Il 1° ottobre, la data prevista per il go-live di myDATA, la prima implementazione da parte della Grecia dei Controlli continuativi sulle transazioni (Continuous Transaction Control, CTC), si sta avvicinando rapidamente e la chiarezza normativa in merito alla più ampia riforma fiscale dovrebbe essere idealmente vicina alla completa definizione. La riforma fiscale della Grecia riguarderà non solo le segnalazioni CTC, ma anche la fatturazione elettronica.  Fino a oggi, tuttavia, abbiano visto soltanto una documentazione frammentaria, senza alcuna disposizione chiaramente definita o comunicata riguardante la fatturazione elettronica. Tale frammentarietà alimenta l’incertezza, specialmente a poche settimane dal lancio di myDATA.

Quadri normativi connessi, ma indipendenti

La documentazione frammentaria relativa alla fatturazione elettronica è stata pubblicata contemporaneamente ai documenti su myDATA. Questa concomitanza ha generato l’idea che i due quadri normativi fossero interconnessi al punto che la documentazione sulla fatturazione elettronica dovesse applicarsi esclusivamente all’implementazione di myDATA.  Una parte della documentazione concerneva la fatturazione elettronica tramite fornitori di servizi accreditati, elemento introdotto a febbraio dalla Decisione 1035/2020, che secondo la normativa myDATA è anche uno dei metodi di trasmissione dati alla piattaforma myDATA.  Tra gli altri metodi, ricordiamo la rendicontazione ERP o dai registratori di cassa online. Tuttavia, dal momento che il legislatore ha in seguito emanato ulteriori provvedimenti sulla fatturazione elettronica, come la concessione di incentivi per la fatturazione elettronica per i contribuenti che scelgono di avvalersi di fornitori accreditati per le proprie esigenze di fatturazione elettronica, è apparso chiaro che i due quadri normativi fossero indipendenti (o piuttosto, erano stati concepiti per esserlo).

Nessun cambiamento immediato per la fatturazione elettronica

È importante rammentare che, sebbene l’IAPR preveda chiaramente di adottare, in futuro, la fatturazione elettronica CTC, al momento le attuali regole di fatturazione elettronica “post audit” rimangono le stesse. Lo schema myDATA, il cui lancio è previsto per il 1° ottobre, non inciderà sulla fatturazione elettronica in Grecia. I contribuenti potranno continuare a emettere fatture cartacee o in formato elettronico, a soddisfare i requisiti di integrità e autenticità tramite qualsiasi metodo accettato nella Direttiva IVA (firme digitali, controlli aziendali che verifichino il percorso di audit tra fattura e fornitura (BCAT) o un interscambio elettronico di dati (EDI) disciplinato da accordi basati sulle raccomandazioni emesse nel 1994 dalla Commissione Europea), a esternalizzare e automatizzare i propri processi di fatturazione elettronica B2B affidandoli al proprio fornitore di fiducia, purché segnalino i propri dati alla piattaforma myDATA tramite il loro ERP.

Le aziende che hanno già provveduto ad automatizzare i propri processi aziendali di fatturazione elettronica, con procedure quali procure to pay e order to cash, non sono tenute a interrompere il servizio nemmeno se il loro fornitore non è accreditato. Parimenti, le aziende che in Grecia offrono processi automatizzati di fatturazione elettronica potranno continuare a farlo senza doversi accreditare.

Uno dei concetti chiave che emerge sia per le aziende sia per i fornitori di servizi che operano in Grecia è che la fatturazione elettronica “post audit” è ancora possibile e che la conformità al relativo impianto normativo è d’obbligo. Tuttavia, poiché il Fisco ellenico ha già intrapreso misure verso l’adozione di una forma di fatturazione elettronica CTC, le imprese possono attendersi nei prossimi mesi di ricevere ulteriori informazioni, che faranno chiarezza sulla forma e le particolarità di tale sistema di liquidazione.

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Sovos ha maturato oltre un decennio di esperienza nel tenere aggiornati i propri clienti circa le prescrizioni in tema di fatturazione elettronica in vigore in tutto il mondo.

Come anticipato, le autorità fiscali portoghesi hanno pubblicato ulteriori informazioni sulla regolamentazione delle fatture. Le notizie della scorsa settimana sul rinvio dei requisiti stabiliti durante la riforma della mini fattura elettronica del paese e la revoca dell’obbligo di una società di comunicare una serie di informazioni all’autorità fiscale, culminate nel tanto atteso regolamento sull’unicità numero di identificazione e codici QR.

