I Paesi dell’Europa dell’Est stanno adottando nuove misure per l’implementazione di sistemi di controllo continuo delle transazioni (CTC) al fine di ridurre il gap IVA e combattere le frodi fiscali. Questo blog fornisce informazioni sugli ultimi sviluppi in diversi Paesi dell’Europa dell’Est, che possono contribuire alla creazione di sistemi CTC in altri Paesi europei e non solo.

Polonia

Come annunciato in precedenza, il 1° gennaio 2022 i contribuenti hanno potuto emettere fatture strutturate (fatture elettroniche) utilizzando il sistema nazionale di fatturazione elettronica della Polonia (KSeF) su base volontaria, il che significa che i moduli elettronici e cartacei sono ancora accettabili in parallelo. Il 30 marzo 2022, la Commissione europea ha annunciato la decisione di deroga agli articoli 218 e 232 della Direttiva 2006/112/CE. La decisione si applicherà dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2026, dopo aver ricevuto l’ultima approvazione del Consiglio dell’UE.Inoltre, il 7 aprile 2022, il Ministero delle Finanze ha pubblicato la versione di prova dell’applicazione KSeF per i contribuenti che ha permesso di gestire le autorizzazioni che emettono e ricevono fatture da KSeF. La fase obbligatoria del mandato dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del 2023, il 1° aprile 2023.

Romania

Il sistema rumeno CTC è uno di quelli che si sta sviluppando più rapidamente nell’Europa orientale, con il sistema E-Factura disponibile per le transazioni B2G dal novembre 2021. In base all’ordinanza governativa di emergenza n. 41, pubblicata sulla gazzetta ufficiale l’11 aprile 2022, l’uso del sistema diventerà obbligatorio per il trasporto nazionale di merci ad alto rischio fiscale a partire dal luglio 2022.

Inoltre, il progetto di legge sull’approvazione dell’ordinanza governativa d’emergenza n. 120/2021 sull’amministrazione, il funzionamento e l’implementazione del sistema nazionale di fatturazione elettronica (Disegno di Legge) è stato pubblicato dalla Camera dei Deputati rumena il 20 aprile 2022. Secondo la bozza di legge, l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione Fiscale (ANAF) emetterà un’ordinanza entro 30 giorni dalla decisione di deroga alla Direttiva IVA dell’UE e stabilirà l’ambito e la tempistica del mandato di fatturazione elettronica B2B. Come risulta dagli emendamenti proposti, la fatturazione elettronica B2G diventerà obbligatoria a partire dal 1° luglio 2022, mentre la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le transazioni B2B è in fase di elaborazione.

Serbia

La Serbia ha introdotto una piattaforma CTC denominata Sistem E-Faktura (SEF) e un sistema aggiuntivo per aiutare i contribuenti nell’elaborazione e nell’archiviazione delle fatture denominato Sistem za Upravljanje Fakturama (SUF).

Per iniziare a utilizzare il sistema CTC Sistem E-Faktura (SEF) fornito dal Ministero delle Finanze serbo, il contribuente deve registrarsi attraverso il portale dedicato: eID.gov.rs. Il SEF è un portale di compensazione per l’invio, la ricezione, l’acquisizione, l’elaborazione e l’archiviazione di fatture elettroniche strutturate. Il destinatario deve accettare o rifiutare una fattura entro quindici giorni dal giorno di ricezione della fattura elettronica.

Il sistema CTC è diventato obbligatorio il 1° maggio 2022 per il settore B2G, dove tutti i fornitori del settore pubblico devono inviare le fatture in formato elettronico. Il governo serbo dovrà essere in grado di riceverle e conservarle a partire dal 1° luglio 2022. Inoltre, tutti i contribuenti saranno obbligati a ricevere e conservare le fatture elettroniche e, dal 1° gennaio 2023, tutti i contribuenti dovranno emettere fatture elettroniche B2B.

Slovacchia

Il governo slovacco ha annunciato il suosistema CTC chiamato Electronic Invoice Information System(IS EFA, Informačný systém elektronickej fakturácie) nel 2021 attraverso un progetto di legge.

La fatturazione elettronica CTC riguarda le transazioni B2G, B2B e B2C e sarà effettuata tramite il sistema informativo di fatturazione elettronica (IS EFA).

La legislazione ufficiale che regola il sistema di fatturazione elettronica non è ancora stata pubblicata, anche se si prevede che lo sarà presto. Tuttavia, il Ministero delle Finanze ha recentemente pubblicato nuove date relative all’implementazione della soluzione elettronica:

La seconda fase seguirà per le transazioni B2B e B2C.

SLOVENIA

La Slovenia non ha fatto progressi nell’introduzione del sistema CTC. A causa delle elezioni nazionali che si terranno nell’aprile del 2022, si prevedeva che la riforma della CTC non avrebbe avuto molto seguito almeno fino all’estate del 2022. Ciononostante, sono ancora in corso discussioni sulla riforma della CTC, che si sono intensificate subito dopo le elezioni parlamentari slovene.

Il ritmo veloce degli sviluppi nei Paesi dell’Europa orientale comporta delle sfide. La mancanza di chiarezza e le modifiche dell’ultimo minuto rendono ancora più difficile per i contribuenti rimanere conformi in queste giurisdizioni.

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Nell’ultimo decennio, la regione del Medio Oriente ha subito cambiamenti finanziari e fiscali di grande impatto. L’IVA è stata introdotta come una delle soluzioni per prevenire l’impatto del calo dei prezzi del petrolio sull’economia dopo che la performance economica della regione ha iniziato a rallentare.

Dopo aver compreso i benefici dell’IVA per l’economia, il passo successivo per la maggior parte dei governi è quello di aumentare l’efficacia dei controlli sull’IVA. Attualmente, la maggior parte dei Paesi mediorientali dispone di regimi IVA. Come molti altri Paesi, anche quelli mediorientali stanno aprendo la strada all’introduzione di regimi di controllo continuo delle transazioni (CTC) per ottenere un meccanismo di controllo dell’IVA efficiente.

La fatturazione elettronica in Medio Oriente

L’Arabia Saudita è all’avanguardia e introdurrà il sistema di fatturazione elettronica nel 2021. Questo sistema di fatturazione elettronica, nella sua forma attuale, non richiede ai contribuenti di presentare all’autorità fiscale i dati rilevanti ai fini dell’IVA in tempo reale. Tuttavia, le cose stanno per cambiare, poiché l’autorità fiscale saudita applicherà i requisiti di fatturazione elettronica CTC a partire dal 1° gennaio 2023. Ciò significa che i contribuenti dovranno trasmettere le loro fatture alla piattaforma dell’autorità fiscale in tempo reale. Si attende la pubblicazione di ulteriori dettagli sul prossimo regime CTC da parte della ZATCA.

L’introduzione del concetto di CTC in Arabia Saudita dovrebbe creare un effetto domino nella regione; alcuni segnali lo indicano già. Recentemente, l’autorità fiscale omanita ha pubblicato una richiesta di informazioni che ha rivelato i suoi piani per introdurre un sistema di fatturazione elettronica. L’invito dell’autorità fiscale alle parti interessate affermava che le tempistiche per l’implementazione del sistema non sono ancora state stabilite e potrebbero comportare un’introduzione graduale. L’obiettivo è quello di introdurre il sistema di fatturazione elettronica in modo graduale. Il sistema di fatturazione elettronica dovrebbe entrare in funzione nel 2023 su base volontaria e successivamente su base obbligatoria.

Il Bahrein National Bureau for Revenue (NBR) ha compiuto sforzi simili. L’NBR ha chiesto ai contribuenti di partecipare a un sondaggio in cui si chiedeva il numero di fatture generate annualmente e se i contribuenti attualmente generano fatture in formato elettronico. Questo sviluppo indica i prossimi piani di fatturazione elettronica, o almeno un primo passo in questa direzione.

In Giordania, il Ministero dell’Economia Digitale e dell’Imprenditoria (MODEE) ha pubblicato un “Documento di Prequalificazione per la Selezione del Fornitore di Sistema per la Fatturazione Elettronica & Soluzione Integrata per l’Amministrazione Fiscale” che era, in realtà, una richiesta di informazioni. L’autorità fiscale giordana aveva già comunicato il suo obiettivo di introdurre la fatturazione elettronica. Come suggeriscono i recenti sviluppi, la Giordania si sta avvicinando a disporre di una piattaforma operativa per la fatturazione elettronica, che sarà probabilmente seguita da modifiche legali alla legislazione vigente in materia di regole di fatturazione.

