L’Italia è in prima linea nella fatturazione elettronica B2G in Europa fin dal lancio del Sistema di Interscambio (SDI), piattaforma per la fatturazione elettronica creata e resa obbligatoria per tutti i fornitori del settore pubblico nel 2014.

Mentre alcuni dei suoi vicini europei si adoperano per recuperare lentamente terreno, l’Italia continua a migliorare l’integrazione delle nuove tecnologie nelle procedure della pubblica amministrazione. L’ultima novità è l’introduzione degli ordini elettronici negli appalti pubblici. Sfruttando il successo ottenuto dal Nodo di Smistamento degli Ordini della pubblica amministrazione in Emilia-Romagna, l’Italia sta ora estendendo questa funzionalità in tutto il paese.

Ordini elettronici per acquisti non limitati ai soli prodotti sanitari

Dal 1º ottobre 2019, tutti gli ordini di prodotti acquistati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) devono essere consegnati e ricevuti dai fornitori tramite la piattaforma NSO. I fornitori interessati dal provvedimento saranno tenuti a ricevere ordini elettronici dagli enti pubblici: la pubblica amministrazione non procederà alla liquidazione e al pagamento di fatture emesse da società non conformi. È interessante notare che il provvedimento copre tutti gli ordini di acquisto effettuati da enti associati al SSN, compresi non solo i prodotti di carattere sanitario ma anche le forniture per ufficio e di elettronica.  

Oltre alla ricezione obbligatoria degli ordini elettronici, i fornitori potranno anche inviare messaggi alla pubblica amministrazione. In casi precedentemente concordati tra fornitori e pubblica amministrazione, la società fornitrice può inviare ordini elettronici precompilati all’acquirente della pubblica amministrazione, che potrà confermare o rifiutare la fornitura proposta.

Ordini elettronici e fornitori esteri

Anche i fornitori esteri dovranno adeguarsi al provvedimento. Il mandato NSO avrà un certo impatto sulla fatturazione elettronica per le pubbliche amministrazioni italiane, visto che alcuni dati degli ordini elettronici devono essere inclusi nelle fatture elettroniche che vengono trasmesse attraverso l’SDI.

Il sistema NSO è basato sull’infrastruttura SDI esistente e, di conseguenza, la comunicazione con l’NSO richiede che il canale venga accreditato in maniera simile all’SDI. I fornitori e gli intermediari che già provvedono alla trasmissione di messaggi tramite la piattaforma SDI devono conformarsi ai requisiti di certificazione complementari, che devono ancora essere pubblicati. Inoltre, le specifiche tecniche mostrano che gli intermediari PEPPOL possono interagire con la piattaforma NSO grazie a un servizio di Access Point accreditato con l’NSO.

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Chi ha seguito da vicino gli annunci SAF-T degli ultimi anni può essere perdonato se ha avuto la sensazione di assistere alla stessa scena più e più volte,  con un susseguirsi di date di inizio e obblighi di rendicontazione annunciati, poi modificati e ripubblicati man mano che i paesi interessati valutavano le rispettive esigenze e la disponibilità delle aziende a fornire i dati nei formati richiesti.

All’inizio del mese, la Polonia ha annunciato che le modifiche previste per il 1° luglio 2019, per la presentazione obbligatoria dei dati SAF-T e il corrispondente annullamento dell’obbligo di presentare una dichiarazione IVA periodica, sarebbero state rinviate a gennaio 2020. 

Sempre questo mese, la Romania ha reso nota l’intenzione di diventare l’ottavo paese ad adottare SAF-T introducendo i requisiti per la rendicontazione delle transazioni entro la fine del 2020.   

Ma che cos’è SAF-T? Come si pongono i paesi che hanno introdotto la relativa legislazione e cosa ci riserva il futuro?

SAF-T: un formato di file per la verifica delle imposte

Il formato SAF-T, ovvero il file di verifica standard per le imposte, è stato sviluppato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con l’obiettivo di creare uno standard per lo scambio elettronico dei dati contabili tra le organizzazioni alle relative autorità fiscali nazionali e gli auditor esterni.

