La Croazia applica attualmente una tassa sui premi assicurativi (IPT) sulle assicurazioni sottoscritte nell’ambito dell’imposta sulla libertà di servizi (FoS). L’IPT in Croazia si applica solo a specifiche classi di attività, come la copertura automobilistica e antincendio. Entrambe le tasse, Motor IPT (MIPT) e Fire Brigade Contribution (FBC), sono calcolate sul premio della polizza assicurativa addebitato al contraente. L’assicuratore è responsabile di tutte le tasse.

Imposta sui premi dell’assicurazione auto

Attualmente sono in vigore due diverse aliquote fiscali IPT per l’assicurazione auto in Croazia:

Autoveicoli IPT è una tassa assicurata che è richiesta da segnalare mensilmente e pagabile entro 15 giorni dalla fine del mese. Il punto fiscale per questo tipo di IPT è impostare come data di firma della polizza, e le aziende devono effettuare il pagamento in valuta locale : Kuna croata (HRK). Il tasso di cambio per tali pagamenti dovrebbe essere fissato alla tariffa pubblicata l’ultimo giorno lavorativo dal Banca nazionale croata.

È È importante ricordare che devono essere presentate due diverse serie di resi per ogni rischio di Il mio motore è Assicurazione coperta. Inoltre, le società devono effettuare il pagamento con il numero di riferimento corrispondente corretto secondo l’assicurazione associata rischio.

Motore croato IPT o requisiti:

Attualmente, non vi è alcun obbligo di presentare un Ritorno IPT del motore quando non sono state pagate tasse per il periodo di riferimento (NIL).

Il p La sanzione per un ritardo di pagamento è generalmente del 12% comunicata dall’ufficio delle imposte regionale di Zagabria ( Porezna Uprava ).

Il rapporto annuale Motor IPT devono essere presentate il 31 gennaio successivo alla fine della segnalazione Il mio orecchio.

IPT croato: copertura antincendio

Il Contributo dei vigili del fuoco (FBC) l’imposta è riscossa sul pagamento dei premi per i contratti assicurativi conclusi in Croazia. La legge locale F ire P Prevenzione e Antincendio F richiede che le compagnie di assicurazione coprano un rischio contribuire al 5% del premio di assicurazione contro gli incendi. Il contributo del 5% dovrebbe essere ripartito in base all’elemento di rischio di incendio della polizza assicurativa.

La FBC è un’imposta a carico dell’assicuratore t che deve essere segnalato trimestralmente e pagabile entro 30 giorni dalla fine del trimestre. Il punto fiscale per questo tipo di IPT è il data in cui viene effettuato il pagamento e le aziende devono effettuare il pagamento in Kuna croata all’Associazione croata dei vigili del fuoco ( Hrvatska Vatrogasna Zajednica). Non vi è alcun requisito per le aziende per presentare resi pari a zero.

La suddivisione FBC è la seguente:

L’assicuratore è responsabile di tutte le tasse. Se l’assicuratore non dichiara e non versa tasse, l’autorità competente può imporre un’ammenda e procedere a una valutazione della tassa.

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L’e-commerce continua a crescere e le autorità fiscali di tutto il mondo hanno faticato a tenere il passo. Le autorità fiscali hanno sviluppato molti sistemi IVA prima dell’avvento del commercio elettronico nel suo formato attuale e dell’evoluzione di Internet. In tutto il mondo questo ha portato a cambiamenti per garantire che la tassazione avvenga nel modo desiderato dal governo, eliminando le distorsioni della concorrenza tra imprese locali e non residenti.

Il 1° luglio 2021 la Commissione europea ha apportato modifiche con il pacchetto IVA per l’e-commerce, che ha modernizzato il modo in cui l’IVA si applica alle vendite e-commerce e anche il modo in cui viene riscossa l’IVA Poiché il sistema precedente era in vigore dal 1° luglio 1993, le modifiche erano attese da tempo.

Tassazione nel luogo di consumo

Il principio della tassazione del commercio elettronico nell’Unione europea (UE) è che dovrebbe avvenire nel luogo di consumo, ciò significa normalmente dove il consumatore finale utilizza i beni e i servizi. Per le merci, ciò significa dove le merci vengono consegnate e per i servizi, dove risiede il consumatore, anche se ci sono alcune eccezioni.

Se l’IVA è dovuta in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore, ciò impone al fornitore di contabilizzare l’IVA in un altro paese. Le microimprese sono esonerate dall’obbligo di contabilizzare l’IVA nel luogo di consumo. Tuttavia, la maggior parte delle imprese di commercio elettronico che vendono in tutta l’UE dovranno contabilizzare l’IVA in molti altri Stati membri, il che sarebbe gravoso dal punto di vista amministrativo.

Ampliamento dello sportello unico (OSS)

Per ovviare a questo problema, la Commissione europea ha deciso di ampliare in modo significativo il Mini One Stop Shop (MOSS), che in precedenza era in atto per le forniture B2C di telecomunicazioni, radiodiffusione e servizi forniti elettronicamente. Tre nuovi regimi consentono alle imprese di registrarsi ai fini dell’IVA in un unico Stato membro e di utilizzare tale registrazione OSS per contabilizzare l’IVA in tutti gli altri Stati membri in cui l’IVA è dovuta.

L’OSS dell’Unione consente alle imprese dell’UE e di paesi terzi di contabilizzare l’IVA sulle vendite a distanza intra-UE di beni. Consente inoltre alle imprese dell’UE di contabilizzare l’IVA sulle prestazioni intracomunitarie di servizi B2C.

L’OSS non unionale consente alle imprese non UE di contabilizzare l’IVA su tutte le prestazioni di servizi B2C per le quali è dovuta l’IVA UE.

Import OSS consente alle imprese UE e non UE di contabilizzare l’IVA sulle importazioni di merci in imballaggi con un valore intrinseco inferiore a 150 euro.

Attualmente, nessuno dei sistemi OSS è obbligatorio e le imprese possono scegliere di essere registrate ai fini IVA nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta. La Commissione europea sta attualmente consultando il successo dei sistemi OSS e una delle proposte è che l’uso di Import OSS diventerebbe obbligatorio. Ci sono anche dubbi sull’opportunità di aumentare la soglia, anche se ciò richiederebbe una riflessione su come gestire i dazi doganali, in quanto la soglia di 150 euro è il punto in cui i dazi doganali possono diventare esigibili.

Vantaggi di OSS

L’uso dei sistemi OSS unionali e non unionali può fornire una valida alternativa alla registrazione ai fini dell’IVA in più Stati membri. Tuttavia, ci possono essere altri motivi per cui un’azienda dovrà mantenere le registrazioni IVA in altri paesi. Le imprese dovrebbero effettuare una revisione completa della catena di approvvigionamento per identificare gli obblighi IVA.

Ci sono anche molti vantaggi nell’utilizzo di Import OSS, tra cui la possibilità di recuperare l’IVA sulle merci restituite e un processo di consegna semplificato sia per il fornitore che per il cliente.

Tutte le aziende che utilizzano schemi OSS dovrebbero comprendere appieno i requisiti dello schema. La mancata conformità può comportare l’esclusione dell’obbligo di registrazione ai fini IVA nei paesi in cui è dovuta. Ciò eliminerà i vantaggi dei sistemi OSS, aumentando i costi e gli oneri amministrativi per l’azienda.

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L’imposta sui premi assicurativi (IPT) in Lussemburgo è passata al deposito online a partire dal primo trimestre 2021. Parallelamente, è stata modificata anche la scadenza dell’autorità al 15 del mese successivo al trimestre. Questo cambiamento ha causato un po’ di scompiglio, in quanto molte compagnie assicurative stavano già estraendo i dati dai sistemi di sottoscrizione, rivedendo le informazioni (a volte manualmente) e assicurandosi che le dichiarazioni fossero corrette per gli altri territori, anch’essi in scadenza il 15.

Più autorità fiscali europee diventano digitali

Il Lussemburgo non è stato il primo o l’ultimo territorio a passare a una piattaforma online. La Germania e l’Irlanda hanno seguito a distanza di un anno l’implementazione del Lussemburgo. Le autorità francesi, invece, hanno ritardato l’implementazione della procedura di deposito online fino al 2023. Inoltre, un numero sempre maggiore di autorità fiscali richiede la creazione di conti per l’addebito diretto piuttosto che i soliti pagamenti SEPA o prioritari con riferimenti specifici.