Nel 2019, il decreto legge 28/2019 ha introdotto il numero identificativo univoco e il codice QR come contenuto obbligatorio della fattura. Precedentemente previsto per essere applicato il 1° gennaio 2020, mancavano i dettagli su ciò che costituisce un numero identificativo univoco e il contenuto dei codici QR. Tuttavia, il governo portoghese ha ora pubblicato un’ordinanza che disciplina ulteriormente entrambi i requisiti.

Un nuovo codice di convalida

Secondo l’ordinanza 195/2020, a partire dal 1° gennaio 2021, le società che emettono fatture ai sensi del diritto portoghese devono comunicare le serie utilizzate nelle fatture alle autorità fiscali portoghesi, prima di applicarle. Una volta comunicata la serie, l’autorità fiscale emette un codice di convalida per ogni serie di numeri segnalata.

Questo codice di convalida viene successivamente utilizzato come parte del numero di identificazione univoco denominato ATCUD. L’ATCUD comprende il codice di convalida della serie e un numero sequenziale all’interno della serie nel formato «ATCUD:Validation Code-Sequential number». L’ATCUD deve essere incluso in tutte le fatture immediatamente prima del codice QR ed essere leggibile su ogni pagina della fattura.

Per ottenere un codice di convalida, i contribuenti devono comunicare i seguenti dati all’autorità fiscale portoghese:

  1. L’identificazione della serie di documenti;
  2. Il tipo di documento, secondo i tipi di documenti stabiliti nella struttura dati SAF-T (PT);
  3. il numero iniziale del numero sequenziale utilizzato all’interno della serie;
  4. la data in cui il contribuente dovrebbe iniziare a utilizzare la serie per la quale è richiesto un codice di convalida;

Una volta approvato, l’autorità fiscale crea un codice di convalida con una dimensione minima di otto caratteri.

Secondo l’ordinanza, il numero sequenziale che fa anche parte dell’ATCUD è un riferimento ottenuto da un campo specifico della versione portoghese del file SAF-T.

Sebbene l’ordinanza intendesse introdurre i dettagli del codice QR, afferma che le specifiche tecniche saranno pubblicate sul sito web dell’autorità fiscale. L’ordinanza afferma tuttavia che un codice QR dovrebbe essere incluso in tutte le fatture e i documenti emessi da software certificato. Si afferma inoltre che il codice QR deve essere incluso nel corpo della fattura (sulla prima o sull’ultima pagina) ed essere leggibile. Le specifiche tecniche per il codice QR sono disponibili sul sito web dell’autorità fiscale.

L’ordinanza della scorsa settimana non modifica l’ambito delle aziende che devono utilizzare software certificato per emettere fatture, né modifica i requisiti di certificazione. Tuttavia, i contribuenti portoghesi devono, ancora una volta, adattare i loro attuali processi aziendali e di conformità e sono sotto pressione per modificare i loro sistemi prima della scadenza del 1° gennaio 2021.

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Come amministratore delegato dell’Europa, James Buckley fornisce la supervisione di tutte le operazioni dei clienti Sovos nella regione. Credente del potere di creare una visione e di attenersi ad essa, James assicura che Sovos esegua tutte le sue principali funzioni aziendali e fornisce la migliore esperienza possibile al cliente.

James ha ricoperto una serie di posizioni senior durante la sua carriera. Tra i punti salienti figurano il suo lavoro che aiuta a guidare molteplici acquisizioni in Europa per Sovos e l’opportunità di essere coinvolto nel lancio e trasformazione di Pitney Bowes. Esperienze che descrive come altamente gratificanti ed educative.

Uno stratega e tattico pratico e determinato auto-descritto, James crede che non si può mai essere più preparati per interazioni importanti con clienti e partner. Un’abitudine e abilità che impressiona continuamente sulla sua squadra per adottare.

Fuori dall’ufficio James ama trascorrere del tempo con la famiglia e, quando possibile, perseguire la sua passione per la corsa. James ha recentemente completato la London Marathon per raccogliere fondi per l’UNICEF, una sfida che non vede l’ora di completare nuovamente.

Nativo della Nuova Zelanda ma anche cittadino britannico, James ha viaggiato molto e ha vissuto in diversi paesi.

Per ulteriori informazioni, vedere il profilo LinkedIn di James.

Norme sull'ubicazione del rischio

Districarsi tra le norme sull’ubicazione del rischio può essere piuttosto scoraggiante. Questo ebook sarà la tua bussola per raggiungere senza intoppi la conformità IPT. Con casi d’uso ed esempi da seguire, ti aiuterà a gestire con successo uno degli elementi più complessi dell’imposta sui premi assicurativi.

