Un recente rapporto pubblicato dalla Commissione europea ha sottolineato la necessità per gli Stati membri di aumentare il numero di audit che intraprendono, in particolare per quanto riguarda le imprese del commercio elettronico. In particolare, la Commissione europea ha evidenziato la necessità che Malta, Austria e Francia compiano ulteriori sforzi per migliorare le loro pratiche di revisione dell’imposta sul valore aggiunto. Ha sottolineato la gravità del problema e che le conseguenze di una dichiarazione IVA imprecisa possono essere gravi. Le verifiche dell’IVA, pertanto, promuovono una rendicontazione accurata e attenuano le frodi e, per questo motivo, sono state incoraggiate dalla Commissione.
Un approccio strategico alle verifiche IVA
La Commissione europea ha specificamente affermato che le autorità fiscali devono avere un approccio strategico che deve osservare molteplici elementi, tra cui:
L’attività di revisione dell’IVA deve basarsi su un piano annuale integrato che viene rivisto dall’alta direzione;
Dovrebbero esistere ed essere utilizzate procedure specifiche e, preferibilmente, un manuale di audit;
Devono essere predisposte istruzioni specifiche adattate alle peculiarità delle diverse industrie/settori (ad esempio, turismo, edilizia, telecomunicazioni);
Il processo di verifica dell’IVA deve essere documentato e monitorato per verificarne la qualità;
L’attività di revisione dovrebbe avvalersi di un software specifico adattato ai fini della revisione dell’IVA;
Il processo di audit dovrebbe utilizzare una tecnologia che consenta di effettuare controlli incrociati su larga scala tra gli importi riportati nelle dichiarazioni fiscali e le informazioni ottenute da terzi;
L’audit deve talvolta essere condotto in collaborazione con altre agenzie amministrative e organismi governativi.
Il rapporto rileva alcune delle azioni positive intraprese dagli Stati membri. In generale, gli Stati membri prestano molta attenzione al processo di audit, con la Finlandia e la Svezia che si sono distinte come particolarmente valide. Inoltre, il rapporto rileva che alcuni Stati membri hanno istituito speciali “task force IVA” per occuparsi degli audit.
A seguito di questo rapporto, la Commissione europea ha anche annunciato che la Norvegia dovrebbe essere autorizzata a partecipare ad audit congiunti con le loro controparti nell’UE come ulteriore misura per reprimere le frodi.
Approccio e ambito degli audit da ampliare
Il commercio elettronico è un buon esempio di un settore in continua crescita, con una posta in gioco sempre più alta. Con le autorità fiscali a livello globale che lottano per tenere il passo con le nuove tecnologie e le offerte dei consumatori, le autorità fiscali locali stanno implementando ulteriori misure per garantire la lotta alle frodi a livello europeo. Sia che gli ulteriori cambiamenti avvengano attraverso una diversa modalità di rendicontazione dell’IVA o nuove forme di rendicontazione come i controlli continui delle transazioni (CTC), già in vigore in alcuni Stati membri, i controlli sull’IVA sono al centro di questo piano strategico. In questa relazione, la Commissione europea ha chiarito che l’approccio e la portata degli audit dovrebbero essere estesi.
Con l’aumento della cooperazione tra gli Stati membri e le nuove misure adottate dalla Commissione europea, come il regolamento di attuazione che fornisce dettagli su come i fornitori di servizi di pagamento dovranno iniziare a fornire dati armonizzati alle autorità fiscali a partire dal 2024, le imprese devono assicurarsi di disporre di controlli adeguati per essere in grado di gestire qualsiasi richiesta di audit. I prossimi blog di questa serie si concentreranno sulle tendenze di audit che abbiamo notato in Sovos e su come le aziende dovrebbero prepararsi a un audit.
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I Paesi dell’Europa dell’Est stanno adottando nuove misure per l’implementazione di sistemi di controllo continuo delle transazioni (CTC) al fine di ridurre il gap IVA e combattere le frodi fiscali. Questo blog fornisce informazioni sugli ultimi sviluppi in diversi Paesi dell’Europa dell’Est, che possono contribuire alla creazione di sistemi CTC in altri Paesi europei e non solo.
Polonia
Come annunciato in precedenza, il 1° gennaio 2022 i contribuenti hanno potuto emettere fatture strutturate (fatture elettroniche) utilizzando il sistema nazionale di fatturazione elettronica della Polonia (KSeF) su base volontaria, il che significa che i moduli elettronici e cartacei sono ancora accettabili in parallelo. Il 30 marzo 2022, la Commissione europea ha annunciato la decisione di deroga agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE. La decisione si applicherà dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026, dopo aver ricevuto l’ultima approvazione del Consiglio dell’UE.Inoltre, il 7 aprile 2022, il Ministero delle Finanze ha pubblicato la versione di prova dell’applicazione KSeF per i contribuenti che ha permesso di gestire le autorizzazioni che emettono e ricevono fatture da KSeF. La fase obbligatoria del mandato dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2023, il 1° aprile 2023.
Romania
Il sistema rumeno CTC è uno di quelli che si sta sviluppando più rapidamente nell’Europa orientale, con il sistema E-Factura disponibile per le transazioni B2G dal novembre 2021. In base all’ordinanza governativa di emergenza n. 41, pubblicata sulla gazzetta ufficiale l’11 aprile 2022, l’uso del sistema diventerà obbligatorio per il trasporto nazionale di merci ad alto rischio fiscale a partire dal luglio 2022.
Inoltre, il progetto di legge sull’approvazione dell’ordinanza governativa d’emergenza n. 120/2021 sull’amministrazione, il funzionamento e l’implementazione del sistema nazionale di fatturazione elettronica (Disegno di Legge) è stato pubblicato dalla Camera dei Deputati rumena il 20 aprile 2022. Secondo la bozza di legge, l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione Fiscale (ANAF) emetterà un’ordinanza entro 30 giorni dalla decisione di deroga alla Direttiva IVA dell’UE e stabilirà l’ambito e la tempistica del mandato di fatturazione elettronica B2B. Come risulta dagli emendamenti proposti, la fatturazione elettronica B2G diventerà obbligatoria a partire dal 1° luglio 2022, mentre la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le transazioni B2B è in fase di elaborazione.
Serbia
La Serbia ha introdotto una piattaforma CTC denominata Sistem E-Faktura (SEF) e un sistema aggiuntivo per aiutare i contribuenti nell’elaborazione e nell’archiviazione delle fatture denominato Sistem za Upravljanje Fakturama (SUF).
Per iniziare a utilizzare il sistema CTC Sistem E-Faktura (SEF) fornito dal Ministero delle Finanze serbo, il contribuente deve registrarsi attraverso il portale dedicato: eID.gov.rs. Il SEF è un portale di compensazione per l’invio, la ricezione, l’acquisizione, l’elaborazione e l’archiviazione di fatture elettroniche strutturate. Il destinatario deve accettare o rifiutare una fattura entro quindici giorni dal giorno di ricezione della fattura elettronica.
Il sistema CTC è diventato obbligatorio il 1° maggio 2022 per il settore B2G, dove tutti i fornitori del settore pubblico devono inviare le fatture in formato elettronico. Il governo serbo dovrà essere in grado di riceverle e conservarle a partire dal 1° luglio 2022. Inoltre, tutti i contribuenti saranno obbligati a ricevere e conservare le fatture elettroniche e, dal 1° gennaio 2023, tutti i contribuenti dovranno emettere fatture elettroniche B2B.
La fatturazione elettronica CTC riguarda le transazioni B2G, B2B e B2C e sarà effettuata tramite il sistema informativo di fatturazione elettronica (IS EFA).
La legislazione ufficiale che regola il sistema di fatturazione elettronica non è ancora stata pubblicata, anche se si prevede che lo sarà presto. Tuttavia, il Ministero delle Finanze ha recentemente pubblicato nuove date relative all’implementazione della soluzione elettronica:
Giugno 2022– inizieranno i test pubblici per verificare il prototipo della piattaforma IS EFA e OpenAPI.
Gennaio 2023 – la prima fase della fatturazione elettronica che includerà le transazioni B2G, G2G e G2B.
La seconda fase seguirà per le transazioni B2B e B2C.
SLOVENIA
La Slovenia non ha fatto progressi nell’introduzione del sistema CTC. A causa delle elezioni nazionali che si terranno nell’aprile del 2022, si prevedeva che la riforma della CTC non avrebbe avuto molto seguito almeno fino all’estate del 2022. Ciononostante, sono ancora in corso discussioni sulla riforma della CTC, che si sono intensificate subito dopo le elezioni parlamentari slovene.
Il ritmo veloce degli sviluppi nei Paesi dell’Europa orientale comporta delle sfide. La mancanza di chiarezza e le modifiche dell’ultimo minuto rendono ancora più difficile per i contribuenti rimanere conformi in queste giurisdizioni.
