l’IVA e altre dichiarazioni su base continuativa. Tuttavia, il ciclo di conformità non finisce qui poiché le autorità fiscali effettueranno audit per una serie di motivi per convalidare le dichiarazioni.

Perché le autorità fiscali effettuano audit?

Quando le dichiarazioni IVA consistevano solo di numeri, sono stati effettuati audit per ottenere maggiori informazioni sulle attività commerciali che si svolgono dietro tali numeri. L’aumento della quantità di dati sulle transazioni forniti alle autorità fiscali tramite SAF-T, elenchi locali e controlli continui delle transazioni (CTC) significa che questo sta cambiando. Gli audit vengono ancora effettuati anche con le informazioni IVA aggiuntive, principalmente per determinare che le dichiarazioni IVA riflettano accuratamente le attività dell’azienda.

Sebbene la frequenza degli audit vari considerevolmente da uno Stato membro all’altro, è comune in tutta l’UE che venga effettuato un audit se l’azienda richiede il rimborso dell’IVA. In alcuni paesi, ciò avverrà ogni volta che viene richiesto un rimborso, mentre altri adotteranno un approccio più basato sul rischio e verificheranno solo se il rimborso è più elevato del previsto da un’azienda che riceve regolarmente rimborsi.

La velocità è essenziale per gli audit poiché il flusso di cassa è influenzato fino al rimborso. Questo deve essere in prima linea per chiunque gestisca l’audit, ma un’attenta considerazione delle domande poste dall’autorità fiscale e delle risposte fornite dall’azienda rimane essenziale.

Preparazione per un audit

Gli audit possono essere effettuati di persona o tramite corrispondenza, sebbene gli audit di persona siano attualmente meno comuni a causa del Covid-19. L’audit viene normalmente effettuato per corrispondenza se il contribuente non è stabilito nel paese di registrazione, che in alcuni paesi richiede un consulente locale.

Questo porta a una domanda chiave: se gestire l’audit internamente o portare competenze esterne. Sebbene la gestione interna di un audit comporti un risparmio sulle commissioni, è essenziale considerare le conseguenze dell’audit. Un consulente esterno potrebbe essere chiamato in una fase successiva, ma potrebbe essere ostacolato dalle risposte fornite all’autorità fiscale all’inizio dell’audit. Si dovrebbe prendere in debita considerazione l’opportunità di ricorrere a consulenti esterni specializzati, soprattutto se vi è un importo significativo di IVA o se sono coinvolte questioni complesse.

La priorità per qualsiasi audit è risolverlo con successo il più rapidamente possibile senza alcun impatto negativo sull’azienda. Ciò ridurrà al minimo il tempo di gestione, le commissioni e l’esposizione a sanzioni o interessi.

Gestire il processo di audit

Molti audit inizieranno con l’autorità fiscale che pone alcune domande specifiche, che potrebbero riguardare l’attività in generale o transazioni specifiche. Le domande vengono poste per un motivo, quindi le aziende devono considerare il motivo per cui vengono richieste per determinare come rispondere e ridurre al minimo il rischio di problemi più avanti nell’audit.

La gestione delle scadenze è importante in quanto in caso contrario può avere effetti negativi. Alcune autorità fiscali impongono scadenze molto brevi, quindi è necessaria una pronta attenzione. Potrebbe essere possibile concordare una proroga, ma non è sempre così. Fornire risposte chiare e inequivocabili e documentazione di supporto è essenziale per ottenere il risultato desiderato.

Una volta concluso l’audit, è necessario intraprendere qualsiasi azione correttiva. Nella situazione ideale, non si deve fare nulla e l’azienda può continuare a commerciare con successo. Se l’autorità fiscale ha emesso una decisione sfavorevole o una richiesta di pagamento, è necessario valutare se presentare ricorso contro la decisione; anche in questo caso, devono essere rispettati termini rigorosi.

Anche senza tale decisione, l’audit potrebbe aver evidenziato aree in cui è necessario lavorare per evitare problemi in futuro. Dovrebbe essere creato un piano d’azione con responsabilità e scadenze chiare.

Una volta completato tutto il lavoro, l’azienda può tornare al normale ciclo di conformità della presentazione delle dichiarazioni IVA e di altre dichiarazioni. Una sfida continua è assicurarsi che l’azienda gestisca con successo i cambiamenti nella propria posizione IVA, e lo esamineremo nel nostro blog finale di questa serie.

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Scopri i vantaggi che un fornitore di servizi gestiti può offrire per alleggerire gli oneri di conformità IVA.

