Dal 31 gennaio 2020, il Regno Unito non fa più parte dell’UE, ma è considerato un paese terzo dell’Unione, sebbene la legislazione dell’UE si applicherà ancora al paese fino alla fine del 2020. Sebbene l’Irlanda del Nord faccia parte del Regno Unito, la regione rimarrà soggetta alla legislazione UE in materia di IVA per quanto riguarda le forniture di beni anche dopo il 1° gennaio 2021. La Commissione europea ha proposto una modifica alla direttiva IVA che istituisce un nuovo codice paese per l’Irlanda del Nord da utilizzare nei numeri di identificazione fiscale delle società dell’Irlanda del Nord.

Esiste un obbligo globale per i contribuenti dell’UE di utilizzare ed eseguire forniture in base a un numero di identificazione fiscale approvato dall’UE. Pertanto, l’applicazione del diritto dell’UE alle forniture effettuate da/per l’Irlanda del Nord richiede un numero di identificazione IVA compatibile con l’UE. Attualmente, gli Stati membri dell’UE utilizzano un codice paese prefisso conforme allo standard ISO 3166-1 che assegna il codice paese «GB» al Regno Unito e all’Irlanda del Nord.

Il nuovo prefisso per i numeri di identificazione fiscale dell’Irlanda del Nord

Dal 1° gennaio 2021, l’uso indiscriminato del prefisso «GB» nei numeri di partita IVA può costituire un problema per le forniture di beni da/per l’Irlanda del Nord. A partire da tale data, le forniture e gli acquisti intracomunitari di beni da/per l’Irlanda del Nord resteranno nell’ambito di applicazione della normativa UE in materia di IVA. Di conseguenza, i contribuenti dell’Irlanda del Nord devono essere in possesso di un numero di partita IVA dell’UE specifico da identificare come tali ai sensi delle norme europee. A condizione che il codice paese «GB» sia utilizzato dal Regno Unito e assegnato secondo la legislazione britannica, la Commissione Europea ha proposto un nuovo codice paese «XI» da attribuire come prefisso dei numeri di identificazione fiscale dell’Irlanda del Nord.

Una valida identificazione fiscale UE svolge molti ruoli, come ad esempio garantire (o facilitare) il corretto trattamento fiscale e doganale per le forniture intracomunitarie. La piattaforma VIES, che gestisce il sistema europeo di scambio di informazioni sull’IVA, è un esempio dell’importanza che l’UE attribuisce ai numeri di identificazione fiscale validi. Per garantire che le parti di un’operazione possano controllare il numero di identificazione fiscale reciproca e possano beneficiare di esenzioni sulle forniture intracomunitarie, l’UE ha istituito il sistema VIES, che sarà probabilmente il primo meccanismo UE direttamente interessato dalla creazione del nuovo codice paese dell’Irlanda del Nord.

Tale proposta della Commissione europea può avere un impatto sui sistemi degli Stati membri. Dopo l’adozione, la nuova direttiva impone agli Stati membri di adeguare rapidamente i loro apparecchi per elaborare le fatture «XI» a partire dal gennaio 2021. I paesi che effettuano controlli continui sulle transazioni, come Italia, Ungheria e Spagna, potrebbero essere tenuti ad aggiornare le proprie piattaforme per conformarsi alla modifica.

Impatto sulla contabilità e sui sistemi ERP

Se approvata, la proposta avrà un impatto sui sistemi contabili e ERP dei contribuenti che dovranno elaborare e riconoscere il codice paese «XI» nelle fatture emesse e ricevute come indicatore dell’Irlanda del Nord. Inoltre, molti sistemi consentono l’utilizzo di codici paese assegnati dall’utente nei flussi di transazione personalizzati. I codici paese assegnati dall’utente sono codici ISO che vengono liberamente assegnati dagli utenti e utilizzati a loro discrezione, ad esempio flussi tra paesi supportati e non supportati all’interno di un sistema ERP. Finora, «XI» è stato un codice paese assegnato dall’utente. Di conseguenza, la proposta potrebbe costringere molti dipartimenti IT a modificare le politiche interne che disciplinano l’uso dei codici nazionali assegnati dagli utenti.