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Rimanere conformi ai cambiamenti della CTC in tutta l’Europa orientale è più facile con l’aiuto del team di esperti IVA di Sovos. Contattate o scaricate il report 13th Annual Trends per rimanere al passo con l’evoluzione del panorama normativo.
L’organizzazione di eventi e conferenze richiede in genere molto tempo e all’inizio del 2020 molti eventi programmati non hanno potuto essere organizzati a causa delle varie restrizioni imposte dalla Covid-19. Considerando la perdita di entrate e non sapendo quanto sarebbero durate le restrizioni, molti host sono andati online e hanno ospitato eventi virtuali. Questo ha cambiato sia la natura che il luogo dell’offerta.
Attuale posizione IVA relativa agli eventi con presenza fisica
In caso di partecipazione fisica a un evento, il luogo di fornitura è il luogo in cui si svolge l’evento per tutti i delegati.
Attuale posizione IVA relativa agli eventi con presenza virtuale
Per i delegati B2B, le norme attuali prevedono che l’ammissione virtuale sia classificata come un servizio di norma generale, per cui l’IVA è dovuta nel luogo in cui è stabilito il cliente.
Per i delegati B2C le regole attuali dipendono dal fatto che la partecipazione virtuale possa essere considerata un servizio fornito per via elettronica o un servizio di norma. Per i servizi prestati per via elettronica il luogo di prestazione è quello in cui il cliente risiede abitualmente, mentre per gli altri servizi il luogo di prestazione è quello in cui è stabilito il fornitore.
Un servizio erogato elettronicamente è un servizio che può essere erogato senza alcun intervento umano, come ad esempio scaricare e guardare una presentazione preregistrata. Se un servizio richiede l’intervento umano, non è considerato un servizio erogato elettronicamente.
Le conferenze e gli eventi online hanno in genere un conduttore o un comprimario e di solito consentono ai delegati di porre domande in tempo reale tramite chat dal vivo o simili. La dimensione umana esclude la possibilità di classificare questo servizio come un servizio erogato elettronicamente, il che significa che per il B2B il luogo di erogazione è quello in cui si trova il cliente e per il B2C il luogo di erogazione è quello in cui si trova l’host.
Posizione fiscale futura relativa a eventi con presenza virtuale
Le modifiche sono state introdotte per garantire la tassazione nello Stato membro di consumo. A tal fine, è necessario che tutti i servizi che possono essere forniti a un cliente tramite mezzi elettronici siano imponibili nel luogo in cui il cliente è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente. Ciò significa che è necessario modificare le norme che regolano il luogo di prestazione dei servizi relativi a tali attività.
Le modifiche si applicano ai “servizi che possono essere forniti con mezzi elettronici”, ma non sono definite. Da quanto segue, il concetto sembrerebbe essere più ampio di “consegnato elettronicamente”.
A tal fine, l’attuale normativa che disciplina la partecipazione dei delegati B2B, che comporta l’esigibilità dell’IVA nel caso in cui l’evento si svolga, esclude specificamente l’ammissione quando la partecipazione è virtuale.
Ciò suggerisce che la “fornitura a un cliente tramite mezzi elettronici” si verifica quando la partecipazione è virtuale e ha l’effetto di eliminare la distinzione di “intervento umano” rispetto ai servizi forniti elettronicamente.
La legge che disciplina le vendite B2C stabilirà che quando le attività sono “trasmesse in streaming o altrimenti rese disponibili virtualmente”, il luogo di fornitura è quello in cui si trova il cliente.
Queste modifiche suggeriscono che la “fornitura a un cliente con mezzi elettronici” si verifica quando il servizio viene trasmesso in streaming o reso virtualmente disponibile. La possibilità di streaming (che può essere in diretta o registrato) non compare nell’emendamento alla regola B2B.
Anche la legge che disciplina l’uso e il godimento è stata aggiornata per riflettere queste aggiunte.
Sintesi della partecipazione virtuale agli eventi – implicazioni per la conformità all’IVA
Per gli eventi a cui si partecipa virtualmente, il luogo della prestazione, sia per il B2B che per il B2C, sarà il luogo in cui è stabilito il cliente, anche se questo può essere modificato dall’applicazione delle regole di utilizzo e godimento.
Per i partecipanti B2B, l’organizzatore non applicherà l’IVA locale, poiché si applicherà l’inversione contabile, a meno che l’organizzatore e il partecipante non siano stabiliti nello stesso Stato membro.
Per i partecipanti B2C, l’ospitante applicherà l’IVA locale in base alla sede del partecipante. Gli OSS dell’Unione e non dell’Unione saranno a disposizione per assistere la rendicontazione se il partecipante si trova nell’UE.
Trasposizione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2024 e devono applicarle a partire dal 1° gennaio 2025.
Nel prossimo blog esamineremo alcune questioni pratiche che possono derivare da questi cambiamenti e il loro impatto sulla conformità all’IVA.
Nell’ultimo decennio, la regione del Medio Oriente ha subito cambiamenti finanziari e fiscali di grande impatto. L’IVA è stata introdotta come una delle soluzioni per prevenire l’impatto del calo dei prezzi del petrolio sull’economia dopo che la performance economica della regione ha iniziato a rallentare.
Dopo aver compreso i benefici dell’IVA per l’economia, il passo successivo per la maggior parte dei governi è quello di aumentare l’efficacia dei controlli sull’IVA. Attualmente, la maggior parte dei Paesi mediorientali dispone di regimi IVA. Come molti altri Paesi, anche quelli mediorientali stanno aprendo la strada all’introduzione di regimi di controllo continuo delle transazioni (CTC) per ottenere un meccanismo di controllo dell’IVA efficiente.
La fatturazione elettronica in Medio Oriente
L’Arabia Saudita è all’avanguardia e introdurrà il sistema di fatturazione elettronica nel 2021. Questo sistema di fatturazione elettronica, nella sua forma attuale, non richiede ai contribuenti di presentare all’autorità fiscale i dati rilevanti ai fini dell’IVA in tempo reale. Tuttavia, le cose stanno per cambiare, poiché l’autorità fiscale saudita applicherà i requisiti di fatturazione elettronica CTC a partire dal 1° gennaio 2023. Ciò significa che i contribuenti dovranno trasmettere le loro fatture alla piattaforma dell’autorità fiscale in tempo reale. Si attende la pubblicazione di ulteriori dettagli sul prossimo regime CTC da parte della ZATCA.
L’introduzione del concetto di CTC in Arabia Saudita dovrebbe creare un effetto domino nella regione; alcuni segnali lo indicano già. Recentemente, l’autorità fiscale omanita ha pubblicato una richiesta di informazioni che ha rivelato i suoi piani per introdurre un sistema di fatturazione elettronica. L’invito dell’autorità fiscale alle parti interessate affermava che le tempistiche per l’implementazione del sistema non sono ancora state stabilite e potrebbero comportare un’introduzione graduale. L’obiettivo è quello di introdurre il sistema di fatturazione elettronica in modo graduale. Il sistema di fatturazione elettronica dovrebbe entrare in funzione nel 2023 su base volontaria e successivamente su base obbligatoria.
Il Bahrein National Bureau for Revenue (NBR) ha compiuto sforzi simili. L’NBR ha chiesto ai contribuenti di partecipare a un sondaggio in cui si chiedeva il numero di fatture generate annualmente e se i contribuenti attualmente generano fatture in formato elettronico. Questo sviluppo indica i prossimi piani di fatturazione elettronica, o almeno un primo passo in questa direzione.
In Giordania, il Ministero dell’Economia Digitale e dell’Imprenditoria (MODEE) ha pubblicato un “Documento di Prequalificazione per la Selezione del Fornitore di Sistema per la Fatturazione Elettronica & Soluzione Integrata per l’Amministrazione Fiscale” che era, in realtà, una richiesta di informazioni. L’autorità fiscale giordana aveva già comunicato il suo obiettivo di introdurre la fatturazione elettronica. Come suggeriscono i recenti sviluppi, la Giordania si sta avvicinando a disporre di una piattaforma operativa per la fatturazione elettronica, che sarà probabilmente seguita da modifiche legali alla legislazione vigente in materia di regole di fatturazione.
Il futuro globale delle CTC
La tendenza globale è chiaramente verso varie forme di CTC. Negli ultimi anni, i controlli dell’IVA, la loro importanza e i vantaggi offerti dalla tecnologia hanno cambiato l’approccio delle autorità fiscali alla digitalizzazione dei meccanismi di controllo dell’IVA. Poiché anche i governi dei Paesi del Medio Oriente si stanno accorgendo dei vantaggi che l’adozione delle CTC potrebbe sbloccare, è ragionevole aspettarsi un panorama IVA impegnativo nella regione.
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Le imprese elettroniche hanno recentemente affrontato il cambiamento delle regole all’interno dell’UE con l’introduzione del pacchetto IVA per il commercio elettronico , ma è anche importante garantire che i requisiti di conformità siano soddisfatti a livello globale. In questo blog esaminiamo alcuni dei regimi per i beni di basso valore introdotti negli ultimi anni e quelli che si profilano all’orizzonte.