Il futuro globale delle CTC

La tendenza globale è chiaramente verso varie forme di CTC. Negli ultimi anni, i controlli dell’IVA, la loro importanza e i vantaggi offerti dalla tecnologia hanno cambiato l’approccio delle autorità fiscali alla digitalizzazione dei meccanismi di controllo dell’IVA. Poiché anche i governi dei Paesi del Medio Oriente si stanno accorgendo dei vantaggi che l’adozione delle CTC potrebbe sbloccare, è ragionevole aspettarsi un panorama IVA impegnativo nella regione.

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Le imprese elettroniche hanno recentemente affrontato il cambiamento delle regole all’interno dell’UE con l’introduzione del pacchetto IVA per il commercio elettronico , ma è anche importante garantire che i requisiti di conformità siano soddisfatti a livello globale. In questo blog esaminiamo alcuni dei regimi per i beni di basso valore introdotti negli ultimi anni e quelli che si profilano all’orizzonte.

Svizzera

La Svizzera è stata uno dei primi Paesi al di fuori dell’UE a introdurre un regime per i beni di basso valore quando ha rivisto la legge svizzera sull’IVA con effetto dal 1° gennaio 2018. In precedenza, le importazioni di beni di valore inferiore a 62,50 franchi svizzeri erano esenti dai dazi doganali e dall’IVA all’importazione. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2018, tutti i venditori esteri che importano beni di valore inferiore a 62,50 franchi svizzeri (beni con aliquota normale) o 200 franchi svizzeri (beni con aliquota ridotta) e che superano la soglia di 100.000 franchi svizzeri sono tenuti a registrarsi e ad addebitare l’IVA svizzera sulle vendite di tali beni.

Norvegia

Il 1° aprile 2020, la Norvegia ha introdotto il regime VAT on E-Commerce (VOEC) per i venditori stranieri e i marketplace online che vendono beni di basso valore. Per beni di basso valore si intendono quelli con un valore inferiore a 3.000 NOK, esclusi i costi di spedizione e assicurazione. La soglia si applica per articolo e non per fattura, ma non include le vendite di prodotti alimentari, alcolici e tabacco, poiché questi beni continuano a essere soggetti alla riscossione dell’IVA, delle accise e dei dazi doganali alla frontiera. I venditori stranieri che superano la soglia di 50.000 corone norvegesi hanno l’obbligo di registrarsi per l’IVA norvegese e di applicarla al punto vendita se sono registrati secondo il regime VOEC.

Australia e Nuova Zelanda

L’Australia e la Nuova Zelanda hanno introdotto schemi molto simili per la riscossione della GST sui beni di basso valore venduti da venditori esteri. L’Australia ha introdotto il suo regime il 1° luglio 2018 per tutti i beni con un valore doganale inferiore a 1.000 dollari australiani e una soglia di fatturato di 75.000 dollari australiani che, una volta superata, obbliga il venditore estero a registrarsi per la GST australiana e ad applicarla al punto vendita.

La Nuova Zelanda ha introdotto un regime per i beni di basso valore il 1° ottobre 2019, applicandolo ai beni di valore inferiore a 1.000 NZD. La soglia di fatturato in Nuova Zelanda è di 60.000 NZD e, una volta superata, il venditore estero deve registrarsi e addebitare la GST neozelandese.

Regno Unito

A seguito di Brexit, il Regno Unito ha abolito l’esenzione per le spedizioni di merci di basso valore di 15 GBP e ha introdotto un nuovo regime il 1° gennaio 2021 che copre le importazioni di merci dall’esterno del Regno Unito in spedizioni di valore non superiore a 135 GBP (che si allinea alla soglia per l’assoggettamento ai dazi doganali). In base a queste nuove regole, il punto di riscossione dell’IVA si sposta dal punto di importazione al punto di vendita. Ciò significa che su queste spedizioni sarà dovuta l’IVA sulle forniture nel Regno Unito, anziché l’IVA sulle importazioni. Per effettuare queste forniture è necessario registrare l’IVA nel Regno Unito a partire dalla prima vendita.

Singapore

Singapore è l’ultimo Paese ad annunciare l’introduzione di nuove regole per i beni di basso valore. A partire dal 1° gennaio 2023, i consumatori privati di Singapore dovranno pagare il 7% di GST sui beni di valore pari o inferiore a 400 SGD importati a Singapore per via aerea o postale (l’aliquota GST salirà al 9% tra il 2022 e il 2025).

Un venditore estero (cioè un fornitore, un operatore di mercato elettronico o un re-deliverer) sarà tenuto alla registrazione GST se il suo fatturato globale e il valore delle forniture B2C di beni di basso valore effettuate a clienti non registrati GST a Singapore supera 1 milione di SGD alla fine di un anno solare. Se necessario, è possibile registrarsi volontariamente.

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Il Ministero delle Finanze norvegese ha proposto di modificare la legge norvegese sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda le vendite transfrontaliere di servizi non digitali tra imprese e consumatori. La proposta prevede che gli acquisti di servizi erogati a distanza da fornitori stabiliti al di fuori della Norvegia a consumatori situati in Norvegia siano soggetti all’IVA.

Requisiti attuali in Norvegia

Dal 2011, la Norvegia ha introdotto un regime semplificato di adempimenti IVA per i fornitori stranieri di servizi digitali ai consumatori. I fornitori non residenti che vendono e-book, streaming media, software o altri servizi digitali a consumatori norvegesi e che raggiungono la soglia di 50.000 NOK per la registrazione IVA devono registrarsi e riscuotere l’IVA su queste vendite, come le imprese residenti.

I fornitori non residenti non stabiliti in Norvegia possono utilizzare il regime semplificato di IVA sul commercio elettronico (VOEC) per la registrazione e la rendicontazione. Inoltre, i fornitori norvegesi devono pagare l’IVA su tutti gli acquisti di servizi erogati a distanza da aziende situate all’estero. Attualmente, tuttavia, i fornitori stranieri di servizi erogabili a distanza, che non sono digitali, non sono tenuti a registrarsi e a pagare l’IVA sulle loro vendite di tali servizi.

Proposta

L’autorità fiscale norvegese è preoccupata per il vantaggio competitivo dei fornitori non residenti rispetto a quelli residenti nella fornitura di servizi a distanza ai consumatori norvegesi. Il Ministero delle Finanze norvegese ha presentato una proposta di modifica della legge norvegese sull’IVA per richiedere ai fornitori non residenti di riscuotere e dichiarare l’IVA sui servizi forniti a distanza ai consumatori.

In base alla proposta, i fornitori stranieri di servizi tradizionali dovranno addebitare l’IVA per i servizi di consulenza, i servizi contabili e altri servizi transfrontalieri forniti a consumatori situati in Norvegia. Quando il cliente è un’azienda o un’autorità pubblica, o quando la transazione è considerata una vendita B2B, l’IVA sarà comunque addebitata e riscossa dal cliente tramite il meccanismo dell’inversione contabile. I fornitori che non sono stabiliti in Norvegia potranno utilizzare il regime VOEC esistente.

Stato e tempistica

Il Ministero delle Finanze norvegese ha presentato la proposta di modifica della legge norvegese sull’IVA relativa alla vendita di servizi a distanza dall’estero a destinatari in Norvegia per la consultazione . La scadenza per la presentazione di commenti sulla proposta è l’8 luglio 2022. Rimanete sintonizzati per ricevere aggiornamenti sull’eventuale adozione delle modifiche proposte in Norvegia e sulla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

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Il governo italiano ha adottato misure importanti per ampliare il campo di applicazione del suo mandato di fatturazione elettronica, in particolare ampliando il campo di applicazione dei contribuenti soggetti agli obblighi di emissione e liquidazione delle fatture elettroniche, a partire dal 1° luglio 2022.

Il 13 aprile 2022 il progetto di decreto legge, noto come seconda parte del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (Decreto Legge PNRR 2 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), è stato approvato dal Consiglio dei Ministri (Consiglio dei ministri).

Il National Recovery Plan, approvato dal governo italiano, fa parte del Recovery and Resilience Facility (RRF) dell’Unione Europea, uno strumento creato per aiutare finanziariamente gli Stati membri a riprendersi dalle sfide economiche e sociali sollevate dalla pandemia di Covid-19.