I servizi fiscali devono inoltre essere consapevoli del trattamento fiscale delle fatture «XI», dato che la legge UE sull’IVA non si applica alle prestazioni di servizi effettuati da/per l’Irlanda del Nord, ma solo alle cessioni di beni. Di conseguenza, le società devono creare flussi interni per scoraggiare l’uso o la convalida del codice paese «XI» nelle prestazioni di servizi se non accompagnati da un codice Paese valido «GB».

Il Consiglio dell’Unione europea dovrebbe deliberare sulla proposta il prossimo 9 settembre.

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Per le imprese che operano in Turchia, il 2019 è stato un anno estremamente significativo sotto il profilo dei cambiamenti della normativa fiscale, in particolar modo in ragione della riforma sulla fatturazione elettronica. Da quando è stato introdotto per la prima volta nel 2012, l’obbligo della fatturazione elettronica è cresciuto e le imprese si vedono obbligate ad adattarsi per adempiere ai requisiti per il 2020 e oltre.

Secondo il “General Communique on the Tax Procedure Law” (Comunicato generale sulla legge sulla procedura fiscale), il numero di contribuenti che devono conformarsi all’obbligo di fatturazione elettronica è aumentato. Il Comunicato generale, pubblicato in data 19 ottobre 2019, tratta di altri documenti elettronici, quali l’e-arşiv, l’e-DDT, la certificazione elettronica dei redditi da lavoro autonomo, le ricevute elettroniche, le note spese elettroniche, le polizze assicurative e le ricevute bancarie elettroniche, il documento elettronico del cambio valuta, ecc.

Ambito di applicazione della fatturazione elettronica

A partire dal 1° luglio 2020 i contribuenti con un fatturato lordo pari ad almeno 5 milioni di lire turche negli esercizi fiscali 2018 e 2019 devono obbligatoriamente passare al sistema di fatturazione elettronica. I contribuenti che invece soddisferanno questi requisiti nel 2020 o in un momento successivo saranno tenuti a effettuare il passaggio all’inizio del settimo mese dell’annualità contabile successiva.

La fatturazione elettronica obbligatoria non si basa solo sulla soglia di fatturato

L’autorità fiscale turca ha fissato alcuni parametri settoriali per le imprese che operano in Turchia. Le società autorizzate dall’autorità di regolamentazione del mercato energetico turco, i grossisti o i commercianti di frutta o verdura, i fornitori di servizi online che agevolano il commercio online, gli importatori e i rivenditori sono alcuni dei contribuenti che devono passare alle fatture elettroniche, indipendentemente dal loro fatturato.

Ambito di applicazione della fattura e-arşiv

La e-arşiv fatura viene utilizzata non solo per documentare le transazioni B2C, ma anche nel caso in cui il destinatario della fattura non sia registrato con il TRA per la fatturazione elettronica. Simile alla fattura elettronica, l’e-arşiv, è diventata obbligatoria per i fornitori di servizi di intermediazione, gli inserzionisti online e gli inserzionisti online intermediari che sono passati al nuovo sistema dal 1° gennaio 2020.

D’ora in poi, i contribuenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della fattura elettronica e dell’e-arşiv, saranno ancora tenuti a emettere fatture elettroniche sul portale dell’agenzia delle entrate turca (TRA) se l’importo totale delle fatture emesse verso la medesima persona o impresa nel corso del medesimo giorno, tasse incluse, superi le 5.000 lire turche per le transazioni B2B e le 30.000 lire turche per quelle B2C.

La Turchia continua ad affrontare il problema dell’evasione IVA assumendo un maggiore controllo a livello di rendicontazione e richiedendo informazioni fiscali più dettagliate.  Per questo motivo le imprese che operano in Turchia necessitano di strategie di fatturazione elettroniche ben pianificate per soddisfare le crescenti richieste in tema di trasformazione digitale fiscale.

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Chi aveva scommesso che il sistema di fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione, FatturaPA sarebbe stato oggetto di ulteriori riforme, oggi avrebbe vinto. L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha emesso nuove specifiche tecniche e schemi applicativi per le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e i titolari di partita IVA (B2B). Ma cosa significano davvero questi cambiamenti e come incideranno sui processi aziendali?