Svizzera
La Svizzera è stata uno dei primi Paesi al di fuori dell’UE a introdurre un regime per i beni di basso valore quando ha rivisto la legge svizzera sull’IVA con effetto dal 1° gennaio 2018. In precedenza, le importazioni di beni di valore inferiore a 62,50 franchi svizzeri erano esenti dai dazi doganali e dall’IVA all’importazione. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2018, tutti i venditori esteri che importano beni di valore inferiore a 62,50 franchi svizzeri (beni con aliquota normale) o 200 franchi svizzeri (beni con aliquota ridotta) e che superano la soglia di 100.000 franchi svizzeri sono tenuti a registrarsi e ad addebitare l’IVA svizzera sulle vendite di tali beni.
Norvegia
Il 1° aprile 2020, la Norvegia ha introdotto il regime VAT on E-Commerce (VOEC) per i venditori stranieri e i marketplace online che vendono beni di basso valore. Per beni di basso valore si intendono quelli con un valore inferiore a 3.000 NOK, esclusi i costi di spedizione e assicurazione. La soglia si applica per articolo e non per fattura, ma non include le vendite di prodotti alimentari, alcolici e tabacco, poiché questi beni continuano a essere soggetti alla riscossione dell’IVA, delle accise e dei dazi doganali alla frontiera. I venditori stranieri che superano la soglia di 50.000 corone norvegesi hanno l’obbligo di registrarsi per l’IVA norvegese e di applicarla al punto vendita se sono registrati secondo il regime VOEC.
Australia e Nuova Zelanda
L’Australia e la Nuova Zelanda hanno introdotto schemi molto simili per la riscossione della GST sui beni di basso valore venduti da venditori esteri. L’Australia ha introdotto il suo regime il 1° luglio 2018 per tutti i beni con un valore doganale inferiore a 1.000 dollari australiani e una soglia di fatturato di 75.000 dollari australiani che, una volta superata, obbliga il venditore estero a registrarsi per la GST australiana e ad applicarla al punto vendita.
La Nuova Zelanda ha introdotto un regime per i beni di basso valore il 1° ottobre 2019, applicandolo ai beni di valore inferiore a 1.000 NZD. La soglia di fatturato in Nuova Zelanda è di 60.000 NZD e, una volta superata, il venditore estero deve registrarsi e addebitare la GST neozelandese.
Regno Unito
A seguito di Brexit, il Regno Unito ha abolito l’esenzione per le spedizioni di merci di basso valore di 15 GBP e ha introdotto un nuovo regime il 1° gennaio 2021 che copre le importazioni di merci dall’esterno del Regno Unito in spedizioni di valore non superiore a 135 GBP (che si allinea alla soglia per l’assoggettamento ai dazi doganali). In base a queste nuove regole, il punto di riscossione dell’IVA si sposta dal punto di importazione al punto di vendita. Ciò significa che su queste spedizioni sarà dovuta l’IVA sulle forniture nel Regno Unito, anziché l’IVA sulle importazioni. Per effettuare queste forniture è necessario registrare l’IVA nel Regno Unito a partire dalla prima vendita.
Singapore
Singapore è l’ultimo Paese ad annunciare l’introduzione di nuove regole per i beni di basso valore. A partire dal 1° gennaio 2023, i consumatori privati di Singapore dovranno pagare il 7% di GST sui beni di valore pari o inferiore a 400 SGD importati a Singapore per via aerea o postale (l’aliquota GST salirà al 9% tra il 2022 e il 2025).
L’Agenzia delle Entrate di Singapore ha pubblicato una guida sulle nuove regole che definisce i beni di basso valore come segue:
Non sono merci soggette a dazio, o sono merci soggette a dazio ma il pagamento del dazio doganale o dell’accisa sulle merci è esonerato ai sensi della sezione 11 della legge doganale.
Non esente da GST
Si trovano al di fuori di Singapore e devono essere consegnati a Singapore per via aerea o postale.
avere un valore non superiore alla soglia di sgravio all’importazione di 400 SGD.
Un venditore estero (cioè un fornitore, un operatore di mercato elettronico o un re-deliverer) sarà tenuto alla registrazione GST se il suo fatturato globale e il valore delle forniture B2C di beni di basso valore effettuate a clienti non registrati GST a Singapore supera 1 milione di SGD alla fine di un anno solare. Se necessario, è possibile registrarsi volontariamente.
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SAF-T: un'introduzione allo standard internazionale
Comprendere lo standard flessibile adottato da Austria, Francia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo e Romania
Il SAF-T (Standard audit file for tax) è uno standard internazionale per la trasmissione elettronica di dati contabili tra le organizzazioni e le autorità fiscali nazionali o gli auditor esterni utilizzati dalle amministrazioni fiscali per raccogliere dati granulari dalle aziende, sia su richiesta che con cadenza periodica.
Lo standard SAF-T è stato adottato nella maggior parte dei Paesi europei, alleviando la necessità delle autorità fiscali di visitare fisicamente le aziende per ottenere ed esaminare i loro dati.
Questo e-book comprende:
Che cos’è il SAF-T? – un’esplorazione dello standard e delle sue origini
Un’analisi più approfondita del formato SAF-T: i dataset e i requisiti di dati attuali
Le peculiarità del SAF-T per le aziende: la flessibilità e un uso più ampio dello standard
Il futuro del SAF-T: cosa ci attende?
Come Sovos può aiutare
Ottieni l'e-book
Tra i Paesi che hanno introdotto misure legislative per l’applicazione dei requisiti SAF-T figurano Austria, Francia, la Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Portogallo e Romania. Questi requisiti continuano ad essere adottati in un certo numero di Stati membri dell’UE, mentre altri Paesi di regioni differenti stanno attivamente prendendo in considerazione l’ipotesi di implementarli.
Lo standard SAF-T più recente comprende i seguenti ambiti: contabilità, contabilità clienti, contabilità fornitori, immobilizzazioni e dataset per l’inventario. Nella maggior parte dei casi le autorità richiedono un file di testo su una struttura XML.
Le linee guida del SAF-T sono flessibili e consentono ai governi di adattare lo standard ai propri sistemi di auditing e di dichiarazioni fiscali, per l’effettuazione di accertamenti oppure per l’effettuazione di dichiarazioni fiscali preliminari periodiche, come le dichiarazioni IVA o le certificazioni d’inventario.
Questo e-book tratta dell’introduzione del SAF-T, avvenuta nel 2005 e di come lo standard si sia evoluto da allora, oltre che delle sfide da esso rappresentate sia per le aziende che per le amministrazioni.
In che modo Sovos può aiutare con la conformità SAF-T
Sovos aiuta i clienti gestire tutti i requisiti SAF-T in molteplici giurisdizioni, grazie a processi che automatizzano il processo di estrazione dei dati necessari, li mappano con precisione per le strutture SAF-T nei più recenti formati legali ed effettuano analisi approfondite sugli output SAF-T generati.
Sovos, grazie alla sua strategia a prova di futuro, offre la certezza di poter affrontare con successo gli obblighi di conformità in tutti i mercati. Le normative sulle imposte indirette, infatti, continuano a evolversi verso la rendicontazione elettronica e i sistemi di controllo continuativo e questo impone una raccolta dati con un livello di dettaglio sempre maggiore. La soluzione Sovos per il SAF-T prevede l’estrazione e l’analisi dei dati e la generazione degli output, offrendo ai clienti tutta la certezza di cui hanno bisogno.
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L’approvazione del Consiglio dell’UE fa seguito alla revisione ufficiale degli emendamenti da parte del Parlamento dell’UE nel marzo 2022.
Nuove tariffe ridotte
La direttiva del Consiglio concede agli Stati membri più opzioni di aliquote da applicare e garantisce la parità di trattamento tra gli Stati membri. L’articolo 98 della Direttiva IVA è modificato per prevedere l’applicazione di un massimo di due aliquote ridotte di almeno il 5% che possono essere applicate a un massimo di 24 forniture elencate nell’allegato III rivisto.
Gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta inferiore al 5% e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA (aliquota zero) a un massimo di sette forniture dell’allegato III. L’applicazione dell’aliquota ridotta e dell’aliquota zero è limitata a beni e servizi considerati di prima necessità, come acqua, prodotti alimentari, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti per la salute e l’igiene, trasporto di persone e articoli culturali come libri, giornali e periodici. È la prima volta che gli Stati membri possono esentare tali beni di prima necessità.
Tutti gli Stati membri hanno ora pari accesso alle deroghe esistenti per l’applicazione di aliquote ridotte per prodotti specifici, precedentemente concesse su base nazionale. I contribuenti devono esercitare l’opzione di applicare le deroghe entro il 6 ottobre 2023.