L’ampliamento del mandato italiano per la fatturazione elettronica è uno degli elementi del pacchetto anti-evasione fiscale del governo e affronta, in particolare, il progresso della trasformazione digitale, uno dei sei pilastri della RRF.

Nuovi contribuenti nell’ambito

Il progetto di decreto legge PNRR 2 estende l’obbligo di emettere e liquidare fatture elettroniche attraverso la piattaforma italiana di liquidazione Sistema di Intercambio (SDI) a determinati contribuenti IVA finora esentati dal mandato. Ciò significa che dal 1° luglio 2022, i seguenti contribuenti aggiuntivi sono obbligati a rispettare il mandato italiano per la fatturazione elettronica:

Il regime forfettario è disponibile per i contribuenti che soddisfano requisiti specifici, consentendo loro di adottare un regime IVA forfettario ridotto del 15%, ridotto al 5% per le nuove imprese durante i primi cinque anni. Questi contribuenti sono stati finora esentati dall’obbligo di emettere fatture elettroniche e di cancellarle attraverso la SDI, ai sensi del Decreto Legislativo 127 del 5 agosto 2015.

Inoltre, le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore con entrate fino a 65.000 euro che sono stati anche esentati dal mandato di fatturazione elettronica, sono inclusi come nuovi soggetti. A partire dal 1° luglio 2022, anche la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per loro.

Il mandato esclude ancora le microimprese con entrate o commissioni fino a 25.000 euro all’anno, che invece saranno tenute a emettere e liquidare fatture elettroniche con la SDI a partire dal 2024.

Introduzione del breve periodo di grazia

Il progetto di decreto ha inoltre stabilito un breve periodo di grazia transitoria dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. Durante questo periodo i contribuenti soggetti al nuovo mandato sono autorizzati a emettere fatture elettroniche entro il mese successivo in cui è stata effettuata la transazione, senza essere soggetti ad alcuna penalità. Ciò dà ai nuovi soggetti il tempo di conformarsi alla regola generale secondo cui le fatture elettroniche devono essere emesse entro 12 giorni dalla data della transazione.

Qual è il passo successivo?

Il testo definitivo del decreto non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana; solo una volta compiuto questo ultimo passo il decreto diventerà formalmente legge e il campo di applicazione esteso diventerà vincolante. L’inizio del secondo semestre di quest’anno apporta ulteriori significativi cambiamenti in Italia per quanto riguarda la segnalazione obbligatoria delle fatture transfrontaliere tramite FatturaPA, anch’essa prevista per il 1° luglio 2022.

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Sono passati poco più di nove mesi dall’introduzione di uno dei più grandi cambiamenti nelle norme IVA dell’UE per i rivenditori di e-commerce, il pacchetto IVA e-commerce che estende lo sportello unico (OSS) e introduce l’Import One Stop Shop (IOSS).

L’obiettivo del pacchetto IVA per il commercio elettronico dell’UE è semplificare il commercio transfrontaliero B2C nell’UE, alleggerendo l’onere per le imprese, riducendo i costi amministrativi legati all’adempimento dell’IVA e garantendo che l’IVA sia correttamente addebitata su tali vendite.

In base alle nuove norme, le soglie di vendita a distanza specifiche per paese per le merci sono state rimosse e sostituite con una soglia a livello UE di 10.000 euro per le imprese stabilite nell’UE e le imprese non stabilite nell’UE ora non hanno alcuna soglia. Per molte aziende questo significa che l’IVA è dovuta in tutti i paesi in cui vendono, richiedendo che siano registrati ai fini IVA in molti più paesi rispetto a prima di luglio 2021. Tuttavia, l’introduzione del sistema operativo dell’Unione ha permesso loro di semplificare i loro obblighi in materia di IVA, consentendo loro di dichiarare l’IVA su tutte le vendite UE nell’ambito di un’unica dichiarazione OSS.

In che modo il pacchetto IVA per il commercio elettronico dell’UE ha

Mentre per molte aziende il pensiero di dover applicare l’IVA in tutti i paesi in cui vendono potrebbe essere stato schiacciante all’inizio, ora stanno vedendo i numerosi vantaggi che l’introduzione dell’OSS doveva ottenere. Il più grande vantaggio per le imprese è la semplificazione dei requisiti di conformità IVA con una dichiarazione IVA trimestrale invece di rispettare molti termini di presentazione e pagamento in diversi Stati membri dell’UE.

Le imprese che esternalizzano la loro conformità in materia di IVA sono state in grado di ridurre in modo significativo i loro costi cancellando il regime IVA in molti Stati membri in cui erano precedentemente registrate ai fini IVA. Sebbene possano essere necessarie alcune registrazioni aggiuntive a seconda delle catene di approvvigionamento specifiche e dell’ubicazione delle scorte in tutta l’UE. Le imprese ricevono inoltre un vantaggio in termini di flusso di cassa nell’ambito del regime OSS, in quanto l’IVA è dovuta su base trimestrale invece che su base mensile o bimestrale, come avveniva in precedenza in molti Stati membri. Come parte dell’attuazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico dell’UE, abbiamo anche visto la rimozione dello sgravio per le spedizioni di basso valore, il che significava che l’IVA sulle importazioni era dovuta su tutte le merci che entravano nell’UE. Ciò ha portato molti fornitori extra UE nel regime IVA dell’UE con la Commissione europea (CE) che ha annunciato che attualmente ci sono oltre 8.000 operatori registrati.

Abbiamo visto alcuni singhiozzi iniziali con gli Stati membri dell’UE che non riconoscono i numeri IOSS all’importazione, portando a una doppia imposizione per alcuni venditori. Ma per la maggior parte delle aziende IOSS ha consentito loro di semplificare la vendita di beni ai clienti dell’UE per ordini inferiori a 150€. La CE ha anche recentemente salutato il successo iniziale di questo regime pubblicando dati preliminari che dimostrano che finora sono stati raccolti 1,9 miliardi di euro di entrate IVA.

Il futuro di OSS e IOSS

La CE è attualmente sottoposta a una consultazione per raccogliere il feedback delle parti interessate sul rendimento dei nuovi regimi al fine di apportare potenziali cambiamenti. Alcune delle modifiche in discussione includono la necessità di rendere obbligatorio lo schema IOSS per tutte le imprese, il che amplierebbe notevolmente il suo utilizzo in quanto porta un numero significativamente maggiore di operatori nel campo di applicazione. Si è anche parlato di un aumento dell’attuale soglia di 150 euro che consentirebbe a più spedizioni di essere ammesse a beneficiare dello IOSS, anche se con l’attuale soglia dei dazi doganali pari a 150 euro sarebbe interessante vedere come allineano queste regole. Nel corso dell’anno la CE pubblicherà anche proposte sulla possibile estensione dell’OSS per includere le transazioni di merci B2B, al fine di attuarle entro il 2024.

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L’e-commerce continua a crescere e le autorità fiscali di tutto il mondo hanno faticato a tenere il passo. Le autorità fiscali hanno sviluppato molti sistemi IVA prima dell’avvento del commercio elettronico nel suo formato attuale e dell’evoluzione di Internet. In tutto il mondo questo ha portato a cambiamenti per garantire che la tassazione avvenga nel modo desiderato dal governo, eliminando le distorsioni della concorrenza tra imprese locali e non residenti.

Il 1° luglio 2021 la Commissione europea ha apportato modifiche con il pacchetto IVA per l’e-commerce, che ha modernizzato il modo in cui l’IVA si applica alle vendite e-commerce e anche il modo in cui viene riscossa l’IVA Poiché il sistema precedente era in vigore dal 1° luglio 1993, le modifiche erano attese da tempo.

Tassazione nel luogo di consumo

Il principio della tassazione del commercio elettronico nell’Unione europea (UE) è che dovrebbe avvenire nel luogo di consumo, ciò significa normalmente dove il consumatore finale utilizza i beni e i servizi. Per le merci, ciò significa dove le merci vengono consegnate e per i servizi, dove risiede il consumatore, anche se ci sono alcune eccezioni.

Se l’IVA è dovuta in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore, ciò impone al fornitore di contabilizzare l’IVA in un altro paese. Le microimprese sono esonerate dall’obbligo di contabilizzare l’IVA nel luogo di consumo. Tuttavia, la maggior parte delle imprese di commercio elettronico che vendono in tutta l’UE dovranno contabilizzare l’IVA in molti altri Stati membri, il che sarebbe gravoso dal punto di vista amministrativo.