Aggiornamenti tecnici e di contenuto

Durante le ultime settimane sono stati introdotti tre aggiornamenti:

  1. La nuova versione 1.6 del formato XML della FatturaPA B2B
  2. La nuova versione 1.3 del formato XML della FatturaPAB2G e
  3. La nuova versione 1.8 delle specifiche tecniche per la piattaforma SDI.

L’inclusione delle ritenute alla fonte (in particolare i contributi previdenziali) è uno dei nuovi requisiti per i tracciati XML delle fatture B2B e B2G. Ci sono anche 12 nuovi tipi di documenti (tra cui documenti integrativi e autofatture) e ulteriori 17 nuove opzioni circa la natura della transazione (ad es., motivazioni per esenzioni e inversione contabile).

Questi aggiornamenti dei contenuti richiederanno ora che le aziende acquisiscano competenze ancora maggiori sul sistema fiscale nazionale. I cambiamenti incidono sul momento in cui i contribuenti classificano le proprie forniture di merci o servizi: nel sistema attuale, le imprese non se ne devono preoccupare fino al momento della presentazione delle dichiarazioni IVA, ma secondo il nuovo schema la classificazione sarà effettuata in tempo reale. È probabile che questi aggiornamenti incidano sui processi aziendali.  Si tratta di passi necessari per spianare la strada all’imminente introduzione della dichiarazione IVA precompilata, un’iniziativa che si ritiene andrà ad alleggerire gli oneri amministrativi in capo alle imprese italiane e ne renderà la vita più semplice.

Parallelamente, le ulteriori modifiche derivanti dalle nuove versioni dei formati della FatturaPA hanno un impatto di natura tecnica sulle aziende e richiedono una pronta implementazione a livello IT. Tra gli aggiornamenti di carattere tecnico figurano l’inclusione di ulteriori campi, la lunghezza del contenuto, i caratteri consentiti, il passaggio tra completamento da obbligatorio a facoltativo dei campi e viceversa e quante volte un campo può essere ripetuto.

Le nuove specifiche tecniche hanno anche introdotto nuovi passaggi di convalida che saranno eseguiti dal Sistema di Interscambio, o SDI, la piattaforma a cui è demandato il controllo e lo smistamento delle fatture elettroniche. La maggior parte delle nuove convalide mettono a confronto il contenuto della fattura elettronica con la tipologia di documento e la natura delle transazioni e richiedono che il contribuente sia in grado di comprendere, elaborare e reagire correttamente a nuovi errori.

Scadenze attuative

La piattaforma SDI inizierà l’elaborazione delle fatture B2B nel nuovo formato FatturaPA a partire dal 4 maggio 2020, ma l’Agenzia delle Entrate renderà obbligatorio l’utilizzo del nuovo schema a partire dal 1° ottobre 2020, attivando le nuove convalide (e i relativi errori) successivamente a tale data, in linea col Provvedimento emesso in data 28 febbraio 2020.  Scadenze diverse si applicano alle fatture B2G, a meno che, naturalmente, l’Agenzia delle Entrate non pubblichi nuove regole di transizione per tali fatture prima di tale data. L’entrata in vigore del nuovo schema per le fatture B2G è previsto per il 1° maggio 2020.

Nella pratica l’effetto di queste scadenze è che mentre gli schemi per le fatture B2B e B2G sono in effetti identici sotto il profilo tecnico, i contribuenti dovranno prepararsi a scadenze diverse e a lavorare con due diversi schemi di fattura dal 1° al 4 maggio.

Aggiornamento importante

Il 12 maggio (dopo la pubblicazione di questo blog). l’Agenzia delle Entrate ha ripubblicato la versione 1.3 delle specifiche tecniche della FatturaPA B2G. Sebbene il numero rimanga lo stesso, la versione ripubblicata indica una nuova data di entrata in vigore per il nuovo schema B2G: il 4 maggio. Stante l’obbligatorietà dello schema B2G il 4 maggio, la piattaforma SDI sarà in grado di elaborare gli schemi B2G e B2B simultaneamente e non in date diverse, come specificato in precedenza.