Perché la compilazione delle tasse si sta spostando online?

È chiaro perché le autorità fiscali si stiano spostando su piattaforme online. Un processo di archiviazione digitale è più semplice ed efficiente per quelle che potrebbero essere migliaia di dichiarazioni presentate da varie fonti. Inoltre, la presentazione online offre alle autorità fiscali una maggiore visibilità, il che significa che hanno più opportunità di analisi. Quello che ci lascia perplessi è il motivo per cui così tante autorità fiscali scelgono di avere le loro scadenze il 15 o intorno a tale data. Questa scadenza offre alle compagnie assicurative solo un breve lasso di tempo per chiudere il mese, raccogliere i dati e fare le dichiarazioni.

Modifiche all’IPT in Lussemburgo

A parte questi aggiornamenti, il Lussemburgo non ha implementato molte modifiche in passato, per quanto riguarda l’IPT. La più recente che possiamo ricordare è l’introduzione della tassa per i servizi di soccorso sulle polizze di classe 10, entrata in vigore il 1° ottobre 2016. Poiché le aliquote sono relativamente basse rispetto ad altri territori, è del tutto plausibile che si possa assistere a un futuro aumento.

L’IPT è un’imposta di nicchia che non è sempre in primo piano nel radar delle imprese. Solo quando abbiamo iniziato a esaminare l’effettivo processo di presentazione delle dichiarazioni online ci siamo resi conto che la procedura è un adattamento di quella utilizzata per l’IVA e altre imposte o progettata per gli assicuratori nazionali piuttosto che per la libertà dei servizi. Almeno così sembra per il Lussemburgo.

Nel corso dell’ultimo anno, abbiamo constatato che il sistema di deposito online è diventato più rapido e facile da navigare, e che i tempi di autenticazione di una dichiarazione non sono più di minuti, ma di secondi. La dichiarazione è ancora simile a quella presentata sul modulo cartaceo, con la suddivisione delle passività per ramo, l’inserimento dei premi e l’applicazione automatica dell’aliquota percentuale.

È la fine del passaggio dei territori a una soluzione di archiviazione online? Probabilmente no. Ci sarà un’ulteriore digitalizzazione da parte delle autorità fiscali per allineare l’IPT alla maggior parte delle altre dichiarazioni fiscali? Noi pensiamo di sì.

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Le Filippine continuano a progredire costantemente verso l’implementazione del proprio sistema di controllo continuo delle transazioni (CTC), che consiste nella segnalazione quasi in tempo reale di fatture e ricevute emesse elettronicamente. Il 4 aprile sono iniziati i test nel sistema di fatturazione elettronica (EIS), la piattaforma del governo, con sei società selezionate come pilota per questo progetto.

Il primo passo verso un sistema CTC nelle Filippine è iniziato nel 2018 con l’introduzione del Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act, noto come legge TRAIN, che ha l’obiettivo primario di semplificare il sistema fiscale del paese rendendolo più progressivo, equo ed efficiente. Il progetto per l’implementazione di un sistema di fatturazione e rendicontazione elettronica obbligatorio a livello nazionale è stato sviluppato in stretta collaborazione con il governo sudcoreano, considerato un modello di successo con il suo sistema CTC completo e stagionato.

La fatturazione elettronica e la rendicontazione sono tra le molte componenti stabilite dalla legge TRAIN nell’ambito del programma di trasformazione digitale DX Vision 2030 del paese. Con questo, le Filippine stanno facendo progressi verso la modernizzazione del proprio sistema fiscale.

Introduzione dell’e-reporting obbligatorio nelle Filippine

Il sistema CTC delle Filippine richiede l’emissione di fatture (B2B) e ricevute (B2C) in formato elettronico e la loro segnalazione quasi in tempo reale al Bureau of Internal Revenue (BIR), l’autorità fiscale nazionale. L’EIS offre diverse possibilità in termini di presentazione, il che significa che la trasmissione può essere effettuata in tempo reale o quasi in tempo reale. I documenti che devono essere emessi e segnalati elettronicamente includono fatture di vendita, ricevute e note di credito/debito.

Secondo il Codice Fiscale delle Filippine, i seguenti contribuenti sono coperti dal mandato imminente:

Tuttavia, i contribuenti non coperti dall’obbligo possono scegliere di iscriversi all’EIS ai fini della rendicontazione della fattura elettronica/della ricevuta elettronica

Le fatture elettroniche devono essere emesse in formato JSON (JavaScript Object Notation) e contenere una firma elettronica. Dopo l’emissione, i contribuenti possono presentare le loro fatture e ricevute ai propri clienti. L’approvazione dell’autorità fiscale non è necessaria per procedere. Tuttavia, i documenti elettronici devono essere trasmessi alla piattaforma EIS in tempo reale o quasi in tempo reale.

Requisiti per l’archiviazione elettronica

Le Filippine hanno introdotto requisiti alquanto insoliti in questo periodo di digitalizzazione, quando si tratta di archiviazione delle fatture elettroniche. Il periodo di conservazione è di dieci anni e consiste in un sistema in cui i contribuenti sono obbligati a conservare copie cartacee per i primi cinque anni. Dopo questo primo periodo, le copie cartacee non sono più necessarie e la conservazione esclusiva di copie elettroniche in un archivio elettronico è consentita per i restanti cinque anni.

Quali sono le prospettive per i contribuenti?

Con i test ufficialmente in corso, la fase successiva dovrebbe iniziare il 1° luglio 2022, con il go-live per 100 contribuenti pilota selezionati dal governo, compresi i sei iniziali. Successivamente, il governo prevede di anticipare un’introduzione graduale nel 2023 per tutti i contribuenti nell’ambito del sistema. Nel frattempo, i contribuenti possono approfittare di questo periodo provvisorio per conformarsi agli obblighi di rendicontazione CTC delle Filippine.

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Generazione di report SAF-T di Sovos

Genera una gamma completa di report SAF-T conformi ai requisiti di giurisdizioni fiscali diverse

Tieniti al passo con l'evoluzione degli schemi SAF-T

Generazione di report SAF-T pronti per l'invio

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha introdotto per la prima volta lo Standard Audit File for Tax (SAF-T) nel maggio 2005. Da allora, un numero sempre crescente di autorità fiscali l’ha adottato come strumento per acquisire una vista più estesa della situazione fiscale delle aziende. Molti dei Paesi che hanno introdotto il SAF-T finora hanno anche applicato la propria interpretazione individuale sia della sua struttura originale, che della successiva versione, introdotta nel 2010. Tuttavia, la mole di dati diverso genere richiesti da questi schemi SAF-T, spesso difficili da maneggiare e redatti in base alla giurisdizione d’origine, rende difficile per le aziende rispettare i propri obblighi. Una richiesta inoltrata da un’autorità fiscale, inoltre, lascia alle aziende una finestra relativamente breve per raccogliere i dati e presentarli nel formato prescritto, soprattutto se devono farlo per più giurisdizioni e in formati diversi.

Il tool di generazione dei report SAF-T di Sovos mappa i dati nello schema corretto, assicurando che i parametri relativi al formato siano rispettati. Inoltre, la nostra analisi SAF-T complementare è utile per fare in modo che il SAF-T finale generato contenga dati verificati e sia realmente pronto per la presentazione. La poderosa combinazione di moduli racchiusa nella soluzione SAF-T di Sovos garantisce che il report SAF-T inviato all’autorità fiscale soddisfi tutti requisiti della stessa in merito al livello di dettaglio delle informazioni, senza far scaturire la necessità di verifiche più approfondite.

Consolidamento e presentazione dei dati nei formati XML legali specifici di ciascun paese

Generazione impeccabile dei dati richiesti da ciascuna delle autorità fiscali che hanno adottato il formato SAF-T

Ampliamento della copertura man mano che nuove giurisdizioni adottano il sistema SAF-T

Garanzia che i dati siano perfettamente consolidati da tutte le fonti pertinenti per generare un report SAF-T nella corretta struttura legale

Generazione di contenuti pronti all'invio quando viene usata assieme alle analisi APR SAF-T.

Creazione di una repository dei file SAF-T generati, in modo da potervi accedere in qualsiasi momento.

Usato assieme al modulo SAF-T Analysis, che prevede l’applicazione di regole per garantire la precisione dei dati e per combattere le frodi, permette l’adozione delle azioni appropriate per gestire le anomalie e correggere o spiegare eventuali errori. Inoltre, fornisce una maggiore garanzia che l’inoltro del SAF-T non determinerà l’avvio di verifiche più approfondite. 

