L'Italia è il primo Paese dell'Unione Europea ad adottare un modello di registrazione delle fatture elettroniche per tutte le transazioni IVA.

Italia: un pioniere del processo automatizzato di fatturazione elettronica.

L’Italia ha adottato diverse misure per colmare il proprio divario IVA (il più ampio in Europa), tra cui l’implementazione di un modello di autorizzazione delle fatture elettroniche denominato "FatturaPA". Il processo ha preso avvio nel 2014 e ha riguardato inizialmente la fatturazione elettronica B2G, per poi estendersi alle transazioni B2B e B2C a partire dal 1° gennaio 2019. 

Quando venne introdotta, la piattaforma centralizzata di fatturazione elettronica SDI (Sistema di Interscambio) fu considerata "rivoluzionaria" dal governo italiano. Originariamente la SDI era una piattaforma di scambio delle fatture, in cui il processo di raccolta dei dati aveva un ruolo fondamentale. L’ampiezza dei dati raccolti è in aumento, come è possibile desumere dall’imminente requisito circa la segnalazione dei dati transfrontalieri sulla FatturaPA. 

Di conseguenza, per soddisfare i requisiti imposti dalla soluzione adottata dall’Italia, le aziende devono adottare un sistema di fatturazione elettronica capace di integrarsi con gli ERP e le piattaforme automatiche.

Hai domande? Contatta un esperto Sovos sulla fatturazione elettronica in Italia.

L'obbligo fiscale in breve

  • L’emissione di una fattura elettronica è subordinata alla creazione della fattura in un formato strutturato e alla sua trasmissione tramite una piattaforma controllata dallo Stato detta Sistema di Interscambio (SDI).

  • Le fatture devono essere emesse nel formato XML previsto dalle autorità fiscali: la FatturaPA.

  • Attualmente il mandato copre le transazioni concernenti forniture nazionali tra soggetti o aziende residenti o registrate in Italia, mentre le controparti oltreconfine possono acconsentire all’emissione e alla ricezione di fatture elettroniche. Nel 2022, le imprese italiane saranno tenute all’invio alla SDI dei dati sulle transazioni transfrontaliere, utilizzando lo schema FatturaPA

  • Gli ordini d’acquisto emessi dal Servizio Sanitario Nazionale devono transitare sulla piattaforma NSO, e il numero dell’ordine deve essere correttamente riportato in fattura. 
  • Nel flusso di fatturazione elettronica B2B, le imprese hanno la facoltà di scegliere con quale modalità garantire l’autenticità e l’integrità delle fatture, ma esiste una forte propensione del mercato verso la firma elettronica qualificata. Le fatture elettroniche B2G, tuttavia, devono essere firmate elettronicamente.
  • Esistono diversi requisiti specifici per l’archiviazione delle fatture elettroniche, in particolare per quanto riguarda i criteri di ricerca, una descrizione documentata dell’archivio e della procedura di archiviazione. (Manuale della Conservazione), oltre a un chiaro sistema di deleghe concernente le responsabilità inerenti alla procedura di archiviazione.

Date di entrata in vigore del mandato

  • 1° luglio 2018: il mandato sulla clearance entra in vigore per produttori e distributori di benzina e diesel da impiegare come carburanti per auto e veicoli stradali
  • 1° settembre 2018: il mandato entra in vigore per le vendite non soggette a tassazione verso clienti finali al di fuori dell’UE
  • 1° gennaio 2019: il mandato diventa obbligatorio per tutte le transazioni B2B e B2C interne al Paese, con alcune eccezioni minori per settori predeterminati
  • 1° febbraio 2020: gli ordini di acquisto relativi alla fornitura di beni ad enti associati al Servizio Sanitario Nazionale devono transitare sulla piattaforma NSO e la fattura elettronica deve riportare il numero del relativo ordine di acquisto

  • 1° gennaio 2021: viene applicato il nuovo schema della FatturaPA

  • 1° gennaio 2021: introduzione della dichiarazione IVA precompilata

  • 1° giugno 2021: applicazione dei nuovi requisiti per la creazione e la conservazione dei documenti elettronici

  • 1° gennaio 2022: le imprese italiane sono obbligate a inviare alla SDI le informazioni sulle forniture transfrontaliere utilizzando il formato FatturaPA. Di conseguenza, l’esterometro risulterà superato a partire dal 30 giugno 2022

Sanzioni

  • La mancata emissione di una fattura o l’emissione di una fattura che non soddisfa il formato XML comporterà una sanzione variabile dal 90 al 180% dell’IVA

  • L’emissione a un cliente di una fattura non corrispondente ai requisiti del mandato comporterà una sanzione pari al 100% dell’IVA

  • Alla scadenza del periodo di grazia (già scaduto per la fornitura di beni e fino al 1° gennaio 2022 per la fornitura di servizi), le fatture emesse nei confronti di enti associati al Servizio Sanitario Nazionale non saranno pagate se in precedenza non è stato trasmesso il relativo ordine di acquisto tramite la piattaforma NSO e se nella fattura elettronica non è presente il riferimento a detto ordine

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Per affrontare il problema del divario IVA, l’Italia ha continuato ad ampliare il ventaglio di transazioni su cui l’autorità fiscale ha visibilità, nonché a sviluppare i formati utilizzati per la trasmissione dei dati. E inevitabile che questa tendenza proseguirà nel corso del tempo.

Sappiamo quanto possa essere difficile seguire le evoluzioni normative mentre si cerca di fare fronte ai carichi di lavoro correnti.

I nostri esperti monitorano, interpretano e codificano costantemente queste evoluzioni nel nostro software, alleggerendo gli oneri legati agli adempimenti che gravano sugli addetti IT e sul team che si occupa della fiscalità.

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