Aggiornamento: 14 febbraio 2025 di Kelly Muniz
Il Parlamento europeo ha approvato la proposta sull’IVA nell’era digitale (ViDA), avvicinandola di un passo all’adozione ufficiale. La proposta passerà ora al Consiglio dell’UE per l’approvazione finale, segnando un passo fondamentale nello sforzo di modernizzare i sistemi IVA in tutta l’Unione europea.
La tanto attesa proposta sull’IVA nell’era digitale (ViDA) è stata approvata dai ministri dell’Economia e delle Finanze degli Stati membri. Il 5 novembre 2024, durante la riunione del Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN), gli Stati membri hanno concordato all’unanimità l’adozione del pacchetto ViDA. Questa decisione segna una pietra miliare nella modernizzazione della direttiva IVA, ponendo le basi per un sistema IVA più efficiente e digitale in tutta l’Unione europea.
Alcune modifiche entreranno in vigore immediatamente dopo l’entrata in vigore del pacchetto, mentre altre entreranno in vigore gradualmente nei prossimi anni.
Il testo procederà all’approvazione formale da parte del Parlamento, dopodiché sarà pronto per l’adozione ufficiale.
Leggi il nostro blog qui sotto per un’analisi dettagliata delle modifiche che influiscono sugli obblighi di fatturazione elettronica, il nuovo requisito di comunicazione digitale (DRR) e la tempistica di tali modifiche.
Il Consiglio dell’Unione Europea ha pubblicato una nuova proposta riguardante la riforma dell’IVA nell’era digitale (ViDA).
La proposta mira a modernizzare e razionalizzare i sistemi dell’IVA in tutta l’UE, in particolare la fatturazione elettronica e il controllo continuo delle operazioni. Gli Stati membri lo riesamineranno il 5 novembre in occasione della prossima riunione del Consiglio ECOFIN.
Se approvata, nel tempo si verificheranno una serie di modifiche, alcune delle quali entreranno in vigore non appena la direttiva entrerà in vigore. Ecco una panoramica dei principali aggiornamenti, in particolare per quanto riguarda la fatturazione elettronica e i requisiti CTC.
Cosa c’è di nuovo e perché questo ritardo?
La nuova proposta non modifica sostanzialmente la sua versione precedente. La modifica principale della nuova proposta ViDA riguarda le date di entrata in vigore delle misure. Le scadenze sono state posticipate a causa delle battute d’arresto che ViDA ha dovuto affrontare sin dalla sua bozza iniziale.
La proposta ViDA ha subito ritardi a causa della complessità dei suoi obiettivi, che consistono principalmente nell’armonizzare i diversi sistemi IVA all’interno dell’UE. Oltre alle ampie consultazioni condotte durante questo processo per bilanciare gli interessi delle diverse parti interessate, l’approvazione della ViDA richiede l’allineamento delle opinioni e delle priorità degli Stati membri.
Ciò si è rivelato un ostacolo significativo, in quanto gli Stati membri hanno espresso le loro preoccupazioni in merito a diversi aspetti della proposta, come i costi di attuazione e l’allineamento alle norme dell’UE sulla privacy dei dati, tra gli altri. ViDA deve inoltre passare attraverso le fasi formali per l’approvazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE.
La combinazione di questi fattori ha reso l’adozione del ViDA un processo lungo, ma la sua attuazione promette benefici significativi nei settori pubblico e privato in tutta l’UE.
Rimozione dell’approvazione UE per la fatturazione elettronica nazionale: Ai sensi dell’attuale direttiva IVA, è necessaria l’approvazione dell’UE affinché gli Stati membri introducano la fatturazione elettronica B2B obbligatoria a livello nazionale. Paesi come l’Italia, la Polonia, la Germania, la Francia, il Belgio e la Romania hanno chiesto deroghe all’obbligo di fatturazione elettronica. Con ViDA, gli Stati membri possono imporre la fatturazione elettronica nazionale senza bisogno dell’approvazione dell’UE, a condizione che si applichi solo ai contribuenti stabiliti.
Eliminazione dell’accettazione della fattura elettronica da parte dell’acquirente: L’attuale direttiva IVA dell’UE stabilisce che l’uso delle fatture elettroniche è soggetto all’accettazione da parte dell’acquirente. Nell’ambito della ViDA, gli Stati membri che hanno introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica nazionale non avranno più bisogno del consenso dell’acquirente.
Ridefinizione della fatturazione elettronica
ViDA ridefinisce le fatture elettroniche. Nell’ambito della proposta, le fatture elettroniche sono quelle emesse, trasmesse e ricevute in un formato elettronico strutturato che ne consente l’elaborazione automatizzata. Ciò significa che i formati non strutturati, come i PDF puri o le immagini JPEG, non saranno più considerati fatture elettroniche. I formati ibridi, come ZUGFeRD e Factur-X, possono rimanere grazie alla loro parte strutturata.
In linea di principio, le fatture elettroniche devono essere conformi alla norma europea e all’elenco delle sue sintassi ai sensi della Direttiva 2014/55/UE (il formato "EN"). Tuttavia, il ViDA consente agli Stati membri di utilizzare altri standard per le transazioni nazionali se soddisfano determinate condizioni.
A partire dal 2030, le fatture elettroniche B2B conformi allo standard europeo saranno l’impostazione predefinita e non richiederanno più l’accettazione dell’acquirente. Tuttavia, se uno Stato membro opta per una norma nazionale obbligatoria diversa, può rinunciare o richiedere l’accettazione da parte dell’acquirente per le fatture elettroniche che utilizzano la norma europea.
Obblighi di comunicazione digitale (DRR) per le transazioni transfrontaliere
Uno degli aggiornamenti di maggior impatto in ViDA è l’obbligo di reporting digitale quasi in tempo reale dei dati delle transazioni transfrontaliere.
A partire dal 2030, i contribuenti che effettuano transazioni transfrontaliere all’interno dell’UE devono comunicare i dati delle fatture per via elettronica seguendo il formato EN. Tale DRR sarà una condizione per i contribuenti per esentare l’IVA in una transazione transfrontaliera o per richiedere l’IVA a monte. Ciascuno Stato membro predisporrà meccanismi elettronici per la trasmissione di tali dati.
Con ViDA, le fatture elettroniche transfrontaliere all’interno dell’UE devono essere emesse entro un massimo di 10 giorni dal fatto generatore dell’imposta. In questi casi, il DRR deve avvenire nello stesso momento in cui viene emessa la fattura elettronica o avrebbe dovuto essere emessa.
Le fatture emesse dal destinatario per conto del venditore (c.d. autofattura) e le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere comunicate entro e non oltre cinque giorni dall’emissione della fattura o avrebbero dovuto essere emesse o ricevute, rispettivamente.
Come previsto, i DRR possono essere effettuati dai contribuenti stessi o esternalizzati a terzi per loro conto.
Obblighi di comunicazione digitale per le operazioni nazionali
ViDA concede agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria la comunicazione digitale per le vendite B2B/B2C nazionali, i dati sugli acquisti e le autoforniture per i contribuenti con partita IVA all’interno della loro giurisdizione. Gli obblighi di comunicazione a livello nazionale devono essere in linea con gli standard di DRR transfrontalieri di ViDA e gli Stati membri devono consentire la presentazione nel formato standard europeo, sebbene possano essere consentiti altri formati interoperabili.
Per gli Stati membri che dispongono di sistemi nazionali di comunicazione in tempo reale in vigore dal 1º gennaio 2024, la conformità alle norme di ViDA sarà richiesta entro il 2035. D’altro canto, la proposta chiarisce che possono ancora esistere altri obblighi di comunicazione, come i SAF-T. Questo allineamento garantirà la coerenza in tutta l’UE in vista della piena attuazione della ViDA.
Gli Stati membri hanno tempo fino al 30 giugno 2030 per integrare le disposizioni di ViDA in materia di fatturazione elettronica e DRR nella loro legislazione nazionale, rendendo la direttiva effettiva in tutta l’UE entro il 1° luglio 2030.
L’impatto di ViDA sulle imprese
La proposta ViDA rappresenta un cambiamento significativo per le imprese che operano all’interno dell’UE, promettendo sia opportunità che sfide. Con l’introduzione dei DRR, ViDA mira a sostituire i requisiti obsoleti, ridurre gli oneri amministrativi, migliorare l’accuratezza e combattere le frodi in materia di IVA.
Il passaggio alla fatturazione elettronica strutturata e alla rendicontazione digitale quasi in tempo reale richiederà alle aziende di aggiornare i propri sistemi di fatturazione e rendicontazione, guidando la trasformazione digitale in tutti i settori. Sebbene la transizione possa comportare adeguamenti iniziali, si prevede che aumenterà l’efficienza, creerà condizioni di parità e faciliterà un’interoperabilità più agevole tra le imprese che utilizzano sistemi diversi.
Scopri di più leggendo la nostra guida dedicata all’IVA nell’era digitale.
L’amministrazione fiscale francese ha appena annunciato modifiche strutturali al mandato francese di fatturazione elettronica per il 2026 che interromperanno lo sviluppo del servizio di scambio fatture gratuito gestito dallo Stato. Questa decisione eserciterà una maggiore pressione sui contribuenti e sui fornitori di software affinché scelgano un "PDP" certificato per colmare il vuoto creato da questa decisione.
Quando la Francia ha introdotto la fatturazione elettronica obbligatoria tra imprese nella sua legge finanziaria del 2020, l’amministrazione fiscale ha condotto un ampio studio comparativo su come altri paesi avevano attuato obblighi simili. Tuttavia, la Francia ha adottato un approccio unico, creando il complesso "modello Y", che combinava elementi provenienti da sistemi di diversi paesi. Come l’Italia, ad esempio, comprendeva una piattaforma centrale gestita dallo Stato (il "PPF") che le imprese potevano utilizzare come servizio di base gratuito per lo scambio e la comunicazione delle fatture elettroniche.
Parallelamente alla capacità del PPF di scambiare fatture elettroniche per i contribuenti francesi, l’autorità fiscale francese ha sollecitato i PDP candidati a svolgere la stessa funzione per casi d’uso aziendali più complessi.
Queste organizzazioni sono state registrate, sottoposte a test rigorosi e alcune sono state pre-approvate, in attesa dei test finali con il PPF. I PDP sono progettati per scambiare fatture senza problemi tra loro e sono tenuti a segnalare queste transazioni al PPF.