Ampliamento dello sportello unico (OSS)

Per ovviare a questo problema, la Commissione europea ha deciso di ampliare in modo significativo il Mini One Stop Shop (MOSS), che in precedenza era in atto per le forniture B2C di telecomunicazioni, radiodiffusione e servizi forniti elettronicamente. Tre nuovi regimi consentono alle imprese di registrarsi ai fini dell’IVA in un unico Stato membro e di utilizzare tale registrazione OSS per contabilizzare l’IVA in tutti gli altri Stati membri in cui l’IVA è dovuta.

L’OSS dell’Unione consente alle imprese dell’UE e di paesi terzi di contabilizzare l’IVA sulle vendite a distanza intra-UE di beni. Consente inoltre alle imprese dell’UE di contabilizzare l’IVA sulle prestazioni intracomunitarie di servizi B2C.

L’OSS non unionale consente alle imprese non UE di contabilizzare l’IVA su tutte le prestazioni di servizi B2C per le quali è dovuta l’IVA UE.

Import OSS consente alle imprese UE e non UE di contabilizzare l’IVA sulle importazioni di merci in imballaggi con un valore intrinseco inferiore a 150 euro.

Attualmente, nessuno dei sistemi OSS è obbligatorio e le imprese possono scegliere di essere registrate ai fini IVA nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta. La Commissione europea sta attualmente consultando il successo dei sistemi OSS e una delle proposte è che l’uso di Import OSS diventerebbe obbligatorio. Ci sono anche dubbi sull’opportunità di aumentare la soglia, anche se ciò richiederebbe una riflessione su come gestire i dazi doganali, in quanto la soglia di 150 euro è il punto in cui i dazi doganali possono diventare esigibili.

Vantaggi di OSS

L’uso dei sistemi OSS unionali e non unionali può fornire una valida alternativa alla registrazione ai fini dell’IVA in più Stati membri. Tuttavia, ci possono essere altri motivi per cui un’azienda dovrà mantenere le registrazioni IVA in altri paesi. Le imprese dovrebbero effettuare una revisione completa della catena di approvvigionamento per identificare gli obblighi IVA.

Ci sono anche molti vantaggi nell’utilizzo di Import OSS, tra cui la possibilità di recuperare l’IVA sulle merci restituite e un processo di consegna semplificato sia per il fornitore che per il cliente.

Tutte le aziende che utilizzano schemi OSS dovrebbero comprendere appieno i requisiti dello schema. La mancata conformità può comportare l’esclusione dell’obbligo di registrazione ai fini IVA nei paesi in cui è dovuta. Ciò eliminerà i vantaggi dei sistemi OSS, aumentando i costi e gli oneri amministrativi per l’azienda.

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L’imposta sui premi assicurativi (IPT) in Lussemburgo è passata al deposito online a partire dal primo trimestre 2021. Parallelamente, è stata modificata anche la scadenza dell’autorità al 15 del mese successivo al trimestre. Questo cambiamento ha causato un po’ di scompiglio, in quanto molte compagnie assicurative stavano già estraendo i dati dai sistemi di sottoscrizione, rivedendo le informazioni (a volte manualmente) e assicurandosi che le dichiarazioni fossero corrette per gli altri territori, anch’essi in scadenza il 15.

Più autorità fiscali europee diventano digitali

Il Lussemburgo non è stato il primo o l’ultimo territorio a passare a una piattaforma online. La Germania e l’Irlanda hanno seguito a distanza di un anno l’implementazione del Lussemburgo. Le autorità francesi, invece, hanno ritardato l’implementazione della procedura di deposito online fino al 2023. Inoltre, un numero sempre maggiore di autorità fiscali richiede la creazione di conti per l’addebito diretto piuttosto che i soliti pagamenti SEPA o prioritari con riferimenti specifici.

Perché la compilazione delle tasse si sta spostando online?

È chiaro perché le autorità fiscali si stiano spostando su piattaforme online. Un processo di archiviazione digitale è più semplice ed efficiente per quelle che potrebbero essere migliaia di dichiarazioni presentate da varie fonti. Inoltre, la presentazione online offre alle autorità fiscali una maggiore visibilità, il che significa che hanno più opportunità di analisi. Quello che ci lascia perplessi è il motivo per cui così tante autorità fiscali scelgono di avere le loro scadenze il 15 o intorno a tale data. Questa scadenza offre alle compagnie assicurative solo un breve lasso di tempo per chiudere il mese, raccogliere i dati e fare le dichiarazioni.

Modifiche all’IPT in Lussemburgo

A parte questi aggiornamenti, il Lussemburgo non ha implementato molte modifiche in passato, per quanto riguarda l’IPT. La più recente che possiamo ricordare è l’introduzione della tassa per i servizi di soccorso sulle polizze di classe 10, entrata in vigore il 1° ottobre 2016. Poiché le aliquote sono relativamente basse rispetto ad altri territori, è del tutto plausibile che si possa assistere a un futuro aumento.

L’IPT è un’imposta di nicchia che non è sempre in primo piano nel radar delle imprese. Solo quando abbiamo iniziato a esaminare l’effettivo processo di presentazione delle dichiarazioni online ci siamo resi conto che la procedura è un adattamento di quella utilizzata per l’IVA e altre imposte o progettata per gli assicuratori nazionali piuttosto che per la libertà dei servizi. Almeno così sembra per il Lussemburgo.

Nel corso dell’ultimo anno, abbiamo constatato che il sistema di deposito online è diventato più rapido e facile da navigare, e che i tempi di autenticazione di una dichiarazione non sono più di minuti, ma di secondi. La dichiarazione è ancora simile a quella presentata sul modulo cartaceo, con la suddivisione delle passività per ramo, l’inserimento dei premi e l’applicazione automatica dell’aliquota percentuale.

È la fine del passaggio dei territori a una soluzione di archiviazione online? Probabilmente no. Ci sarà un’ulteriore digitalizzazione da parte delle autorità fiscali per allineare l’IPT alla maggior parte delle altre dichiarazioni fiscali? Noi pensiamo di sì.

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Le Filippine continuano a progredire costantemente verso l’implementazione del proprio sistema di controllo continuo delle transazioni (CTC), che consiste nella segnalazione quasi in tempo reale di fatture e ricevute emesse elettronicamente. Il 4 aprile sono iniziati i test nel sistema di fatturazione elettronica (EIS), la piattaforma del governo, con sei società selezionate come pilota per questo progetto.

Il primo passo verso un sistema CTC nelle Filippine è iniziato nel 2018 con l’introduzione del Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act, noto come legge TRAIN, che ha l’obiettivo primario di semplificare il sistema fiscale del paese rendendolo più progressivo, equo ed efficiente. Il progetto per l’implementazione di un sistema di fatturazione e rendicontazione elettronica obbligatorio a livello nazionale è stato sviluppato in stretta collaborazione con il governo sudcoreano, considerato un modello di successo con il suo sistema CTC completo e stagionato.

La fatturazione elettronica e la rendicontazione sono tra le molte componenti stabilite dalla legge TRAIN nell’ambito del programma di trasformazione digitale DX Vision 2030 del paese. Con questo, le Filippine stanno facendo progressi verso la modernizzazione del proprio sistema fiscale.

Introduzione dell’e-reporting obbligatorio nelle Filippine

Il sistema CTC delle Filippine richiede l’emissione di fatture (B2B) e ricevute (B2C) in formato elettronico e la loro segnalazione quasi in tempo reale al Bureau of Internal Revenue (BIR), l’autorità fiscale nazionale. L’EIS offre diverse possibilità in termini di presentazione, il che significa che la trasmissione può essere effettuata in tempo reale o quasi in tempo reale. I documenti che devono essere emessi e segnalati elettronicamente includono fatture di vendita, ricevute e note di credito/debito.

Secondo il Codice Fiscale delle Filippine, i seguenti contribuenti sono coperti dal mandato imminente:

Tuttavia, i contribuenti non coperti dall’obbligo possono scegliere di iscriversi all’EIS ai fini della rendicontazione della fattura elettronica/della ricevuta elettronica

Le fatture elettroniche devono essere emesse in formato JSON (JavaScript Object Notation) e contenere una firma elettronica. Dopo l’emissione, i contribuenti possono presentare le loro fatture e ricevute ai propri clienti. L’approvazione dell’autorità fiscale non è necessaria per procedere. Tuttavia, i documenti elettronici devono essere trasmessi alla piattaforma EIS in tempo reale o quasi in tempo reale.