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L’agenzia delle entrate turca (Turkish Revenue Administration, TRA) ha finalmente pubblicato il lungamente atteso manuale applicativo del Documento di Trasporto Elettronico. Il manuale chiarisce come funzionerà il processo di consegna elettronica e risponde ai quesiti che ricorrono con maggiore frequenza. Il testo affronta inoltre l’applicazione, l’ambito e la struttura del processo, delinea gli scenari di maggiore rilevanza e fornisce chiarimenti alle aziende che manifestano perplessità riguardo l’adozione dei documenti di accompagnamento elettronici.

Come si applica il documento di trasporto elettronico?

Il documento di trasporto elettronico è la versione sostitutiva della “bolla di consegna” che viene comunemente emessa in forma cartacea e consentirà alle autorità di monitorare regolarmente in un ambiente elettronico i movimenti delle merci consegnate.

Il documento di accompagnamento elettronico ha il medesimo valore legale di quello cartaceo, ma a differenza di quest’ultimo viene emesso, inoltrato, conservato e inviato in formato digitale.

Quali sono le categorie interessate dalla normativa sulla bolla di consegna elettronica?

Secondo la circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate turca alla fine di febbraio, i contribuenti che rientrano nel campo di applicazione della bolla di consegna elettronica sono:

I contribuenti impegnati nel commercio di frutta e verdura in qualità di intermediari o commercianti hanno completato la transizione il 20 gennaio 2020. Gli altri contribuenti dovranno adeguarsi alla prescrizione normativa entro il 1° luglio 2020.

I contribuenti considerati a rischio di inadempienza fiscale o scarsamente adempienti dall’Agenzia delle Entrate sono tenuti a completare il passaggio al regime di consegna elettronica entro tre mesi dalla notifica.

Altri argomenti inclusi nel manuale applicativo della bolla di consegna elettronica

Oltre alla spiegazione dei concetti basilari, il manuale precisa le fattispecie di applicazione precedentemente indicate, chiarendo aree di confusione espresse dai contribuenti.

Gli scenari principali sono:

Altri argomenti trattati comprendono:

Le informazioni dettagliate sono disponibili in lingua turca sul sito Web della TRA sui documenti elettronici.

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A seguito della recente consultazione pubblica in merito alla possibile introduzione di un regime di fatturazione elettronica in India, il Comitato per la GST ha ora pubblicato un white paper sulla struttura del nuovo quadro e fornito risposte a una serie di domande in sospeso.

A partire dal 1 gennaio 2020, i contribuenti in India potranno iniziare a utilizzare il nuovo quadro per la fatturazione elettronica, che si basa sulla connettività al sistema GST per la comunicazione di tutti i dati delle fatture B2B.  Inizialmente, l’uso del nuovo sistema sarà volontario per le imprese.  Diventerà obbligatorio solo in un secondo momento, in data che deve ancora essere comunicata dalle autorità competenti.

Il nuovo sistema di fatturazione elettronica, considerato sia una riforma fiscale sia una riforma delle imprese, ha due obiettivi chiave:

Con il nuovo sistema di fatturazione elettronica, i contribuenti saranno tenuti a creare la fattura elettronica nel formato strutturato JSON e a trasmetterla al portale di registrazione delle fatture (IRP). L’IRP verificherà quindi la fattura elettronica in base ai requisiti dello schema, per determinare se un file duplicato è già registrato sul sistema GST.

Al termine del controllo, l’IRP apporrà la propria firma digitale alla fattura elettronica, le assegnerà un numero di registrazione univoco (IRN) e creerà un codice QR corrispondente, prima di inviare la fattura al sistema GST. Il codice QR consentirà a venditore e acquirente di autenticare la fattura elettronica e di verificarne la corretta autenticazione nel sistema GST. Per visualizzare tutti i dati della fattura elettronica e i dettagli online è necessario essere connessi al portale. La firma digitale del contribuente non è obbligatoria, ma può essere applicata prima dell’invio all’IRP.

L’IRN può anche essere generato dal venditore secondo i parametri richiesti e, se soddisfa i criteri predefiniti, verrà convalidato dall’IRP e trasmesso al sistema GST.