L’allegato III contiene nuove forniture e revisioni degne di nota per sostenere le transizioni verdi e digitali: fornitura e installazione di pannelli solari, fornitura di elettricità e teleriscaldamento e raffreddamento, biciclette e biciclette elettriche, ingresso a eventi in live-streaming (dal 1° gennaio 2025), piante vive e prodotti di floricoltura e altri. Sono stati aggiunti anche i beni dannosi per l’ambiente, come i combustibili fossili e i fertilizzanti/pesticidi chimici, ma saranno esclusi a partire dal 1° gennaio 2030 e 2032.
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le leggi e le misure di conformità necessarie per conformarsi alle nuove norme previste a partire dal 1° gennaio 2025.
Attività legislativa
Gli Stati membri hanno iniziato a emanare leggi in risposta alla nuova Direttiva sulle aliquote ridotte dopo la sua approvazione nel dicembre 2021. Polonia e Croazia hanno ridotto l’aliquota IVA sui prodotti alimentari di base all’aliquota zero e Bulgaria e Romania stanno valutando di fare altrettanto. Belgio, Croazia, Cipro, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Spagna hanno annunciato riduzioni dell’IVA sulle forniture di energia (ad esempio, elettricità, riscaldamento/raffreddamento, gas naturale) e la Grecia sta valutando la riduzione.
Queste modifiche alle aliquote sono già state proposte o promulgate prima della data di entrata in vigore della Direttiva del Consiglio del 6 aprile 2022. Sebbene anche gli eventi mondiali e le impennate dei prezzi dell’energia contribuiscano a questi cambiamenti, le modifiche alle aliquote ridotte, attese da tempo, consentono ora agli Stati membri di farlo entro i limiti della Direttiva IVA.
Si prevede che un numero maggiore di Stati membri rivedrà la propria struttura di aliquote IVA in risposta a queste nuove opportunità di aliquote ridotte.
Per ulteriori informazioni su questi emendamenti, consultare il nostro precedente blog .
Il Ministero delle Finanze norvegese ha proposto di modificare la legge norvegese sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda le vendite transfrontaliere di servizi non digitali tra imprese e consumatori. La proposta prevede che gli acquisti di servizi erogati a distanza da fornitori stabiliti al di fuori della Norvegia a consumatori situati in Norvegia siano soggetti all’IVA.
Requisiti attuali in Norvegia
Dal 2011, la Norvegia ha introdotto un regime semplificato di adempimenti IVA per i fornitori stranieri di servizi digitali ai consumatori. I fornitori non residenti che vendono e-book, streaming media, software o altri servizi digitali a consumatori norvegesi e che raggiungono la soglia di 50.000 NOK per la registrazione IVA devono registrarsi e riscuotere l’IVA su queste vendite, come le imprese residenti.
I fornitori non residenti non stabiliti in Norvegia possono utilizzare il regime semplificato di IVA sul commercio elettronico (VOEC) per la registrazione e la rendicontazione. Inoltre, i fornitori norvegesi devono pagare l’IVA su tutti gli acquisti di servizi erogati a distanza da aziende situate all’estero. Attualmente, tuttavia, i fornitori stranieri di servizi erogabili a distanza, che non sono digitali, non sono tenuti a registrarsi e a pagare l’IVA sulle loro vendite di tali servizi.
Proposta
L’autorità fiscale norvegese è preoccupata per il vantaggio competitivo dei fornitori non residenti rispetto a quelli residenti nella fornitura di servizi a distanza ai consumatori norvegesi. Il Ministero delle Finanze norvegese ha presentato una proposta di modifica della legge norvegese sull’IVA per richiedere ai fornitori non residenti di riscuotere e dichiarare l’IVA sui servizi forniti a distanza ai consumatori.
In base alla proposta, i fornitori stranieri di servizi tradizionali dovranno addebitare l’IVA per i servizi di consulenza, i servizi contabili e altri servizi transfrontalieri forniti a consumatori situati in Norvegia. Quando il cliente è un’azienda o un’autorità pubblica, o quando la transazione è considerata una vendita B2B, l’IVA sarà comunque addebitata e riscossa dal cliente tramite il meccanismo dell’inversione contabile. I fornitori che non sono stabiliti in Norvegia potranno utilizzare il regime VOEC esistente.
Stato e tempistica
Il Ministero delle Finanze norvegese ha presentato la proposta di modifica della legge norvegese sull’IVA relativa alla vendita di servizi a distanza dall’estero a destinatari in Norvegia per la consultazione . La scadenza per la presentazione di commenti sulla proposta è l’8 luglio 2022. Rimanete sintonizzati per ricevere aggiornamenti sull’eventuale adozione delle modifiche proposte in Norvegia e sulla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.
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Il governo italiano ha adottato misure importanti per ampliare il campo di applicazione del suo mandato di fatturazione elettronica, in particolare ampliando il campo di applicazione dei contribuenti soggetti agli obblighi di emissione e liquidazione delle fatture elettroniche, a partire dal 1° luglio 2022.
Il 13 aprile 2022 il progetto di decreto legge, noto come seconda parte del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (Decreto Legge PNRR 2 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), è stato approvato dal Consiglio dei Ministri (Consiglio dei ministri).
Il National Recovery Plan, approvato dal governo italiano, fa parte del Recovery and Resilience Facility (RRF) dell’Unione Europea, uno strumento creato per aiutare finanziariamente gli Stati membri a riprendersi dalle sfide economiche e sociali sollevate dalla pandemia di Covid-19.
L’ampliamento del mandato italiano per la fatturazione elettronica è uno degli elementi del pacchetto anti-evasione fiscale del governo e affronta, in particolare, il progresso della trasformazione digitale, uno dei sei pilastri della RRF.
Nuovi contribuenti nell’ambito
Il progetto di decreto legge PNRR 2 estende l’obbligo di emettere e liquidare fatture elettroniche attraverso la piattaforma italiana di liquidazione Sistema di Intercambio (SDI) a determinati contribuenti IVA finora esentati dal mandato. Ciò significa che dal 1° luglio 2022, i seguenti contribuenti aggiuntivi sono obbligati a rispettare il mandato italiano per la fatturazione elettronica:
Contribuenti che beneficiano del regime fiscale forfettario (regime forfettario)
Associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore con ricavi fino a 65.000 euro
Il regime forfettario è disponibile per i contribuenti che soddisfano requisiti specifici, consentendo loro di adottare un regime IVA forfettario ridotto del 15%, ridotto al 5% per le nuove imprese durante i primi cinque anni. Questi contribuenti sono stati finora esentati dall’obbligo di emettere fatture elettroniche e di cancellarle attraverso la SDI, ai sensi del Decreto Legislativo 127 del 5 agosto 2015.
Inoltre, le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore con entrate fino a 65.000 euro che sono stati anche esentati dal mandato di fatturazione elettronica, sono inclusi come nuovi soggetti. A partire dal 1° luglio 2022, anche la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per loro.
Il mandato esclude ancora le microimprese con entrate o commissioni fino a 25.000 euro all’anno, che invece saranno tenute a emettere e liquidare fatture elettroniche con la SDI a partire dal 2024.
Introduzione del breve periodo di grazia
Il progetto di decreto ha inoltre stabilito un breve periodo di grazia transitoria dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. Durante questo periodo i contribuenti soggetti al nuovo mandato sono autorizzati a emettere fatture elettroniche entro il mese successivo in cui è stata effettuata la transazione, senza essere soggetti ad alcuna penalità. Ciò dà ai nuovi soggetti il tempo di conformarsi alla regola generale secondo cui le fatture elettroniche devono essere emesse entro 12 giorni dalla data della transazione.
Qual è il passo successivo?
Il testo definitivo del decreto non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana; solo una volta compiuto questo ultimo passo il decreto diventerà formalmente legge e il campo di applicazione esteso diventerà vincolante. L’inizio del secondo semestre di quest’anno apporta ulteriori significativi cambiamenti in Italia per quanto riguarda la segnalazione obbligatoria delle fatture transfrontaliere tramite FatturaPA, anch’essa prevista per il 1° luglio 2022.
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Sono passati poco più di nove mesi dall’introduzione di uno dei più grandi cambiamenti nelle norme IVA dell’UE per i rivenditori di e-commerce, il pacchetto IVA e-commerce che estende lo sportello unico (OSS) e introduce l’Import One Stop Shop (IOSS).
L’obiettivo del pacchetto IVA per il commercio elettronico dell’UE è semplificare il commercio transfrontaliero B2C nell’UE, alleggerendo l’onere per le imprese, riducendo i costi amministrativi legati all’adempimento dell’IVA e garantendo che l’IVA sia correttamente addebitata su tali vendite.
In base alle nuove norme, le soglie di vendita a distanza specifiche per paese per le merci sono state rimosse e sostituite con una soglia a livello UE di 10.000 euro per le imprese stabilite nell’UE e le imprese non stabilite nell’UE ora non hanno alcuna soglia. Per molte aziende questo significa che l’IVA è dovuta in tutti i paesi in cui vendono, richiedendo che siano registrati ai fini IVA in molti più paesi rispetto a prima di luglio 2021. Tuttavia, l’introduzione del sistema operativo dell’Unione ha permesso loro di semplificare i loro obblighi in materia di IVA, consentendo loro di dichiarare l’IVA su tutte le vendite UE nell’ambito di un’unica dichiarazione OSS.