E come si è scoperto, molte aziende del mercato francese hanno deciso di utilizzare un PDP per organizzare lo scambio di dati di fatturazione con i partner commerciali in un modo che si adattasse alle loro circostanze aziendali uniche. Altre aziende francesi contavano sulla disponibilità dei servizi PDP gratuiti forniti da PPF, piuttosto che scegliere un PDP privato.
L’architettura complessiva dei flussi di dati tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nel sistema francese ha portato a una complessità senza precedenti delle specifiche tecniche rilasciate dalla pubblica amministrazione. Era chiaro da tempo che questa complessità stava mettendo a dura prova i bilanci e le tempistiche per lo sviluppo tecnico del PPF da parte dell’amministrazione pubblica francese.
Il 15 ottobre l’amministrazione fiscale francese (DG-FIP) ha annunciato che, sebbene lo sviluppo del PPF continuerà, la sua attenzione si sposterà sulla fornitura di servizi di directory per l’instradamento delle fatture elettroniche, senza offrire servizi PDP.
Di conseguenza, molte aziende e fornitori di software francesi si trovano ora ad affrontare la sfida di assicurarsi i servizi di un PDP privato. Sebbene la data di entrata in vigore del mandato di fatturazione elettronica a settembre 2026 si applichi inizialmente solo alle aziende più grandi, più di quattro milioni di aziende dovranno affidarsi a un software di contabilità abilitato per PDP per ricevere tali transazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni.
Sovos è stata una delle prime PDP ad essere pre-autorizzata dall’autorità fiscale francese e vanta oltre due decenni di esperienza nella fornitura di tecnologie di conformità per le aziende in Francia. Sovos si trova in una posizione unica per soddisfare le esigenze delle aziende che devono ora scegliere un fornitore affidabile.
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Era ampiamente previsto che, quando i ministri delle finanze dell’UE si sono riuniti la scorsa settimana, avremmo ricevuto la notizia di un accordo politico sulla proposta dell’IVA nell’era digitale (ViDA). Sfortunatamente, a causa delle obiezioni di uno Stato membro sulle regole della piattaforma, ciò non è avvenuto. Ora, la data ufficiale di avanzamento del ViDA è stata sospesa mentre queste preoccupazioni vengono risolte tra i membri. Tuttavia, la presidenza belga ha ribadito il suo impegno a mantenere la proposta come pacchetto unificato e mira a raggiungere un accordo prima della fine della sua presidenza nel giugno 2024, nel qual caso le scadenze della proposta rimarranno valide.
L’attività legislativa non è lineare, né è mai così pulita come molti di noi vorrebbero. Tuttavia, non commetta errori. VIDA sta arrivando e cambierà per sempre il panorama dell’IVA nell’UE. Un indicatore positivo di ciò è stato il fatto che due dei tre pilastri del ViDA sono stati accettati all’unanimità. Poiché è richiesto il consenso unanime di tutte le parti, nessuna delle proposte può procedere fino a quando non verrà trovata una soluzione di compromesso, ma non ho dubbi che arriveremo a questo punto nel prossimo futuro.
ViDA fa bene a tutti. Nonostante alcune piccole obiezioni qua e là e alcune posizioni da parte di alcuni membri dell’UE, comprendono che il ViDA è uno strumento fondamentale per creare efficienze di scala nel sistema IVA dell’UE. Per prepararsi meglio all’economia moderna, spetta ai governi ridurre la complessità per le imprese e incoraggiare il commercio transfrontaliero in tutta l’UE.
Il motivo per cui ViDA è stato introdotto per la prima volta è stato promuovere una cultura imprenditoriale più collaborativa e che l’UE potesse garantire la raccolta accurata delle entrate fiscali che i suoi membri sono legalmente dovuti. La proposta era composta da tre parti che affrontano le frodi IVA, supportano le imprese e promuovono la digitalizzazione. Tutti questi elementi sono ancora esigenze vitali della comunità dell’UE e per questo credo che presto verrà concordata una soluzione praticabile. A questo punto, sono fiducioso che le date limite proposte possano ancora essere rispettate.
In poche parole, ViDA è una proposta che consentirà ai paesi dell’UE di utilizzare la tecnologia per migliorare l’attuale sistema IVA e prevenire meglio le frodi. Gli aggiornamenti includono la facilitazione della fatturazione elettronica, l’introduzione di requisiti obbligatori di rendicontazione digitale delle transazioni transfrontaliere e meccanismi legali per facilitare le attività e la conformità transfrontaliere. Una volta promulgato, ciò comporterà cambiamenti significativi nel modo in cui opera in questi Paesi.
Come previsto, cambiamenti di queste dimensioni e portata stanno generando molte domande tra le aziende che operano nell’UE. Tutto, dai costi di processo alle esigenze tecnologiche, viene valutato man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni su ViDA.
Io e i miei colleghi abbiamo scritto molto sui vantaggi del ViDA e sul significato della proposta sia per l’UE che per le rispettive comunità imprenditoriali. La incoraggio a seguire regolarmente i nostri esperti per gli ultimi sviluppi poiché la tempestività può cambiare spesso senza preavviso.
D: Quando probabilmente le aziende inizieranno a vedere l’impatto del ViDA?
R: La suite di proposte sull’IVA nell’era digitale pubblicata dalla Commissione europea comprende diversi settori della normativa sull’imposta sul valore aggiunto (IVA). A rigor di termini, l’impatto concreto del ViDA colpirà diverse aziende in momenti diversi tra il 2024 e il 2030. Quest’ultima data si applica alle proposte ViDA per la fatturazione elettronica obbligatoria e la rendicontazione digitale per le cosiddette transazioni intracomunitarie, che rappresentano meno del 20% di tutte le transazioni dell’UE. Ma ancora più importante, ViDA propone di rimuovere le attuali restrizioni ai paesi dell’UE sull’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nazionale non appena il pacchetto ViDA verrà adottato, il che potrebbe avvenire nel corso di quest’anno. Ciò significa che, molto probabilmente, i paesi dell’UE che non dispongono ancora di tali regimi accelereranno probabilmente l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria e della rendicontazione in tempo reale già nei prossimi due anni. Se ci si rende conto che molti Paesi dell’UE hanno già annunciato iniziative in questa direzione, o addirittura ne hanno avviato l’implementazione, è facile vedere come l’effetto netto di questa disposizione sarà un’intensificazione dell’attuale ondata di nuovi mandati CTC a cui prepararsi a brevissimo termine.
Gli altri due pilastri del ViDA, relativi principalmente alle norme IVA per gli operatori di piattaforme che facilitano gli affitti di alloggi a breve termine e i servizi di trasporto passeggeri e alla semplificazione delle registrazioni IVA nell’UE, entreranno entrambi in vigore a partire dal 1° luglio 2027.
D: È probabile che ci sia un periodo di grazia per le aziende per adeguarsi e conformarsi?
R: La proposta ViDA mira a un approccio ragionevole per consentire alle aziende di preparare i propri sistemi e processi all’impatto del ViDA, ma resta il fatto che non appena il pacchetto entrerà in vigore, gli Stati membri sono liberi di introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria senza alcuna approvazione derogativa da parte dell’UE. Anche se gli Stati membri hanno l’ambizione di estendere i loro mandati in modo responsabile, aziende come Sovos, che hanno ottenuto mandati CTC in molti paesi per quasi due decenni in tutto il mondo, ora sanno che nessun periodo di grazia è mai abbastanza lungo da consentire a un’azienda di adottare un atteggiamento rilassato. Molte aziende sottovalutano gravemente il lavoro necessario per garantire la qualità dei dati e i lunghi cicli di adattamento delle diverse applicazioni aziendali per incorporare le modifiche ai dati e ai processi necessarie per la rendicontazione in tempo reale e la fatturazione elettronica. E l’introduzione di cambiamenti di questa portata nei processi aziendali e amministrativi non è mai priva di sfide su entrambi i lati dell’equazione: le aziende commetteranno errori che potrebbero richiedere tempo per essere corretti, e questo diventa ancora più difficile in quanto i governi fanno la stessa cosa dalla loro parte in parallelo sotto la pressione delle scadenze politiche.
D: Quali nuove esigenze tecnologiche possiamo aspettarci che le aziende affrontino?
R: Anche se spesso i processi di reporting che devono essere messi in atto per soddisfare specifici protocolli di trasmissione, autenticazione e orchestrazione dello scambio di documenti attirano sempre molta attenzione, le aziende dovrebbero essere altrettanto caute nei confronti dell’impatto dei mandati CTC generati o modificati da ViDA sui loro processi e dati a monte. Molte aziende hanno più sistemi ERP, più sistemi di fatturazione, sistemi di contabilità fornitori ecc. per diverse linee o categorie commerciali o di partner commerciali. La maggior parte di questi sistemi elabora i dati delle fatture su una fattura cartacea o PDF ai sensi della legge vigente in goffe modalità manuali o semiautomatiche che non possono essere facilmente «aggiornate» per gestire i requisiti di completezza e qualità dei dati di un rigoroso regime di fatturazione elettronica e rendicontazione elettronica. Oltre ai titoli dei giornali sulla fatturazione elettronica obbligatoria e sulla rendicontazione in tempo reale, la proposta sull’IVA nell’era digitale comporterà una serie di modifiche potenzialmente impegnative ai processi aziendali, inclusa la definizione stessa di cosa costituisce una fattura che richiederà la conversione di miliardi di fatture PDF nell’Unione europea in formati leggibili meccanicamente. Ciò che complica le cose è che le iniziative CTC e ViDA raccontano solo una parte della storia: le imprese dell’UE devono inoltre soddisfare un numero crescente di requisiti di fatturazione elettronica tra imprese e governi e molti governi hanno intenzione di estendere i requisiti per la fatturazione dei clienti del settore pubblico alla sfera business-to-business. Ciò significa che le aziende devono utilizzare sempre più software e fornitori di servizi in grado di garantire la conformità a quadri e leggi, il che comporta la necessità di un ripensamento completo dei processi e dei sistemi di fatturazione nella maggior parte delle aziende.
D: Quali processi aziendali saranno probabilmente influenzati dalle nuove normative?
R: Tutti i processi di fatturazione e correlati saranno interessati. Ciò include qualsiasi processo di contabilità fornitori e clienti e i sistemi informativi associati che li supportano: tutti questi elementi devono essere esaminati in questo contesto e preparati per il cambio di paradigma della digitalizzazione che avverrà sulla scia di ViDA.