Dopo l’approvazione dell’IRP, la fattura elettronica viene trasmessa al venditore e all’acquirente via e-mail.

I contribuenti possono utilizzare diversi metodi per connettersi all’IRP, inclusi Web, API, SMS, app mobili, strumenti offline o basati su GSP.

L’IRP mantiene le fatture elettroniche solo per 24 ore poiché la sua funzione principale è quella di confermare e assegnare l’IRN. Le fatture inviate al sistema GST verranno archiviate dal sistema per l’intero anno fiscale e i contribuenti dovranno conservare l’IRN di ciascuna fattura per garantire la conformità.

Il nuovo sistema semplifica la stesura delle dichiarazioni fiscali relative a beni e servizi (GST), popolando automaticamente le dichiarazioni con i dati delle fatture elettroniche. Il sistema GST aggiornerà così l’ANX-1 del venditore (registri delle vendite) e l’ANX-2 dell’acquirente (registro degli acquisti).

I dati della fattura elettronica verranno poi utilizzati come base per popolare la bolla di accompagnamento in uso (generazione automatica della parte A), a cui sarà necessario aggiungere solo il numero di immatricolazione del veicolo nella parte B del documento.

Sebbene il white paper sia stata un’utile guida per le imprese prima dell’introduzione del nuovo quadro di fatturazione elettronica, ci sono ancora alcune aree poco chiare che andranno affrontate nei prossimi mesi, tra cui la tempistica per l’invio della documentazione.

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Nel giugno di quest’anno, il ministro dell’azione e dei conti pubblici francese, Gérald Darmanin, ha dichiarato, attirando l’attenzione di molti, che il governo francese ha intenzione di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica anche per le transazioni B2B. Ora sembrerebbe che il governo, guidato su questo tema dal ministro Darmanin e dal ministro delle finanze, Bruno Le Maire, sia passato dalle parole ai fatti. La legge finanziaria francese per il 2020, presentata formalmente in seguito al Consiglio dei ministri del 27 settembre, codifica il piano di estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica B2G già in vigore fino a coprire anche le fatture elettroniche B2B.  

Cosa c’è di nuovo?

In soli tre brevi paragrafi, il progetto di legge finanziaria delinea i principi generali di questa riforma in stato embrionale. Mentre molto verrà chiarito dai decreti successivi, l’art. 56 della legge finanziaria introduce la regola generale secondo la quale le fatture in forma elettronica saranno obbligatorie e, di conseguenza, le fatture cartacee non saranno più consentite. Inoltre, lascia intendere che le fatture elettroniche saranno sottoposte ad approvazione da parte dell’autorità fiscale o che, in alternativa, i dati in esse contenuti saranno trasmessi all’autorità fiscale per consentire i controlli IVA sulla fattura. Essenzialmente, e senza alcuno stupore, la Francia si unirà alle fila di altri paesi come Messico, Turchia, Italia e Brasile, che già hanno implementato misure per contrastare il divario IVA tramite meccanismi di controllo dell’imposta in tempo reale. 

La tabella di marcia per l’applicazione del mandato, così come è avvenuto per il mandato B2G attualmente in vigore, sarà distribuita su diverse fasi, con un’applicazione graduale sulle aziende a seconda delle loro dimensioni. La prima fase del mandato avrà inizio il 1 gennaio 2023 e, secondo il disegno di legge, l’intera economia dovrebbe essere operativa secondo il nuovo sistema di fatturazione elettronica entro il 1 gennaio 2025.  

Il governo afferma inoltre che, nel corso del prossimo anno, presenterà una relazione al Parlamento, l’Assemblée Nationale, volta a illustrare le modalità di attuazione della riforma, nonché l’analisi di fondo di quale metodo e quali regolamenti costituiscono la soluzione tecnica, giuridica e operativa più appropriata, in particolare per quanto riguarda la clearance/trasmissione dei dati delle fatture all’amministrazione fiscale.

Qual è il passo successivo?

Oltre all’analisi e alla stesura delle leggi e relazioni annunciate dal governo, è anche chiaro che un altro elemento critico deve essere affrontato prima che la riforma diventi realtà: Bruxelles.  