I due principi chiave alla base di questo concetto sono:

  1. Le organizzazioni dovrebbero essere in grado di esportare informazioni dai loro sistemi contabili (fatture, pagamenti, libri giornale e master file) in un formato standard per
  2. Consentire ad autorità fiscali e auditor esterni di rendere ispezioni e verifiche fiscali più efficienti ed efficaci.

Nel 2005, l’OCSE ha rilasciato la prima versione dello schema SAF-T, che fornisce dettagli sul contenuto di un report xml SAF-T e su come formattare e strutturare tali dati.  Lo schema originale si basava su libro mastro e dettagli di fatture e pagamenti, insieme ai master file di clienti e fornitori.  Nel 2010 è stata presentata una seconda versione dello schema SAF-T che includeva informazioni sull’inventario e sui capitali fissi.

Ciò che l’OCSE non ha definito e che spetta quindi all’amministrazione fiscale di ciascun paese decidere è il formato esatto in cui i dati vanno acquisiti e quando e come vanno inviati all’amministrazione fiscale.

Approcci diversi

Dai paesi che hanno adottato SAF-T emergono tre approcci generali:

In alcuni casi, si parte dall’obbligo di produrre dati su richiesta e si sfocia poi in invii periodici.

A che punto siamo?

Oggi sono sette i paesi che hanno introdotto leggi a sostegno dei requisiti SAF-T.

Portogallo

Il Portogallo è stato uno dei primi ad adottare questi provvedimenti, tanto che dal 2008 gli enti portoghesi sono tenuti a estrarre i dati nel formato di file SAF-T (basato sulla prima versione dello schema OCSE SAF-T) con cadenza annuale.  Nel 2013 sono seguite ulteriori estensioni per includere i dati delle fatture di vendita e altri documenti su base mensile.

Lussemburgo

Il Lussemburgo ha introdotto l’obbligo di estrarre i dati in formato SAF-T nel 2011.  La norma si applica solo alle aziende con sede in Lussemburgo soggette al piano dei conti locale e i dati vanno presentati soltanto su richiesta delle autorità fiscali.

Francia

La Francia ha introdotto un requisito SAF-T nel 2014, utilizzando un formato proprietario anziché lo standard SAF-T dell’OCSE, che richiede l’invio dei file in formato .txt.  Al momento l’invio dei dati è previsto solo su richiesta delle autorità fiscali francesi.

Austria

L’Austria ha introdotto il SAF-T nel 2009 e al momento prevede l’invio dei dati solo se richiesto dalle autorità fiscali.

Polonia

A oggi, la Polonia è forse il più grande sostenitore del formato SAF-T, avendo introdotto l’obbligo per le grandi aziende di presentare dichiarazioni JPK (Jednolity Plik Kontrolny) con cadenza mensile nel 2016.

Lituania

La Lituania ha introdotto l’obbligo di presentare i.MAS basati su SAF-T in maniera graduale, iniziando dalle organizzazioni più grandi nel 2016 e lavorando per imporre SAF-T a tutte le imprese entro il 2020.  L’i.MAS si compone di tre parti: la segnalazione i.SAF delle fatture di acquisto e di vendita su base mensile, la comunicazione i.VAZ dei documenti di trasporto/spedizione e il resoconto sulle transazioni contabili i.SAF-T, che va inviato solo su richiesta delle autorità fiscali.

Norvegia

SAF-T è in atto su base volontaria dal 2017 e c’è che vorrebbe imporlo su richiesta da gennaio 2020.

Cosa ci riserva il futuro di SAF-T?

I paesi che ricevono dati SAF-T regolari a livello di transazione potrebbero ridurre i requisiti periodici di dichiarazione IVA.  Questo perché la necessità di preparare una dichiarazione IVA contenente informazioni che le autorità fiscali già ricevono su base transazionale può essere considerata come un inutile duplicato. 

La Polonia propone che i dati SAF-T vadano a sostituire la necessità di presentare una dichiarazione IVA a partire da gennaio 2020.