In che modo il pacchetto IVA per il commercio elettronico dell’UE ha
Mentre per molte aziende il pensiero di dover applicare l’IVA in tutti i paesi in cui vendono potrebbe essere stato schiacciante all’inizio, ora stanno vedendo i numerosi vantaggi che l’introduzione dell’OSS doveva ottenere. Il più grande vantaggio per le imprese è la semplificazione dei requisiti di conformità IVA con una dichiarazione IVA trimestrale invece di rispettare molti termini di presentazione e pagamento in diversi Stati membri dell’UE.
Le imprese che esternalizzano la loro conformità in materia di IVA sono state in grado di ridurre in modo significativo i loro costi cancellando il regime IVA in molti Stati membri in cui erano precedentemente registrate ai fini IVA. Sebbene possano essere necessarie alcune registrazioni aggiuntive a seconda delle catene di approvvigionamento specifiche e dell’ubicazione delle scorte in tutta l’UE. Le imprese ricevono inoltre un vantaggio in termini di flusso di cassa nell’ambito del regime OSS, in quanto l’IVA è dovuta su base trimestrale invece che su base mensile o bimestrale, come avveniva in precedenza in molti Stati membri. Come parte dell’attuazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico dell’UE, abbiamo anche visto la rimozione dello sgravio per le spedizioni di basso valore, il che significava che l’IVA sulle importazioni era dovuta su tutte le merci che entravano nell’UE. Ciò ha portato molti fornitori extra UE nel regime IVA dell’UE con la Commissione europea (CE) che ha annunciato che attualmente ci sono oltre 8.000 operatori registrati.
Abbiamo visto alcuni singhiozzi iniziali con gli Stati membri dell’UE che non riconoscono i numeri IOSS all’importazione, portando a una doppia imposizione per alcuni venditori. Ma per la maggior parte delle aziende IOSS ha consentito loro di semplificare la vendita di beni ai clienti dell’UE per ordini inferiori a 150€. La CE ha anche recentemente salutato il successo iniziale di questo regime pubblicando dati preliminari che dimostrano che finora sono stati raccolti 1,9 miliardi di euro di entrate IVA.
Il futuro di OSS e IOSS
La CE è attualmente sottoposta a una consultazione per raccogliere il feedback delle parti interessate sul rendimento dei nuovi regimi al fine di apportare potenziali cambiamenti. Alcune delle modifiche in discussione includono la necessità di rendere obbligatorio lo schema IOSS per tutte le imprese, il che amplierebbe notevolmente il suo utilizzo in quanto porta un numero significativamente maggiore di operatori nel campo di applicazione. Si è anche parlato di un aumento dell’attuale soglia di 150 euro che consentirebbe a più spedizioni di essere ammesse a beneficiare dello IOSS, anche se con l’attuale soglia dei dazi doganali pari a 150 euro sarebbe interessante vedere come allineano queste regole. Nel corso dell’anno la CE pubblicherà anche proposte sulla possibile estensione dell’OSS per includere le transazioni di merci B2B, al fine di attuarle entro il 2024.
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L’e-commerce continua a crescere e le autorità fiscali di tutto il mondo hanno faticato a tenere il passo. Le autorità fiscali hanno sviluppato molti sistemi IVA prima dell’avvento del commercio elettronico nel suo formato attuale e dell’evoluzione di Internet. In tutto il mondo questo ha portato a cambiamenti per garantire che la tassazione avvenga nel modo desiderato dal governo, eliminando le distorsioni della concorrenza tra imprese locali e non residenti.
Il 1° luglio 2021 la Commissione europea ha apportato modifiche con il pacchetto IVA per l’e-commerce, che ha modernizzato il modo in cui l’IVA si applica alle vendite e-commerce e anche il modo in cui viene riscossa l’IVA Poiché il sistema precedente era in vigore dal 1° luglio 1993, le modifiche erano attese da tempo.
Tassazione nel luogo di consumo
Il principio della tassazione del commercio elettronico nell’Unione europea (UE) è che dovrebbe avvenire nel luogo di consumo, ciò significa normalmente dove il consumatore finale utilizza i beni e i servizi. Per le merci, ciò significa dove le merci vengono consegnate e per i servizi, dove risiede il consumatore, anche se ci sono alcune eccezioni.
Se l’IVA è dovuta in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore, ciò impone al fornitore di contabilizzare l’IVA in un altro paese. Le microimprese sono esonerate dall’obbligo di contabilizzare l’IVA nel luogo di consumo. Tuttavia, la maggior parte delle imprese di commercio elettronico che vendono in tutta l’UE dovranno contabilizzare l’IVA in molti altri Stati membri, il che sarebbe gravoso dal punto di vista amministrativo.
Ampliamento dello sportello unico (OSS)
Per ovviare a questo problema, la Commissione europea ha deciso di ampliare in modo significativo il Mini One Stop Shop (MOSS), che in precedenza era in atto per le forniture B2C di telecomunicazioni, radiodiffusione e servizi forniti elettronicamente. Tre nuovi regimi consentono alle imprese di registrarsi ai fini dell’IVA in un unico Stato membro e di utilizzare tale registrazione OSS per contabilizzare l’IVA in tutti gli altri Stati membri in cui l’IVA è dovuta.
L’OSS dell’Unione consente alle imprese dell’UE e di paesi terzi di contabilizzare l’IVA sulle vendite a distanza intra-UE di beni. Consente inoltre alle imprese dell’UE di contabilizzare l’IVA sulle prestazioni intracomunitarie di servizi B2C.
L’OSS non unionale consente alle imprese non UE di contabilizzare l’IVA su tutte le prestazioni di servizi B2C per le quali è dovuta l’IVA UE.
Import OSS consente alle imprese UE e non UE di contabilizzare l’IVA sulle importazioni di merci in imballaggi con un valore intrinseco inferiore a 150 euro.
Attualmente, nessuno dei sistemi OSS è obbligatorio e le imprese possono scegliere di essere registrate ai fini IVA nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta. La Commissione europea sta attualmente consultando il successo dei sistemi OSS e una delle proposte è che l’uso di Import OSS diventerebbe obbligatorio. Ci sono anche dubbi sull’opportunità di aumentare la soglia, anche se ciò richiederebbe una riflessione su come gestire i dazi doganali, in quanto la soglia di 150 euro è il punto in cui i dazi doganali possono diventare esigibili.
Vantaggi di OSS
L’uso dei sistemi OSS unionali e non unionali può fornire una valida alternativa alla registrazione ai fini dell’IVA in più Stati membri. Tuttavia, ci possono essere altri motivi per cui un’azienda dovrà mantenere le registrazioni IVA in altri paesi. Le imprese dovrebbero effettuare una revisione completa della catena di approvvigionamento per identificare gli obblighi IVA.
Ci sono anche molti vantaggi nell’utilizzo di Import OSS, tra cui la possibilità di recuperare l’IVA sulle merci restituite e un processo di consegna semplificato sia per il fornitore che per il cliente.
Tutte le aziende che utilizzano schemi OSS dovrebbero comprendere appieno i requisiti dello schema. La mancata conformità può comportare l’esclusione dell’obbligo di registrazione ai fini IVA nei paesi in cui è dovuta. Ciò eliminerà i vantaggi dei sistemi OSS, aumentando i costi e gli oneri amministrativi per l’azienda.
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Le Filippine continuano a progredire costantemente verso l’implementazione del proprio sistema di controllo continuo delle transazioni (CTC), che consiste nella segnalazione quasi in tempo reale di fatture e ricevute emesse elettronicamente. Il 4 aprile sono iniziati i test nel sistema di fatturazione elettronica (EIS), la piattaforma del governo, con sei società selezionate come pilota per questo progetto.
Il primo passo verso un sistema CTC nelle Filippine è iniziato nel 2018 con l’introduzione del Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act, noto come legge TRAIN, che ha l’obiettivo primario di semplificare il sistema fiscale del paese rendendolo più progressivo, equo ed efficiente. Il progetto per l’implementazione di un sistema di fatturazione e rendicontazione elettronica obbligatorio a livello nazionale è stato sviluppato in stretta collaborazione con il governo sudcoreano, considerato un modello di successo con il suo sistema CTC completo e stagionato.
La fatturazione elettronica e la rendicontazione sono tra le molte componenti stabilite dalla legge TRAIN nell’ambito del programma di trasformazione digitale DX Vision 2030 del paese. Con questo, le Filippine stanno facendo progressi verso la modernizzazione del proprio sistema fiscale.