Da quando l’Italia ha intrapreso lo stesso percorso ed è diventato il primo paese dell’UE a introdurre la clearance tramite fatturazione elettronica B2B, sono stati individuati molti parallelismi tra i due paesi. Entrambi condividono una situazione simile in termini di divario IVA e di infrastrutture IT, il che ha indotto molti esperti (giustamente) a supporre che la Francia avrebbe seguito il percorso Intrapreso dall’Italia. Tuttavia, per agire nel pieno rispetto della legge, l’Italia ha dovuto chiedere e ottenere l’autorizzazione dal Consiglio dell’Unione europea per discostarsi dalle disposizioni della direttiva UE sull’IVA (2006/112/CE). Il governo francese ha riconosciuto che dovrà fare altrettanto.  

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Vuoi saperne di più? Per un’analisi continua e approfondita della riforma francese per la fatturazione elettronica e delle sue sfide, il 3 ottobre partecipa al webinar tenuto da Christiaan van der Valk, esperto di fatturazione elettronica e vicepresidente della strategia di Sovos.

Inscrivez-vous ici si vous désirez rejoindre le webinaire de Christiaan van der Valk le 3 Octobre.

Il mese scorso abbiamo effettuato alcune previsioni su come il risultato delle elezioni avrebbe influito sul programma dell’Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR) in merito alla riforma della presentazione di dichiarazioni elettroniche e della fatturazione elettronica allora in programma. Sembra che il governo appena eletto sia pienamente in linea con il programma di IAPR per implementare contabilità e dichiarazioni elettroniche (la fatturazione elettronica obbligatoria è ancora in programma, ma in una fase successiva) e il modello proposto, come annunciato ieri dal ministro delle Finanze durante una sessione parlamentare.

La IAPR ha compiuto notevoli progressi in direzione dell’implementazione del sistema di presentazione delle dichiarazioni elettroniche (denominato “Epopis”), pubblicando proprio ieri le specifiche tecniche e le istruzioni per la trasmissione dei dati alla piattaforma IAPR. La piattaforma di presentazione delle dichiarazioni IAPR ora ha un nome, “ myDATA”, e include contabilità digitale e applicazione delle imposte. È bene sottolineare che non è stata ancora resa disponibile alcuna documentazione legale.

Dopo aver messo a disposizione informazioni sufficienti sulla procedura e sui dettagli tecnici, la IAPR ha avviato una consultazione pubblica per ricevere dalle imprese e dalle parti interessate pareri sul sistema di presentazione delle dichiarazioni elettroniche proposto, consultazione che rimarrà aperta fino al 6 settembre 2019.

Siccome sempre più paesi nel mondo dipendono dall’IVA, dalla GST o da altre imposte indirette come singola fonte di entrate pubbliche significativa, i governi cominciano a chiedersi quali mezzi tecnici utilizzare per massimizzare la riscossione delle imposte dovute sotto i nuovi regimi fiscali. L’India è solo l’esempio più recente di questa tendenza.

La GST è stata introdotta nel paese nel luglio 2017, dopo lunghi anni di discussioni e trattative tra le diverse parti interessate. La riforma ha comportato semplificazioni significative e la razionalizzazione della tassazione in India. Sebbene vi siano stati alcuni ostacoli, in confronto ad altri paesi si è trattato di un’implementazione piuttosto rapida: appena due anni dopo la sua implementazione, la riforma è considerata da molti un successo e sembra che il governo sia pronto a fare un ulteriore passo in avanti introducendo obblighi fiscali in tempo reale sulle procedure di fatturazione elettronica B2B.

L’India si sta muovendo verso l’applicazione degli obblighi fiscali in tempo reale

All’inizio della primavera, il Consiglio indiano per la GST ha annunciato la formazione di un comitato speciale allo scopo di indagare sulla potenziale attuazione di un sistema di fatturazione elettronica B2B obbligatorio: il “Committee of Officers on generation of electronic invoice through GST Portal” (CoO).