La Romania propone una transizione graduale alla presentazione dei dati sulle transazioni a partire dal 2020, cominciando dalle grandi aziende, con una riduzione delle dichiarazioni IVA da inoltrare.

 

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Il ministro francese dell’Azione e dei conti pubblici, che ha autorità su tutte le questioni fiscali, ha approfittato della procedura necessaria per recepire la direttiva sull’e-commerce dell’UE al fine di sponsorizzare una serie di iniziative mirate a contenere le frodi IVA, tra cui il rinnovato tentativo di creare un sistema di fatturazione elettronica obbligatoria.

Passare da B2G a B2B

Al momento ci troviamo alle ultime fasi di un programma per l’implementazione graduale della fatturazione elettronica B2G (appalti pubblici), in base al quale anche le piccole aziende presto dovranno inviare le proprie fatture agli enti pubblici tramite la cosiddetta piattaforma Chorus.

L’attuale presidente Macron, quando era ancora ministro delle Finanze sotto il suo predecessore François Hollande, aveva proposto di introdurre obblighi simili anche per la fatturazione elettronica B2B, ma la sua proposta era stata respinta a causa di incoerenze con la direttiva IVA e di un aumento percepito dell’onere amministrativo per le aziende.

Tuttavia i tempi sono cambiati e, da quando l’Italia ha aperto la strada il 1 gennaio 2019, anche la Francia, come altri Stati membri dell’UE, ha iniziato a riconoscere nuove opportunità nell’applicazione di un mandato di fatturazione elettronica B2B . Il governo italiano ha ottenuto una deroga UE a determinate disposizioni della direttiva IVA e questo ha permesso al paese di lanciare un mandato nazionale di fatturazione elettronica basato su controlli immediati in tempo reale da parte dell’Agenzia delle entrate. Tali sistemi di fatturazione elettronica di “clearance”, ispirati all’approccio adottato negli ultimi 5-10 anni dai paesi dell’America Latina, si sono dimostrati molto efficaci nella lotta contro le frodi IVA.

Un primo passo verso una fatturazione elettronica di “clearance” a livello nazionale?

Se è ancora troppo presto per parlare di una proposta francese concreta (o teorica) per la fatturazione elettronica B2B, è chiaro che il governo ha intenzioni serie in questo senso. Il Ministro Gérald Darmanin ha dichiarato l’intenzione di avviare un processo di consultazione che coinvolga il settore privato per discutere di come aggiornare le piccole e medie imprese al nuovo sistema nel modo più agevole possibile.

 

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Al di là delle implicazioni delineate nel nostro ultimo post sul blog, il decreto legge portoghese 28/2019 incide sulle aree che vanno al di là della fatturazione, apportando modifiche sia all’archiviazione sia alla trasmissione dei dati fiscali.

Archiviazione elettronica obbligatoria

Una novità introdotta dal decreto legge è l’introduzione esplicita dell’obbligo di archiviazione delle fatture elettroniche in formato digitale, che favorisce ulteriormente l’adozione di formati elettronici. Il Portogallo ha scelto un sistema chiuso in cui, per legge, la fattura deve rimanere nel formato in cui è stata emessa. Ciò significa che le aziende che non emettono fatture elettroniche ma che ne ricevono dai propri fornitori dovranno acquisire e mantenere un archivio elettronico o, in alternativa, rifiutare la fattura e richiederne una versione cartacea. Per quanto riguarda l’archiviazione, infatti, la legge non consente di modificare il formato della fattura.

Il decreto stabilisce poi alcuni requisiti di archiviazione:

I contribuenti hanno l’obbligo di segnalare alle autorità fiscali l’ubicazione del proprio archivio elettronico. Tutti i contribuenti dovranno conformarsi alle regole di transizione del decreto legge entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 17 marzo 2019.