D: Le aziende possono aspettarsi che le loro attuali partnership tecnologiche funzionino per i nuovi standard?
R: Le aziende che attualmente utilizzano sistemi EDI, software di automazione procure-to-pay o accountable dei servizi SaaS, gestione delle comunicazioni con i clienti, order-to-cash, presentazione della fatturazione elettronica e soluzioni di pagamento ecc. devono chiedersi come tali piattaforme gestiranno i nuovi requisiti per la fatturazione elettronica e la rendicontazione elettronica ai sensi del ViDA e delle iniziative normative associate. Questi fornitori, specializzati nell’ottimizzazione dei processi aziendali, in genere hanno poca esperienza in questa specifica area di conformità. La maggior parte di essi non è impostata per anticipare e affrontare in modo tempestivo le decine o centinaia di modifiche che in genere seguono l’introduzione iniziale di un regime CTC in nessuna giurisdizione. Consigliamo alle aziende di contattare i propri fornitori di software e servizi aziendali già ora per porre queste domande: sono a conoscenza di questi cambiamenti e qual è il loro piano per mantenerLa conforme?
D: Come saranno influenzate le transazioni transfrontaliere?
R: Le transazioni transfrontaliere tra i paesi dell’UE saranno soggette a un nuovo regime di segnalazione in tempo reale che sostituisce l’attuale requisito di un elenco riepilogativo. La rendicontazione effettiva verrà effettuata su base transazionale a ciascuno Stato membro e gli Stati membri riporteranno queste informazioni a un database centrale della Commissione europea. Oltre a queste sezioni sulla rendicontazione digitale del ViDA, anche le transazioni transfrontaliere intracomunitarie sono influenzate da altre parti della proposta in altri modi. Ad esempio, sono previsti cambiamenti di vasta portata per eliminare gli oneri amministrativi per le imprese che trasferiscono le proprie azioni tra i paesi dell’UE. Inoltre, il cosiddetto Import One Stop Shop (I-OSS) per le vendite a distanza transfrontaliere di beni di basso valore ai consumatori dell’UE diventerà obbligatorio, il che avrà un impatto sui venditori e sulle piattaforme di e-commerce, ad esempio negli Stati Uniti e in Cina.
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La proposta della Commissione europea "L’IVA nell’era digitale" apporta modifiche significative al trattamento IVA dell’economia delle piattaforme relative agli operatori dei servizi di alloggio a breve termine (massimo 45 giorni) e di trasporto passeggeri.
Vale la pena ricordare che il «trattamento IVA dell’economia delle piattaforme» si riferisce solo alla fornitura di determinati servizi tramite una piattaforma. Esiste anche una serie di regole per il commercio elettronico relative alla fornitura di beni tramite piattaforme.
L’ascesa del modello di business dell’economia delle piattaforme ha innescato nuove sfide per il sistema dell’IVA. Secondo il parere della Commissione UE, uno di questi problemi è la disuguaglianza dell’IVA che può essere sperimentata se guardiamo:
Possiamo comprendere meglio il punto di vista dell’UE sulla distorsione della concorrenza se esaminiamo la relazione sulla valutazione d’impatto della Commissione europea. Il rapporto delinea la crescente importanza dell’economia delle piattaforme nella riscossione dell’IVA e spiega gli studi condotti per accertare dove la Commissione UE deve intervenire.
In termini numerici, il valore del gettito IVA derivante dall’ecosistema delle piattaforme digitali è stimato a circa 25,7 miliardi di EUR all’anno per gli Stati membri, pari al 2,6% del gettito IVA totale.
| Settore | Entrate delle piattaforme digitali (EU27) | Entrate dei fornitori digitali (UE27) | Valore dell’ecosistema (UE 27) |
| Alloggio | 6,3 | 36,9 | 43,2 |
| Trasporto | 7,2 | 31 | 38,2 |
| E-commerce | 16,6 | 93,8 | 110,4 |
Fonte: Estratto dal documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla relazione sulla valutazione d’impatto, pag. 26
Il valore totale del gettito IVA comprende 3,7 miliardi di EUR relativi ai servizi di alloggio e 3,1 miliardi di EUR relativi ai servizi di trasporto.
In questi due settori, i privati e le piccole imprese (es. sottostanti) possono fornire i loro servizi in esenzione da IVA (ossia non contabilizzano l’IVA) tramite una piattaforma. Grazie alle economie di scala e all’effetto rete, queste aziende possono essere in concorrenza diretta con i fornitori tradizionali con partita IVA.
Tenendo conto dello studio di supporto, il numero di fornitori sottostanti che non sono registrati ai fini IVA, può arrivare fino al 70%, a seconda del tipo di piattaforma.
Ad esempio, nel settore ricettivo, oltre il 50% degli utenti di una particolare piattaforma ricettiva accede specificamente all’offerta della piattaforma rispetto a un hotel tradizionale. In Europa, il costo dell’alloggio offerto tramite la piattaforma di alloggio può essere, in media, dall’8% al 17% più economico rispetto alla tariffa media giornaliera di un hotel regionale.
Secondo la Commissione europea, ciò significa una distorsione della concorrenza tra gli stessi servizi offerti attraverso canali diversi.
Chiarire la natura dei servizi forniti dalla piattaforma è stato l’intervento più supportato tra le diverse parti interessate.
In alcuni Stati membri il trattamento del servizio di facilitazione addebitato dalla piattaforma è considerato un servizio fornito per via elettronica, mentre in altri è considerato un servizio di intermediazione.
Ciò è rilevante perché può portare a diversi luoghi di prestazione, il che può portare a una doppia o alla mancata imposizione. Pertanto, è necessario chiarire queste regole.
Secondo la proposta, il servizio di facilitazione (laddove il termine "agevolazione" si estende per includere i servizi di alloggio a breve termine e di trasporto passeggeri) fornito da una piattaforma dovrebbe essere considerato un servizio intermediario (articolo 46 bis che modifica la direttiva 2006/112/CE). Ciò consente un’applicazione uniforme delle norme sul luogo della prestazione per il servizio di facilitazione.
Sebbene ciò non abbia alcun impatto sulle norme vigenti quando la fornitura viene effettuata su base B2B, lo stesso non si può dire per le forniture B2C. In questo scenario, il luogo della prestazione sarà quello in cui hanno luogo le operazioni sottostanti.
Secondo la Commissione europea, il problema principale dell’economia delle piattaforme è l’inadeguatezza dell’attuale quadro giuridico in materia di IVA a garantire condizioni di parità con le imprese tradizionali, in particolare nei settori dei trasporti e dell’alloggio.
Le prestazioni effettuate da piccoli fornitori sottostanti tramite una piattaforma non sono tassate e i servizi di facilitazione forniti dalle piattaforme sono tassati in modo diverso nei diversi Stati membri. Ciò comporta difficoltà per le piattaforme, i fornitori e gli Stati membri.
L’introduzione di un modello di fornitore presunto risolverà questi problemi, in base al quale le piattaforme contabilizzeranno l’IVA sulla fornitura sottostante in cui il fornitore non addebita l’IVA. Questo modello garantisce la parità di trattamento tra il settore digitale e quello offline della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto passeggeri.
Saranno inoltre forniti chiarimenti sul trattamento del servizio di facilitazione per consentire un’applicazione uniforme delle norme sul luogo della prestazione e saranno adottate misure per armonizzare la trasmissione di informazioni dalla piattaforma agli Stati membri.
In termini di tempistiche, gli Stati membri dell’UE avranno tempo fino al 1° gennaio 2030 per attuare la disposizione relativa al fornitore presunto (con attuazione facoltativa dal 1° luglio 2028).
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Molti Paesi hanno recentemente iniziato il loro percorso di controllo continuo delle transazioni (CTC)introducendo sistemi obbligatori di fatturazione elettronica o di e-reporting. Vediamo più spesso questa tendenza nell’Unione Europea, dato che i recenti rapporti sull’iniziativa VAT in the Digital Age discutono che la scelta politica migliore sarebbe quella di introdurre un sistema di fatturazione elettronica CTC a livello europeo che copra sia le transazioni intra-UE che quelle nazionali.
Tuttavia, gli sforzi per combattere la frode fiscale non si limitano ai sistemi obbligatori di fatturazione elettronica o di rendicontazione elettronica. Molti governi preferiscono guardare oltre e introdurre un altro strumento che offre loro una maggiore visione della loro economia: i documenti di trasporto elettronici. Nell’introduzione dei sistemi di trasporto elettronico, vediamo che un Paese si distingue dagli altri Stati membri dell’UE per l’adozione precoce di un sistema di trasporto elettronico: l’Ungheria.
Il sistema elettronico di controllo del trasporto pubblico su strada oElektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) è in vigore in Ungheria dal 2015. Gestito dall’autorità fiscale ungherese, l’EKAER ha lo scopo di monitorare il rispetto degli obblighi fiscali derivanti dal trasporto di merci su strade pubbliche nel territorio nazionale.
Il sistema è stato inizialmente introdotto per monitorare il movimento di tutte le merci nel territorio nazionale. Tuttavia, dopo diverse lettere della Commissione UE che chiedevano all’Ungheria di adeguare il proprio sistema alle normative europee, il campo di applicazione del sistema è stato ristretto ai cosiddetti prodotti a rischio nel gennaio 2021. I prodotti a rischio sono definiti nella 51/2014. (XII. 31.) Decreto NGM, che consiste in prodotti alimentari o altri prodotti rischiosi (come fiori, tutti i tipi di sabbie naturali, diversi tipi di minerali, ecc).
Secondo 13/2020. (XII. 23.) decreto sul funzionamento del Sistema Elettronico di Controllo del Traffico Stradale, i contribuenti ungheresi sono tenuti a segnalare i dati specifici relativi al trasporto di prodotti a rischio utilizzando il sistema EKAER prima dell’inizio del trasporto delle merci. È inoltre importante ricordare che è necessario essere registrati nel sistema EKAER e fornire una garanzia di rischio per alcuni tipi di trasporto, a meno che la legge non preveda un’esenzione.
I contribuenti sono tenuti a segnalare il trasporto di merci a rischio in formato XML al sistema EKAER. Queste informazioni includono dati relativi al mittente, al destinatario e alla merce. Inoltre, le imprese devono comunicare all’autorità fiscale ulteriori dati specifici in base al tipo di trasporto (domestico, acquisti intracomunitari e forniture intracomunitarie).