Requisiti per l’archiviazione elettronica

Le Filippine hanno introdotto requisiti alquanto insoliti in questo periodo di digitalizzazione, quando si tratta di archiviazione delle fatture elettroniche. Il periodo di conservazione è di dieci anni e consiste in un sistema in cui i contribuenti sono obbligati a conservare copie cartacee per i primi cinque anni. Dopo questo primo periodo, le copie cartacee non sono più necessarie e la conservazione esclusiva di copie elettroniche in un archivio elettronico è consentita per i restanti cinque anni.

Quali sono le prospettive per i contribuenti?

Con i test ufficialmente in corso, la fase successiva dovrebbe iniziare il 1° luglio 2022, con il go-live per 100 contribuenti pilota selezionati dal governo, compresi i sei iniziali. Successivamente, il governo prevede di anticipare un’introduzione graduale nel 2023 per tutti i contribuenti nell’ambito del sistema. Nel frattempo, i contribuenti possono approfittare di questo periodo provvisorio per conformarsi agli obblighi di rendicontazione CTC delle Filippine.

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Il Brasile è, senza dubbio, una delle giurisdizioni più impegnative al mondo per quanto riguarda la legislazione fiscale. L’intricato sistema fiscale che comprende le regole di 27 stati e oltre 5000 comuni ha creato un onere per le aziende, in particolare per le transazioni tra stati e tra comuni.

Inoltre, i contribuenti devono esaminare attentamente i numerosi formati e requisiti per la fatturazione elettronica (e, talvolta, la loro mancanza). Pertanto, le speranze di una riforma fiscale in Brasile esistono da molto tempo.

Semplificare la conformità alla fatturazione elettronica

Negli ultimi anni, diverse iniziative legislative volte a integrare i mandati di tassazione indiretta in tutto il paese non hanno raggiunto risultati positivi. Nel frattempo, un passo fattibile per introdurre tali modifiche potrebbe essere attraverso l’unificazione delle norme sulla conformità digitale agli obblighi fiscali, come la fatturazione elettronica e la rendicontazione elettronica dell’IVA.

Alla fine del 2021 un progetto di legge (Projeto de Lei Complementar n. 178/2021) è stato avviato dal settore privato. Nominato Statuto nazionale per la semplificazione degli obblighi fiscali accessori, è stato accolto quest’anno dalla Camera dei Rappresentanti. Il suo scopo principale è quello di introdurre una riforma significativa negli obblighi di dichiarazione fiscale digitale creando un sistema di fatturazione elettronica unificato.

Istituendo una cooperazione fiscale nazionale, la proposta intende ridurre i costi con la conformità, consentire la condivisione delle informazioni tra le autorità fiscali e creare un incentivo per la conformità dei contribuenti a tutti i livelli federale, statale e comunale.

L’ordine del giorno principale del progetto di legge è quello di introdurre:

Cosa significa questo per le aziende

Il cambiamento più significativo è l’introduzione dell’NFB-e (Nota Fiscal Brasil Eletronica), uno standard nazionale per la fatturazione elettronica. Implica l’unificazione delle NF-e (Nota Fiscal Eletronica), NFS-e (Nota Fiscal de Servicos Eletronica) e NF-C (Nota Fiscal do Consumidor Eletronica) in un unico documento. Questo coprirà le tasse simili all’IVA del Brasile, in questo caso ICMS (IVA su prodotti e determinati servizi) e ISS (IVA sui servizi).

In pratica, ciò significa che invece di rispettare numerosi formati e mandati di fatturazione elettronica, a seconda dello stato e del comune della transazione, uno standard digitale nazionale fornirà una conformità uniforme a livello nazionale per la fatturazione elettronica. L’NFB-e coprirà la fatturazione di beni e servizi a livello statale e comunale per le transazioni B2G, B2B e B2C.

La riforma ridurrà drasticamente l’onere per i contribuenti e amplierà l’ambito della fatturazione elettronica ai comuni in cui tale mandato non è ancora stato adottato.

È essenziale aggiungere requisiti di autorizzazione per la fatturazione elettronica in Brasile, il che significa che le aziende dovranno comunque rispettare le regole per la liquidazione in tempo reale delle fatture con l’autorità fiscale.

Cosa c’è dopo?

La proposta di legge è ancora in fase di discussione iniziale e seguirà alla Commissione Costituzionale Giustizia e Cittadinanza (CCJC) per l’approvazione e possibili emendamenti prima della votazione da parte del Congresso. Fino ad allora, il rispetto delle norme sulla fatturazione elettronica in tutto il Brasile rimane allo stato attuale difficile.

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Nel nostro precedente articolo, Optimizing Supply Chain Management: Key B2B Import Considerations, abbiamo esaminato la possibilità per i fornitori del Regno Unito di creare un magazzino UE per facilitare le consegne ai clienti. In questo articolo, esaminiamo questa soluzione in modo più approfondito, sempre dal punto di vista delle transazioni B2B.

I pro e i contro della creazione di uno stabilimento permanente nell’UE

Quando si cerca di creare un magazzino nell’UE, la prima considerazione dovrebbe essere se il magazzino creerà o meno una stabile organizzazione (PE). La stabile organizzazione è un concetto di imposta diretta, ma la creazione di una stabile organizzazione può avere conseguenze IVA se anche tale stabile organizzazione è considerata una stabile organizzazione.

L’OCSE definisce una stabile organizzazione come una sede fissa di attività attraverso la quale l’attività di un’impresa è svolta in tutto o in parte.

L’UE definisce uno stabilimento fisso come la presenza permanente delle risorse umane e tecniche necessarie per facilitare l’approvvigionamento.

Tuttavia, la tendenza verso il magazzinaggio locale, le consegne «just in time», la gig economy con appaltatori locali e altri sviluppi stanno spingendo le autorità fiscali ad adattare queste definizioni.

Ad esempio, per quanto riguarda il deposito, l’opinione tradizionale è che un contribuente avrebbe bisogno di possedere o affittare un deposito e impiegare il personale affinché possa essere considerato una stabile organizzazione ai fini dell’IVA. Tuttavia, un’autorità fiscale ha stabilito che è possibile creare anche una stabile organizzazione in cui un depositario rende disponibile un’area definita all’interno di un magazzino esclusivamente per un contribuente e fornisce anche il personale del magazzino.

La creazione di una stabile organizzazione che è anche considerata una stabile organizzazione comporterà vantaggi e svantaggi. Tra i lati positivi, il fornitore sarà tenuto ad addebitare l’IVA sulle vendite locali che coinvolgono lo stabilimento fisso e la registrazione IVA può essere utilizzata per detrarre l’IVA all’importazione pagata. Inoltre, il fornitore può non essere tenuto a nominare un agente doganale indiretto che funga da dichiarante per le importazioni. Sul lato negativo, l’azienda sarà soggetta all’IVA locale su alcune forniture che altrimenti attirerebbero un’inversione contabile nel Regno Unito e potrebbero essere soggette a imposte dirette.

Trattandosi di un blog sull’IVA, non ci soffermeremo su quanto sopra, ma chiaramente il possibile utilizzo di un magazzino è una considerazione nella configurazione della catena di approvvigionamento.

Nel decidere se e dove aprire un magazzino UE ci sono diverse considerazioni. Ai fini di questo blog, prenderemo in considerazione innanzitutto un fornitore del Regno Unito che cerca di creare un magazzino per servire i clienti in Spagna.

La Spagna ritiene che un deposito di terzi possa costituire uno stabilimento permanente in cui il fornitore ha accesso esclusivo a un’area delimitata del magazzino. Pertanto sarà importante esaminare attentamente il contratto di magazzino per le conseguenze IVA prima di firmarlo.

Inversione contabile e IVA all’importazione

La Spagna ha un reverse charge per le vendite B2B nazionali. Pertanto, un fornitore del Regno Unito che importa merci in Spagna e che effettua solo vendite B2B nazionali non sarà tenuto ad addebitare l’IVA locale. Inoltre, non sarà necessario presentare una dichiarazione IVA locale e pertanto l’IVA sulle importazioni verrà recuperata tramite la tredicesima direttiva. Si tratterà potenzialmente di un flusso di cassa negativo significativo.