Modifiche all’archiviazione SAF-T (PT)

Oltre alle regole di archiviazione elettronica, sono state introdotte modifiche alla trasmissione dei dati delle fatture all’autorità fiscale attraverso i file SAF-T (PT) modificando le disposizioni stabilite nel decreto legge portoghese n. 198/2012 in merito alle tempistiche di consegna del file SAFT-T (PT). Finora, per adempiere agli obblighi dichiarativi, i contribuenti potevano consegnare il file SAF-T entro il 25 del mese successivo all’emissione della fattura.

Da oggi, invece, si prevedono tempistiche ridotte secondo il seguente programma:

I contribuenti potranno comunque scegliere di trasmettere i dati in tempo reale tramite integrazione del servizio web invece di caricare il file SAF-T (PT).  Il decreto legge ha rafforzato questa opzione, in quanto i contribuenti che scelgono di trasmettere i propri dati in questo modo non sono obbligati a stampare fatture emesse B2C a meno che non sia esplicitamente richiesto dall’acquirente e purché rispettino il requisito di inserire il codice di fatturazione unico nella fattura e utilizzare un software di fatturazione certificato.

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Christiaan Van Der Valk è vicepresidente alla Strategia. Eletto leader globale del Forum economico mondiale per il domani nel 2000, Christiaan è una voce riconosciuta a livello internazionale su strategie di e-business, leggi, politiche, migliori prassi e questioni commerciali.

Ex co-fondatore e presidente di Trustweaver (acquisito da Sovos), Christiaan ricopre anche ruoli di leadership di lunga data presso la Camera di commercio internazionale (ICC) e l’Associazione europea dei fornitori di servizi di fatturazione elettronica (EESPA).

Negli ultimi 20 anni, ha presentato e redatto documenti chiave per incontri internazionali presso l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l’Asia-Europe Meeting, l’Organizzazione mondiale del commercio e diverse altre agenzie delle Nazioni Unite.

Christiaan si è laureato in giurisprudenza presso l’Erasmus Universiteit di Rotterdam.

In qualità di presidente, Andy Hovancik protegge gli interessi fiduciari degli investitori e fornisce la sua esperienza nel settore al team di leadership esecutivo. Andy è stato determinante per la crescita di Sovos, avendo ricoperto per oltre 10 anni il ruolo di Presidente e CEO, e rimane un accanito sostenitore dell’azienda e della sua missione di migliorare le vite e le comunità.

Andy abbraccia l’importanza dell’apprendimento permanente e il potere dell’adattabilità.  Dà priorità alla fiducia e alla responsabilità. Dire ciò che si farà e poi fare ciò che si dice è un motto che ha vissuto e un messaggio che continua a promuovere come Presidente.

A causa di frodi all’imposta sul valore aggiunto (IVA), relativa evasione ed elusione e per via di sistemi di riscossione fiscale inadeguati, ogni anno i paesi dell’Unione europea (UE) devono far fronte a miliardi di euro di perdite IVA. Nel 2016, il divario IVA nell’UE ammontava a 159,5 miliardi di euro, pari al 14 % del gettito IVA atteso. Di conseguenza, i paesi UE hanno introdotto diverse misure per incrementare l’adempimento IVA e rendere i sistemi dedicati più resistenti alle frodi. Una di queste misure è il meccanismo di scissione dei pagamenti.

Che cos’è la scissione dei pagamenti?

Il meccanismo di scissione dei pagamenti altera la normale riscossione IVA separando il pagamento della base imponibile (ad esempio il prezzo del prodotto al netto dell’IVA) dal pagamento dell’ammontare IVA. Esistono alcune varianti, ma generalmente il cliente paga una fattura su due conti separati: l’ammontare netto viene versato sul conto bancario commerciale del fornitore, mentre l’ammontare IVA viene versato direttamente su un conto bancario dedicato del fornitore, chiamato conto IVA. Nella pratica, il pagamento sarà unico e sarà la banca a occuparsi della scissione.

La scissione dei pagamenti è considerata uno strumento per combattere frodi e inadempimenti IVA in grado di impedire ai fornitori di addebitare l’IVA e scomparire senza dichiarare o pagare il dovuto all’autorità fiscale ("frode dell’operatore inadempiente"). Differisce dalla normale procedura europea di riscossione dell’IVA, che si affida alla riscossione da parte del venditore e alla rimessa periodica dell’IVA da parte di operatori registrati.