Nello specifico, il CoO è stato incaricato di analizzare e confrontare il sistema di clearance sudcoreano con sistemi simili in America Latina, al fine di individuare le migliori prassi globali e di valutare fino a che punto l’attuale piattaforma indiana controllata dallo stato (la rete GST) può fungere da centro nevralgico in un processo di fatturazione elettronica che segua un modello di clearance.

Alla fine di maggio, il CoO ha formato due sottocomitati per lavorare su binari paralleli: da una parte su questioni legali e politiche, dall’altra sullo sviluppo di requisiti tecnici. Nelle ultime settimane, i lavori sono progrediti sia nei gruppi di lavoro sia in consultazioni tra pubblico e privato.

Il comitato si sta avvicinando al termine delle delibere iniziali, ma le sue raccomandazioni conclusive non sono ancora state pubblicate in un resoconto finale. Di conseguenza, non sono ancora stati resi pubblici progetti di legge, di sistemi di fatturazione o di strutture per i processi; tuttavia, i risultati dovrebbero essere pubblicati durante l’estate.

Come sarà questo sistema?

Se è ancora troppo presto per descrivere con assoluta certezza come sarà il sistema di fatturazione elettronica indiano, sicuramente non mancano le ipotesi in merito. Il CoO aveva il compito di studiare come l’attuale sistema di eWaybill potesse essere riciclato in un sistema di fatturazione elettronica obbligatorio, per cui è molto probabile che il nuovo sistema presenti forti somiglianze con le procedure di eWaybill.

Tali somiglianze includono il principio della generazione in tempo reale o quasi di intervalli di numeri di fattura da una piattaforma centrale, che devono poi essere inclusi nella fattura stessa affinché diventi un documento valido ai fini fiscali. In altre parole, questo tipo di sistema non comporterebbe l’emissione della fattura su un portale per la clearance, come in Italia, ma costituirebbe una versione di fatturazione elettronica leggermente più facilitata.

Qual è il passo successivo?

La fatturazione elettronica in India è una possibilità legale e una realtà pratica già da diversi anni e, di conseguenza, molte aziende sono già al passo con la fatturazione elettronica basata su PDF nel paese. Date le dimensioni dell’economia indiana e il ruolo che svolge nella produzione globale, qualsiasi grande riforma della fatturazione elettronica avrà un impatto significativo non solo sulle imprese locali, ma sul commercio internazionale nel suo complesso.

Il 21 giugno, il Consiglio GST dovrebbe discutere in generale dei controlli fiscali e di come aumentare la riscossione delle imposte attraverso requisiti di conformità modernizzati. Resta da vedere se il Consiglio GST è pronto a prendere una decisione formale sull’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nel paese o se è pronto a pubblicare un quadro di alto livello per considerazioni di base come obiettivi, date di entrata in vigore e principi tecnici di alto livello.

In caso contrario, non c’è motivo di preoccuparsi che la decisione possa essere posticipata; se mai, sarebbe saggio aspettarsi il contrario: il governo del primo ministro Modi ha più volte mostrato la capacità di portare a termine i compiti molto rapidamente. Dopo il successo ottenuto alle elezioni di un mese fa, non ci sono ragioni per credere che il primo ministro non farà lo stesso con questo progetto.

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L’Italia è in prima linea nella fatturazione elettronica B2G in Europa fin dal lancio del Sistema di Interscambio (SDI), piattaforma per la fatturazione elettronica creata e resa obbligatoria per tutti i fornitori del settore pubblico nel 2014.

Mentre alcuni dei suoi vicini europei si adoperano per recuperare lentamente terreno, l’Italia continua a migliorare l’integrazione delle nuove tecnologie nelle procedure della pubblica amministrazione. L’ultima novità è l’introduzione degli ordini elettronici negli appalti pubblici. Sfruttando il successo ottenuto dal Nodo di Smistamento degli Ordini della pubblica amministrazione in Emilia-Romagna, l’Italia sta ora estendendo questa funzionalità in tutto il paese.