Dopo la segnalazione da parte del contribuente, il sistema EKAER genera un numero EKAER, un numero di identificazione assegnato a un’unità di prodotto. Questo numero sarà valido per 15 giorni; pertanto, la consegna della merce deve essere effettuata entro questo periodo. Le aziende devono comunicare il numero EKAER al trasportatore, e questo deve accompagnare la merce trasportata.
Sebbene non siano previste modifiche future per il sistema EKAER, diversi Paesi in tutto il mondo continuano a introdurre requisiti di trasporto elettronico simili al sistema EKAER. I contribuenti devono assicurarsi che i loro processi di trasporto siano flessibili e compatibili con i cambiamenti introdotti dalle autorità fiscali per rimanere conformi.
Il 30 agosto 2022, il Ministero delle Finanze ha pubblicato un progetto di legge che modifica il Regolamento sull’utilizzo del Sistema nazionale di fatturazione elettronica (KSeF). Lo scopo della bozza di modifica è quello di adattare i termini di utilizzo di KSeF alle condizioni specifiche che si applicano alle unità governative locali e ai gruppi IVA che opereranno come un nuovo tipo di contribuente IVA a partire dal 1° gennaio 2023.
Il concetto di gruppi IVA è stato introdotto in Polonia nell’ottobre 2021. I gruppi IVA sono una forma giuridica di cooperazione, un tipo di entità imponibile che esiste esclusivamente ai fini dell’IVA. Quando entra a far parte di un gruppo IVA, un membro del gruppo diventa parte di un nuovo contribuente IVA separato che possiede un numero di identificazione fiscale polacco (NIP).
Il regolamento sull’utilizzo di KSeF non ha preso in considerazione l’unicità della natura giuridica del gruppo IVA, così come le liquidazioni IVA nelle unità governative locali. In base alla normativa vigente, le unità governative vengono trattate come un unico contribuente IVA, utilizzando un unico numero NIP.
Allo stesso modo, nel caso dei gruppi IVA, i contribuenti IVA separati che creano un nuovo contribuente (un gruppo IVA) utilizzano un numero NIP. Le modifiche proposte sono il risultato delle consultazioni pubbliche in corso che hanno avuto luogo nel dicembre 2021. Inoltre, la modifica è stata richiesta nel maggio 2022 anche dall’Unione delle Metropoli Polacche.
Il progetto di legge prevede la possibilità di concedere ulteriori diritti limitati alle unità governative locali e ai membri dei gruppi IVA. Inoltre, le unità governative locali e i gruppi IVA potranno concedere diritti amministrativi, per gestire i permessi in KSeF, a una persona fisica che sia il loro rappresentante.
Grazie a tali diritti delegati, sarà possibile gestire le autorizzazioni per l’unità governativa locale e per l’entità che fa parte di un gruppo IVA. Inoltre, è significativo che una persona con tale autorizzazione non avrà accesso simultaneo alle fatture di altre unità del governo locale o di altri membri di un gruppo IVA.
Per le unità governative locali e i gruppi IVA, la concessione o la revoca dell’autorizzazione alla persona fisica deve essere eseguita elettronicamente. Non è possibile presentare un modulo cartaceo per notificare l’autorità fiscale competente.
Come già detto, le modifiche proposte rispondono alle preoccupazioni sollevate dalle entità interessate. Tuttavia, non soddisfano tutte le esigenze delle unità governative locali e dei gruppi IVA. Per esempio, rimane aperta la questione di come assegnare una fattura elettronica in entrata a una particolare unità interna o a un membro di un gruppo IVA. Questo perché le fatture contengono solo i dati del contribuente, che in questo caso è l’unità governativa locale o un gruppo IVA, e non i dati dell’unità interna o del membro di un gruppo IVA.
Il regolamento entrerà in vigore 14 giorni dopo la data di pubblicazione. Tuttavia, le disposizioni che si applicano ai membri del gruppo IVA saranno efficaci dal 1° gennaio 2023.
Vuole garantire la conformità ai più recenti requisiti di fatturazione elettronica in Polonia? Si metta in contatto con i nostri esperti fiscali.
Per le aziende del Regno Unito e di altri Paesi non appartenenti all’UE, è fondamentale determinare l’importatore della merce nell’UE, in quanto ciò avrà un impatto sul trattamento IVA.
Per le merci inferiori a 150 euro esistono opzioni semplificate come Import One Stop Shop (IOSS) o accordi speciali attraverso l’operatore postale. Tuttavia, quando forniscono beni di valore superiore a 150 euro, le aziende devono considerare come vogliono importare i beni.
Un’opzione è che le aziende consegnino su Delivered Duty Paid (DDP) base e siano l’importatore della merce nell’UE. Questo migliora l’esperienza del cliente per le transazioni B2C, ma crea la responsabilità di essere registrati nella contea di importazione e di addebitare l’IVA locale, oltre a ulteriori requisiti di conformità . Se le merci vengono trasferite da questo Paese ad altri Paesi dell’UE, a seconda della catena di fornitura, si potrebbe utilizzare il sito One Stop Shop (OSS) per evitare ulteriori requisiti di registrazione IVA.
A causa dell’aumento dei costi di conformità, molte aziende hanno scelto di non essere l’importatore e di trasferire questo obbligo al cliente finale. Se un’azienda sceglie questa strada, le opzioni sono ancora disponibili.
L’azienda potrebbe semplicemente mettere l’intero obbligo a carico del cliente.., Al cliente verrebbe inviata una richiesta di pagamento per l’IVA e gli eventuali dazi dal corriere prima della consegna, Potrebbe anche essere applicata una tassa di gestione al cliente. Una volta pagata, la merce viene consegnata Questo approccio non offre la migliore esperienza al cliente.
Ecco perché molte aziende hanno optato per il ‘metodo del costo a terra’ offerto da molti corrieri. Il cliente è ancora l’importatore sulla documentazione d’importazione, ma l’azienda raccoglie l’IVA e i dazi dal cliente al momento della vendita e salda la fattura del vettore per suo conto. In teoria, questo evita che l’azienda debba registrarsi nell’UE e offre comunque al cliente un’esperienza senza soluzione di continuità. Tuttavia, questo solleva la questione: il cliente è effettivamente l’importatore?
Alcune autorità fiscali stanno iniziando a considerare in modo diverso gli accordi per i beni con un valore superiore a 150 euro, quando i beni vengono importati direttamente nello Stato membro di consegna. Una modifica legislativa del 1° luglio 2021 ha incluso il concetto “quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione della merce”. Questo per contrastare gli accordi che consentivano al venditore di sostenere che non si trattava di una vendita a distanza, ma di una vendita locale, e che quindi doveva pagare l’IVA solo nello Stato membro di spedizione della merce.
In seguito alla modifica della legge, alcune autorità fiscali sostengono che questo concetto significa che se un venditore vende a un privato nel proprio Paese e il venditore organizza la consegna della merce da un Paese non UE e lo sdoganamento nel proprio Stato membro dell’UE, il luogo di fornitura è lo Stato membro, in quanto il fornitore è intervenuto indirettamente nel trasporto.
Di conseguenza, il fornitore deve registrarsi e contabilizzare l’IVA nello Stato membro anche se il cliente è l’importatore della merce. Questa argomentazione potrebbe comportare una doppia imposizione e può creare ulteriori obblighi di conformità, oltre a controlli da parte delle autorità fiscali – tutti elementi che aggiungono ulteriori costi e tempo per le aziende.
È importante che le aziende che adottano un metodo in cui il cliente è l’importatore mettano in atto accordi corretti. Ciò include la garanzia che i termini e le condizioni del sito web riflettano il fatto che il cliente è l’importatore e che l’azienda abbia il potere di nominare un dichiarante doganale per suo conto. È anche importante che la documentazione doganale sia compilata correttamente. Anche evitare termini come DDP sul sito web è fondamentale, in quanto implica che l’azienda è l’importatore.
Per un aiuto con le richieste di importazione dall’UE o se la sua azienda ha bisogno di assistenza per la conformità all’IVA si metta in contatto con per parlare con uno dei nostri esperti fiscali.
L’autorità fiscale colombiana (DIAN) continua a investire nell’espansione del suo sistema CTC (controlli continui delle transazioni). L’ultimo aggiornamento propone un ampliamento della portata dei documenti coperti dal mandato di fatturazione elettronica.
In questo articolo affronteremo la nuova bozza di risoluzione 000000 del 19-08-2022. Questo anticipa importanti cambiamenti per i contribuenti coperti dalle norme obbligatorie sulla fatturazione elettronica.
Queste bozze di modifiche includono un nuovo obbligo di emettere documenti equivalenti (documentos equivalentes) in formato elettronico, un calendario per la sua attuazione, una documentazione tecnica aggiornata e altri sviluppi significativi, che richiedono che i contribuenti si preparino a conformarsi.
Tra le numerose modifiche proposte, lo scopo principale della bozza di risoluzione è quello di regolamentare l’emissione elettronica del documento equivalente.
Questi documenti corrispondono alla fattura di vendita ai sensi della legge colombiana, ma riguardano tipi specifici di transazioni e sono regolati nella bozza di risoluzione, come segue:
Ciò significa che tutti i contribuenti soggetti al mandato di fatturazione elettronica colombiano che emettono uno di questi documenti equivalenti dovranno farlo in formato elettronico, secondo l’Allegato Tecnico del Documento Equivalente Elettronico versione 1.0 (Anexo técnico del Documento Equivalente Electrónico), introdotto dalla bozza.
Inoltre, la bozza prevede una prima regolamentazione dei documenti elettronici del sistema di fatturazione (documentos electrónicos del sistema de facturación). Si tratta di documenti che aiutano il controllo da parte dell’autorità fiscale e doganale, a supporto delle dichiarazioni fiscali o doganali e/o a supporto delle procedure svolte davanti al DIAN, secondo le disposizioni del comma 1 dell’articolo 616-1 dello Statuto fiscale.
Infine, le specifiche tecniche della principale fattura elettronica del sistema, la fattura elettronica di vendita, sono aggiornate alla versione 1.9 (Anexo técnico de la Factura Electrónica de Venta version 1.9).
L’obbligo di emettere il documento equivalente in formato elettronico sarà implementato gradualmente, in base al tipo di documento equivalente. Inizia il 1° marzo 2023 e coprirà tutti i documenti equivalenti il 1° luglio 2023.
Sarà possibile anche un’implementazione volontaria anticipata, una volta che la funzionalità sarà disponibile nel sistema di DIAN. Fino a quando non saranno rispettate le scadenze per l’implementazione elettronica del documento equivalente, questi dovranno continuare ad essere emessi in conformità con la Risoluzione n. 000042 del 2020.