Mentre ci avviciniamo alla data di implementazione del 1 gennaio 2022 per la nuova dichiarazione IVA digitalizzata della Norvegia, diamo una seconda occhiata ai dettagli.

La Norvegia ha annunciato l’intenzione di introdurre una nuova dichiarazione IVA digitale alla fine del 2020, con una data di lancio prevista per il 1° gennaio 2022. Con questo aggiornamento arriva la rimozione dei numeri di casella, che verranno sostituiti da un elenco dinamico di specifiche. Il rapporto riutilizzerà anche i codici fiscali standard norvegesi dal file finanziario SAF-T per fornire rapporti e flessibilità più dettagliati. È importante notare che l’obbligo di presentare un file SAF-T non cambierà con l’introduzione di questa nuova dichiarazione IVA.

Questa modifica riguarda solo la dichiarazione IVA, con i codici SAF-T riutilizzati e riutilizzati per fornire ulteriori informazioni. Le aziende devono comunque rispettare il mandato norvegese SAF-T, ove applicabile, e devono anche presentare questa nuova dichiarazione IVA digitale. Con la nuova dichiarazione IVA, l’Amministrazione fiscale norvegese (Skatteetaten) cerca di semplificare la rendicontazione, una migliore amministrazione e una migliore conformità.

Dettagli sulle specifiche tecniche

Skatteetaten ha creato molte pagine Web diverse con informazioni dettagliate che le aziende potranno consultare nei prossimi mesi, tra cui le seguenti:

Metodo di presentazione

La Norvegia incoraggia la presentazione diretta della dichiarazione IVA da parte dell’ERP, ove possibile. Tuttavia, le autorità fiscali hanno annunciato che la popolazione manuale tramite il portale sarà ancora disponibile.

Il login e l’autenticazione dell’utente finale o del sistema vengono effettuati tramite il sistema ID porten. Inizialmente, la Norvegia non consentiva il caricamento XML; tuttavia, le autorità fiscali hanno recentemente aggiornato le loro linee guida per garantire che il caricamento XML fosse accettato. La modifica di numeri o note nel file XML caricato non sarà possibile, ma sarà possibile caricare allegati.

Inoltre, la Norvegia ha fornito un metodo per la convalida del file della dichiarazione IVA, che dovrebbe essere testato prima della presentazione per aumentare la probabilità che il file venga accettato dalle autorità fiscali. Il validatore convaliderà il contenuto di una dichiarazione dei redditi e dovrà restituire una risposta con eventuali errori, deviazioni o avvertenze. Questo viene fatto controllando il formato del messaggio e la composizione degli elementi nella dichiarazione IVA.

Si prega di notare che la Norvegia non consente alcun periodo di grazia per la presentazione di questo reso di nuova concezione.

Qual è il passo successivo?

Oltre alla nuova dichiarazione IVA, la Norvegia ha anche annunciato l’intenzione di implementare un rapporto sulle vendite e sugli acquisti entro il 2024. La proposta è attualmente in fase di consultazione pubblica obbligatoria, che termina il 26 novembre 2021.

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Per saperne di più su ciò che crediamo ci riservi il futuro, scarica Trends: Toward Continuous Transaction Controls e seguici su LinkedIn e Twitter per essere sempre aggiornato sulle ultime novità notizie e aggiornamenti normativi.

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Arabia Saudita - Fatturazione elettronica

Nel Golfo, l’Arabia Saudita svolge un ruolo di apripista nell’ambito dei controlli continui sulle transazioni

La fatturazione elettronica in Arabia Saudita a partire dal dicembre 2021

L’Arabia Saudita introdurrà un regime di fatturazione elettronica scaglionato in fasi a partire dal dicembre del 2021. Il Paese, che ha introdotto l’IVA solamente dal 1° gennaio 2018, sta assumendo un ruolo guida nella digitalizzazione degli adempimenti fiscali nell’area del Golfo.

Le regole finali emanate dall’autorità fiscale saudita, la Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA), confermano la data di avvio della seconda fase, che partirà il 1° gennaio 2023.

In aggiunta agli altri requisiti, la fase due introduce l’integrazione con una piattaforma ZATCA digitale per il controllo continuo delle transazioni (CTC), che richiede ai soggetti passivi di sottoporre ad approvazione preventiva le fatture prima di trasmetterle agli acquirenti.