A dicembre 2017, la Commissione europea ha portato a termine un esauriente studio sulla scissione dei pagamenti, volto a progettare e determinare scenari tecnicamente e legalmente attuabili per utilizzare un meccanismo di scissione dei pagamenti come strumento di riscossione IVA. Lo studio ha rilevato che:

“…non sussiste alcuna prova evidente del fatto che i benefici derivanti dalla scissione dei pagamenti possano essere superiori ai costi. Tra i principali effetti riscontrati c’è il fatto che un più ampio campo di applicazione della scissione dei pagamenti potrebbe comportare una maggiore riduzione del divario IVA, ma aumenterebbe in modo significativo i relativi costi amministrativi”. [fonte]

I paesi UE dotati di meccanismo di scissione dei pagamenti

Nonostante la valutazione inconcludente della Commissione europea, i meccanismi di scissione dei pagamenti sono attualmente in uso in tutto il mondo, principalmente al di fuori dell’UE. Nell’UE, l’Italia e la Romania hanno attuato meccanismi di scissione dei pagamenti mentre la Polonia ha in previsione di fare lo stesso; il Regno Unito, invece, ha iniziato a prenderli in considerazione. 

Il 1° gennaio 2015, l’Italia ha introdotto un meccanismo di scissione per i pagamenti verso la pubblica amministrazione, ai sensi della legge di stabilità del 23 dicembre 2014, n. 190. L’ambito di applicazione è stato ampliato diverse volte, l’ultima delle quali il 1° gennaio 2018.  Attualmente, viene applicato alle forniture di beni e servizi resi a diverse categorie di enti pubblici, come imprese pubbliche, società speciali, fondazioni e relative partecipate, oltre che alle società inserite nell’indice FTSE MIB. Secondo il funzionamento del sistema in Italia, i fornitori addebitano l’IVA italiana su beni e servizi resi alle entità sopra elencate. Quindi, questi clienti “scindono” il pagamento della fattura, pagando la base imponibile ai fornitori e versando l’IVA su un apposito conto bancario IVA del Ministero del Tesoro.

In Polonia, l’introduzione della scissione dei pagamenti è prevista per il 1° luglio 2018. Diversamente dall’Italia, il regime adottato dalla Polonia non richiede ai clienti di effettuare due diversi pagamenti. Sarà invece richiesto un unico pagamento a favore della banca, che poi lo suddividerà tra due conti separati: uno per l’importo al netto dell’IVA da versare sul conto bancario commerciale del fornitore e uno per l’importo dell’IVA da pagare direttamente su un conto bancario IVA dedicato del fornitore.

L’ambito di applicazione del provvedimento relativo alla scissione dei pagamenti polacco sarà molto più ampio rispetto a quello italiano, in quanto verrà applicato a tutte le attività con partita IVA. D’altra parte, il meccanismo polacco di scissione dei pagamenti sarà facoltativo e l’acquirente potrà applicarlo senza essere obbligato.

In Romania, dal 1° gennaio 2018 è attivo un meccanismo di scissione dei pagamenti per le imprese che superano determinati limiti di IVA da versare. In base al meccanismo di scissione dei pagamenti romeno, i dichiaranti IVA sottoposti all’obbligo sono tenuti ad aprire conti bancari separati per la riscossione e il pagamento dell’IVA. La scissione dei pagamenti ai fini IVA è applicata a tutte le forniture imponibili di beni e servizi che hanno luogo in Romania. Come in Italia ma diversamente dalla Polonia, il meccanismo di scissione dei pagamenti è obbligatorio. I fornitori addebitano l’IVA romena su beni e servizi, quindi il cliente opera la scissione dei pagamenti, trasferendo l’IVA direttamente sul conto bancario IVA del fornitore. Il conto bancario IVA del fornitore può essere utilizzato esclusivamente per pagamenti IVA in entrata e in uscita.