La bozza stabilisce anche un calendario per l’implementazione dei documenti elettronici del sistema di fatturazione, durante gli anni fiscali 2023 e 2024. Questi documenti saranno ulteriormente regolamentati nei sei mesi successivi alla validità della risoluzione ufficiale, così come l’adozione del suo allegato tecnico, che non è stato presentato con il progetto di risoluzione.
Infine, la proposta stabilisce la scadenza per l’implementazione dell’Allegato tecnico della fattura di vendita elettronica versione 1.9 da parte dei contribuenti. Ciò avverrà almeno tre mesi dopo la pubblicazione ufficiale.
Il progetto di risoluzione, una volta pubblicato ufficialmente, derogherà alla Risoluzione DIAN n. 000042 del 2020 in tutte le disposizioni ad essa contrarie, ad eccezione di quelle relative ai documenti equivalenti, che rimarranno in vigore fino a quando il DIAN non ne stabilirà l’attuazione elettronica.
I contribuenti possono anche aspettarsi una nuova legislazione che regoli i restanti documenti elettronici del sistema di fatturazione, nei mesi successivi alla pubblicazione ufficiale di questo progetto di risoluzione.
Fino ad allora, le aziende dovrebbero prepararsi ai significativi cambiamenti imminenti e adattare i loro processi aziendali per conformarsi al nuovo mandato colombiano.
Ha bisogno di aiuto per l’evoluzione dei requisiti della fatturazione elettronica in Colombia? Si metta in contatto con i nostri esperti fiscali per sapere come Sovos può aiutare la sua azienda ad adempiere ai suoi obblighi in materia di IVA.
Sembra passato così poco tempo da quando l’HMRC ha inviato una lettera di richiamo nel marzo 2022, ricordando le imminenti modifiche ai sistemi doganali del Regno Unito e spiegando cosa fare per prepararsi a questi cambiamenti.
Con la scadenza che si avvicina rapidamente, ecco un breve riassunto.
Il sistema Customs Handling of Import and Export Freight (CHIEF) , che ha ormai quasi 30 anni (è stato introdotto nel 1994), verrà chiuso in due fasi:
Il Servizio di Dichiarazione Doganale servirà come piattaforma doganale unica del Regno Unito, con tutte le aziende che dovranno dichiarare tutte le merci importate ed esportate attraverso il Servizio di Dichiarazione Doganale (CDS) dopo il 31 marzo 2023.
Come indicato sul sito web dell’HMRC, il toolkit del Servizio di Dichiarazione Doganale consente agli operatori commerciali di accedere ai numerosi vantaggi dei cambiamenti imminenti. In sintesi:
Per poter utilizzare CDS e importare merci nel Regno Unito a partire dal 1° ottobre 2022 e per esportare a partire dal 1° aprile 2023, le aziende devono avere i seguenti requisiti:
Vuole saperne di più su come le modifiche ai sistemi doganali del Regno Unito avranno un impatto sulla sua azienda e sulla sua conformità? Ci contatti per saperne di più.
L’autorità fiscale colombiana (DIAN) si è concentrata molto sull’espansione del suo regime di fatturazione elettronica negli ultimi anni. Il DIAN ha introdotto il primo calendario per l’implementazione obbligatoria della fatturazione elettronica nel Paese nel 2018 e, da allora, il sistema ha gradualmente abbracciato un numero maggiore di transazioni e contribuenti.
In questo articolo, esamineremo i due ultimi nuovi mandati della fatturazione elettronica colombiana:
Questi nuovi obblighi hanno un impatto significativo e richiedono adeguamenti da parte dei contribuenti. Queste modifiche rappresentano anche un’espansione sostanziale della fatturazione elettronica colombiana, che include transazioni completamente nuove nel suo ambito di applicazione.
L’autorità fiscale colombiana ha creato un nuovo tipo di documento elettronico, il documento di supporto per le acquisizioni da soggetti non obbligati a emettere fatture elettroniche. Questo documento di supporto e le sue note correttive sono stati introdotti da Risoluzione 167 del 2021. Espande il campo di applicazione della fatturazione elettronica per garantire che un maggior numero di transazioni rientri nel mandato e consente di supportare le detrazioni fiscali.
I contribuenti obbligati a generare questo documento elettronico sono quelli che rientrano nel regime di fatturazione elettronica del Paese. Include coloro che sono soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito e dell’imposta complementare e sono responsabili dell’IVA quando acquistano beni e/o servizi da fornitori non obbligati a emettere fatture elettroniche o documenti equivalenti e richiedono un supporto per i costi e le detrazioni nelle dichiarazioni fiscali citate. Per generare il documento di supporto, il contribuente deve essere autorizzato dal DIAN come emittente elettronico.
Il documento di supporto e le relative note correttive devono essere generati in formato XML e contenere un CUDS: codice unico del documento di supporto (código único del documento soporte). Questo codice alfanumerico permette di identificarlo in modo inequivocabile. Dopo la generazione, i documenti elettronici devono essere trasmessi per la liquidazione da parte del DIAN in tempo reale o, al più tardi, l’ultimo giorno di calendario della settimana, per le operazioni cumulative con lo stesso fornitore effettuate durante la stessa settimana.
Essendo stata posticipata rispetto alla data di attuazione originaria, la generazione del documento di supporto alle acquisizioni è diventata obbligatoria il 1° agosto 2022.
In base a questo mandato, gli scontrini di cassa generati tramite sistemi POS (tickets de máquinas registradoras con sistemas P.O.S.) possono essere emessi da soggetti obbligati alla fatturazione, a condizione che la vendita del bene e/o la prestazione del servizio ivi registrata non superi i cinque (5) UVT (unità di valore fiscale) per ogni documento, escluse le imposte.
Ciò significa che, per le operazioni di vendita di beni e/o prestazione di servizi che superano l’importo di cinque (5) UVT, i contribuenti che rientrano nel mandato di fatturazione elettronica del Paese devono emettere una fattura di vendita elettronica. L’acquirente di beni e/o servizi al di sotto della soglia può comunque richiedere l’emissione di una fattura di vendita, nel qual caso il fornitore deve fornirla.
La soglia è stata de facto introdotta nel 2021 dalla Legge 2155, ma solo nel luglio 2022 il DIAN ha stabilito un’introduzione graduale del mandato, attraverso la Risoluzione 1092, seguendo il calendario riportato di seguito:
Mentre la generazione del documento di supporto per le acquisizioni è già richiesta, i contribuenti devono iniziare a prepararsi a rispettare la nuova soglia per l’emissione della fattura elettronica al posto degli scontrini POS. Sovos può aiutare la sua azienda ad adeguarsi alla fatturazione elettronica e a garantire la conformità ai nuovi mandati della Colombia.
Contatti oggi il nostro team di esperti per assicurarsi che la sua azienda sia conforme ai mandati della fatturazione elettronica in Colombia.
Il 1° agosto 2022, l’Agenzia Nazionale Rumena per l’Amministrazione Fiscale (ANAF) ha pubblicato una bozza di ordinanza che estende l’attuale periodo di grazia per le dichiarazioni Standard Audit File for Tax (SAF-T) da sei mesi a dodici mesi. L’ordine entrerà in vigore dopo l’approvazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Al momento di scrivere, l’approvazione e la pubblicazione sono attese a breve.
L’autorità fiscale rumena ha inizialmente concesso il periodo di grazia a causa della complessità del deposito SAF-T del Paese. Il SAF-T deve includere i dati disponibili dai file master, dai documenti di origine, dalle voci della contabilità generale e, con cadenza separata, i dati relativi alle immobilizzazioni e all’inventario. A causa di questa complessità, l’ANAF ha istituito un periodo di grazia di sei mesi, durante il quale i contribuenti non sarebbero stati penalizzati in caso di deposito tardivo o errato. L’ANAF ha anche implementato il SAF-T in fasi, con i grandi contribuenti obbligati a depositare prima dei contribuenti di medie e piccole dimensioni.
L’ANAF ha riconosciuto, tuttavia, che anche i grandi contribuenti hanno avuto difficoltà a soddisfare i requisiti tecnici della dichiarazione SAF-T. Pertanto, con la scadenza del periodo di grazia iniziale di sei mesi, l’ANAF propone di estenderlo per alleggerire l’onere per i depositanti.
Il periodo di grazia, come in precedenza, decorre dalla data in cui il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione SAF-T. Inizia l’obbligo per le diverse categorie di contribuenti:
Ciò significa che i contribuenti obbligati a presentare il SAF-T nel 2022 avranno ora periodi di grazia che si estenderanno fino al 2023 (ad esempio, il 1° gennaio 2023 per i “grandi contribuenti” che sono stati classificati come tali nel 2021; il 1° luglio 2023 per i “grandi contribuenti” che sono stati classificati come tali solo nel 2022).
Il linguaggio dell’emendamento non limita il periodo di grazia di dodici mesi ai grandi contribuenti, quindi si presume che il periodo di grazia si applicherà anche ad altri contribuenti. Questo emendamento estenderebbe il periodo di grazia per i contribuenti medi al 2024 e per tutti gli altri al 2026. Ulteriori chiarimenti su questo punto potrebbero essere rilasciati in futuro.
Il rollout di di SAF-T in Romania è stato movimentato, con molteplici revisioni sia dello schema stesso che degli obblighi dei contribuenti. I contribuenti che fanno affari in Romania devono assicurarsi di rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi di questa dichiarazione, perché senza dubbio ne arriveranno altri.
Ha bisogno di garantire la conformità ai più recenti requisiti SAF-T rumeni? Parli con il nostro team. Ci segua su LinkedIn e Twitter per tenersi aggiornati sulle ultime novità e aggiornamenti normativi.
Le Autorità doganali italiane hanno recentemente aggiornato il loro sistema nazionale di importazione applicando il nuovo Modello di Dati Doganali dell’Unione Europea (EUCDM). Queste nuove modifiche sono entrate in vigore il 9 giugno 2022.
Secondo la nuova procedura, il vecchio modello di dichiarazioni d’importazione cartacee è stato abolito. Le dichiarazioni di importazione vengono ora trasmesse al sistema informativo delle Autorità doganali italiane con una firma digitale.
L’accettazione di una dichiarazione doganale viene notificata all’operatore economico (che può essere l’importatore, l’agente doganale, ecc.) attraverso un Numero di Riferimento Master (MRN), una stringa alfanumerica di 18 caratteri.