Per evitare ciò, il fornitore del Regno Unito potrebbe modificare il luogo di importazione delle merci come segue:

Quando si invia la merce in Spagna, l’importazione avviene in Francia. Il fornitore del Regno Unito dichiarerà le merci per l’importazione in Francia e quindi segnalerà un trasferimento di merci proprie dalla Francia alla Spagna quando le merci arrivano nel magazzino spagnolo. Quando le merci si spostano su camion, questo non dovrebbe essere un problema eccessivo.

Dal 1° gennaio 2022, la Francia ha un’inversione contabile obbligatoria per l’IVA all’importazione e pertanto non vi è alcun problema con il recupero dell’IVA all’importazione pagata purché siano soddisfatte le condizioni. Il fornitore avrà bisogno di un numero di partita IVA francese per segnalare una spedizione dalla Francia e segnalare un’acquisizione in Spagna. Il fornitore richiederà anche un numero di partita IVA spagnolo per segnalare le acquisizioni, ma non sarà tenuto a presentare una dichiarazione IVA poiché tutte le vendite dal magazzino spagnolo sono soggette all’inversione contabile estesa.

In alternativa, le merci potrebbero essere importate in un magazzino francese dal quale il fornitore britannico può effettuare consegne intracomunitarie ai suoi clienti spagnoli, evitando così la necessità di un numero di partita IVA spagnolo e la necessità di una dichiarazione SII in caso di superamento della soglia.

L’IVA è un’imposta sulle transazioni e, una volta avvenuta una transazione, non può essere annullata. Pertanto, è importante comprendere appieno le conseguenze IVA di una transazione proposta prima della firma di un contratto. Una volta firmato un contratto, le parti si impegnano alle conseguenze IVA a meno che il contratto non possa essere rinegoziato prima della spedizione delle merci. Una volta spedite le merci, le conseguenze dell’IVA sono cristallizzate e non possono essere modificate.

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Nell’Unione europea, le norme IVA sulle cessioni di beni, così come le prestazioni di servizi «tradizionali» bilaterali, sono ben definite e consolidate. I servizi peer-to-peer facilitati da una piattaforma, tuttavia, non sempre rientrano perfettamente nelle categorie stabilite dalla direttiva IVA dell’UE (direttiva 2006/112/CE del Consiglio). Esistono ambiguità sulla natura del servizio fornito dal gestore della piattaforma e sullo status, ai fini fiscali, del singolo fornitore di servizi (ad esempio, un conducente per un servizio di ride-sharing o un individuo che offre la propria proprietà in affitto su un mercato online). Ciò crea una sfida unica per i responsabili delle politiche IVA.

La Commissione europea ha recentemente aperto una consultazione pubblica sull’IVA e l’economia della piattaforma per affrontare questi problemi. In precedenza abbiamo discusso di altre iniziative proposte dalla Commissione, tra cui una registrazione IVA unica nell’UE, una dichiarazione IVA e una fatturazione elettronica. Questo blog discuterà le sfide di fondo che i responsabili politici devono affrontare e le proposte specifiche esposte nella consultazione, che potrebbero avere un impatto significativo sugli operatori e sugli utenti della piattaforma digitale.

Piattaforme digitali e legislazione IVA esistente

Una questione di soglia per il trattamento dell’IVA delle piattaforme digitali è se la piattaforma si limita a collegare singoli venditori con singoli clienti, vale a dire agisce come intermediario, o se fornisce attivamente un servizio separato al cliente. Tale questione è significativa in quanto i servizi resi a una persona che non è soggetto passivo da un intermediario, ai sensi dell’articolo 46 della direttiva IVA, provengono dal luogo in cui si trova l’operazione sottostante.

Al contrario, i servizi prestati a una persona che non è soggetto passivo a nome di un contribuente sono forniti verso la sede del prestatore o, in determinate circostanze, verso la sede del cliente. Il fatto che una particolare piattaforma funga da intermediario può essere molto specifico e può dipendere, ad esempio, dal livello di controllo esercitato dalla piattaforma sui prezzi o sul comportamento degli utenti.

Per confondere ulteriormente le acque, vi sono potenziali ambiguità per l’IVA che riguardano:

  1. Se gli operatori di piattaforma agiscono come agenti divulgati o non divulgati di singoli venditori, o
  2. Se i servizi degli operatori di piattaforma, nella misura in cui non sono servizi di intermediazione, sono forniti elettronicamente e quindi forniti presso la sede del cliente.

Un’ultima fonte di ambiguità è se un singolo prestatore di servizi si qualifichi come soggetto passivo quando effettua solo prestazioni occasionali; ciò potrebbe sollevare la questione se tali prestazioni siano soggette all’IVA.

Queste ambiguità rappresentano un’ovvia sfida al trattamento IVA coerente delle piattaforme in tutti gli Stati membri.

Soluzioni proposte

Nell’ambito della sua consultazione pubblica su «L’IVA nell’era digitale», la Commissione europea ha proposto diverse soluzioni alle sfide sopra elencate. Di queste, tre proposte affrontano direttamente la natura ambigua dei servizi forniti tramite piattaforme:

  1. Un «chiarimento» a livello dell’UE sulla natura dei servizi forniti dagli operatori di piattaforma
  2. Una presunzione confutabile per lo status dei fornitori di servizi che utilizzano le piattaforme
  3. Un «regime di presunti fornitori» per le piattaforme digitali, simile a quello che esiste ora per le piattaforme che facilitano le forniture di beni

Queste proposte mirano a fornire agli Stati membri orientamenti chiari su come classificare i servizi di piattaforma e, di conseguenza, su quali norme IVA debbano essere applicate ai sensi della direttiva. Forse la più diretta è la proposta del «fornitore presunto», che attribuirebbe l’IVA agli operatori di piattaforma in determinate circostanze.

Esiste già un «regime di presunto fornitore» per le piattaforme che facilitano le vendite di beni di scarso valore nell’UE, quindi è probabile che la Commissione considererà seriamente questa opzione. In particolare, la consultazione pubblica ha sollecitato commenti su tre diverse permutazioni del regime dei fornitori presunto, che differiscono solo per la portata dei servizi coperti.

Qualunque sia la direzione in cui l’UE si dirige alla fine, è chiaro che si profila un cambiamento significativo per le piattaforme digitali. Gli operatori della piattaforma e gli utenti della piattaforma dovrebbero prestare molta attenzione a queste consultazioni in corso nei prossimi mesi.

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Il sistema di fatturazione elettronica in Paraguay è in fase di sviluppo dal 2017 secondo il piano realizzato dal Sottosegretario di Stato per le imposte (SET) per modernizzare e migliorare la riscossione delle tasse e ridurre al minimo l’incidenza delle frodi fiscali.

L’introduzione del sistema di fatturazione elettronica nazionale integrato (es. Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional -SIFEN —) ha significato l’introduzione di un nuovo regime di fatturazione elettronica nel paese. L’adozione di questo nuovo sistema è attualmente nella sua fase di adesione volontaria, iniziata nel 2019, e ha consentito a imprenditori, commercianti e aziende di emettere fatture elettroniche facoltativamente. Tuttavia, a partire dal luglio 2022, l’uso del sistema diventerà gradualmente obbligatorio per alcuni soggetti passivi.

Tipi di documenti fiscali elettronici

I contribuenti in Paraguay possono utilizzare il SIFEN per emettere documenti fiscali elettronici (es. Documento Tributario Electrónico – DTE). Il DTE è una versione digitale della fattura e di altri documenti tradizionali, che ha validità fiscale e legale. Il DTE è diventato un modulo moderno, efficace, sicuro e trasparente per emettere e gestire fatture elettroniche per diversi tipi di operazioni commerciali.

I DTE sono convalidati al momento dell’emissione da parte del SAT per supportare le detrazioni IVA e le transazioni relative all’imposta sul reddito. Tra i diversi tipi di DTE in Paraguay, troviamo:

Il processo di emissione del DTE

Le fatture elettroniche emesse dai soggetti passivi che hanno aderito al SIFEN sono generate in formato XML. L’autenticità e l’integrità di ogni documento sono garantite dalla firma digitale e dal codice di controllo che i DTE includono. Ogni documento deve essere inviato elettronicamente all’amministrazione fiscale per la sua autorizzazione.

Il SIFEN è responsabile della verifica e della convalida di ogni documento. Una volta stabilito che il DTE soddisfa tutti i requisiti, diventa una fattura elettronica legale. I soggetti passivi che emettono la fattura elettronica ricevono quindi i risultati della verifica attraverso il sistema di servizi web.