Passaggio dalla fatturazione elettronica volontaria a quella obbligatoria prevista dal 1° aprile 2023

Dal 1° gennaio 2022, i contribuenti sono stati in grado di emettere fatture strutturate (fatture elettroniche) utilizzando il sistema nazionale di fatturazione elettronica (KSEF) polacco su base volontaria, il che significa che i moduli elettronici e cartacei sono ancora accettabili in parallelo. L’introduzione del sistema KSeF fa parte della trasformazione digitale in atto in Polonia a seguito dell’istituzione di mandati di controllo continuo delle transazioni (CTC) in tutta Europa, favorendo un’identificazione più rapida ed efficace delle frodi fiscali.

Il sistema KSeF consente ai contribuenti di emettere e ricevere fatture elettronicamente. È uno degli strumenti tecnologicamente più avanzati in Europa per lo scambio di informazioni sugli eventi economici. Le fatture strutturate emesse tramite il sistema sono preparate secondo il modello di fattura sviluppato dal Ministero delle Finanze. Dopo l’emissione, le fatture vengono inviate dal sistema finanziario e contabile tramite un’interfaccia (API) al database centrale (KSeF). Successivamente sono disponibili nel sistema e possono essere scaricati dal destinatario.

Richieste di deroga della Polonia

Il 5 agosto 2021 la Repubblica di Polonia ha chiesto l’autorizzazione a derogare agli articoli 218, 226 e 232 della direttiva IVA per poter dare esecuzione all’obbligo di emettere fatture elettroniche, elaborate attraverso il sistema nazionale di fatturazione elettronica (KSEF), per tutte le operazioni che richiedono l’emissione di un fattura secondo la legislazione polacca sull’IVA.

Successivamente, il 9 febbraio 2022, la Polonia ha modificato la sua domanda, chiedendo l’autorizzazione a derogare solo agli articoli 218 e 232 della direttiva IVA e ha precisato che la fatturazione elettronica obbligatoria si applicherebbe solo ai soggetti passivi stabiliti nel territorio della Polonia.

La Polonia ritiene che l’introduzione di un obbligo generalizzato di emettere fatture elettroniche apporterebbe vantaggi significativi in termini di lotta contro la frode e l’evasione dell’IVA, semplificando al contempo la riscossione delle imposte. Inoltre, l’attuazione della misura accelererà la digitalizzazione del settore pubblico.

La decisione derogatoria della Commissione europea

Come risulta dall’articolo 218 della direttiva IVA, gli Stati membri sono tenuti ad accettare come fatture tutti i documenti o i messaggi in formato cartaceo o elettronico. La Polonia ha cercato di ottenere una deroga al summenzionato articolo della direttiva IVA, in modo che solo i documenti in formato elettronico potessero essere considerati fatture dall’amministrazione fiscale polacca.

Inoltre, in base all’articolo 232 della direttiva IVA, l’uso di una fattura elettronica è soggetto all’accettazione da parte del destinatario. Pertanto, l’introduzione di un obbligo di fatturazione elettronica in Polonia richiede una deroga al presente articolo, cosicché l’emittente non deve più ottenere il consenso del destinatario per inviare una fattura in formato non cartaceo. Attualmente, ai sensi dell’articolo 106 n della legge polacca sull’IVA, l’utilizzo di fatture elettroniche richiede l’approvazione del destinatario della fattura, il che ostacola la possibilità di imporre la fatturazione elettronica obbligatoria.

Come annunciato dalla Commissione europea il 30 marzo 2022, alla Polonia è stata concessa la decisione derogatoria sia all’articolo 218 che all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE. La decisione si applicherà dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026, dopo aver ricevuto l’ultima approvazione da parte del Consiglio dell’UE. La fase obbligatoria del mandato dovrebbe iniziare il 1° aprile 2023.

La domanda del contribuente KSeF – all’orizzonte

Per consentire ai contribuenti di emettere e rendere disponibili fatture elettroniche utilizzando KSeF, il Ministero delle Finanze polacco offrirà gratuitamente diversi strumenti:

Il 31 marzo 2022 il ministero delle Finanze ha annunciato che la versione di prova della domanda di contribuente KSeF sarà resa disponibile il 7 aprile 2022. Permetterà la gestione delle autorizzazioni, l’emissione e la ricezione di fatture da parte del KSEF.

Passaggi successivi

Con la decisione pubblicata della Commissione europea, la Polonia è entrata nella prossima fase di attuazione della fatturazione elettronica obbligatoria. I prossimi passi seguiranno dopo aver ricevuto l’approvazione da parte del Consiglio dell’UE (che ora è una formalità e dovrebbe avvenire entro poche settimane). Successivamente, il Ministero delle Finanze implementerà la fatturazione elettronica universale in Polonia, dando alle imprese il tempo sufficiente per adattarsi alle nuove soluzioni.

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Il Brasile è, senza dubbio, una delle giurisdizioni più impegnative al mondo per quanto riguarda la legislazione fiscale. L’intricato sistema fiscale che comprende le regole di 27 stati e oltre 5000 comuni ha creato un onere per le aziende, in particolare per le transazioni tra stati e tra comuni.

Inoltre, i contribuenti devono esaminare attentamente i numerosi formati e requisiti per la fatturazione elettronica (e, talvolta, la loro mancanza). Pertanto, le speranze di una riforma fiscale in Brasile esistono da molto tempo.

Semplificare la conformità alla fatturazione elettronica

Negli ultimi anni, diverse iniziative legislative volte a integrare i mandati di tassazione indiretta in tutto il paese non hanno raggiunto risultati positivi. Nel frattempo, un passo fattibile per introdurre tali modifiche potrebbe essere attraverso l’unificazione delle norme sulla conformità digitale agli obblighi fiscali, come la fatturazione elettronica e la rendicontazione elettronica dell’IVA.

Alla fine del 2021 un progetto di legge (Projeto de Lei Complementar n. 178/2021) è stato avviato dal settore privato. Nominato Statuto nazionale per la semplificazione degli obblighi fiscali accessori, è stato accolto quest’anno dalla Camera dei Rappresentanti. Il suo scopo principale è quello di introdurre una riforma significativa negli obblighi di dichiarazione fiscale digitale creando un sistema di fatturazione elettronica unificato.

Istituendo una cooperazione fiscale nazionale, la proposta intende ridurre i costi con la conformità, consentire la condivisione delle informazioni tra le autorità fiscali e creare un incentivo per la conformità dei contribuenti a tutti i livelli federale, statale e comunale.

L’ordine del giorno principale del progetto di legge è quello di introdurre:

Cosa significa questo per le aziende

Il cambiamento più significativo è l’introduzione dell’NFB-e (Nota Fiscal Brasil Eletronica), uno standard nazionale per la fatturazione elettronica. Implica l’unificazione delle NF-e (Nota Fiscal Eletronica), NFS-e (Nota Fiscal de Servicos Eletronica) e NF-C (Nota Fiscal do Consumidor Eletronica) in un unico documento. Questo coprirà le tasse simili all’IVA del Brasile, in questo caso ICMS (IVA su prodotti e determinati servizi) e ISS (IVA sui servizi).

In pratica, ciò significa che invece di rispettare numerosi formati e mandati di fatturazione elettronica, a seconda dello stato e del comune della transazione, uno standard digitale nazionale fornirà una conformità uniforme a livello nazionale per la fatturazione elettronica. L’NFB-e coprirà la fatturazione di beni e servizi a livello statale e comunale per le transazioni B2G, B2B e B2C.

La riforma ridurrà drasticamente l’onere per i contribuenti e amplierà l’ambito della fatturazione elettronica ai comuni in cui tale mandato non è ancora stato adottato.

È essenziale aggiungere requisiti di autorizzazione per la fatturazione elettronica in Brasile, il che significa che le aziende dovranno comunque rispettare le regole per la liquidazione in tempo reale delle fatture con l’autorità fiscale.

Cosa c’è dopo?

La proposta di legge è ancora in fase di discussione iniziale e seguirà alla Commissione Costituzionale Giustizia e Cittadinanza (CCJC) per l’approvazione e possibili emendamenti prima della votazione da parte del Congresso. Fino ad allora, il rispetto delle norme sulla fatturazione elettronica in tutto il Brasile rimane allo stato attuale difficile.