Il vecchio messaggio IM (traccia telematica da presentare al momento dell’importazione alle Autorità doganali italiane attraverso il Servizio Telematico Doganale (ossia. Servizio telematico doganale (STD)) è stato sostituito dai seguenti percorsi, come definito dalla legislazione UE:
Al momento dello svincolo della merce, le Autorità doganali italiane mettono a disposizione il “ prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale” (prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale). Il riepilogo include tutti i dati necessari per rilevare i dazi doganali, l’IVA all’importazione e qualsiasi altro onere dovuto.
Il riepilogo di cui sopra è messo a disposizione dell’importatore e del dichiarante/rappresentante nell’area riservata del portale unico delle Autorità doganali italiane attraverso il servizio ” Gestione dei documenti – dichiarazioni doganali” .
Raccomandiamo agli importatori di contattare il proprio agente doganale per ricevere una copia di questo riepilogo a fini contabili.
Secondo la Legge italiana sull’IVA, per esercitare il diritto al recupero dell’IVA all’importazione in Italia è necessario possedere un Documento Amministrativo Unico (DAU). Poiché il DAU non è ora disponibile, le Autorità doganali italiane, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, hanno concordato che la nuova sintesi contabile è sufficiente per consentire all’importatore di esercitare il diritto di recuperare l’IVA all’importazione.
Pertanto, il nuovo riepilogo contabile è necessario per esercitare il suo diritto a recuperare l’IVA all’importazione pagata alle autorità fiscali italiane.
Inoltre, il diritto di recuperare l’IVA all’importazione viene esercitato solo una volta che il riepilogo viene riportato nel registro IVA degli acquisti, come previsto dall’articolo. 25 della Legge IVA italiana.
Infine, il documento di importazione deve essere incluso nella dichiarazione IVA trimestrale e nella dichiarazione IVA annuale, che deve rispecchiare i libri contabili IVA italiani.
Per assicurarsi che la sua IVA all’importazione non vada persa, le consigliamo di considerare che l’ultimo giorno utile per recuperare l’IVA all’importazione, relativa a un’importazione di beni effettuata nel 2022, è il 30 aprile 2023.
Oltre alla Sintesi Prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale, di cui si è parlato sopra, gli operatori economici potranno ricevere
Le Autorità doganali italiane consigliano agli operatori doganali di fornire ai trasportatori il Prospetto di svincolo come prova dell’adempimento delle formalità doganali in caso di controlli.
Parli con il nostro team se ha domande sui più recenti requisiti di importazione italiani e sul loro impatto sulla conformità della sua azienda.
Come precedentemente previsto da Sovos, la soglia per l’implementazione della fatturazione elettronica obbligatoria è stata abbassata dalle autorità indiane. Secondo la Notifica del Central Board of Indirect Taxes and Customs n. 17/2022 – Central Tax, a partire dal 1° ottobre 2022 la conformità alle regole di fatturazione elettronica sarà obbligatoria per i contribuenti con una soglia annuale di 10 Cr. rupie (circa 1.270.000 USD) o superiore.
Il sistema indiano di fatturazione elettronica rientra nella categoria dei controlli continui delle transazioni (CTC) nell’ambito della Goods and Services Tax (GST). La validità legale della fattura è subordinata alla firma digitale della fattura da parte dell’Invoice Registration Portal (IRP) e alla fornitura di un Invoice Registration Number (IRN). Se l’IRN non è incluso in una fattura, la fattura non sarà legalmente valida.
L’ambito copre sia le transazioni nazionali che quelle transfrontaliere. Il processo di autorizzazione IRP è obbligatorio per le transazioni B2B, B2G e di esportazione. Quindi, i contribuenti che rientrano nel campo di applicazione devono emettere le loro fatture (così come altri documenti che necessitano di un IRN) secondo il nuovo sistema per tutte le transazioni B2B, B2G o di esportazione.
I contribuenti che rientrano nell’ambito della fatturazione elettronica devono generare fatture elettroniche attraverso il sistema di fatturazione elettronica. Non è possibile aderire volontariamente al sistema di fatturazione elettronica. Ciò significa che i contribuenti che non soddisfano la soglia limite non possono adottare la fatturazione CTC.
Prima dell’introduzione iniziale, il piano di fatturazione elettronica era stato annunciato dalle autorità indiane già nel 2018. In seguito, l’evoluzione del piano è stata la seguente:
1 gennaio 2020: Periodo volontario di fatturazione elettronica per le aziende con un fatturato di Rs.500 crore o superiore
1 febbraio 2020: Periodo volontario di fatturazione elettronica per le aziende con un fatturato di Rs.100 crore o superiore
1 ottobre 2020: Inizio del periodo obbligatorio di fatturazione elettronica per le aziende con un fatturato di Rs.500 Crore o superiore (sei mesi dopo rispetto a quanto previsto in precedenza). Per i primi 30 giorni, c’è stato un periodo di grazia durante il quale è stato possibile segnalare le fatture dopo la loro emissione.
1 gennaio 2021: Inizio del periodo obbligatorio di fatturazione elettronica per le aziende con un fatturato di 100 crore o più.
1 aprile 2021: Soglia per la fatturazione elettronica obbligatoria abbassata ai contribuenti con un fatturato compreso tra Rs. 100 Crore e Rs. 50 Crore.
1 aprile 2022: soglia abbassata da Rs. 50 Crore a Rs. 20 Crore. I contribuenti con reddito superiore a Rs. 20 Crore devono implementare la fatturazione elettronica.
1 ottobre 2022: la soglia sarà abbassata da 20 crore a 10 crore. I contribuenti con reddito superiore a Rs. 10 Crore deve implementare la fatturazione elettronica.
Sono previsti alcuni cambiamenti relativi al flusso di lavoro della fatturazione elettronica. Attualmente esiste una piattaforma unica (IRP) per il processo di autorizzazione, ma presto verranno introdotti più IRP. Le autorità indiane hanno già approvato nuovi IRP, dimostrando che le autorità desiderano avere un mercato interoperabile della fatturazione elettronica e stanno procedendo con i loro piani per realizzare i loro obiettivi.
Inoltre, le fatture B2C non sono attualmente coperte dall’autorizzazione IRP, ma le autorità hanno annunciato l’intenzione di includerle nell’ambito del sistema CTC.
L’India è una giurisdizione impegnativa per molti contribuenti; le aziende devono avere strategie intelligenti di digitalizzazione e manutenzione per rimanere conformi. I vantaggi della digitalizzazione possono essere realizzati attraverso una strategia globale che le aziende potrebbero mettere in atto.
Il 22 luglio, la Commissione UE ha aperto quattro nuove procedure di infrazione contro il Regno Unito per la presunta violazione del Protocollo 2021 dell’Irlanda del Nord sulle condizioni relative ai requisiti doganali, alle accise e all’IVA. L’UE ha avviato sette procedimenti contro il Regno Unito in merito al Protocollo dal 2021.
In seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE nel 2020, le parti hanno concordato che i punti di controllo doganali al confine terrestre tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda potrebbero portare all’instabilità politica. Il Protocollo era un tentativo di evitare i posti di frontiera tra i due Paesi.
Invece, il Protocollo assicura che i controlli doganali vengano effettuati nei porti nordirlandesi prima che le merci vengano rilasciate nella Repubblica d’Irlanda. Questo processo ha effettivamente creato un confine doganale sul Mare d’Irlanda. Inoltre, il Protocollo consente all’Irlanda del Nord di seguire le regole dell’UE sugli standard di prodotto e le norme IVA relative alle merci.
Il Protocollo è stato controverso nel Regno Unito, in quanto crea regole speciali per l’Irlanda del Nord che non si applicano in Inghilterra, Scozia o Galles. I membri del Partito Conservatore al governo del Regno Unito – tra cui Liz Truss, candidata a sostituire Boris Johnson come Primo Ministro del Regno Unito – hanno recentemente introdotto un disegno di legge sul Protocollo dell’Irlanda del Nord che consentirebbe al Regno Unito di modificare i termini del Protocollo.
Tra le altre cose, il progetto di legge cerca di sottrarre la risoluzione delle controversie alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, autorizza i “canali verdi [fast track]” per le merci che rimangono all’interno del Regno Unito e consente politiche sull’IVA valide per tutto il Regno Unito. I sostenitori della legge affermano che è necessaria per proteggere l'”interesse essenziale” della pace in Irlanda del Nord.
Tuttavia, i rappresentanti dell’Unione Europea hanno condannato questo progetto di legge come una potenziale violazione del diritto internazionale. Nella sua più recente procedura di infrazione, l’UE sostiene che il Regno Unito non ha affatto attuato in modo sostanziale alcune parti del Protocollo.
In particolare, l’UE sostiene che:
L’ultimo punto è particolarmente interessante ai fini dell’IVA, in quanto lo schema IOSS è una firma dell’iniziativa dell’UE “IVA nell’era digitale”.
Al momento in cui scriviamo, il disegno di legge sul Protocollo dell’Irlanda del Nord non è ancora stato adottato dal Parlamento britannico. Si attende la revisione da parte della Camera dei Lord. Il Regno Unito e l’UE hanno dichiarato che ulteriori negoziati sul Protocollo sarebbero l’opzione preferita. Le parti, tuttavia, rimangono distanti sui dettagli.
L’UE ha concesso al Regno Unito due mesi di tempo per rispondere all’azione di infrazione. In mancanza di nuovi accordi, l’azione potrebbe portare a possibili multe e/o sanzioni commerciali tra le parti. I contribuenti che effettuano scambi commerciali transfrontalieri tra il Regno Unito e l’Unione Europea dovrebbero assicurarsi di rimanere aggiornati sugli sviluppi futuri.
Desidera maggiori informazioni su IOSS e su come potrebbe influire sulla conformità della sua azienda? Si metta in contatto con il nostro team.
I dati sono una delle risorse più preziose delle aziende e degli individui. I dati raccolti, puliti e analizzati bene consentono alle aziende di realizzare le loro massime capacità. Con la tendenza alla digitalizzazione, i moduli cartacei, i registri e i libri contabili soggetti a errori vengono sostituiti da versioni elettroniche. Questo sviluppo ha dato alle aziende un maggiore controllo sui loro dati e ha liquidato i dati per ulteriori analisi.
Questo vale anche per i governi. Poiché il reddito fiscale è una delle fonti di reddito più significative per i Paesi e i dati transazionali sono la base del calcolo del reddito fiscale, l’analisi dei dati transazionali è essenziale anche per i governi.