Dopo che la fattura elettronica è stata cancellata, i fornitori possono inviare il DTE ai loro acquirenti tramite e-mail, messaggi di dati o altri mezzi.

Roll-out del mandato per la fatturazione elettronica

Il Sottosegretario di Stato paraguaiano per la tassazione ha recentemente pubblicato una risoluzione generale che prevede misure amministrative per l’emissione di DTE. Questa risoluzione ha anche stabilito un programma di attuazione graduale, in cui alcuni soggetti passivi saranno tenuti a emettere fatture elettroniche e altri DTE utilizzando il SIFEN.

Il programma di attuazione è composto da dieci fasi a partire dal 1° luglio 2022 con tutti i contribuenti che hanno aderito al programma pilota per l’adozione del SIFEN. Da gennaio 2023, il mandato includerà più contribuenti. Tuttavia, non è ancora definito quali società inizieranno in quella fase. Il SET mira a coprire tutti i contribuenti che svolgono attività economiche nel paese entro ottobre 2024.

Cosa c’è dopo

Le aziende in Paraguay devono prepararsi a emettere fatture elettroniche secondo i requisiti del SIFEN. A partire dal 1° luglio 2022, tutte le aziende del Paese potranno utilizzare questo sistema su base volontaria. L’elenco dei contribuenti tenuti a rispettare il mandato sarà disponibile sul sito web SIFEN e sul sito web SET (www.set.gov.py). Il SET informerà i contribuenti interessati tramite la cassetta postale delle tasse paraguaiane nota come «Marandu».

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I governi di tutto il mondo stanno introducendo sistemi di controllo continuo delle transazioni (CTC) per migliorare e rafforzare la riscossione dell’IVA mentre combattono l’evasione fiscale. La Romania, con il più grande divario IVA nell’UE (34,9% nel 2019), è uno dei paesi che si stanno muovendo più velocemente quando si tratta di introdurre i CTC. Nel dicembre 2021 il paese ha annunciato l’uso obbligatorio del sistema RO e-Factura per i prodotti ad alto rischio fiscale nelle transazioni B2B a partire dal 1° luglio 2022 e già ora stanno facendo il passo successivo.

Sistema di trasporto elettronico RO

Il Ministero delle Finanze ha recentemente pubblicato un progetto di ordinanza di emergenza (ordinanza) che introduce un sistema di trasporto elettronico obbligatorio per il monitoraggio di determinate merci sul territorio nazionale a partire dal 1° luglio 2022. Il sistema di trasporto elettronico RO sarà interconnesso con i sistemi IT esistenti a livello del Ministero delle Finanze, dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione fiscale (ANAF) o dell’autorità doganale rumena.

Secondo il progetto di ordinanza, il trasporto di prodotti ad alto rischio fiscale sarà dichiarato nel sistema di trasporto elettronico un massimo di tre giorni di calendario prima dell’inizio del trasporto, prima del movimento delle merci da un luogo all’altro.

La dichiarazione includerà quanto segue:

Il sistema genererà un codice univoco (codice ITU) dopo la dichiarazione. Questo codice deve accompagnare le merci trasportate, in formato fisico o elettronico, con il documento di trasporto. Le autorità competenti verificheranno la dichiarazione e le merci sulle rotte di trasporto.

La prima domanda che viene in mente è qual è la definizione di prodotti ad alto rischio fiscale. Il ministero delle Finanze rumeno aveva già stabilito un elenco di prodotti ad alto rischio fiscale per l’uso obbligatorio del sistema RO e-Factura. Tuttavia, non è ancora noto se l’elenco dei prodotti ad alto rischio fiscale sarà lo stesso. Il Ministero delle Finanze stabilirà un ordine successivo che definirà i prodotti ad alto rischio fiscale nei prossimi giorni.

Se il trasporto include sia merci ad alto rischio fiscale sia altre merci che non rientrano nella categoria di rischio fiscale elevato, l’intero trasporto deve essere dichiarato nel sistema di trasporto elettronico RO.

Quali sono i mezzi di trasporto previsti?

Il sistema di trasporto elettronico RO è stato istituito per monitorare il trasporto di merci ad alto rischio sul territorio nazionale.

Ciò include quanto segue:

I trasporti di merci destinati a missioni diplomatiche, uffici consolari, organizzazioni internazionali, forze armate di Stati membri stranieri della NATO o a seguito dell’esecuzione di contratti, non rientrano nel campo di applicazione del sistema di trasporto elettronico RO.

Cosa succede dopo?

La bozza di ordinanza dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni. Dopo la pubblicazione, il Ministero delle Finanze stabilirà ordini successivi per definire le categorie di veicoli stradali e l’elenco dei prodotti ad alto rischio fiscale per il sistema di trasporto elettronico RO. Inoltre, a partire dal 1° luglio 2022, l’utilizzo del sistema di trasporto elettronico RO diventerà obbligatorio per il trasporto di prodotti ad alto rischio fiscale.

Il mancato rispetto delle norme relative al sistema di trasporto elettronico comporterà una multa che raggiungerà 50.000 LEI (circa 10.000 EUR) per le persone fisiche e 100.000 LEI (circa 20.000 EUR) per le persone giuridiche. Inoltre, il valore delle merci non dichiarate sarà confiscato.

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L’iniziativa della Commissione europea «IVA nell’era digitale» riflette su come le autorità fiscali possono utilizzare la tecnologia per combattere la frode fiscale e, allo stesso tempo, modernizzare i processi a vantaggio delle imprese.

All’inizio di quest’anno è stata avviata una consultazione pubblica, in cui la Commissione accoglie con favore il feedback sulle opzioni politiche per le norme e i processi IVA in un’UE economica digitalizzata. In un precedente post sul blog, Sovos ha esplorato gli aspetti di una singola partita IVA dell’UE. È una delle principali iniziative proposte dalla Commissione per adattare il quadro IVA dell’UE all’era digitale. Un’altra questione critica sono gli obblighi di dichiarazione IVA e la fatturazione elettronica, discussi in questo blog.

Requisiti per il reporting digitale

La Commissione ritiene necessario modernizzare gli obblighi di dichiarazione IVA e sta valutando la possibilità di estendere ulteriormente la fatturazione elettronica. Il termine «Digital Reporting Requirements» è stato introdotto dalla Commissione per indicare qualsiasi obbligo di segnalazione dei dati transazionali diverso dall’obbligo di presentare una dichiarazione IVA, ossia la dichiarazione di transazione per transazione. Ciò significa che i requisiti di rendicontazione digitale includono vari tipi di obblighi di rendicontazione transazionale (ad es. elenco IVA, file di audit standard/SAF-T, reporting in tempo reale) e requisiti di fatturazione elettronica obbligatori.

Queste misure sono state attuate in vari modi in diversi Stati membri dell’UE negli ultimi due anni, dando luogo a norme e requisiti diversi per la dichiarazione IVA e la fatturazione elettronica in tutta l’UE. L’attuale iniziativa della Commissione è un’opportunità per l’UE di ottenere un’armonizzazione in questo settore. La sua consultazione pubblica chiede un contributo su quale strada intraprendere.

La via verso l’armonizzazione

La consultazione pubblica contiene diverse opzioni politiche da considerare. Uno potrebbe essere quello di lasciare le cose come stanno attualmente senza alcuna armonizzazione e con la continua necessità per gli Stati membri di chiedere una deroga se vogliono introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria. All’altro estremo della scala, un’altra opzione sarebbe quella di introdurre la piena armonizzazione della dichiarazione delle transazioni per l’IVA sia per le operazioni intracomunitarie che per tutte le operazioni nazionali.

E seduti tra questi estremi, ci sono molte altre vie. Invece di rendere obbligatoria una soluzione armonizzata, tale soluzione potrebbe essere semplicemente raccomandata e volontaria, insieme all’eliminazione della necessità di chiedere una deroga prima di introdurre mandati di fatturazione elettronica B2B. Un altro modo è fare in modo che i contribuenti conservino tutti i dati transazionali e li rendano disponibili su richiesta delle autorità. Un’ultima opzione potrebbe essere quella di adottare un’armonizzazione parziale in cui la dichiarazione IVA per tutte le forniture intracomunitarie sia allineata e obbligatoria, ma laddove a livello nazionale rimanga facoltativa.

Sebbene queste opzioni politiche rimangano formalmente aperte alla consultazione pubblica fino al 5 maggio in questa sede, devono ora essere considerate alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 con raccomandazioni alla Commissione su una tassazione equa e semplice a sostegno del recupero. strategia.