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Nel nostro precedente articolo, Optimizing Supply Chain Management: Key B2B Import Considerations, abbiamo esaminato la possibilità per i fornitori del Regno Unito di creare un magazzino UE per facilitare le consegne ai clienti. In questo articolo, esaminiamo questa soluzione in modo più approfondito, sempre dal punto di vista delle transazioni B2B.

I pro e i contro della creazione di uno stabilimento permanente nell’UE

Quando si cerca di creare un magazzino nell’UE, la prima considerazione dovrebbe essere se il magazzino creerà o meno una stabile organizzazione (PE). La stabile organizzazione è un concetto di imposta diretta, ma la creazione di una stabile organizzazione può avere conseguenze IVA se anche tale stabile organizzazione è considerata una stabile organizzazione.

L’OCSE definisce una stabile organizzazione come una sede fissa di attività attraverso la quale l’attività di un’impresa è svolta in tutto o in parte.

L’UE definisce uno stabilimento fisso come la presenza permanente delle risorse umane e tecniche necessarie per facilitare l’approvvigionamento.

Tuttavia, la tendenza verso il magazzinaggio locale, le consegne «just in time», la gig economy con appaltatori locali e altri sviluppi stanno spingendo le autorità fiscali ad adattare queste definizioni.

Ad esempio, per quanto riguarda il deposito, l’opinione tradizionale è che un contribuente avrebbe bisogno di possedere o affittare un deposito e impiegare il personale affinché possa essere considerato una stabile organizzazione ai fini dell’IVA. Tuttavia, un’autorità fiscale ha stabilito che è possibile creare anche una stabile organizzazione in cui un depositario rende disponibile un’area definita all’interno di un magazzino esclusivamente per un contribuente e fornisce anche il personale del magazzino.

La creazione di una stabile organizzazione che è anche considerata una stabile organizzazione comporterà vantaggi e svantaggi. Tra i lati positivi, il fornitore sarà tenuto ad addebitare l’IVA sulle vendite locali che coinvolgono lo stabilimento fisso e la registrazione IVA può essere utilizzata per detrarre l’IVA all’importazione pagata. Inoltre, il fornitore può non essere tenuto a nominare un agente doganale indiretto che funga da dichiarante per le importazioni. Sul lato negativo, l’azienda sarà soggetta all’IVA locale su alcune forniture che altrimenti attirerebbero un’inversione contabile nel Regno Unito e potrebbero essere soggette a imposte dirette.

Trattandosi di un blog sull’IVA, non ci soffermeremo su quanto sopra, ma chiaramente il possibile utilizzo di un magazzino è una considerazione nella configurazione della catena di approvvigionamento.

Nel decidere se e dove aprire un magazzino UE ci sono diverse considerazioni. Ai fini di questo blog, prenderemo in considerazione innanzitutto un fornitore del Regno Unito che cerca di creare un magazzino per servire i clienti in Spagna.

La Spagna ritiene che un deposito di terzi possa costituire uno stabilimento permanente in cui il fornitore ha accesso esclusivo a un’area delimitata del magazzino. Pertanto sarà importante esaminare attentamente il contratto di magazzino per le conseguenze IVA prima di firmarlo.

Inversione contabile e IVA all’importazione

La Spagna ha un reverse charge per le vendite B2B nazionali. Pertanto, un fornitore del Regno Unito che importa merci in Spagna e che effettua solo vendite B2B nazionali non sarà tenuto ad addebitare l’IVA locale. Inoltre, non sarà necessario presentare una dichiarazione IVA locale e pertanto l’IVA sulle importazioni verrà recuperata tramite la tredicesima direttiva. Si tratterà potenzialmente di un flusso di cassa negativo significativo.

Per evitare ciò, il fornitore del Regno Unito potrebbe modificare il luogo di importazione delle merci come segue:

Quando si invia la merce in Spagna, l’importazione avviene in Francia. Il fornitore del Regno Unito dichiarerà le merci per l’importazione in Francia e quindi segnalerà un trasferimento di merci proprie dalla Francia alla Spagna quando le merci arrivano nel magazzino spagnolo. Quando le merci si spostano su camion, questo non dovrebbe essere un problema eccessivo.

Dal 1° gennaio 2022, la Francia ha un’inversione contabile obbligatoria per l’IVA all’importazione e pertanto non vi è alcun problema con il recupero dell’IVA all’importazione pagata purché siano soddisfatte le condizioni. Il fornitore avrà bisogno di un numero di partita IVA francese per segnalare una spedizione dalla Francia e segnalare un’acquisizione in Spagna. Il fornitore richiederà anche un numero di partita IVA spagnolo per segnalare le acquisizioni, ma non sarà tenuto a presentare una dichiarazione IVA poiché tutte le vendite dal magazzino spagnolo sono soggette all’inversione contabile estesa.

In alternativa, le merci potrebbero essere importate in un magazzino francese dal quale il fornitore britannico può effettuare consegne intracomunitarie ai suoi clienti spagnoli, evitando così la necessità di un numero di partita IVA spagnolo e la necessità di una dichiarazione SII in caso di superamento della soglia.

L’IVA è un’imposta sulle transazioni e, una volta avvenuta una transazione, non può essere annullata. Pertanto, è importante comprendere appieno le conseguenze IVA di una transazione proposta prima della firma di un contratto. Una volta firmato un contratto, le parti si impegnano alle conseguenze IVA a meno che il contratto non possa essere rinegoziato prima della spedizione delle merci. Una volta spedite le merci, le conseguenze dell’IVA sono cristallizzate e non possono essere modificate.

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Meet the Expert è la nostra serie di blog in cui condividiamo di più sul team dietro il nostro software innovativo e i nostri servizi gestiti.

In qualità di organizzazione globale con esperti in materia di imposte indirette in tutte le regioni, il nostro team dedicato è spesso il primo a conoscere le nuove modifiche normative e gli ultimi sviluppi sui regimi fiscali in tutto il mondo, per supportarti nella tua conformità fiscale.

Abbiamo parlato con Russell Brown, senior IPT consulting manager, della consulenza IPT di Sovos, del supporto dei team fiscali e delle sue opinioni sul futuro dell’IPT.

Puoi parlarmi del tuo ruolo e di cosa comporta?

Dirigo lo studio di consulenza Insurance Premium Tax (IPT) all’interno di Sovos. Siamo responsabili di fornire consulenza, principalmente ai clienti che si occupano della conformità, su questioni fiscali di diversi tipi di assicurazione che stipulano nei paesi dell’UE e non UE. Forniamo chiarezza sulle aliquote fiscali applicabili e sui loro requisiti di conformità in vari paesi, nonché sulla posizione delle domande di rischio.

Una delle mie principali responsabilità è quella di rivedere e approvare le relazioni redatte dai consulenti del team. Assisto anche il nostro team di vendita con clienti interessati a registrarsi per IPT in diversi paesi. Ciò comporta discutere l’assicurazione fornita dal cliente e i paesi coinvolti e aiutare a salire a bordo di nuovi clienti. Partecipo anche alla stesura di blog e articoli IPT regolari su una varietà di argomenti, e a webinar e altri eventi per i clienti in cui discutiamo di una vasta gamma di questioni IPT in tutto il mondo.

Assistiamo inoltre il team dei servizi gestiti per la conformità in caso di domande dei loro clienti per le quali hanno bisogno di aiuto. Ciò può includere riferimenti legislativi o solo la conferma delle aliquote fiscali.

Puoi parlarci della consulenza IPT di Sovos e dei progetti tipici in cui contribuisci?

La risposta breve è che aiutiamo gli assicuratori con le loro domande di conformità IPT, ma che possono variare da progetto a progetto.

Un tipico progetto per il team di consulenza sarebbe che un cliente si rivolgesse a noi e dicesse: «Stiamo pensando di scrivere questo tipo di polizza assicurativa in 10 paesi. Potresti comunicarci tutte le tasse e le aliquote fiscali applicabili, chi sostiene il costo di tali tasse e come vengono calcolate. Puoi fornirci anche indicazioni sui requisiti di conformità in ogni paese?». Questo potrebbe essere per i paesi dell’UE e non UE.

Un altro progetto comune è quello di esaminare le polizze assicurative e confermare il tipo di assicurazione per garantire che sia tassata correttamente o guardando l’ubicazione del rischio per un tipo di assicurazione. Ciò comporterà l’analisi di una polizza campione del cliente per confermare qual è il rischio assicurabile in modo che vengano applicate le regole corrette per la tassazione nei paesi interessati.