Ricevere i dati in forma elettronica consente alle autorità fiscali di stimare meglio il reddito fiscale e le fonti di reddito e, infine, di riscuotere le imposte in modo più efficiente. Questo processo ha portato molte autorità fiscali globali a richiedere ai contribuenti di trasmettere elettronicamente i dati fiscali rilevanti. Inoltre, l’affidabilità dei dati in tempo reale ha dimostrato di essere così interessante che in molti Paesi i contribuenti sono tenuti a trasmettere i dati in tempo reale all’autorità fiscale.
Il requisito di trasmissione dei dati rilevanti ai fini fiscali in tempo reale o quasi è una nuova tendenza spesso definita Controllo continuo delle transazioni (CTC). Le CTC richiedono la trasmissione di ogni transazione alle autorità fiscali per consentire un controllo immediato e continuo. Le CTC stanno diventando sempre più comuni in tutto il mondo. Lo scopo iniziale dei CTC, quando è stato lanciato per la prima volta in America Latina, il punto di origine, era quello di ridurre il divario dell’IVA. Osservando i Paesi che hanno adottato le CTC, si può dire che le CTC hanno già raggiunto questo obiettivo. Tuttavia, le autorità fiscali hanno successivamente notato che i vantaggi delle CTC non si limitano a colmare il divario dell’IVA.
La grande quantità di dati raccolti attraverso le CTC presenta immense opportunità per le autorità fiscali. Le autorità fiscali possono raggiungere livelli di trasparenza delle transazioni commerciali senza precedenti. Le autorità fiscali T possono calcolare il rischio di conformità dei contribuenti e possono pianificare le verifiche in base a questi calcoli di rischio. Inoltre, i dati possono essere utilizzati per guidare la politica fiscale ed economica e condivisi con altri enti governativi. Per esempio, durante una crisi economica, è possibile determinare i settori commerciali più colpiti attraverso i dati di vendita riportati dai contribuenti. Le persone interessate possono ricevere un sostegno (attraverso esenzioni fiscali, aliquote ridotte, ecc.). Il grafico del Forum dell’OCSE sull’Amministrazione Fiscale mette a confronto le capacità di gestione e di analisi dei dati delle diverse giurisdizioni fiscali e può essere utilizzato per comprendere la tecnologia di analisi dei dati dei diversi Paesi.
La raccolta granulare dei dati e la trasparenza dei dati di origine creano sfide per le aziende, poiché c’è poco spazio per gli errori, le scorciatoie o la correzione successiva degli errori. Le aziende dovranno garantire un processo decisionale di determinazione fiscale molto più granulare prima dei loro processi e dei processi dei loro partner commerciali.
Inoltre, garantire la conformità quando vengono implementati i CTC può essere impegnativo, soprattutto per le aziende internazionali, che storicamente considerano le tasse come qualcosa che deve essere affrontato dai contabili locali. Considerare le tasse come un problema principalmente locale, adottando soluzioni locali che combinano funzionalità aziendali e di conformità per ogni giurisdizione, sarà difficile da conciliare con la trasformazione e l’allineamento digitale e finanziario più ampio di un’azienda, che spesso è globale.
Per fare un passo avanti, le aziende dovrebbero concentrarsi sulla raccolta dei dati e su un archivio dati centrale per avere la “visione d’insieme”, piuttosto che acquisire soluzioni locali per “salvare la situazione”. La trasmissione dei dati in tempo reale richiede anche dati puliti da mantenere. La strategia di trasformazione digitale globale deve essere in atto per soddisfare questi requisiti, così come una tecnologia scalabile per gestire le future richieste fiscali.
Il 1° luglio inizia la seconda metà del 2022 e, in linea con questa pietra miliare, sono iniziati i cambiamenti nell’ambito delle CTC. In questo blog, mettiamo in evidenza gli sviluppi vitali che hanno avuto luogo in Europa e fuori dall’Europa e che possono influenzare il panorama dei controlli sulle transazioni continue (CTC) a livello globale.
Le Filippine hanno ufficialmente implementato il sistema obbligatorio di controllo delle transazioni continue (CTC), che consiste nella trasmissione quasi in tempo reale di fatture e ricevute emesse elettronicamente. 1° luglio 2022, l’autorità fiscale filippina ha lanciato il programma pilota Electronic Receipt, Invoice and Sales Reporting System (EIS).
Questa iniziativa è stata introdotta per la prima volta nel 2018 dalla legge sulla riforma fiscale per l’accelerazione e l’inclusione, nota come legge TRAIN. 100 contribuenti pilota selezionati sono ora obbligati a emettere e trasmettere fatture/ricevute elettroniche al Bureau of Internal Revenue (BIR) attraverso la piattaforma EIS. (Filippine avanza verso la rendicontazione obbligatoria dei CTC | Sovos)
La Romania sta compiendo passi avanti verso l’implementazione del sistema di controllo continuo delle transazioni (CTC) dal 2021. A partire dal 1° luglio 2022, i contribuenti rumeni sono tenuti a utilizzare il sistema di fatturazione elettronica CTC e-Factura per la fornitura di prodotti ad alto rischio fiscale nelle transazioni B2B e in tutte le transazioni B2G. I fornitori devono trasmettere al sistema E-Factura fatture strutturate emesse in formato XML. Successivamente, il sigillo sarà applicato dal Ministero delle Finanze come prova di autorizzazione. Tale fattura sarà legalmente valida ai sensi della normativa rumena. (Romania: Restano domande all’approssimarsi della scadenza | Sovos)
Parallelamente all’entrata in vigore il 1° luglio 2022 del mandato di fatturazione elettronica CTC, è stato introdotto il sistema di trasporto elettronico per monitorare le merci ad alto rischio fiscale trasportate a livello nazionale. I contribuenti devono emettere un documento di trasporto elettronico prima del trasporto di determinate merci. Inoltre, i contribuenti devono inviare i file alle autorità fiscali in formato XML. In base alla Legge n. 106 emessa dal Governo rumeno il 30 giugno 2022 e alla modifica degli Articoli 13 e 14 del GEO, le multe per la mancata conformità ai requisiti del trasporto elettronico non saranno effettive fino al 1° ottobre 2022. Inoltre, a partire dal 1° luglio 2022, SAFT ha iniziato ad applicarsi ai grandi contribuenti, poiché il periodo di grazia delle sanzioni è terminato.
Nell’elenco dei Paesi che stanno ampliando i requisiti di fatturazione elettronica c’è anche il Vietnam, dove l’emissione di fatture elettroniche è diventata obbligatoria per tutti i soggetti passivi che operano in Vietnam a partire dal 1° luglio 2022. In precedenza, la scadenza prevista era il 1° novembre 2020, ma l’autorità fiscale l’ha prorogata a causa delle difficoltà incontrate dalle aziende locali nell’implementare per tempo una soluzione di fatturazione elettronica conforme.
Inoltre, le imprese, le organizzazioni economiche, le altre organizzazioni, i nuclei familiari e le persone fisiche devono registrarsi presso l’Amministrazione fiscale locale per utilizzare le fatture elettroniche, secondo le regole stabilite dal Decreto 123. (Vietnam: lancio della fatturazione elettronica nel luglio 2022 | Sovos).
L’obbligo di fatturazione B2G è stato posticipato per le piccole, medie e microimprese con la promulgazione del Decreto Legge 42-A/2022. La data iniziale era 1 luglio 2022. Ora, la fatturazione elettronica B2G sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2023. Il motivo di questo cambiamento è che, dopo aver prorogato il termine per l’accettazione delle fatture elettroniche in PDF fino al 31 dicembre 2022, il governo portoghese ha ritenuto importante prorogare anche il termine per la ricezione e l’elaborazione delle fatture elettroniche B2G per le micro, piccole e medie imprese fino al 31 dicembre 2022 (Portugal: Mandatory B2G invoicing for SME’s postponed again | Sovos)
In Turchia, l’autorità fiscale ha ampliato l’ambito dei contribuenti tenuti a utilizzare le applicazioni e-fatura, e-arsiv e e-waybill. Questa espansione è stata realizzata aggiungendo nuovi mandati settoriali o diminuendo la soglia di reddito annuale. I nuovi requisiti sono diventati applicabili di recente e i contribuenti che rientrano nell’ambito delle modifiche hanno iniziato a utilizzare i documenti elettronici a partire da 1 luglio 2022. (La Turchia amplia la portata dei documenti elettronici (sovos.com)
In Corea del Sud, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutte le aziende dal 2011. Una fattura elettronica emessa deve essere trasmessa al National Tax Service (NTS) entro un giorno dall’emissione della fattura. La modifica attuale riguarda il limite di soglia per le imprese individuali, che da 1 luglio 2022 è stato abbassato a 200.000.000 KRW.
Anche l’Italia è entrata in un’altra fase di implementazione dei suoi requisiti CTC. A partire dalle fatture transfrontaliere, l’Esterometro (la segnalazione delle fatture transfrontaliere) è stato sostituito con la trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere allo SDI in formato FatturaPA da 1 luglio 2022. Inoltre, il Decreto n.73 pubblicato di recente ha stabilito una soglia per il mandato di rendicontazione delle fatture transfrontaliere. I contribuenti sono tenuti a segnalare solo le transazioni che superano l’importo di 5.000 euro per ogni singola operazione. Ciò si applica, più specificamente, agli acquisti di beni e servizi non territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/1972.
Inoltre, la fatturazione elettronica attraverso lo SDI è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che applicano il regime forfettario dell’IVA (regime forfettario), nonché per le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore con ricavi fino a 65.000 euro. Infine, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria tra l’Italia e San Marino dal 1° luglio 2022. Il sistema di scambio di fatture elettroniche tra Italia e SM sfrutterà lo SDI come punto di accesso per i contribuenti italiani e un nuovo hub comparabile per le aziende di San Marino.
Molti Paesi in tutto il mondo stanno introducendo o ampliando i loro regimi CTC esistenti, con i cambiamenti attivi in atto a livello globale. Sovos continua a monitorare quali sono i prossimi Paesi sulla lista per costruire i propri regimi locali di CTC e conformarsi agli standard internazionali.