  • Spiegazioni dettagliate per determinare l’ubicazione del rischio

  • Indicazioni per ridurre al minimo il rischio di conformità

  • ebook a cura di esperti in materia

Districarsi nel quadro giuridico

Comprendere l'ubicazione del rischio

Azioni legali da cui trarre insegnamento

Di cosa tratta questo ebook sull'ubicazione del rischio

Questo manuale ti aiuterà a comprendere l’ubicazione del rischio e a orientarti fra le norme applicate nei 27 Paesi membri dell’Unione Europea (UE), nello Spazio Economico Europeo (SEE) e nel Regno Unito.

La guida illustra i Paesi in cui si applicano le norme, il quadro giuridico che le ha generate, gli esempi di criteri utilizzati per stabilire l’ubicazione del rischio, le implementazioni locali che differiscono dalla norma e il funzionamento pratico dell’assegnazione dei premi.

  • Contesto geopolitico

  • Struttura legale

  • Direttiva solvibilità II 2009/138/CE, articolo 13, paragrafo 13, compresi gli esempi dei quattro criteri per determinare l’ubicazione del rischio

  • Direttiva solvibilità II 2009/138/CE, articolo 157, paragrafo 1

  • Implementazione locale delle norme sull’ubicazione del rischio: Svizzera, Liechtenstein, Regno Unito e Germania

  • Chiave da asporto

  • Assegnazione premi

  • Come Sovos può aiutare

Come stabilire l'ubicazione del rischio

La direttiva solvibilità II 2009/138/CE, articolo 13, paragrafo 13, consente a un’impresa assicuratrice di identificare la corretta ubicazione del rischio. La direttiva, tra le altre cose, definisce i quattro criteri per stabilire in quale territorio si considera ubicato il rischio o dove debba soggiacere al prelievo fiscale.

Dopo aver individuato l’ubicazione del rischio, l’articolo 157, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II 2009/138/CE stabilisce che lo Stato membro può tassare il premio.

Considerare questi tre punti per determinare la posizione del rischio:

1

L'IPT non è armonizzato
Prendere in considerazione la legge IPT locale quando si determina l'ubicazione del rischio

2

Il rischio determina il criterio
Valutare il rischio di sapere quali criteri utilizzare: ad esempio beni, veicoli, vacanze o viaggi, ecc.

3

Aree geografiche al di fuori di UE e SEE
Le norme locali in genere differiscono dalle norme UE/SEE in materia di ubicazione del rischio

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Per le imprese che operano in Turchia, il 2019 è stato un anno estremamente significativo sotto il profilo dei cambiamenti della normativa fiscale, in particolar modo in ragione della riforma sulla fatturazione elettronica. Da quando è stato introdotto per la prima volta nel 2012, l’obbligo della fatturazione elettronica è cresciuto e le imprese si vedono obbligate ad adattarsi per adempiere ai requisiti per il 2020 e oltre.

Secondo il “General Communique on the Tax Procedure Law” (Comunicato generale sulla legge sulla procedura fiscale), il numero di contribuenti che devono conformarsi all’obbligo di fatturazione elettronica è aumentato. Il Comunicato generale, pubblicato in data 19 ottobre 2019, tratta di altri documenti elettronici, quali l’e-arşiv, l’e-DDT, la certificazione elettronica dei redditi da lavoro autonomo, le ricevute elettroniche, le note spese elettroniche, le polizze assicurative e le ricevute bancarie elettroniche, il documento elettronico del cambio valuta, ecc.

Ambito di applicazione della fatturazione elettronica

A partire dal 1° luglio 2020 i contribuenti con un fatturato lordo pari ad almeno 5 milioni di lire turche negli esercizi fiscali 2018 e 2019 devono obbligatoriamente passare al sistema di fatturazione elettronica. I contribuenti che invece soddisferanno questi requisiti nel 2020 o in un momento successivo saranno tenuti a effettuare il passaggio all’inizio del settimo mese dell’annualità contabile successiva.

La fatturazione elettronica obbligatoria non si basa solo sulla soglia di fatturato

L’autorità fiscale turca ha fissato alcuni parametri settoriali per le imprese che operano in Turchia. Le società autorizzate dall’autorità di regolamentazione del mercato energetico turco, i grossisti o i commercianti di frutta o verdura, i fornitori di servizi online che agevolano il commercio online, gli importatori e i rivenditori sono alcuni dei contribuenti che devono passare alle fatture elettroniche, indipendentemente dal loro fatturato.