I clienti IPT di Sovos tendono a trattare assicurazioni non vita; spesso ci viene chiesto di esaminare le polizze immobiliari o i rischi di responsabilità civile. Spagna, Francia, Portogallo e Belgio sono i paesi che ci chiedono di più a causa dei loro complicati regimi IPT e oneri parafiscali e delle loro tariffe diverse.

Ci vengono anche poste domande sull’assicurazione non ammessa. Ad esempio, se una società stipula un’assicurazione ma non è autorizzata in quel paese, potrebbe avere domande su come vengono calcolate le tasse, chi è responsabile delle tasse, chi dovrebbe saldare le tasse ecc. Queste domande tendono a provenire da assicuratori non SEE che scrivono polizze nei paesi del SEE.

I broker sono un altro tipo di cliente con cui trattiamo, o come parte di discussioni con gli assicuratori quando ci sono domande su chi sia responsabile della liquidazione delle tasse sui premi. In questi casi siamo in grado di offrire consulenza sia all’assicuratore che al broker.

Dove hanno bisogno di supporto i team fiscali e in che modo Sovos aiuta?

I team fiscali vogliono la certezza di addebitare le tasse corrette e di essere conformi nel saldare tali imposte con le autorità dei paesi interessati. È qui che entriamo in gioco noi, fornendo indicazioni e rapporti. Abbiamo ricevuto feedback da clienti che affermano che i rapporti sono stati particolarmente utili per mostrare agli stakeholder senior che la conformità fiscale viene mantenuta. Le relazioni sono anche un documento importante da tenere in archivio che dimostra che è stato identificato un problema e hanno ricevuto consulenza esterna. È importante che questa attività sia registrata per i dirigenti senior e per i revisori interni ed esterni. Se le autorità fiscali pongono domande a un team fiscale, possono fornire prove.

Tendiamo a lavorare con i team fiscali nelle fasi di pianificazione, quando un’organizzazione desidera identificare eventuali problemi fiscali in anticipo per garantire che i sistemi siano aggiornati e conformi sin dal primo giorno.

Cosa ne pensi del panorama IPT e del futuro dell’IPT?

Ho qualche idea.

Il primo riguarda le leggi tedesche in materia di diritti di proprietà intellettuale. Quando il paese ha cambiato la sua legge IPT alla fine del 2020, l’autorità ha ampliato la portata di chi potrebbe essere potenzialmente tassato per l’IPT tedesco. Alcuni pensavano che altri paesi in Europa avrebbero potuto provare a fare lo stesso, essendo gli olandesi un buon esempio in cui la legislazione attuale lo consente potenzialmente in determinate circostanze. Ma poiché l’applicazione della legge tedesca non ha avuto il massimo successo, si ha la sensazione che sia improbabile che altri paesi seguano questa strada per il momento.

C’è anche la questione se l’IPT sarà abolito o meno nel Regno Unito e sostituito con l’IVA. Il governo sta avviando una consultazione sull’IVA sui servizi finanziari ed è probabile che questa proposta venga inclusa nelle discussioni tra HMT, HMRC e il mercato assicurativo, compresi assicuratori e broker. Questa consultazione durerà probabilmente un paio d’anni, quindi non conosceremo i risultati per qualche tempo, ed è possibile che qualsiasi decisione su questo punto possa essere ritardata dalla tempistica delle prossime elezioni generali.

C’è sempre anche la discussione sulla digitalizzazione dell’IPT. Non c’è stato molto movimento al riguardo di recente. L’Irlanda è in fase di digitalizzazione e la Francia avrebbe dovuto seguire l’esempio, ma è stata rinviata al prossimo anno. Stiamo già aiutando i nostri clienti a possedere la possibilità di presentare IPT online quando questo diventa un requisito.

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Nell’Unione europea, le norme IVA sulle cessioni di beni, così come le prestazioni di servizi «tradizionali» bilaterali, sono ben definite e consolidate. I servizi peer-to-peer facilitati da una piattaforma, tuttavia, non sempre rientrano perfettamente nelle categorie stabilite dalla direttiva IVA dell’UE (direttiva 2006/112/CE del Consiglio). Esistono ambiguità sulla natura del servizio fornito dal gestore della piattaforma e sullo status, ai fini fiscali, del singolo fornitore di servizi (ad esempio, un conducente per un servizio di ride-sharing o un individuo che offre la propria proprietà in affitto su un mercato online). Ciò crea una sfida unica per i responsabili delle politiche IVA.

La Commissione europea ha recentemente aperto una consultazione pubblica sull’IVA e l’economia della piattaforma per affrontare questi problemi. In precedenza abbiamo discusso di altre iniziative proposte dalla Commissione, tra cui una registrazione IVA unica nell’UE, una dichiarazione IVA e una fatturazione elettronica. Questo blog discuterà le sfide di fondo che i responsabili politici devono affrontare e le proposte specifiche esposte nella consultazione, che potrebbero avere un impatto significativo sugli operatori e sugli utenti della piattaforma digitale.

Piattaforme digitali e legislazione IVA esistente

Una questione di soglia per il trattamento dell’IVA delle piattaforme digitali è se la piattaforma si limita a collegare singoli venditori con singoli clienti, vale a dire agisce come intermediario, o se fornisce attivamente un servizio separato al cliente. Tale questione è significativa in quanto i servizi resi a una persona che non è soggetto passivo da un intermediario, ai sensi dell’articolo 46 della direttiva IVA, provengono dal luogo in cui si trova l’operazione sottostante.

Al contrario, i servizi prestati a una persona che non è soggetto passivo a nome di un contribuente sono forniti verso la sede del prestatore o, in determinate circostanze, verso la sede del cliente. Il fatto che una particolare piattaforma funga da intermediario può essere molto specifico e può dipendere, ad esempio, dal livello di controllo esercitato dalla piattaforma sui prezzi o sul comportamento degli utenti.

Per confondere ulteriormente le acque, vi sono potenziali ambiguità per l’IVA che riguardano:

  1. Se gli operatori di piattaforma agiscono come agenti divulgati o non divulgati di singoli venditori, o
  2. Se i servizi degli operatori di piattaforma, nella misura in cui non sono servizi di intermediazione, sono forniti elettronicamente e quindi forniti presso la sede del cliente.

Un’ultima fonte di ambiguità è se un singolo prestatore di servizi si qualifichi come soggetto passivo quando effettua solo prestazioni occasionali; ciò potrebbe sollevare la questione se tali prestazioni siano soggette all’IVA.

Queste ambiguità rappresentano un’ovvia sfida al trattamento IVA coerente delle piattaforme in tutti gli Stati membri.

Soluzioni proposte

Nell’ambito della sua consultazione pubblica su «L’IVA nell’era digitale», la Commissione europea ha proposto diverse soluzioni alle sfide sopra elencate. Di queste, tre proposte affrontano direttamente la natura ambigua dei servizi forniti tramite piattaforme:

  1. Un «chiarimento» a livello dell’UE sulla natura dei servizi forniti dagli operatori di piattaforma
  2. Una presunzione confutabile per lo status dei fornitori di servizi che utilizzano le piattaforme
  3. Un «regime di presunti fornitori» per le piattaforme digitali, simile a quello che esiste ora per le piattaforme che facilitano le forniture di beni

Queste proposte mirano a fornire agli Stati membri orientamenti chiari su come classificare i servizi di piattaforma e, di conseguenza, su quali norme IVA debbano essere applicate ai sensi della direttiva. Forse la più diretta è la proposta del «fornitore presunto», che attribuirebbe l’IVA agli operatori di piattaforma in determinate circostanze.

Esiste già un «regime di presunto fornitore» per le piattaforme che facilitano le vendite di beni di scarso valore nell’UE, quindi è probabile che la Commissione considererà seriamente questa opzione. In particolare, la consultazione pubblica ha sollecitato commenti su tre diverse permutazioni del regime dei fornitori presunto, che differiscono solo per la portata dei servizi coperti.

Qualunque sia la direzione in cui l’UE si dirige alla fine, è chiaro che si profila un cambiamento significativo per le piattaforme digitali. Gli operatori della piattaforma e gli utenti della piattaforma dovrebbero prestare molta attenzione a queste consultazioni in corso nei prossimi mesi.