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Il sistema filippino di controllo continuo delle transazioni (CTC) per la fatturazione/ricezione elettronica (EIS) è stato ufficialmente avviato per i 100 grandi contribuenti selezionati dal governo per inaugurare il mandato. Sebbene i contribuenti stessero ancora lottando per soddisfare i requisiti tecnici del nuovo sistema di fatturazione elettronica poco prima della data di avvio, le Filippine hanno rispettato la scadenza prevista e hanno avviato il progetto pilota il 1° luglio 2022.
L’introduzione nelle Filippine ha evidenziato ancora una volta le sfide legate alla conformità con i nuovi mandati e ha dimostrato che la preparazione è fondamentale.
Insieme a una delle sei aziende pilota iniziali, che hanno iniziato i test all’inizio di quest’anno, Sovos ha sviluppato la prima soluzione software che ha ottenuto l’approvazione dell’EIS per operare la trasmissione della fattura elettronica attraverso la piattaforma di trasmissione del governo. La soluzione di Sovos è già operativa nelle Filippine.
Un giorno prima dell’avvio dell’EIS, l’autorità fiscale delle Filippine, il BIR (Bureau of Internal Revenue), ha pubblicato i Revenue Regulations n. 6-2022, 8-2022, e 9-2022, che contengono le politiche e le linee guida del nuovo sistema e documentano le regole e le procedure adottate dall’EIS.
Sebbene la normativa non rappresenti una novità per i contribuenti pilota che hanno implementato con successo i loro sistemi di rendicontazione delle fatture elettroniche CTC, lo stesso potrebbe non essere vero per coloro che si stanno preparando a conformarsi al nuovo mandato. La legislazione stabilisce ufficialmente l’iniziativa di emissione e rendicontazione di fatture e ricevute elettroniche, introdotta per la prima volta nel 2018 dalla legge sulla riforma fiscale per l’accelerazione e l’inclusione (Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act, TRAIN), e documenta le informazioni pertinenti.
A partire dal 1° luglio 2022, 100 contribuenti pilota selezionati sono stati obbligati a emettere e trasmettere fatture e ricevute elettroniche attraverso il SIE. La BIR sta pianificando un’introduzione graduale per gli altri contribuenti che rientrano nell’ambito del mandato, a partire dal 2023, ma non è ancora stato annunciato un calendario ufficiale.
I contribuenti interessati dal mandato sono:
Il mandato richiede l’emissione elettronica di fatture (B2B), ricevute (B2C), note di addebito e di credito e la loro trasmissione attraverso la piattaforma EIS in tempo quasi reale, ossia in un massimo di tre (3) giorni di calendario dalla data di emissione. I documenti devono essere trasmessi utilizzando il formato di file JSON (JavaScript Object Notation).
L’emissione e la trasmissione possono essere effettuate attraverso il portale dei contribuenti EIS o utilizzando le API (Application Programming Interface), in cui i contribuenti devono sviluppare un sistema di trasmissione dei dati di vendita e ottenere la certificazione prima di operare attraverso l’EIS. Ciò comporta la richiesta di una certificazione EIS e di un permesso di trasmissione (PTT), presentando una documentazione con informazioni dettagliate sul sistema del contribuente.
Sebbene la normativa stabilisca che la presentazione di fatture e ricevute stampate non è più richiesta ai contribuenti che operano nell’ambito del SIE, i requisiti di archiviazione non sono stati modificati. Ciò significa che durante il periodo di archiviazione di 10 anni, i contribuenti devono conservare le copie cartacee dei documenti trasmessi per i primi cinque (5) anni, dopodiché è consentita l’archiviazione elettronica esclusiva per il tempo rimanente.
Inoltre, la normativa stabilisce che solo le fatture trasmesse con successo attraverso il SIE saranno accettate ai fini della detrazione dell’IVA.
Molti dei 100 contribuenti pilota hanno faticato a rispettare la scadenza del Paese. Per questo motivo, l’EIS ha consentito a determinati contribuenti di derogare alla scadenza, a condizione che presentino una dichiarazione giurata che illustri le ragioni per cui non sono in grado di soddisfare il requisito in tempo e un calendario con la data entro cui intendono conformarsi, soggetti all’approvazione dell’EIS.
Per quanto riguarda la non conformità, la normativa stabilisce che l’autorità fiscale imporrà una sanzione in caso di ritardata o mancata trasmissione delle fatture elettroniche/ricevute all’EIS e che le vendite non dichiarate saranno oggetto di ulteriori indagini.
Dopo l’avvio del programma pilota e la definizione legale del quadro normativo CTC, il governo prevede di estendere gradualmente il mandato a tutti i contribuenti inclusi nell’ambito di applicazione nel 2023. Tuttavia, i contribuenti che non rientrano nell’ambito di applicazione obbligatorio dell’EIS possono già scegliere di iscriversi al sistema ed essere pronti ad adeguarsi in anticipo.
Sovos è stato il primo fornitore di software a ottenere la certificazione, in collaborazione con uno dei contribuenti pilota, per la trasmissione attraverso l’EIS, ed è pronto a conformarsi alla rendicontazione della fattura elettronica della CTC delle Filippine. Il nostro potente software, unito alla nostra vasta conoscenza del panorama fiscale filippino, aiuta le aziende a risolvere definitivamente il problema delle tasse.
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Il 1° gennaio di ogni anno, i contribuenti che operano in Perù devono valutare il proprio reddito mensile in un determinato periodo stabilito dalla legge per verificare se rientrano nell’obbligo di tenuta dei registri elettronici. I contribuenti che superano la soglia stabilita o che desiderano tenere volontariamente i propri registri in formato elettronico possono farlo utilizzando il Programma dei Registri Elettronici (Programa de Libros Electrónicos – PLE), che riguarda tutti i libri elettronici, o attraverso il Sistema dei Registri Elettronici (Sistema de Libros Electrónicos Portal – SLE), esclusivamente per i registri delle vendite e degli acquisti.
All’inizio di quest’anno, tuttavia, l’autorità fiscale peruviana (SUNAT) ha approvato un nuovo sistema specifico per i registri delle vendite e degli acquisti, il Sistema Integrato di Registri Elettronici (Sistema Integrado de Registros Electrónicos – SIRE). Con la nuova Risoluzione 40-2022/SUNAT è stato introdotto il Registro Elettronico degli Acquisti (Registro de Compras Electrónico – RCE), un modulo simile al Registro Elettronico delle Vendite e dei Guadagni (Registro de Ventas e Ingresos Eletrónicos – RVIE) creato nel 2021 e già utilizzato dai contribuenti.
I due moduli RVIE e RCE compongono il SIRE. Questo nuovo sistema sarà introdotto gradualmente, a partire da ottobre 2022, obbligando i contribuenti a migrare dal PLE e dallo SLE per generare i loro registri delle vendite e degli acquisti esclusivamente attraverso il SIRE, mantenendo il PLE per gli altri registri.
Lo scopo principale del SIRE è quello di semplificare la generazione dei registri delle vendite e degli acquisti per i contribuenti. Attraverso il SIRE, viene generata automaticamente una proposta di RVIE e RCE. È disponibile a partire dal 2° giorno di calendario di ogni mese. Il contribuente può accettarlo, modificarlo o sostituirlo con le informazioni che desidera presentare al SUNAT. Se non ci sono transazioni durante il periodo mensile, il contribuente deve comunque presentare un file vuoto al SUNAT.
Nei sistemi attuali (PLE e SLE), il SUNAT non genera una proposta; il contribuente inserisce tutte le informazioni sulle vendite e sugli acquisti e genera i registri. Con il SIRE, invece, la SUNAT utilizza le informazioni del suo Sistema di Fatturazione Elettronica (Sistema de Emisión Eletrónica – SEE) per creare una proposta di RVIE e RCE, che il contribuente presenta in ogni periodo di dichiarazione. Il registro viene aggiornato quotidianamente con le informazioni ricevute il giorno precedente.
L’RCE presenta alcune peculiarità rispetto all’RVIE, già in uso. L’RCE richiede la generazione di due file separati, i registri degli acquisti nazionali e transfrontalieri. Anche se non vengono effettuate operazioni transfrontaliere, è necessario presentare al SUNAT un RCE in bianco. Inoltre, i contribuenti possono escludere specifiche fatture di acquisto e includerle nell’RCE in qualsiasi momento per 12 mesi dalla data di emissione della fattura.
Dopo la revisione del contribuente, il RVIE e il RCE vengono depositati insieme e un messaggio di stato di ricezione (Constancia de Recepcion), contenente le informazioni pertinenti, viene recapitato alla casella di posta elettronica del contribuente.
Il SIRE può essere consultato attraverso il portale SUNAT, utilizzando l’applicazione SIRE installata sul computer del contribuente o attraverso il servizio web API del SUNAT.
Una volta che i contribuenti sono obbligati alla tenuta esclusiva dei registri delle vendite e degli acquisti attraverso il SIRE, devono smettere di tenere tali registri nel PLE, nello SLE o nei registri cartacei. Tuttavia, poiché il SIRE copre esclusivamente il RVIE e l’RCE, i contribuenti dovranno comunque mantenere il PLE, che contiene tutti gli altri registri.
Ciò significa che i contribuenti devono essere consapevoli dell’insieme di regole distinte applicate al PLE e al SIRE. Ad esempio, il SIRE consente di modificare un record già “chiuso” di un periodo precedente senza attendere il periodo successivo, come avviene con il PLE e lo SLE. Nel SIRE, le rettifiche possono essere effettuate in qualsiasi momento utilizzando i diversi allegati forniti dal SUNAT, senza limitazioni sull’anno di generazione del record.
Un altro cambiamento significativo è che i contribuenti non dovranno più memorizzare, archiviare e conservare i documenti elettronici, poiché il SUNAT lo farà per loro.
L’attuazione del SIRE avverrà gradualmente, secondo il seguente calendario:
Possono iniziare a utilizzare il SIRE volontariamente anche i contribuenti obbligati alla tenuta dei Registri delle vendite e degli acquisti e iscritti al portale operativo SUNAT (clave SOL), secondo il seguente calendario:
La risoluzione 40-2022/SUNAT entra in vigore il 1° ottobre 2022. Tuttavia, poiché la maggior parte delle aziende peruviane è già obbligata a tenere i registri delle vendite e degli acquisti, i gruppi più numerosi di contribuenti devono essere pronti a conformarsi al nuovo mandato a partire dal 1° gennaio 2023.
Rivolgetevi al nostro team se avete domande sugli ultimi requisiti fiscali in Perù. Sovos ha più di dieci anni di esperienza nel tenere aggiornati i clienti con i mandati di fatturazione elettronica in tutto il mondo.