Il Regno Unito ha tenuto una concertazione sull’adozione di un meccanismo di scissione dei pagamenti per far fronte alle frodi IVA in ambito e-commerce. In base a questo meccanismo, l’IVA dovuta sulle forniture online andrebbe pagata direttamente alle autorità fiscali del Regno Unito al momento dell’acquisto. In Regno Unito si discute di diverse questioni:

La HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs, corrispondente britannico dell’Agenzia delle Entrate) ha presentato una prima proposta in merito al funzionamento del meccanismo di scissione dei pagamenti intitolata “Alternative method of VAT collection – split payment” (“Metodo alternativo di riscossione dell’IVA: scissione dei pagamenti”), disponibile per la valutazione da parte del pubblico fino al 29 giugno 2018. La proposta dell’HMRC prevede che il commerciante identifichi ed esegua la scissione dei pagamenti per le transazioni relative ai residenti nel Regno Unito e che i fornitori di servizi di pagamento identifichino e provvedano alla scissione dei pagamenti per le transazioni relative a soggetti non residenti. È prevista la compilazione di un registro approvato delle società di pagamento (sia commercianti sia fornitori di servizi di pagamento) che avrebbero facoltà di eseguire la scissione dei pagamenti. Per quanto riguarda i venditori oltreoceano, per ogni pagamento, l’emittente della carta dovrà controllare se sarà una società di pagamento approvata a doversi occupare della scissione di un determinato pagamento. In tal caso, l’emittente della carta trasferirà l’intero pagamento alla società responsabile, la quale provvederà quindi a scindere l’IVA, pagarla direttamente all’HMRC e trasferire il saldo sul conto bancario del venditore oltreoceano. In caso contrario, l’emittente della carta dovrà scindere l’IVA, pagarla direttamente all’HMRC e trasferire il saldo alla società di pagamento non approvata che, a sua volta, lo trasferirà alla banca del venditore oltreoceano. Infine, l’HMRC accrediterà sul conto bancario IVA britannico del venditore l’importo IVA riscosso.

L’impatto della scissione dei pagamenti sulle imprese

Con un meccanismo di scissione dei pagamenti, i fornitori potrebbero essere soggetti a un flusso di cassa negativo. Nonostante i fondi depositati sul conto IVA appartengano al fornitore, questi non potrà utilizzarli liberamente, bensì potrà spenderli soltanto per specifiche finalità previste dal regime normativo. In Polonia, le imprese possono utilizzare i fondi soltanto per versare l’IVA sul conto IVA di chi emette la fattura e per versarla alle autorità fiscali.

In Italia, hanno registrato molto ritardo nell’elaborazione dei rimborsi a favore delle imprese (fino a 90 giorni dalla richiesta di rimborso IVA trimestrale). Questo ritardo consente alle autorità di trattenere l’IVA in entrata per un periodo di tempo più lungo, guadagnando sugli interessi a favore della pubblica amministrazione, ma andando a influire al contempo sul flusso di cassa delle imprese italiane. Per una stima esaustiva delle implicazioni comportate da un sistema di scissione dei pagamenti per il flusso di cassa, vanno considerati i costi inerenti i prestiti, sia per le imprese sia per la pubblica amministrazione.

Per determinare l’impatto sulle imprese, la Commissione europea ha preso in considerazione una serie di fattori e modelli inerenti il meccanismo di scissione dei pagamenti. L’impatto della scissione dei pagamenti su diversi tipi di impresa varia a seconda di diversi fattori, tra cui il tipo di transazione, l’attribuzione della responsabilità per un determinato pagamento, se si tratta di una transazione oltre confine e i costi di adempimento che le aziende dovranno sostenere per implementare le migliori pratiche legate alla scissione dei pagamenti. 

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Nell’Unione europea, la scissione dei pagamenti sta emergendo come nuovo meccanismo di riscossione dell’IVA.  Le imprese devono restare all’erta e essere in grado di adattarsi per far fronte al panorama in costante evoluzione degli adempimenti IVA. Contattaci per sapere in che modo possiamo aiutare la tua impresa a non rimanere indietro.