Ambito di applicazione della fattura e-arşiv

La e-arşiv fatura viene utilizzata non solo per documentare le transazioni B2C, ma anche nel caso in cui il destinatario della fattura non sia registrato con il TRA per la fatturazione elettronica. Simile alla fattura elettronica, l’e-arşiv, è diventata obbligatoria per i fornitori di servizi di intermediazione, gli inserzionisti online e gli inserzionisti online intermediari che sono passati al nuovo sistema dal 1° gennaio 2020.

D’ora in poi, i contribuenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della fattura elettronica e dell’e-arşiv, saranno ancora tenuti a emettere fatture elettroniche sul portale dell’agenzia delle entrate turca (TRA) se l’importo totale delle fatture emesse verso la medesima persona o impresa nel corso del medesimo giorno, tasse incluse, superi le 5.000 lire turche per le transazioni B2B e le 30.000 lire turche per quelle B2C.

La Turchia continua ad affrontare il problema dell’evasione IVA assumendo un maggiore controllo a livello di rendicontazione e richiedendo informazioni fiscali più dettagliate.  Per questo motivo le imprese che operano in Turchia necessitano di strategie di fatturazione elettroniche ben pianificate per soddisfare le crescenti richieste in tema di trasformazione digitale fiscale.

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A circa due settimane dall’entrata in vigore della prima fase obbligatoria della riforma sulla fatturazione elettronica, il GST Council dell’India ha preso la decisione di frenare e di bloccarne l’attuazione, o perlomeno di sospenderla temporaneamente per un periodo di sei mesi, fino al 1° ottobre 2020.

A seguito di una lunga lista di rilievi, lamentati sia dal settore privato verso il GST Council che da quest’ultimo verso Infosys, il fornitore di infrastrutture IT che gestisce la rete GST, il consiglio ha deciso di riconsiderare la data inaugurale del 1° aprile nel corso di un incontro tenutosi in data odierna, sabato 14 marzo.

Il GST Council ha preso una serie di importanti decisioni, tra cui:

Le decisioni prese durante la 39ma riunione del GST Council comporteranno che il quadro normativo (notifiche) pubblicato agli inizi di dicembre sia emendato oppure sostituito nella sua interezza per riflettere il nuovo stato delle cose. Tuttavia, considerando l’attuale volatilità economica causata dalla pandemia in corso, non è irragionevole attendersi ulteriori rinvii dell’attuazione di questa riforma. Solo quando i mercati globali e le piattaforme tecniche sottostanti alla riforma sul controllo GST sembreranno essersi stabilizzati, si potrà considerare la timeline dell’implementazione di ottobre come definitiva.

 

Chi aveva scommesso che il sistema di fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione, FatturaPA sarebbe stato oggetto di ulteriori riforme, oggi avrebbe vinto. L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha emesso nuove specifiche tecniche e schemi applicativi per le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e i titolari di partita IVA (B2B). Ma cosa significano davvero questi cambiamenti e come incideranno sui processi aziendali?

Aggiornamenti tecnici e di contenuto

Durante le ultime settimane sono stati introdotti tre aggiornamenti:

  1. La nuova versione 1.6 del formato XML della FatturaPA B2B
  2. La nuova versione 1.3 del formato XML della FatturaPAB2G e
  3. La nuova versione 1.8 delle specifiche tecniche per la piattaforma SDI.

L’inclusione delle ritenute alla fonte (in particolare i contributi previdenziali) è uno dei nuovi requisiti per i tracciati XML delle fatture B2B e B2G. Ci sono anche 12 nuovi tipi di documenti (tra cui documenti integrativi e autofatture) e ulteriori 17 nuove opzioni circa la natura della transazione (ad es., motivazioni per esenzioni e inversione contabile).

Questi aggiornamenti dei contenuti richiederanno ora che le aziende acquisiscano competenze ancora maggiori sul sistema fiscale nazionale. I cambiamenti incidono sul momento in cui i contribuenti classificano le proprie forniture di merci o servizi: nel sistema attuale, le imprese non se ne devono preoccupare fino al momento della presentazione delle dichiarazioni IVA, ma secondo il nuovo schema la classificazione sarà effettuata in tempo reale. È probabile che questi aggiornamenti incidano sui processi aziendali.  Si tratta di passi necessari per spianare la strada all’imminente introduzione della dichiarazione IVA precompilata, un’iniziativa che si ritiene andrà ad alleggerire gli oneri amministrativi in capo alle imprese italiane e ne renderà la vita più semplice.