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I governi di tutto il mondo stanno introducendo sistemi di controllo continuo delle transazioni (CTC) per migliorare e rafforzare la riscossione dell’IVA mentre combattono l’evasione fiscale. La Romania, con il più grande divario IVA nell’UE (34,9% nel 2019), è uno dei paesi che si stanno muovendo più velocemente quando si tratta di introdurre i CTC. Nel dicembre 2021 il paese ha annunciato l’uso obbligatorio del sistema RO e-Factura per i prodotti ad alto rischio fiscale nelle transazioni B2B a partire dal 1° luglio 2022 e già ora stanno facendo il passo successivo.

Sistema di trasporto elettronico RO

Il Ministero delle Finanze ha recentemente pubblicato un progetto di ordinanza di emergenza (ordinanza) che introduce un sistema di trasporto elettronico obbligatorio per il monitoraggio di determinate merci sul territorio nazionale a partire dal 1° luglio 2022. Il sistema di trasporto elettronico RO sarà interconnesso con i sistemi IT esistenti a livello del Ministero delle Finanze, dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione fiscale (ANAF) o dell’autorità doganale rumena.

Secondo il progetto di ordinanza, il trasporto di prodotti ad alto rischio fiscale sarà dichiarato nel sistema di trasporto elettronico un massimo di tre giorni di calendario prima dell’inizio del trasporto, prima del movimento delle merci da un luogo all’altro.

La dichiarazione includerà quanto segue:

Il sistema genererà un codice univoco (codice ITU) dopo la dichiarazione. Questo codice deve accompagnare le merci trasportate, in formato fisico o elettronico, con il documento di trasporto. Le autorità competenti verificheranno la dichiarazione e le merci sulle rotte di trasporto.

La prima domanda che viene in mente è qual è la definizione di prodotti ad alto rischio fiscale. Il ministero delle Finanze rumeno aveva già stabilito un elenco di prodotti ad alto rischio fiscale per l’uso obbligatorio del sistema RO e-Factura. Tuttavia, non è ancora noto se l’elenco dei prodotti ad alto rischio fiscale sarà lo stesso. Il Ministero delle Finanze stabilirà un ordine successivo che definirà i prodotti ad alto rischio fiscale nei prossimi giorni.

Se il trasporto include sia merci ad alto rischio fiscale sia altre merci che non rientrano nella categoria di rischio fiscale elevato, l’intero trasporto deve essere dichiarato nel sistema di trasporto elettronico RO.

Quali sono i mezzi di trasporto previsti?

Il sistema di trasporto elettronico RO è stato istituito per monitorare il trasporto di merci ad alto rischio sul territorio nazionale.

Ciò include quanto segue:

I trasporti di merci destinati a missioni diplomatiche, uffici consolari, organizzazioni internazionali, forze armate di Stati membri stranieri della NATO o a seguito dell’esecuzione di contratti, non rientrano nel campo di applicazione del sistema di trasporto elettronico RO.

Cosa succede dopo?

La bozza di ordinanza dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni. Dopo la pubblicazione, il Ministero delle Finanze stabilirà ordini successivi per definire le categorie di veicoli stradali e l’elenco dei prodotti ad alto rischio fiscale per il sistema di trasporto elettronico RO. Inoltre, a partire dal 1° luglio 2022, l’utilizzo del sistema di trasporto elettronico RO diventerà obbligatorio per il trasporto di prodotti ad alto rischio fiscale.

Il mancato rispetto delle norme relative al sistema di trasporto elettronico comporterà una multa che raggiungerà 50.000 LEI (circa 10.000 EUR) per le persone fisiche e 100.000 LEI (circa 20.000 EUR) per le persone giuridiche. Inoltre, il valore delle merci non dichiarate sarà confiscato.

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La sfera Insurance Premium Tax (IPT) è in genere rimasta indietro rispetto ad altre tasse relative all’archiviazione digitale. Fino a poco tempo fa, c’erano diversi paesi con sede nell’Unione europea (UE) in cui le dichiarazioni cartacee dovevano ancora essere inviate fisicamente all’autorità fiscale competente. Questa pratica rimane in alcuni casi. Tuttavia, ci sono stati alcuni sviluppi significativi in alcuni paesi recentemente verso la digitalizzazione dell’IPT. Coglieremo l’occasione per fornire un riepilogo.

Francia

Le dichiarazioni IPT erano state impostate per essere spostate online a partire dalla dichiarazione di gennaio 2022 presentata nel febbraio 2022, ma questa è stata posticipata a gennaio 2023 con poco preavviso. Poiché molti assicuratori sono già predisposti per le dichiarazioni online, stiamo cercando chiarimenti dall’autorità fiscale sulla possibilità di presentare online volontariamente prima della nuova scadenza.

GERMANIA

Sebbene la capacità di presentare dichiarazioni online di IPT e Fire Brigade Tax (FBT) sia stata precedentemente disponibile per gli assicuratori che lo desiderano, la presentazione online è diventata obbligatoria per tutte le dichiarazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 in poi, indipendentemente dal periodo depositato. Questo requisito significa che le dichiarazioni cartacee non sono più accettate come comunicazioni valide e non saranno prese in considerazione dall’autorità fiscale.

IRLANDA

Come precedentemente confermato, il regime fiscale irlandese sui premi costituito dal prelievo governativo, dai contributi all’Insurance Compensation Fund e dall’imposta di bollo passerà al Revenue Online Service (ROS) dell’autorità. La prima dichiarazione per la quale sarà obbligatorio l’uso dei ROS è il periodo Q1 2022, con scadenza del 25 aprile 2022. Comprendiamo che l’autorità fiscale consoliderà queste tasse in un’unica dichiarazione dei redditi.

Molti dei nostri clienti saranno consapevoli che siamo in procinto di impostarli su ROS per assicurarci che possano presentare le loro tasse in conformità con questa scadenza in mente, e siamo anche in contatto regolare con l’autorità competente.

SLOVENIA

Molti assicuratori hanno ricevuto corrispondenza dall’autorità fiscale slovena verso la fine del 2021 in merito all’uso del suo portale eDavki. Allo stato attuale, l’autorità ha confermato che non è obbligatorio utilizzare questo portale per inviare resi IPT e FBT. Tuttavia, può essere utilizzato per contattare ogni assicuratore, se necessario. Tuttavia, la diffusione di questa corrispondenza da parte dell’autorità potrebbe indicare che potrebbe diventare obbligatoria per la presentazione in futuro, soprattutto perché è già obbligatorio dichiarare altre tasse in questo modo. Come per qualsiasi cambiamento prevedibile che possa influire sulla conformità IPT, questo è qualcosa che monitoreremo in futuro.

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L’iniziativa della Commissione europea «IVA nell’era digitale» riflette su come le autorità fiscali possono utilizzare la tecnologia per combattere la frode fiscale e, allo stesso tempo, modernizzare i processi a vantaggio delle imprese.

All’inizio di quest’anno è stata avviata una consultazione pubblica, in cui la Commissione accoglie con favore il feedback sulle opzioni politiche per le norme e i processi IVA in un’UE economica digitalizzata. In un precedente post sul blog, Sovos ha esplorato gli aspetti di una singola partita IVA dell’UE. È una delle principali iniziative proposte dalla Commissione per adattare il quadro IVA dell’UE all’era digitale. Un’altra questione critica sono gli obblighi di dichiarazione IVA e la fatturazione elettronica, discussi in questo blog.

Requisiti per il reporting digitale

La Commissione ritiene necessario modernizzare gli obblighi di dichiarazione IVA e sta valutando la possibilità di estendere ulteriormente la fatturazione elettronica. Il termine «Digital Reporting Requirements» è stato introdotto dalla Commissione per indicare qualsiasi obbligo di segnalazione dei dati transazionali diverso dall’obbligo di presentare una dichiarazione IVA, ossia la dichiarazione di transazione per transazione. Ciò significa che i requisiti di rendicontazione digitale includono vari tipi di obblighi di rendicontazione transazionale (ad es. elenco IVA, file di audit standard/SAF-T, reporting in tempo reale) e requisiti di fatturazione elettronica obbligatori.

Queste misure sono state attuate in vari modi in diversi Stati membri dell’UE negli ultimi due anni, dando luogo a norme e requisiti diversi per la dichiarazione IVA e la fatturazione elettronica in tutta l’UE. L’attuale iniziativa della Commissione è un’opportunità per l’UE di ottenere un’armonizzazione in questo settore. La sua consultazione pubblica chiede un contributo su quale strada intraprendere.