Introduzione dell’e-reporting obbligatorio nelle Filippine
Il sistema CTC delle Filippine richiede l’emissione di fatture (B2B) e ricevute (B2C) in formato elettronico e la loro segnalazione quasi in tempo reale al Bureau of Internal Revenue (BIR), l’autorità fiscale nazionale. L’EIS offre diverse possibilità in termini di presentazione, il che significa che la trasmissione può essere effettuata in tempo reale o quasi in tempo reale. I documenti che devono essere emessi e segnalati elettronicamente includono fatture di vendita, ricevute e note di credito/debito.
Secondo il Codice Fiscale delle Filippine, i seguenti contribuenti sono coperti dal mandato imminente:
Contribuenti impegnati nell’esportazione di beni e/o servizi
Contribuenti impegnati nel commercio elettronico
Contribuenti soggetti alla giurisdizione del Large Taxpayers Service (LTS).
Tuttavia, i contribuenti non coperti dall’obbligo possono scegliere di iscriversi all’EIS ai fini della rendicontazione della fattura elettronica/della ricevuta elettronica
Le fatture elettroniche devono essere emesse in formato JSON (JavaScript Object Notation) e contenere una firma elettronica. Dopo l’emissione, i contribuenti possono presentare le loro fatture e ricevute ai propri clienti. L’approvazione dell’autorità fiscale non è necessaria per procedere. Tuttavia, i documenti elettronici devono essere trasmessi alla piattaforma EIS in tempo reale o quasi in tempo reale.
Requisiti per l’archiviazione elettronica
Le Filippine hanno introdotto requisiti alquanto insoliti in questo periodo di digitalizzazione, quando si tratta di archiviazione delle fatture elettroniche. Il periodo di conservazione è di dieci anni e consiste in un sistema in cui i contribuenti sono obbligati a conservare copie cartacee per i primi cinque anni. Dopo questo primo periodo, le copie cartacee non sono più necessarie e la conservazione esclusiva di copie elettroniche in un archivio elettronico è consentita per i restanti cinque anni.
Quali sono le prospettive per i contribuenti?
Con i test ufficialmente in corso, la fase successiva dovrebbe iniziare il 1° luglio 2022, con il go-live per 100 contribuenti pilota selezionati dal governo, compresi i sei iniziali. Successivamente, il governo prevede di anticipare un’introduzione graduale nel 2023 per tutti i contribuenti nell’ambito del sistema. Nel frattempo, i contribuenti possono approfittare di questo periodo provvisorio per conformarsi agli obblighi di rendicontazione CTC delle Filippine.
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Generazione di report SAF-T di Sovos
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Generazione di report SAF-T pronti per l'invio
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha introdotto per la prima volta lo Standard Audit File for Tax (SAF-T) nel maggio 2005. Da allora, un numero sempre crescente di autorità fiscali l’ha adottato come strumento per acquisire una vista più estesa della situazione fiscale delle aziende. Molti dei Paesi che hanno introdotto il SAF-T finora hanno anche applicato la propria interpretazione individuale sia della sua struttura originale, che della successiva versione, introdotta nel 2010. Tuttavia, la mole di dati diverso genere richiesti da questi schemi SAF-T, spesso difficili da maneggiare e redatti in base alla giurisdizione d’origine, rende difficile per le aziende rispettare i propri obblighi. Una richiesta inoltrata da un’autorità fiscale, inoltre, lascia alle aziende una finestra relativamente breve per raccogliere i dati e presentarli nel formato prescritto, soprattutto se devono farlo per più giurisdizioni e in formati diversi.
Il tool di generazione dei report SAF-T di Sovos mappa i dati nello schema corretto, assicurando che i parametri relativi al formato siano rispettati. Inoltre, la nostra analisi SAF-T complementare è utile per fare in modo che il SAF-T finale generato contenga dati verificati e sia realmente pronto per la presentazione. La poderosa combinazione di moduli racchiusa nella soluzione SAF-T di Sovos garantisce che il report SAF-T inviato all’autorità fiscale soddisfi tutti requisiti della stessa in merito al livello di dettaglio delle informazioni, senza far scaturire la necessità di verifiche più approfondite.
Consolidamento e presentazione dei dati nei formati XML legali specifici di ciascun paese
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Usato assieme al modulo SAF-T Analysis, che prevede l’applicazione di regole per garantire la precisione dei dati e per combattere le frodi, permette l’adozione delle azioni appropriate per gestire le anomalie e correggere o spiegare eventuali errori. Inoltre, fornisce una maggiore garanzia che l’inoltro del SAF-T non determinerà l’avvio di verifiche più approfondite.
Passaggio dalla fatturazione elettronica volontaria a quella obbligatoria prevista dal 1° aprile 2023
Dal 1° gennaio 2022, i contribuenti sono stati in grado di emettere fatture strutturate (fatture elettroniche) utilizzando il sistema nazionale di fatturazione elettronica (KSEF) polacco su base volontaria, il che significa che i moduli elettronici e cartacei sono ancora accettabili in parallelo. L’introduzione del sistema KSeF fa parte della trasformazione digitale in atto in Polonia a seguito dell’istituzione di mandati di controllo continuo delle transazioni (CTC) in tutta Europa, favorendo un’identificazione più rapida ed efficace delle frodi fiscali.
Il sistema KSeF consente ai contribuenti di emettere e ricevere fatture elettronicamente. È uno degli strumenti tecnologicamente più avanzati in Europa per lo scambio di informazioni sugli eventi economici. Le fatture strutturate emesse tramite il sistema sono preparate secondo il modello di fattura sviluppato dal Ministero delle Finanze. Dopo l’emissione, le fatture vengono inviate dal sistema finanziario e contabile tramite un’interfaccia (API) al database centrale (KSeF). Successivamente sono disponibili nel sistema e possono essere scaricati dal destinatario.
Richieste di deroga della Polonia
Il 5 agosto 2021 la Repubblica di Polonia ha chiesto l’autorizzazione a derogare agli articoli 218, 226 e 232 della direttiva IVA per poter dare esecuzione all’obbligo di emettere fatture elettroniche, elaborate attraverso il sistema nazionale di fatturazione elettronica (KSEF), per tutte le operazioni che richiedono l’emissione di un fattura secondo la legislazione polacca sull’IVA.
Successivamente, il 9 febbraio 2022, la Polonia ha modificato la sua domanda, chiedendo l’autorizzazione a derogare solo agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA e ha precisato che la fatturazione elettronica obbligatoria si applicherebbe solo ai soggetti passivi stabiliti nel territorio della Polonia.
La Polonia ritiene che l’introduzione di un obbligo generalizzato di emettere fatture elettroniche apporterebbe vantaggi significativi in termini di lotta contro la frode e l’evasione dell’IVA, semplificando al contempo la riscossione delle imposte. Inoltre, l’attuazione della misura accelererà la digitalizzazione del settore pubblico.
La decisione derogatoria della Commissione europea
Come risulta dall’articolo 218 della direttiva IVA, gli Stati membri sono tenuti ad accettare come fatture tutti i documenti o i messaggi in formato cartaceo o elettronico. La Polonia ha cercato di ottenere una deroga al summenzionato articolo della direttiva IVA, in modo che solo i documenti in formato elettronico potessero essere considerati fatture dall’amministrazione fiscale polacca.
Inoltre, in base all’articolo 232 della direttiva IVA, l’uso di una fattura elettronica è soggetto all’accettazione da parte del destinatario. Pertanto, l’introduzione di un obbligo di fatturazione elettronica in Polonia richiede una deroga al presente articolo, cosicché l’emittente non deve più ottenere il consenso del destinatario per inviare una fattura in formato non cartaceo. Attualmente, ai sensi dell’articolo 106 n della legge polacca sull’IVA, l’utilizzo di fatture elettroniche richiede l’approvazione del destinatario della fattura, il che ostacola la possibilità di imporre la fatturazione elettronica obbligatoria.
Come annunciato dalla Commissione europea il 30 marzo 2022, alla Polonia è stata concessa la decisione derogatoria sia all’articolo 218 che all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE. La decisione si applicherà dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026, dopo aver ricevuto l’ultima approvazione da parte del Consiglio dell’UE. La fase obbligatoria del mandato dovrebbe iniziare il 1° aprile 2023.
La domanda del contribuente KSeF – all’orizzonte
Per consentire ai contribuenti di emettere e rendere disponibili fatture elettroniche utilizzando KSeF, il Ministero delle Finanze polacco offrirà gratuitamente diversi strumenti:
e-Mikrofirma, un’app online accessibile tramite smartphone e un modulo web a tutti i contribuenti che hanno effettuato l’accesso a e-Urząd (e-Office).
e-Urząd, fornirà ai contribuenti strumenti online che faciliteranno l’adempimento degli obblighi fiscali, incluso il pagamento delle tasse, attraverso un servizio di pagamento elettronico online.
Il 31 marzo 2022 il ministero delle Finanze ha annunciato che la versione di prova della domanda di contribuente KSeF sarà resa disponibile il 7 aprile 2022. Permetterà la gestione delle autorizzazioni, l’emissione e la ricezione di fatture da parte del KSEF.