Parallelamente, le ulteriori modifiche derivanti dalle nuove versioni dei formati della FatturaPA hanno un impatto di natura tecnica sulle aziende e richiedono una pronta implementazione a livello IT. Tra gli aggiornamenti di carattere tecnico figurano l’inclusione di ulteriori campi, la lunghezza del contenuto, i caratteri consentiti, il passaggio tra completamento da obbligatorio a facoltativo dei campi e viceversa e quante volte un campo può essere ripetuto.

Le nuove specifiche tecniche hanno anche introdotto nuovi passaggi di convalida che saranno eseguiti dal Sistema di Interscambio, o SDI, la piattaforma a cui è demandato il controllo e lo smistamento delle fatture elettroniche. La maggior parte delle nuove convalide mettono a confronto il contenuto della fattura elettronica con la tipologia di documento e la natura delle transazioni e richiedono che il contribuente sia in grado di comprendere, elaborare e reagire correttamente a nuovi errori.

Scadenze attuative

La piattaforma SDI inizierà l’elaborazione delle fatture B2B nel nuovo formato FatturaPA a partire dal 4 maggio 2020, ma l’Agenzia delle Entrate renderà obbligatorio l’utilizzo del nuovo schema a partire dal 1° ottobre 2020, attivando le nuove convalide (e i relativi errori) successivamente a tale data, in linea col Provvedimento emesso in data 28 febbraio 2020.  Scadenze diverse si applicano alle fatture B2G, a meno che, naturalmente, l’Agenzia delle Entrate non pubblichi nuove regole di transizione per tali fatture prima di tale data. L’entrata in vigore del nuovo schema per le fatture B2G è previsto per il 1° maggio 2020.

Nella pratica l’effetto di queste scadenze è che mentre gli schemi per le fatture B2B e B2G sono in effetti identici sotto il profilo tecnico, i contribuenti dovranno prepararsi a scadenze diverse e a lavorare con due diversi schemi di fattura dal 1° al 4 maggio.

Aggiornamento importante

Il 12 maggio (dopo la pubblicazione di questo blog). l’Agenzia delle Entrate ha ripubblicato la versione 1.3 delle specifiche tecniche della FatturaPA B2G. Sebbene il numero rimanga lo stesso, la versione ripubblicata indica una nuova data di entrata in vigore per il nuovo schema B2G: il 4 maggio. Stante l’obbligatorietà dello schema B2G il 4 maggio, la piattaforma SDI sarà in grado di elaborare gli schemi B2G e B2B simultaneamente e non in date diverse, come specificato in precedenza.

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Per saperne di più su quello che riteniamo essere il futuro del settore, scarica Tendenze in materia di conformità IVA continuativa.

L’agenzia delle entrate turca (Turkish Revenue Administration, TRA) ha finalmente pubblicato il lungamente atteso manuale applicativo del Documento di Trasporto Elettronico. Il manuale chiarisce come funzionerà il processo di consegna elettronica e risponde ai quesiti che ricorrono con maggiore frequenza. Il testo affronta inoltre l’applicazione, l’ambito e la struttura del processo, delinea gli scenari di maggiore rilevanza e fornisce chiarimenti alle aziende che manifestano perplessità riguardo l’adozione dei documenti di accompagnamento elettronici.

Come si applica il documento di trasporto elettronico?

Il documento di trasporto elettronico è la versione sostitutiva della “bolla di consegna” che viene comunemente emessa in forma cartacea e consentirà alle autorità di monitorare regolarmente in un ambiente elettronico i movimenti delle merci consegnate.

Il documento di accompagnamento elettronico ha il medesimo valore legale di quello cartaceo, ma a differenza di quest’ultimo viene emesso, inoltrato, conservato e inviato in formato digitale.

Quali sono le categorie interessate dalla normativa sulla bolla di consegna elettronica?

Secondo la circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate turca alla fine di febbraio, i contribuenti che rientrano nel campo di applicazione della bolla di consegna elettronica sono:

I contribuenti impegnati nel commercio di frutta e verdura in qualità di intermediari o commercianti hanno completato la transizione il 20 gennaio 2020. Gli altri contribuenti dovranno adeguarsi alla prescrizione normativa entro il 1° luglio 2020.

I contribuenti considerati a rischio di inadempienza fiscale o scarsamente adempienti dall’Agenzia delle Entrate sono tenuti a completare il passaggio al regime di consegna elettronica entro tre mesi dalla notifica.