Ottieni le informazioni di cui hai bisogno

L'obbligo fiscale in breve

Fase 1 — Generazione obbligatoria delle fatture elettroniche con verifiche post-emissione: inizio previsto per il 4 dicembre 2021

  • Si applica a tutti i soggetti passivi residenti in Arabia Saudita.
  • Impone ai contribuenti di emettere, modificare e archiviare le fatture e le note elettroniche (note di credito e di debito) per le transazioni B2B, B2C e B2G, comprese le esportazioni.
  • Le aziende sono tenute a emettere le fatture elettroniche e le note ad esse associate in un formato elettronico strutturato.
  • Le fatture elettroniche e le note devono contenere tutte le informazioni necessarie.
  • È consentito qualsiasi formato elettronico strutturato.
  • Le fatture B2C devono includere un codice QR.
  • Tutte le fatture devono riportare una marca temporale.
  • L’integrità delle fatture elettroniche è un requisito chiaramente esplicitato.
  • I requisiti di archiviazione sono i medesimi delle fasi 1 e 2 (le fatture devono essere archiviate in un sistema/server ubicato fisicamente nel territorio dell’Arabia Saudita. Al soddisfacimento di alcuni requisiti addizionali, i contribuenti dotati di una succursale in Arabia Saudita possono ubicare i propri sistemi informatici centrali al di fuori dei confini nazionali).
  • I fornitori devono archiviare le fatture elettroniche in un formato strutturato, indipendentemente dal modo in cui sono state scambiate con gli acquirenti.
  • Determinate funzionalità sono vietate per le soluzioni di fatturazione elettronica.

Fase 2 – regime CTC: inizia il 1° gennaio 2023 e impone ai soggetti passivi di trasmettere le fatture e le note elettroniche all’autorità fiscale, la ZATCA, per la verifica preliminare.

  • È previsto un approccio graduale per le diverse categorie di contribuenti.
  • Le fatture B2B opereranno in regime di clearance, mentre quelle B2C dovranno essere segnalate alla piattaforma ZATCA entro 24 ore dall’emissione.
  • Tutte le fatture elettroniche devono essere emesse nel formato XML obbligatorio.
  • Le fatture fiscali possono essere inviate agli acquirenti in formato XML o PDF/A-3 (con XML integrato). Le fatture B2C devono essere presentate in formato cartaceo. Tuttavia, se presente un accordo tra le parti, le fatture B2C possono essere condivise elettronicamente o in qualsiasi altro modo in cui l’acquirente possa leggerle.
  • Una soluzione per la fatturazione elettronica conforme deve avere le seguenti caratteristiche:
    • Generazione di un UUID (Universally Unique Identifier) oltre al numero sequenziale della fattura.
    • Contatore fatture antimanomissione.
    • Alcune capacità di salvataggio e archiviazione delle fatture e delle note elettroniche.
    • Generazione di un timbro crittografico per le fatture B2C, di un hash e di un codice QR per ciascuna fattura e ciascuna nota elettronica.

Date importanti

Fase 1: 4 dicembre 2021 – tutti i soggetti passivi residenti nel Regno devono emettere, modificare e archiviare le fatture e le note elettroniche (documenti di credito e debito).

Fase 2: 1 gennaio 2023 – ulteriori requisiti per i soggetti passivi in merito alla trasmissione delle fatture e delle note elettroniche alla ZATCA. Questa sarà una fase di adozione scaglionata, in quanto in primis riguarderà le aziende di grandi dimensioni e poi, gradatamente, si estenderà a un numero maggiore di realtà. Le aziende possono aspettarsi un preavviso di sei mesi prima della data ultima di scadenza.

Come Sovos può aiutare

Hai bisogno di aiuto per sapere se la tua azienda è conforme all’IVA in Arabia Saudita? Sovos funge da punto di riferimento per la gestione degli adempimenti in materia di fatturazione elettronica, in Arabia Saudita e in tutto il mondo. Sovos unisce competenze fortemente localizzate con un’esperienza cliente fluida di valore mondiale.

L'Import One Stop Shop (IOSS) per l'IVA

Semplifica gli adempimenti IVA nell'Unione europea con una sola dichiarazione

Il regime Import One Stop Shop (IOSS) è arrivato. Semplifica i tuoi adempimenti IVA nell’Unione europea con un’unica dichiarazione. Aumenta le vendite nell’Unione europea, evita multe e sanzioni e migliora l’esperienza dei clienti eliminando addebiti imprevisti .