Passaggi successivi
Con la decisione pubblicata della Commissione europea, la Polonia è entrata nella prossima fase di attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria. I prossimi passi seguiranno dopo aver ricevuto l’approvazione da parte del Consiglio dell’UE (che ora è una formalità e dovrebbe avvenire entro poche settimane). Successivamente, il Ministero delle Finanze implementerà la fatturazione elettronica universale in Polonia, dando alle imprese il tempo sufficiente per adattarsi alle nuove soluzioni.
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Il Brasile è, senza dubbio, una delle giurisdizioni più impegnative al mondo per quanto riguarda la legislazione fiscale. L’intricato sistema fiscale che comprende le regole di 27 stati e oltre 5000 comuni ha creato un onere per le aziende, in particolare per le transazioni tra stati e tra comuni.
Inoltre, i contribuenti devono esaminare attentamente i numerosi formati e requisiti per la fatturazione elettronica (e, talvolta, la loro mancanza). Pertanto, le speranze di una riforma fiscale in Brasile esistono da molto tempo.
Semplificare la conformità alla fatturazione elettronica
Negli ultimi anni, diverse iniziative legislative volte a integrare i mandati di tassazione indiretta in tutto il paese non hanno raggiunto risultati positivi. Nel frattempo, un passo fattibile per introdurre tali modifiche potrebbe essere attraverso l’unificazione delle norme sulla conformità digitale agli obblighi fiscali, come la fatturazione elettronica e la rendicontazione elettronica dell’IVA.
Alla fine del 2021 un progetto di legge (Projeto de Lei Complementar n. 178/2021) è stato avviato dal settore privato. Nominato Statuto nazionale per la semplificazione degli obblighi fiscali accessori, è stato accolto quest’anno dalla Camera dei Rappresentanti. Il suo scopo principale è quello di introdurre una riforma significativa negli obblighi di dichiarazione fiscale digitale creando un sistema di fatturazione elettronica unificato.
Istituendo una cooperazione fiscale nazionale, la proposta intende ridurre i costi con la conformità, consentire la condivisione delle informazioni tra le autorità fiscali e creare un incentivo per la conformità dei contribuenti a tutti i livelli federale, statale e comunale.
L’ordine del giorno principale del progetto di legge è quello di introdurre:
Uno standard nazionale unificato per la fatturazione elettronica
Un formato di contabilità elettronica unificato, la Digital Fiscal Declaration (DFD)
Una dichiarazione dei redditi precompilata utilizzando i dati della fattura elettronica
Un file del registro fiscale unificato e un sistema di condivisione delle informazioni (RCU)
Cosa significa questo per le aziende
Il cambiamento più significativo è l’introduzione dell’NFB-e (Nota Fiscal Brasil Eletronica), uno standard nazionale per la fatturazione elettronica. Implica l’unificazione delle NF-e (Nota Fiscal Eletronica), NFS-e (Nota Fiscal de Servicos Eletronica) e NF-C (Nota Fiscal do Consumidor Eletronica) in un unico documento. Questo coprirà le tasse simili all’IVA del Brasile, in questo caso ICMS (IVA su prodotti e determinati servizi) e ISS (IVA sui servizi).
In pratica, ciò significa che invece di rispettare numerosi formati e mandati di fatturazione elettronica, a seconda dello stato e del comune della transazione, uno standard digitale nazionale fornirà una conformità uniforme a livello nazionale per la fatturazione elettronica. L’NFB-e coprirà la fatturazione di beni e servizi a livello statale e comunale per le transazioni B2G, B2B e B2C.
La riforma ridurrà drasticamente l’onere per i contribuenti e amplierà l’ambito della fatturazione elettronica ai comuni in cui tale mandato non è ancora stato adottato.
È essenziale aggiungere requisiti di autorizzazione per la fatturazione elettronica in Brasile, il che significa che le aziende dovranno comunque rispettare le regole per la liquidazione in tempo reale delle fatture con l’autorità fiscale.
Cosa c’è dopo?
La proposta di legge è ancora in fase di discussione iniziale e seguirà alla Commissione Costituzionale Giustizia e Cittadinanza (CCJC) per l’approvazione e possibili emendamenti prima della votazione da parte del Congresso. Fino ad allora, il rispetto delle norme sulla fatturazione elettronica in tutto il Brasile rimane allo stato attuale difficile.
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Meet the Expertè la nostra serie di blog in cui condividiamo di più sul team dietro il nostro software innovativo e i nostri servizi gestiti.
In qualità di organizzazione globale con esperti in materia di imposte indirette in tutte le regioni, il nostro team dedicato è spesso il primo a conoscere le nuove modifiche normative e gli ultimi sviluppi sui regimi fiscali in tutto il mondo, per supportarti nella tua conformità fiscale.
Abbiamo parlato con Russell Brown, senior IPT consulting manager, della consulenza IPT di Sovos, del supporto dei team fiscali e delle sue opinioni sul futuro dell’IPT.
Puoi parlarmi del tuo ruolo e di cosa comporta?
Dirigo lo studio di consulenza Insurance Premium Tax (IPT) all’interno di Sovos. Siamo responsabili di fornire consulenza, principalmente ai clienti che si occupano della conformità, su questioni fiscali di diversi tipi di assicurazione che stipulano nei paesi dell’UE e non UE. Forniamo chiarezza sulle aliquote fiscali applicabili e sui loro requisiti di conformità in vari paesi, nonché sulla posizione delle domande di rischio.
Una delle mie principali responsabilità è quella di rivedere e approvare le relazioni redatte dai consulenti del team. Assisto anche il nostro team di vendita con clienti interessati a registrarsi per IPT in diversi paesi. Ciò comporta discutere l’assicurazione fornita dal cliente e i paesi coinvolti e aiutare a salire a bordo di nuovi clienti. Partecipo anche alla stesura di blog e articoli IPT regolari su una varietà di argomenti, e a webinar e altri eventi per i clienti in cui discutiamo di una vasta gamma di questioni IPT in tutto il mondo.
Assistiamo inoltre il team dei servizi gestiti per la conformità in caso di domande dei loro clienti per le quali hanno bisogno di aiuto. Ciò può includere riferimenti legislativi o solo la conferma delle aliquote fiscali.
Puoi parlarci della consulenza IPT di Sovos e dei progetti tipici in cui contribuisci?
La risposta breve è che aiutiamo gli assicuratori con le loro domande di conformità IPT, ma che possono variare da progetto a progetto.
Un tipico progetto per il team di consulenza sarebbe che un cliente si rivolgesse a noi e dicesse: «Stiamo pensando di scrivere questo tipo di polizza assicurativa in 10 paesi. Potresti comunicarci tutte le tasse e le aliquote fiscali applicabili, chi sostiene il costo di tali tasse e come vengono calcolate. Puoi fornirci anche indicazioni sui requisiti di conformità in ogni paese?». Questo potrebbe essere per i paesi dell’UE e non UE.
Un altro progetto comune è quello di esaminare le polizze assicurative e confermare il tipo di assicurazione per garantire che sia tassata correttamente o guardando l’ubicazione del rischio per un tipo di assicurazione. Ciò comporterà l’analisi di una polizza campione del cliente per confermare qual è il rischio assicurabile in modo che vengano applicate le regole corrette per la tassazione nei paesi interessati.
I clienti IPT di Sovos tendono a trattare assicurazioni non vita; spesso ci viene chiesto di esaminare le polizze immobiliari o i rischi di responsabilità civile. Spagna, Francia, Portogallo e Belgio sono i paesi che ci chiedono di più a causa dei loro complicati regimi IPT e oneri parafiscali e delle loro tariffe diverse.
Ci vengono anche poste domande sull’assicurazione non ammessa. Ad esempio, se una società stipula un’assicurazione ma non è autorizzata in quel paese, potrebbe avere domande su come vengono calcolate le tasse, chi è responsabile delle tasse, chi dovrebbe saldare le tasse ecc. Queste domande tendono a provenire da assicuratori non SEE che scrivono polizze nei paesi del SEE.
I broker sono un altro tipo di cliente con cui trattiamo, o come parte di discussioni con gli assicuratori quando ci sono domande su chi sia responsabile della liquidazione delle tasse sui premi. In questi casi siamo in grado di offrire consulenza sia all’assicuratore che al broker.
Dove hanno bisogno di supporto i team fiscali e in che modo Sovos aiuta?
I team fiscali vogliono la certezza di addebitare le tasse corrette e di essere conformi nel saldare tali imposte con le autorità dei paesi interessati. È qui che entriamo in gioco noi, fornendo indicazioni e rapporti. Abbiamo ricevuto feedback da clienti che affermano che i rapporti sono stati particolarmente utili per mostrare agli stakeholder senior che la conformità fiscale viene mantenuta. Le relazioni sono anche un documento importante da tenere in archivio che dimostra che è stato identificato un problema e hanno ricevuto consulenza esterna. È importante che questa attività sia registrata per i dirigenti senior e per i revisori interni ed esterni. Se le autorità fiscali pongono domande a un team fiscale, possono fornire prove.