Altri argomenti inclusi nel manuale applicativo della bolla di consegna elettronica

Oltre alla spiegazione dei concetti basilari, il manuale precisa le fattispecie di applicazione precedentemente indicate, chiarendo aree di confusione espresse dai contribuenti.

Gli scenari principali sono:

Altri argomenti trattati comprendono:

Le informazioni dettagliate sono disponibili in lingua turca sul sito Web della TRA sui documenti elettronici.

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Due mesi dopo la chiusura della pubblica consultazione sul regime myDATA, l’autorità fiscale greca, AADE, non ha ancora condiviso il feedback ricevuto dal settore sul regime proposto o fatto alcun annuncio ufficiale al riguardo. Tuttavia, le discussioni in loco indicano che l’AADE potrebbe reintrodurre l’ordine del giorno inizialmente proposto nell’agosto 2018, che imporrebbe la fatturazione elettronica basata su un modello di clearance.

Si ritiene che l’AADE, a seguito del contributo delle parti interessate, abbia realizzato che la fatturazione elettronica obbligatoria con modello di clearance sarà necessaria per raggiungere i suoi ambiti obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e di lotta contro la frode fiscale. In ogni caso, bisognerà prima ottenere una deroga dell’UE alla direttiva IVA e l’AADE dovrà seguire la logistica e le formalità del processo di deroga, compresa la giustificazione della richiesta di attuare misure speciali che si discostano dalla libertà di scelta della direttiva in merito alle modalità di fatturazione.

Primi passi

Un primo passo verso le fatturazioni elettroniche di clearance consisterebbe nel formalizzare la definizione di fornitori di servizi di fatturazione elettronica. L’attuale ruolo di tali fornitori nel framework myDATA è di aiutare i contribuenti nella preparazione, nel consolidamento e nella trasmissione dei dati al portale governativo. In futuro, il ruolo di tali fornitori potrebbe rimanere immutato, nel qual caso questi ultimi avrebbero bisogno di scarsa o nessuna supervisione governativa, oppure potrebbe espandersi e includere funzioni che in genere si trovano al centro dei controlli fiscali governativi, come la liquidazione di una fattura secondo diverse modalità.

Nel primo caso il sistema riprenderebbe il modello di clearance usato in India, in cui un fornitore di servizi applicativi (funzione non regolamentata), può svolgere varie funzioni, come la verifica del numero di riferimento della fattura sul documento, che nel quadro greco potrebbe corrispondere a verifica del numero di riferimento pertinente nell’ambito dello schema myDATA, denominato MARK. Il ruolo più esteso, invece, prevederebbe una funzione regolamentata soggetta al controllo del governo e ai criteri di ammissibilità generalmente restrittivi. Il fornitore del servizio agirà quindi nella sua qualità di agenzia governativa, simile a un PAC in Messico, che svolge la funzione di liquidazione della fattura esternalizzata dal governo. Resta da vedere quale di queste due strade prenderà la Grecia.

Per quanto riguarda il calendario di attuazione, il progetto myDATA dovrebbe essere rinviato di tre mesi, cosa che lascerebbe alle autorità più tempo per completare il sistema di accreditamento per i fornitori di servizi di fatturazione elettronica all’inizio del 2020. La nuova data di lancio prevista per lo schema myDATA è il 1 aprile 2020.

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Per saperne di più in materia di adempimento fiscale in Grecia, segui il nostro webinar del 14 novembre, quando parleremo del quadro myDATA nonché del programma della Grecia per rendere obbligatoria la fatturazione elettronica.

La Grecia ha compiuto un passo importante verso la digitalizzazione del proprio sistema fiscale e l’introduzione di una piattaforma innovativa per l’adempimento fiscale dedicata ai contribuenti. La nuova piattaforma metterà a disposizione delle aziende un ambiente collaborativo nel quale i dati forniti all’agenzia delle entrate greca (IAPR) non interesseranno soltanto i loro libri contabili, ma serviranno anche a compilare automaticamente la situazione fiscale dei loro acquirenti.

Come conseguenza diretta di questa soluzione innovativa, i contribuenti saranno sollevati da alcuni obblighi di dichiarazione, i quali verranno adempiuti automaticamente dal sistema.

I contribuenti presenteranno sulla piattaforma, attraverso una soluzione automatizzata o tramite il portale web dell’IAPR, i dati sulle transazioni che verranno loro richiesti.

La nuova piattaforma, denominata myDATA, che sta per My Digital Accounting and Tax Application (la mia applicazione per contabilità e imposizione fiscale digitali), comprende due registri: il Record Book e il Summary Book.