La via verso l’armonizzazione

La consultazione pubblica contiene diverse opzioni politiche da considerare. Uno potrebbe essere quello di lasciare le cose come stanno attualmente senza alcuna armonizzazione e con la continua necessità per gli Stati membri di chiedere una deroga se vogliono introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria. All’altro estremo della scala, un’altra opzione sarebbe quella di introdurre la piena armonizzazione della dichiarazione delle transazioni per l’IVA sia per le operazioni intracomunitarie che per tutte le operazioni nazionali.

E seduti tra questi estremi, ci sono molte altre vie. Invece di rendere obbligatoria una soluzione armonizzata, tale soluzione potrebbe essere semplicemente raccomandata e volontaria, insieme all’eliminazione della necessità di chiedere una deroga prima di introdurre mandati di fatturazione elettronica B2B. Un altro modo è fare in modo che i contribuenti conservino tutti i dati transazionali e li rendano disponibili su richiesta delle autorità. Un’ultima opzione potrebbe essere quella di adottare un’armonizzazione parziale in cui la dichiarazione IVA per tutte le forniture intracomunitarie sia allineata e obbligatoria, ma laddove a livello nazionale rimanga facoltativa.

Sebbene queste opzioni politiche rimangano formalmente aperte alla consultazione pubblica fino al 5 maggio in questa sede, devono ora essere considerate alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 con raccomandazioni alla Commissione su una tassazione equa e semplice a sostegno del recupero. strategia.

Nella sua risoluzione, il Parlamento europeo invita la Commissione a intraprendere azioni in materia di fatturazione e rendicontazione elettroniche, per ridurre il divario fiscale e i costi di conformità. Tra le misure raccomandate vi è quella di istituire senza indugio uno standard comune armonizzato per la fatturazione elettronica in tutta l’UE e di stabilire il ruolo della fatturazione elettronica nella rendicontazione in tempo reale. Inoltre, il Parlamento europeo propone alla Commissione di esaminare la possibilità di un’introduzione graduale della fatturazione elettronica obbligatoria entro il 2023, in cui sistemi statali o certificati dovrebbero gestire l’emissione delle fatture. In entrambi i casi l’accento dovrebbe essere posto su una significativa riduzione dei costi di conformità, soprattutto per le PMI.

Resta da vedere come la Commissione riuscirà ad allineare le raccomandazioni del Parlamento europeo alle sue opzioni politiche e agli Stati membri in cui in diversi casi sono già state attuate soluzioni.

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Rendere le tasse digitali per l’IVA: espansione

A partire da aprile 2022, i requisiti per Making Tax Digital (MTD) per l’IVA saranno estesi a tutte le aziende registrate ai fini IVA. L’MTD per l’IVA è obbligatorio per tutte le aziende con un fatturato annuo superiore alla soglia di registrazione IVA di £85.000 da aprile 2019. Di conseguenza, si prevede che l’espansione di quest’anno avrà un impatto sulle imprese più piccole il cui fatturato è inferiore alla soglia ma che sono comunque registrate ai fini IVA del Regno Unito.

Cos’è l’MTD per l’IVA: un aggiornamento

Sotto MTD, le aziende devono presentare digitalmente le dichiarazioni IVA utilizzando «software compatibile funzionale» che può connettersi all’API di HMRC. Le aziende devono inoltre utilizzare il software per conservare i registri digitali di specifici documenti relativi all’IVA. I record archiviati devono includere «dati designativi», come la ragione sociale e il numero di partita IVA, dettagli su vendite e acquisti e dati IVA riepilogativi per il periodo. È consentito l’uso di più software. Ad esempio, le aziende possono utilizzare un software di contabilità per archiviare i record digitali. Inoltre, il «software bridging» può essere utilizzato per stabilire la connessione con l’API di HMRC e per inviare le dichiarazioni IVA.

Da aprile 2021, anche le aziende devono rispettare il requisito dei collegamenti digitali. In base a questo requisito, è richiesto un collegamento digitale ogni volta che un’azienda utilizza più software per archiviare e trasmettere le proprie registrazioni IVA e dichiarazioni ai sensi dei requisiti MTD. Un collegamento digitale si verifica quando un trasferimento o uno scambio di dati può essere effettuato elettronicamente tra programmi software, prodotti o applicazioni senza la necessità o il coinvolgimento di alcun intervento manuale.

Scadenza tariffa ridotta ospitalità

Nel 2020, in risposta alla pandemia di COVID-19, il governo britannico ha introdotto un’aliquota ridotta del 5% su determinati servizi di ospitalità. Questa aliquota ridotta è stata aumentata al 12,5% a partire dal 1° ottobre 2021. L’aliquota ridotta è attualmente prevista per la fine di marzo. Di conseguenza, i seguenti servizi torneranno ad essere tassati all’aliquota standard a partire da aprile:

Nel novembre 2021, una bozza di decreto reale è stata pubblicata dalla Cancelleria del Primo Ministro del Belgio, con l’obiettivo di ampliare la portata dell’attuale mandato di fatturazione elettronica per alcune transazioni commerciali al governo (B2G) implementando la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le transazioni con le pubbliche amministrazioni in Belgio. Tale obbligo era già in vigore per i fornitori degli enti pubblici centralizzati di alcune regioni (Bruxelles, Fiandre, Vallonia). Tuttavia, in futuro, includerà tutti gli enti pubblici in tutte le regioni belghe.

Un approccio graduale

Più specificamente, l’introduzione per l’emissione obbligatoria di fatture elettroniche da parte dei fornitori di istituzioni pubbliche in Belgio sarà effettuata secondo il seguente approccio graduale:

A seguito del recepimento della direttiva 2014/55/UE, tutti gli enti governativi belgi sono già obbligati a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche nell’ambito degli appalti pubblici. Questa nuova legislazione nazionale amplia il campo di applicazione della direttiva e impone l’emissione di fatture elettroniche da parte di tutti i fornitori al governo federale.

Il viaggio continua verso un mandato di fatturazione elettronica B2B

Questi sviluppi nel B2G non sono la fine della storia. Sono solo l’inizio. Il ministro delle Finanze belga, Vincent Van Peteghem, ha annunciato nell’ottobre 2021 che il governo intende estendere l’attuale obbligo di fatturazione elettronica B2G per coprire anche le transazioni B2B. Tuttavia, fonti ufficiali non hanno ancora comunicato informazioni formali che specifichino i dettagli del mandato e della sua successiva attuazione. Si dice che una proposta legislativa per il mandato di fatturazione elettronica B2B sarebbe stata pubblicata nel 2022 con il processo di attuazione in corso nel 2023.

Tuttavia, considerando la risoluzione del Parlamento europeo della scorsa settimana che favorisce fortemente la fatturazione elettronica armonizzata e obbligatoria nell’UE, il Belgio probabilmente terrà duro almeno fino a quando la Commissione non presenterà una proposta su come gestire la fatturazione elettronica e la rendicontazione nell’Unione.

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La registrazione per l’Insurance Premium Tax (IPT) presso le autorità fiscali di tutta Europa può essere difficile e complessa, in particolare quando sono coinvolti più territori. Ci sono molti elementi che le aziende devono considerare quando si registrano per l’IPT. Quali sono i documenti giustificativi richiesti? Chi può firmare? I documenti devono essere legalizzati? Esiste un processo in due fasi? Queste sono solo alcune delle domande che potresti farti durante il processo di registrazione.

Sulla base dei punti critici comuni che incontriamo con i nostri clienti IPT, abbiamo raccolto i nostri cinque suggerimenti principali per aiutarti a semplificare il tuo percorso di registrazione IPT:

È probabile che la tua azienda stia già scrivendo attività nei territori in cui devi registrarti. Pertanto, è importante che la registrazione venga completata tempestivamente per evitare sanzioni che alcune autorità fiscali potrebbero imporre. Si consiglia di firmare e restituire i documenti il prima possibile per evitare tali complicazioni.

Le autorità fiscali europee sono molto specifiche riguardo ai loro requisiti e, a seconda dello Stato membro dell’UE, le norme possono essere diverse. In generale, i documenti giustificativi devono essere datati negli ultimi sei mesi e chiaramente leggibili. Alcune autorità fiscali richiedono che i documenti siano autenticati e apostillati, alcuni accettano firme elettroniche e altri no. Il processo di registrazione può subire ritardi quando i documenti giustificativi non sono corretti o i modelli vengono completati in modo errato. Per evitare ritardi nell’invio della registrazione, assicurati di prestare molta attenzione alle istruzioni fornite.