Tendiamo a lavorare con i team fiscali nelle fasi di pianificazione, quando un’organizzazione desidera identificare eventuali problemi fiscali in anticipo per garantire che i sistemi siano aggiornati e conformi sin dal primo giorno.
Cosa ne pensi del panorama IPT e del futuro dell’IPT?
Ho qualche idea.
Il primo riguarda le leggi tedesche in materia di diritti di proprietà intellettuale. Quando il paese ha cambiato la sua legge IPT alla fine del 2020, l’autorità ha ampliato la portata di chi potrebbe essere potenzialmente tassato per l’IPT tedesco. Alcuni pensavano che altri paesi in Europa avrebbero potuto provare a fare lo stesso, essendo gli olandesi un buon esempio in cui la legislazione attuale lo consente potenzialmente in determinate circostanze. Ma poiché l’applicazione della legge tedesca non ha avuto il massimo successo, si ha la sensazione che sia improbabile che altri paesi seguano questa strada per il momento.
C’è anche la questione se l’IPT sarà abolito o meno nel Regno Unito e sostituito con l’IVA. Il governo sta avviando una consultazione sull’IVA sui servizi finanziari ed è probabile che questa proposta venga inclusa nelle discussioni tra HMT, HMRC e il mercato assicurativo, compresi assicuratori e broker. Questa consultazione durerà probabilmente un paio d’anni, quindi non conosceremo i risultati per qualche tempo, ed è possibile che qualsiasi decisione su questo punto possa essere ritardata dalla tempistica delle prossime elezioni generali.
C’è sempre anche la discussione sulla digitalizzazione dell’IPT. Non c’è stato molto movimento al riguardo di recente. L’Irlanda è in fase di digitalizzazione e la Francia avrebbe dovuto seguire l’esempio, ma è stata rinviata al prossimo anno. Stiamo già aiutando i nostri clienti a possedere la possibilità di presentare IPT online quando questo diventa un requisito.
Il 10 marzo, il Parlamento europeo (PE) ha adottato una risoluzione al piano d’azione della Commissione sulla tassazione equa e semplice a sostegno della strategia di risanamento, che ha definito 25 iniziative principalmente legate all’imposta sul valore aggiunto dell’Unione europea (IVA UE). Il documento include diverse considerazioni generali e raccomandazioni alla Commissione per la proposta di revisione della direttiva IVA («IVA nell’era digitale») per il 2022.
Modifiche alla politica fiscale dell’UE sull’IVA
La risoluzione del Parlamento europeo ha affrontato le sfide significative della politica fiscale in materia di IVA dell’Unione europea (UE) e ha posto particolare attenzione alla semplificazione, alla modernizzazione e all’armonizzazione di tali norme mediante l’adozione uniforme di strumenti tecnologici in tutti gli Stati membri, compresi i requisiti relativi alla fatturazione digitale e elettronica. e mandati.
La risoluzione aggiornata evidenzia la preoccupazione per la mancanza di un sostegno sufficiente da parte del Consiglio per quanto riguarda il regime definitivo dell’IVA, vale a dire il principio del passaggio dall’origine alla destinazione, ancora da attuare. In un tale sistema, l’IVA sarà riscossa nel luogo di destinazione, lasciandosi alle spalle le complesse norme transitorie del sistema IVA.
Sfide relative alla politica fiscale dell’UE
Sono state inoltre sollevate preoccupazioni sulla complessità delle molteplici normative fiscali in tutta l’UE e sui vincoli che ciò comporta, in particolare per quanto riguarda la conformità alle piccole e medie imprese (PMI) e per le persone vulnerabili alle frodi. A questi fattori si aggiungono gli elevati costi sostenuti dalle imprese per conformarsi alla moltitudine di requisiti legislativi nelle diverse giurisdizioni. Il Parlamento lancia un appello urgente per un passo coerente verso un sistema IVA più semplice e moderno.
Verso una dichiarazione IVA più semplice
Più specificamente, il PE ha definito «della massima importanza» gli sforzi della Commissione per armonizzare le norme procedurali in tutta l’UE e incoraggiare una più stretta cooperazione tra le autorità fiscali e le imprese attraverso il programma di conformità cooperativa dell’UE.
L’obiettivo di vari punti era utilizzare la tecnologia come mezzo efficace per la conformità fiscale semplice e moderna. La digitalizzazione dell’IVA è stata accolta con grande favore come mezzo per una conformità IVA moderna e semplificata, in cui la rendicontazione e la fatturazione elettronica in tempo reale o quasi reale devono essere utilizzate dagli Stati membri in modo uniforme e armonizzato in tutte le giurisdizioni dell’UE.
Sullo stesso fronte, le raccomandazioni erano per la raccolta una tantum di dati da parte dell’autorità fiscale in linea con la massima protezione e rispetto per quanto riguarda la legislazione sulla sicurezza dei dati e l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) e vari software per garantire la massima efficacia dell’utilizzo e della sicurezza dei dati. L’adozione di requisiti di digitalizzazione migliorerà la sicurezza, preverrà e combatterà le frodi e aumenterà la cooperazione amministrativa tra gli Stati
La risoluzione riguardava anche la nuova agenda dell’Unione per le imprese e la tassazione, sostenendo l’elaborazione di un nuovo e unico regolamento dell’Unione in materia di tassazione delle società, che dovrebbe riflettere i negoziati dell’OCSE sul pilastro 1 (riallocazione dei diritti fiscali) e sul secondo pilastro (imposta minima sugli utili societari).
Queste raccomandazioni devono essere seguite dalla presentazione da parte della Commissione europea di una o più proposte legislative entro il 2022/2023.
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La Polonia si sta muovendo verso l’introduzione del quadro CTC e del sistema, il Krajowy System e-Faktur (KSeF), dall’inizio del 2021. A partire dal 1° gennaio 2022, la piattaforma è disponibile per i contribuenti che scelgono di emettere fatture strutturate tramite KSeF e di beneficiare degli incentivi introdotti.
Poiché i contribuenti utilizzano KSeF da un po’, diamo un’occhiata più da vicino a ciò che sta accadendo e accadrà in futuro riguardo alla riforma del CTC della Polonia.
Pubblicazione del regolamento sull’uso di KSeF
Inizialmente presentato come progetto di atto dal Ministero delle Finanze nel novembre 2021, il regolamento sull’uso di KSEF è stato finalmente adottato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2021 dopo diverse reiterazioni.
Il regolamento copre principalmente le categorie di autorizzazioni, i metodi di autenticazione e le informazioni necessarie per accedere alle fatture strutturate.
Secondo il regolamento, i contribuenti che utilizzano KSEF sono tenuti ad autenticarsi utilizzando uno dei seguenti metodi: firma elettronica qualificata, sigillo elettronico qualificato, firma affidabile o token.
Una firma attendibile conferma l’identità assegnata a uno specifico numero di identificazione polacca (PESEL). Il metodo token può essere utilizzato per concedere autorizzazioni nel KSeF una volta che il contribuente è stato autenticato.
Nuove informazioni e documentazione pubblicate dall’autorità fiscale polacca
L’autorità fiscale polacca ha pubblicato nuove informazioni sul suo sito Web sulle funzionalità di KSeF, tra cui domande frequenti e ulteriore documentazione.
Le domande frequenti includono informazioni riguardanti la portata e il lato operativo del sistema, mentre i file XML di esempio e l’opuscolo informativo fanno luce sulla struttura logica delle fatture elettroniche e sui requisiti di mappatura.
Cosa succederà dopo?
Sebbene l’autorità fiscale continui a fare ogni sforzo per chiarire i molti aspetti del nuovo sistema CTC in Polonia, abbiamo ancora molta strada da fare per quanto riguarda la piena attuazione di KSeF.
Ad esempio, durante la consultazione pubblica del progetto di legge il ministero delle Finanze ha dichiarato che i contribuenti sarebbero stati in grado di scaricare fatture strutturate tramite API in formato XML o PDF. Ad oggi, non sono disponibili informazioni tecniche sulla generazione di PDF all’interno del sistema utilizzando l’API. L’autorità fiscale ha pubblicato la documentazione tecnica relativa al processo in uscita, ma non è ancora disponibile alcuna documentazione sul lato delle entrate.
Ancora più importante, una decisione che autorizzi la Polonia a introdurre misure speciali in deroga agli articoli della direttiva IVA dell’UE deve ancora essere ottenuta dal Consiglio dell’UE per l’introduzione del mandato di fatturazione elettronica per tutte le transazioni B2B. L’attuale legge polacca sull’IVA richiede l’accettazione da parte dell’acquirente di ricevere fatture strutturate. Poiché le autorità polacche mirano a rendere obbligatoria la KSeF nel 2023, è prevista una modifica di questa disposizione una volta che le misure speciali saranno state autorizzate dal Consiglio dell’UE.