Nel primo sono riportate le transazioni inoltrate alla piattaforma myDATA. Queste transazioni vengono categorizzate come entrate o uscite a seconda della tipologia (ad es. vendita di beni, prestazione di servizi e così via). I dati categorizzati vengono poi riassunti nel Summary Book, dove daranno vita a un’istantanea dei risultati contabili e fiscali per il periodo corrispondente.

I fornitori dovranno presentare un riepilogo di tutte le transazioni di vendita nazionali e oltre confine (all’ingrosso o al dettaglio). I dati sulle vendite dichiarati andranno ad aggiornare i libri delle entrate, mentre i dati sulle transazioni nazionali, quelli delle uscite corrispondenti agli acquirenti.

Gli acquirenti dovranno presentare un riepilogo delle fatture di acquisto nazionali e internazionali per le transazioni B2C in Grecia e all’estero. D’altra parte, dovranno presentare le acquisizioni dall’estero e saranno corresponsabili, insieme ai fornitori, per la dichiarazione delle transazioni B2B in Grecia. Se i fornitori non presenteranno le relative transazioni sulla piattaforma myDATA, gli acquirenti, per poter adempiere ai requisiti dei libri contabili elettronici, dovranno trasmettere i dati di tali transazioni.

I contribuenti continueranno a presentare dichiarazioni fiscali in base ai propri libri contabili ma, una volta presentate, i dati dichiarati saranno confrontati con i risultati dei dati registrati nei libri elettronici per il periodo corrispondente. Se viene rilevata una discrepanza tra i libri elettronici e le dichiarazioni IVA, il contribuente dovrà correggerla entro un periodo di due mesi. Superato questo limite temporale (disaccordo iniziale) il contribuente avrà due opzioni: 1) correggere la discrepanza e ristabilire la coerenza tra le dichiarazioni IVA e i libri elettronici, oppure 2) giustificare la discrepanza e ristabilire la coerenza, anch’essa corroborata da giustificazione. Se verrà adottata una di queste due misure, il disaccordo sarà considerato cessato e non verranno intraprese ulteriori azioni.

Se invece il contribuente non agisce entro il periodo limite di due mesi per correggere o giustificare la discrepanza, potranno avere luogo controlli fiscali o multe.

L’IAPR mette a disposizione un portale online di prova, dove i contribuenti possono testare le soluzioni proposte e l’integrazione del loro software contabile con le API di myDATA.

La proposta strutturale di myDATA è stata sottoposta a consultazione pubblica fino al 6 settembre 2019; ad oggi, l’IAPR non ha ancora pubblicato comunicazioni in merito al feedback ricevuto dagli operatori di settore e da altri parte interessate. Si prevede che myDATA sarà introdotto come progetto pilota nel quarto trimestre del 2019 e che sarà pienamente operativo entro l’inizio del 2020.

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Nel giugno di quest’anno, il ministro dell’azione e dei conti pubblici francese, Gérald Darmanin, ha dichiarato, attirando l’attenzione di molti, che il governo francese ha intenzione di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica anche per le transazioni B2B. Ora sembrerebbe che il governo, guidato su questo tema dal ministro Darmanin e dal ministro delle finanze, Bruno Le Maire, sia passato dalle parole ai fatti. La legge finanziaria francese per il 2020, presentata formalmente in seguito al Consiglio dei ministri del 27 settembre, codifica il piano di estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica B2G già in vigore fino a coprire anche le fatture elettroniche B2B.  

Cosa c’è di nuovo?

In soli tre brevi paragrafi, il progetto di legge finanziaria delinea i principi generali di questa riforma in stato embrionale. Mentre molto verrà chiarito dai decreti successivi, l’art. 56 della legge finanziaria introduce la regola generale secondo la quale le fatture in forma elettronica saranno obbligatorie e, di conseguenza, le fatture cartacee non saranno più consentite. Inoltre, lascia intendere che le fatture elettroniche saranno sottoposte ad approvazione da parte dell’autorità fiscale o che, in alternativa, i dati in esse contenuti saranno trasmessi all’autorità fiscale per consentire i controlli IVA sulla fattura. Essenzialmente, e senza alcuno stupore, la Francia si unirà alle fila di altri paesi come Messico, Turchia, Italia e Brasile, che già hanno implementato misure per contrastare il divario IVA tramite meccanismi di controllo dell’imposta in tempo reale. 