Nella sua risoluzione, il Parlamento europeo invita la Commissione a intraprendere azioni in materia di fatturazione e rendicontazione elettroniche, per ridurre il divario fiscale e i costi di conformità. Tra le misure raccomandate vi è quella di istituire senza indugio uno standard comune armonizzato per la fatturazione elettronica in tutta l’UE e di stabilire il ruolo della fatturazione elettronica nella rendicontazione in tempo reale. Inoltre, il Parlamento europeo propone alla Commissione di esaminare la possibilità di un’introduzione graduale della fatturazione elettronica obbligatoria entro il 2023, in cui sistemi statali o certificati dovrebbero gestire l’emissione delle fatture. In entrambi i casi l’accento dovrebbe essere posto su una significativa riduzione dei costi di conformità, soprattutto per le PMI.

Resta da vedere come la Commissione riuscirà ad allineare le raccomandazioni del Parlamento europeo alle sue opzioni politiche e agli Stati membri in cui in diversi casi sono già state attuate soluzioni.

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Rendere le tasse digitali per l’IVA: espansione

A partire da aprile 2022, i requisiti per Making Tax Digital (MTD) per l’IVA saranno estesi a tutte le aziende registrate ai fini IVA. L’MTD per l’IVA è obbligatorio per tutte le aziende con un fatturato annuo superiore alla soglia di registrazione IVA di £85.000 da aprile 2019. Di conseguenza, si prevede che l’espansione di quest’anno avrà un impatto sulle imprese più piccole il cui fatturato è inferiore alla soglia ma che sono comunque registrate ai fini IVA del Regno Unito.

Cos’è l’MTD per l’IVA: un aggiornamento

Sotto MTD, le aziende devono presentare digitalmente le dichiarazioni IVA utilizzando «software compatibile funzionale» che può connettersi all’API di HMRC. Le aziende devono inoltre utilizzare il software per conservare i registri digitali di specifici documenti relativi all’IVA. I record archiviati devono includere «dati designativi», come la ragione sociale e il numero di partita IVA, dettagli su vendite e acquisti e dati IVA riepilogativi per il periodo. È consentito l’uso di più software. Ad esempio, le aziende possono utilizzare un software di contabilità per archiviare i record digitali. Inoltre, il «software bridging» può essere utilizzato per stabilire la connessione con l’API di HMRC e per inviare le dichiarazioni IVA.

Da aprile 2021, anche le aziende devono rispettare il requisito dei collegamenti digitali. In base a questo requisito, è richiesto un collegamento digitale ogni volta che un’azienda utilizza più software per archiviare e trasmettere le proprie registrazioni IVA e dichiarazioni ai sensi dei requisiti MTD. Un collegamento digitale si verifica quando un trasferimento o uno scambio di dati può essere effettuato elettronicamente tra programmi software, prodotti o applicazioni senza la necessità o il coinvolgimento di alcun intervento manuale.

Scadenza tariffa ridotta ospitalità

Nel 2020, in risposta alla pandemia di COVID-19, il governo britannico ha introdotto un’aliquota ridotta del 5% su determinati servizi di ospitalità. Questa aliquota ridotta è stata aumentata al 12,5% a partire dal 1° ottobre 2021. L’aliquota ridotta è attualmente prevista per la fine di marzo. Di conseguenza, i seguenti servizi torneranno ad essere tassati all’aliquota standard a partire da aprile:

Nel novembre 2021, una bozza di decreto reale è stata pubblicata dalla Cancelleria del Primo Ministro del Belgio, con l’obiettivo di ampliare la portata dell’attuale mandato di fatturazione elettronica per alcune transazioni commerciali al governo (B2G) implementando la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le transazioni con le pubbliche amministrazioni in Belgio. Tale obbligo era già in vigore per i fornitori degli enti pubblici centralizzati di alcune regioni (Bruxelles, Fiandre, Vallonia). Tuttavia, in futuro, includerà tutti gli enti pubblici in tutte le regioni belghe.

Un approccio graduale

Più specificamente, l’introduzione per l’emissione obbligatoria di fatture elettroniche da parte dei fornitori di istituzioni pubbliche in Belgio sarà effettuata secondo il seguente approccio graduale:

A seguito del recepimento della direttiva 2014/55/UE, tutti gli enti governativi belgi sono già obbligati a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche nell’ambito degli appalti pubblici. Questa nuova legislazione nazionale amplia il campo di applicazione della direttiva e impone l’emissione di fatture elettroniche da parte di tutti i fornitori al governo federale.

Il viaggio continua verso un mandato di fatturazione elettronica B2B

Questi sviluppi nel B2G non sono la fine della storia. Sono solo l’inizio. Il ministro delle Finanze belga, Vincent Van Peteghem, ha annunciato nell’ottobre 2021 che il governo intende estendere l’attuale obbligo di fatturazione elettronica B2G per coprire anche le transazioni B2B. Tuttavia, fonti ufficiali non hanno ancora comunicato informazioni formali che specifichino i dettagli del mandato e della sua successiva attuazione. Si dice che una proposta legislativa per il mandato di fatturazione elettronica B2B sarebbe stata pubblicata nel 2022 con il processo di attuazione in corso nel 2023.

Tuttavia, considerando la risoluzione del Parlamento europeo della scorsa settimana che favorisce fortemente la fatturazione elettronica armonizzata e obbligatoria nell’UE, il Belgio probabilmente terrà duro almeno fino a quando la Commissione non presenterà una proposta su come gestire la fatturazione elettronica e la rendicontazione nell’Unione.

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La registrazione per l’Insurance Premium Tax (IPT) presso le autorità fiscali di tutta Europa può essere difficile e complessa, in particolare quando sono coinvolti più territori. Ci sono molti elementi che le aziende devono considerare quando si registrano per l’IPT. Quali sono i documenti giustificativi richiesti? Chi può firmare? I documenti devono essere legalizzati? Esiste un processo in due fasi? Queste sono solo alcune delle domande che potresti farti durante il processo di registrazione.

Sulla base dei punti critici comuni che incontriamo con i nostri clienti IPT, abbiamo raccolto i nostri cinque suggerimenti principali per aiutarti a semplificare il tuo percorso di registrazione IPT:

È probabile che la tua azienda stia già scrivendo attività nei territori in cui devi registrarti. Pertanto, è importante che la registrazione venga completata tempestivamente per evitare sanzioni che alcune autorità fiscali potrebbero imporre. Si consiglia di firmare e restituire i documenti il prima possibile per evitare tali complicazioni.

Le autorità fiscali europee sono molto specifiche riguardo ai loro requisiti e, a seconda dello Stato membro dell’UE, le norme possono essere diverse. In generale, i documenti giustificativi devono essere datati negli ultimi sei mesi e chiaramente leggibili. Alcune autorità fiscali richiedono che i documenti siano autenticati e apostillati, alcuni accettano firme elettroniche e altri no. Il processo di registrazione può subire ritardi quando i documenti giustificativi non sono corretti o i modelli vengono completati in modo errato. Per evitare ritardi nell’invio della registrazione, assicurati di prestare molta attenzione alle istruzioni fornite.

Sebbene alcune informazioni richieste possano sembrare invadenti e personali, c’è sempre un motivo per la richiesta. Non ti chiederemo mai di fornire nulla di più di quanto richiesto dalle autorità fiscali per completare una registrazione IPT. I tuoi dati personali sono sempre trattati con la massima riservatezza, sicurezza e sono conformi agli standard GDPR.

Le tempistiche per la registrazione IPT negli Stati membri dell’UE possono variare. Alcune autorità fiscali, come la Germania, confermano la registrazione entro una settimana dalla presentazione, mentre la Grecia può richiedere 8-12 settimane. Non preoccuparti se la tua registrazione non viene confermata così velocemente come ti aspettavi.

Desideriamo che la tua registrazione sia completata nel modo più efficiente e rapido possibile. Se hai domande, il tuo rappresentante per la registrazione è sempre a tua disposizione. Possiamo rispondere alle tue domande via e-mail o organizzare una chiamata per esaminare l’intero processo, se questo è preferibile per te.

I servizi gestiti IPT di Sovos forniscono supporto dal nostro team di esperti utilizzando un software aggiornato in tempo reale. Inoltre, il nostro team di specialisti in materia di regolamentazione monitora e interpreta le normative IPT globali, così non devi farlo tu.

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