Fin dal momento della sua introduzione, abbiamo aiutato le aziende di e-commerce di ogni dimensione a transitare verso il nuovo schema. Il nostro servizio IOSS ti offre un accesso completo alle nostre soluzioni software per la conformità IVA e un team di specialisti nel campo delle imposte indirette. Lascia a noi l’incombenza della registrazione iniziale, degli invii mensili e dei requisiti intermediativi e continua a concentrarti su ciò che sai fare meglio.

Parla con un esperto IVA

Che cos'è lo schema IOSS?

A partire dal luglio 2021 tutte le merci importate nell’Unione Europea, indipendentemente dal loro valore, sono soggette all’IVA. A partire dalla stessa data, le imprese che vendono merci d’importazione aventi valore unitario inferiore a 150 euro possono ora utilizzare lo schema IOSS per riscuotere, dichiarare e versare l’IVA alle agenzie fiscali locali e con un’unica dichiarazione IVA. IOSS semplifica la tua conformità IVA nell’Unione europea. Sfrutta al massimo il potenziale del mercato e-commerce in Europa, ottimizza i flussi di cassa e offri un servizio clienti di prim’ordine.  

Per registrarsi, le imprese non aventi sede nell’Unione devono nominare un intermediario. A quel punto possono ottenere un numero di partita IVA IOSS nello Stato membro di stabilimento dell’intermediario.  

Servizio IOSS completo

Lascia a noi il compito di completare la registrazione, ottenere un numero di partita IVA per la tua impresa e inviare le dichiarazioni IOSS mensili. Tutto compreso, senza costi nascosti.

Contattaci

Siamo noi il tuo intermediario IOSS

Le imprese non-UE possono usufruire dello schema IOSS esclusivamente tramite un intermediario. Possiamo essere noi l’intermediario che fa per te. 

Contattaci

Quali sono i vantaggi?

  • Le merci passano la dogana più velocemente: con IOSS è possibile calcolare e contabilizzare l’IVA in anticipo invece di attendere il momento dell’importazione 
  • Con un numero di partita IVA IOSS, l’IVA viene contabilizzata nel punto di vendita 
  • Addebiti ridotti per lo sdoganamento: senza una partita IVA IOSS, l’IVA sull’importazione è dovuta al momento dell’autorizzazione di ingresso nell’UE, con probabile aumento dei costi di sdoganamento 

Punti principali

  • La semplificazione IOSS è fruibile per qualsiasi transazione idonea 
  • Lo schema richiede uno sforzo maggiore di conservazione documentale, in quanto le imprese sono tenute ad archiviare informazioni sulle transazioni più dettagliate rispetto a prima
  • Le dichiarazioni IVA IOSS hanno cadenza mensile  
  • Le imprese possono correggere le precedenti dichiarazioni IVA IOSS nella successiva
  • Le imprese non UE sono tenute a nominare un intermediario e ottenere quindi l’iscrizione IVA IOSS nello Stato di appartenenza di quest’ultimo
  • A seconda della dell’attività commerciale svolta e della supply chain, le imprese non UE potrebbero essere tenute a effettuare le dichiarazioni in regime Union One Stop Shop (OSS) e non-Union OSS. 
  • Inoltre, se prevedono di utilizzare lo schema Union OSS, esse dovranno disporre di almeno una registrazione IVA "standard" e possibilmente anche di altre in ragione della presenza di magazzini e strutture simili.  Non sono necessarie altre registrazioni IVA per IOSS o non-Union OSS.

Sanzioni e multe

Le autorità fiscali locali possono comminare alle imprese sanzioni o multe qualora le dichiarazioni e i versamenti non siano effettuati entro le scadenze. Inoltre, l’inosservanza ripetuta può comportare un’esclusione dallo schema pari a due anni. In tal caso, le imprese si vedrebbero obbligate a ottenere una partita IVA in tutti gli Stati membri in cui importano le merci, oppure dovrebbero disporre di accordi alternativi per assolvere l’obbligo dell’IVA sulle importazioni. 
 
Le imprese che vogliono usare IOSS potrebbero aver bisogno di un intermediario. Se è obbligatorio averne uno, non è possibile provvedere da soli. Il nostro servizio completo gestisce tutti gli obblighi di registrazione, dichiarazione e d’intermediazione.  

È venuto il momento di fare le cose come si deve in ambito IVA UE, con IOSS e Sovos

Il nostro servizio IOSS ti offre un accesso completo al nostro team di esperti sulle imposte indirette e al software per la conformità IVA. Lascia a noi l’incombenza della registrazione iniziale, degli invii mensili e dei requisiti intermediativi e concentrati invece su ciò che sai fare meglio. 

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