Ordini elettronici per acquisti non limitati ai soli prodotti sanitari

Dal 1º ottobre 2019, tutti gli ordini di prodotti acquistati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) devono essere consegnati e ricevuti dai fornitori tramite la piattaforma NSO. I fornitori interessati dal provvedimento saranno tenuti a ricevere ordini elettronici dagli enti pubblici: la pubblica amministrazione non procederà alla liquidazione e al pagamento di fatture emesse da società non conformi. È interessante notare che il provvedimento copre tutti gli ordini di acquisto effettuati da enti associati al SSN, compresi non solo i prodotti di carattere sanitario ma anche le forniture per ufficio e di elettronica.  

Oltre alla ricezione obbligatoria degli ordini elettronici, i fornitori potranno anche inviare messaggi alla pubblica amministrazione. In casi precedentemente concordati tra fornitori e pubblica amministrazione, la società fornitrice può inviare ordini elettronici precompilati all’acquirente della pubblica amministrazione, che potrà confermare o rifiutare la fornitura proposta.

Ordini elettronici e fornitori esteri

Anche i fornitori esteri dovranno adeguarsi al provvedimento. Il mandato NSO avrà un certo impatto sulla fatturazione elettronica per le pubbliche amministrazioni italiane, visto che alcuni dati degli ordini elettronici devono essere inclusi nelle fatture elettroniche che vengono trasmesse attraverso l’SDI.

Il sistema NSO è basato sull’infrastruttura SDI esistente e, di conseguenza, la comunicazione con l’NSO richiede che il canale venga accreditato in maniera simile all’SDI. I fornitori e gli intermediari che già provvedono alla trasmissione di messaggi tramite la piattaforma SDI devono conformarsi ai requisiti di certificazione complementari, che devono ancora essere pubblicati. Inoltre, le specifiche tecniche mostrano che gli intermediari PEPPOL possono interagire con la piattaforma NSO grazie a un servizio di Access Point accreditato con l’NSO.

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Al di là delle implicazioni delineate nel nostro ultimo post sul blog, il decreto legge portoghese 28/2019 incide sulle aree che vanno al di là della fatturazione, apportando modifiche sia all’archiviazione sia alla trasmissione dei dati fiscali.

Archiviazione elettronica obbligatoria

Una novità introdotta dal decreto legge è l’introduzione esplicita dell’obbligo di archiviazione delle fatture elettroniche in formato digitale, che favorisce ulteriormente l’adozione di formati elettronici. Il Portogallo ha scelto un sistema chiuso in cui, per legge, la fattura deve rimanere nel formato in cui è stata emessa. Ciò significa che le aziende che non emettono fatture elettroniche ma che ne ricevono dai propri fornitori dovranno acquisire e mantenere un archivio elettronico o, in alternativa, rifiutare la fattura e richiederne una versione cartacea. Per quanto riguarda l’archiviazione, infatti, la legge non consente di modificare il formato della fattura.

Il decreto stabilisce poi alcuni requisiti di archiviazione:

I contribuenti hanno l’obbligo di segnalare alle autorità fiscali l’ubicazione del proprio archivio elettronico. Tutti i contribuenti dovranno conformarsi alle regole di transizione del decreto legge entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 17 marzo 2019.

Modifiche all’archiviazione SAF-T (PT)

Oltre alle regole di archiviazione elettronica, sono state introdotte modifiche alla trasmissione dei dati delle fatture all’autorità fiscale attraverso i file SAF-T (PT) modificando le disposizioni stabilite nel decreto legge portoghese n. 198/2012 in merito alle tempistiche di consegna del file SAFT-T (PT). Finora, per adempiere agli obblighi dichiarativi, i contribuenti potevano consegnare il file SAF-T entro il 25 del mese successivo all’emissione della fattura.

Da oggi, invece, si prevedono tempistiche ridotte secondo il seguente programma:

I contribuenti potranno comunque scegliere di trasmettere i dati in tempo reale tramite integrazione del servizio web invece di caricare il file SAF-T (PT).  Il decreto legge ha rafforzato questa opzione, in quanto i contribuenti che scelgono di trasmettere i propri dati in questo modo non sono obbligati a stampare fatture emesse B2C a meno che non sia esplicitamente richiesto dall’acquirente e purché rispettino il requisito di inserire il codice di fatturazione unico nella fattura e utilizzare un software di fatturazione certificato.

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