Sebbene alcune informazioni richieste possano sembrare invadenti e personali, c’è sempre un motivo per la richiesta. Non ti chiederemo mai di fornire nulla di più di quanto richiesto dalle autorità fiscali per completare una registrazione IPT. I tuoi dati personali sono sempre trattati con la massima riservatezza, sicurezza e sono conformi agli standard GDPR.

Le tempistiche per la registrazione IPT negli Stati membri dell’UE possono variare. Alcune autorità fiscali, come la Germania, confermano la registrazione entro una settimana dalla presentazione, mentre la Grecia può richiedere 8-12 settimane. Non preoccuparti se la tua registrazione non viene confermata così velocemente come ti aspettavi.

Desideriamo che la tua registrazione sia completata nel modo più efficiente e rapido possibile. Se hai domande, il tuo rappresentante per la registrazione è sempre a tua disposizione. Possiamo rispondere alle tue domande via e-mail o organizzare una chiamata per esaminare l’intero processo, se questo è preferibile per te.

I servizi gestiti IPT di Sovos forniscono supporto dal nostro team di esperti utilizzando un software aggiornato in tempo reale. Inoltre, il nostro team di specialisti in materia di regolamentazione monitora e interpreta le normative IPT globali, così non devi farlo tu.

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Il 10 marzo, il Parlamento europeo (PE) ha adottato una risoluzione al piano d’azione della Commissione sulla tassazione equa e semplice a sostegno della strategia di risanamento, che ha definito 25 iniziative principalmente legate all’imposta sul valore aggiunto dell’Unione europea (IVA UE). Il documento include diverse considerazioni generali e raccomandazioni alla Commissione per la proposta di revisione della direttiva IVA («IVA nell’era digitale») per il 2022.

Modifiche alla politica fiscale dell’UE sull’IVA

La risoluzione del Parlamento europeo ha affrontato le sfide significative della politica fiscale in materia di IVA dell’Unione europea (UE) e ha posto particolare attenzione alla semplificazione, alla modernizzazione e all’armonizzazione di tali norme mediante l’adozione uniforme di strumenti tecnologici in tutti gli Stati membri, compresi i requisiti relativi alla fatturazione digitale e elettronica. e mandati.

La risoluzione aggiornata evidenzia la preoccupazione per la mancanza di un sostegno sufficiente da parte del Consiglio per quanto riguarda il regime definitivo dell’IVA, vale a dire il principio del passaggio dall’origine alla destinazione, ancora da attuare. In un tale sistema, l’IVA sarà riscossa nel luogo di destinazione, lasciandosi alle spalle le complesse norme transitorie del sistema IVA.

Sfide relative alla politica fiscale dell’UE

Sono state inoltre sollevate preoccupazioni sulla complessità delle molteplici normative fiscali in tutta l’UE e sui vincoli che ciò comporta, in particolare per quanto riguarda la conformità alle piccole e medie imprese (PMI) e per le persone vulnerabili alle frodi. A questi fattori si aggiungono gli elevati costi sostenuti dalle imprese per conformarsi alla moltitudine di requisiti legislativi nelle diverse giurisdizioni. Il Parlamento lancia un appello urgente per un passo coerente verso un sistema IVA più semplice e moderno.

Verso una dichiarazione IVA più semplice

Più specificamente, il PE ha definito «della massima importanza» gli sforzi della Commissione per armonizzare le norme procedurali in tutta l’UE e incoraggiare una più stretta cooperazione tra le autorità fiscali e le imprese attraverso il programma di conformità cooperativa dell’UE.

L’obiettivo di vari punti era utilizzare la tecnologia come mezzo efficace per la conformità fiscale semplice e moderna. La digitalizzazione dell’IVA è stata accolta con grande favore come mezzo per una conformità IVA moderna e semplificata, in cui la rendicontazione e la fatturazione elettronica in tempo reale o quasi reale devono essere utilizzate dagli Stati membri in modo uniforme e armonizzato in tutte le giurisdizioni dell’UE.

Sullo stesso fronte, le raccomandazioni erano per la raccolta una tantum di dati da parte dell’autorità fiscale in linea con la massima protezione e rispetto per quanto riguarda la legislazione sulla sicurezza dei dati e l’uso dell’intelligenza artificiale (AI) e vari software per garantire la massima efficacia dell’utilizzo e della sicurezza dei dati. L’adozione di requisiti di digitalizzazione migliorerà la sicurezza, preverrà e combatterà le frodi e aumenterà la cooperazione amministrativa tra gli Stati

La risoluzione riguardava anche la nuova agenda dell’Unione per le imprese e la tassazione, sostenendo l’elaborazione di un nuovo e unico regolamento dell’Unione in materia di tassazione delle società, che dovrebbe riflettere i negoziati dell’OCSE sul pilastro 1 (riallocazione dei diritti fiscali) e sul secondo pilastro (imposta minima sugli utili societari).

Queste raccomandazioni devono essere seguite dalla presentazione da parte della Commissione europea di una o più proposte legislative entro il 2022/2023.

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La Polonia si sta muovendo verso l’introduzione del quadro CTC e del sistema, il Krajowy System e-Faktur (KSeF), dall’inizio del 2021. A partire dal 1° gennaio 2022, la piattaforma è disponibile per i contribuenti che scelgono di emettere fatture strutturate tramite KSeF e di beneficiare degli incentivi introdotti.

Poiché i contribuenti utilizzano KSeF da un po’, diamo un’occhiata più da vicino a ciò che sta accadendo e accadrà in futuro riguardo alla riforma del CTC della Polonia.

Pubblicazione del regolamento sull’uso di KSeF

Inizialmente presentato come progetto di atto dal Ministero delle Finanze nel novembre 2021, il regolamento sull’uso di KSEF è stato finalmente adottato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2021 dopo diverse reiterazioni.

Il regolamento copre principalmente le categorie di autorizzazioni, i metodi di autenticazione e le informazioni necessarie per accedere alle fatture strutturate.

Secondo il regolamento, i contribuenti che utilizzano KSEF sono tenuti ad autenticarsi utilizzando uno dei seguenti metodi: firma elettronica qualificata, sigillo elettronico qualificato, firma affidabile o token.

Una firma attendibile conferma l’identità assegnata a uno specifico numero di identificazione polacca (PESEL). Il metodo token può essere utilizzato per concedere autorizzazioni nel KSeF una volta che il contribuente è stato autenticato.

Nuove informazioni e documentazione pubblicate dall’autorità fiscale polacca

L’autorità fiscale polacca ha pubblicato nuove informazioni sul suo sito Web sulle funzionalità di KSeF, tra cui domande frequenti e ulteriore documentazione.

Le domande frequenti includono informazioni riguardanti la portata e il lato operativo del sistema, mentre i file XML di esempio e l’opuscolo informativo fanno luce sulla struttura logica delle fatture elettroniche e sui requisiti di mappatura.

Cosa succederà dopo?

Sebbene l’autorità fiscale continui a fare ogni sforzo per chiarire i molti aspetti del nuovo sistema CTC in Polonia, abbiamo ancora molta strada da fare per quanto riguarda la piena attuazione di KSeF.

Ad esempio, durante la consultazione pubblica del progetto di legge il ministero delle Finanze ha dichiarato che i contribuenti sarebbero stati in grado di scaricare fatture strutturate tramite API in formato XML o PDF. Ad oggi, non sono disponibili informazioni tecniche sulla generazione di PDF all’interno del sistema utilizzando l’API. L’autorità fiscale ha pubblicato la documentazione tecnica relativa al processo in uscita, ma non è ancora disponibile alcuna documentazione sul lato delle entrate.

Ancora più importante, una decisione che autorizzi la Polonia a introdurre misure speciali in deroga agli articoli della direttiva IVA dell’UE deve ancora essere ottenuta dal Consiglio dell’UE per l’introduzione del mandato di fatturazione elettronica per tutte le transazioni B2B. L’attuale legge polacca sull’IVA richiede l’accettazione da parte dell’acquirente di ricevere fatture strutturate. Poiché le autorità polacche mirano a rendere obbligatoria la KSeF nel 2023, è prevista una modifica di questa disposizione una volta che le misure speciali saranno state autorizzate dal Consiglio dell’UE.

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