La tabella di marcia per l’applicazione del mandato, così come è avvenuto per il mandato B2G attualmente in vigore, sarà distribuita su diverse fasi, con un’applicazione graduale sulle aziende a seconda delle loro dimensioni. La prima fase del mandato avrà inizio il 1 gennaio 2023 e, secondo il disegno di legge, l’intera economia dovrebbe essere operativa secondo il nuovo sistema di fatturazione elettronica entro il 1 gennaio 2025.  

Il governo afferma inoltre che, nel corso del prossimo anno, presenterà una relazione al Parlamento, l’Assemblée Nationale, volta a illustrare le modalità di attuazione della riforma, nonché l’analisi di fondo di quale metodo e quali regolamenti costituiscono la soluzione tecnica, giuridica e operativa più appropriata, in particolare per quanto riguarda la clearance/trasmissione dei dati delle fatture all’amministrazione fiscale.

Qual è il passo successivo?

Oltre all’analisi e alla stesura delle leggi e relazioni annunciate dal governo, è anche chiaro che un altro elemento critico deve essere affrontato prima che la riforma diventi realtà: Bruxelles.  

Da quando l’Italia ha intrapreso lo stesso percorso ed è diventato il primo paese dell’UE a introdurre la clearance tramite fatturazione elettronica B2B, sono stati individuati molti parallelismi tra i due paesi. Entrambi condividono una situazione simile in termini di divario IVA e di infrastrutture IT, il che ha indotto molti esperti (giustamente) a supporre che la Francia avrebbe seguito il percorso Intrapreso dall’Italia. Tuttavia, per agire nel pieno rispetto della legge, l’Italia ha dovuto chiedere e ottenere l’autorizzazione dal Consiglio dell’Unione europea per discostarsi dalle disposizioni della direttiva UE sull’IVA (2006/112/CE). Il governo francese ha riconosciuto che dovrà fare altrettanto.  

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Il mese scorso abbiamo effettuato alcune previsioni su come il risultato delle elezioni avrebbe influito sul programma dell’Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR) in merito alla riforma della presentazione di dichiarazioni elettroniche e della fatturazione elettronica allora in programma. Sembra che il governo appena eletto sia pienamente in linea con il programma di IAPR per implementare contabilità e dichiarazioni elettroniche (la fatturazione elettronica obbligatoria è ancora in programma, ma in una fase successiva) e il modello proposto, come annunciato ieri dal ministro delle Finanze durante una sessione parlamentare.

La IAPR ha compiuto notevoli progressi in direzione dell’implementazione del sistema di presentazione delle dichiarazioni elettroniche (denominato “Epopis”), pubblicando proprio ieri le specifiche tecniche e le istruzioni per la trasmissione dei dati alla piattaforma IAPR. La piattaforma di presentazione delle dichiarazioni IAPR ora ha un nome, “ myDATA”, e include contabilità digitale e applicazione delle imposte. È bene sottolineare che non è stata ancora resa disponibile alcuna documentazione legale.

Dopo aver messo a disposizione informazioni sufficienti sulla procedura e sui dettagli tecnici, la IAPR ha avviato una consultazione pubblica per ricevere dalle imprese e dalle parti interessate pareri sul sistema di presentazione delle dichiarazioni elettroniche proposto, consultazione che rimarrà aperta fino al 6 settembre 2019.

Il 7 luglio, la Grecia è andata al voto per eleggere un nuovo governo. Il partito di sinistra del governo precedente, al potere dal 2015, ha subito un duro colpo:  eletto con la speranza che potesse introdurre politiche meno severe, in realtà secondo molti non solo non ci sarebbe riuscito, ma avrebbe addirittura peggiorato la situazione. Come era prevedibile, quindi, il partito di centrodestra dell’opposizione ha trionfato con la maggioranza assoluta. Con questo risultato, la Grecia ha nuovamente votato per il cambiamento, scegliendo un programma che dovrebbe stimolare la crescita economica.

Impatto sulla riforma della fatturazione elettronica in programma

Prevediamo che il risultato delle recenti elezioni potrebbe avere un impatto sull’ordine del giorno dell’Autorità indipendente delle entrate pubbliche (AADE) in merito a come la Grecia attuerà la riforma della fatturazione elettronica in programma.

L’AADE, che ha autorità su tutte le questioni fiscali nel paese, è anche l’ente che ha architettato la recente proposta per un quadro nazionale di fatturazione e rendicontazione elettroniche. Trattandosi di un’autorità indipendente e non soggetta ad alcuna forma di supervisione o controllo da parte del governo, l’AADE non dovrebbe essere influenzata dall’esito delle elezioni parlamentari; tuttavia, la sua politica potrebbe variare a seconda di quanto rigoroso sarà il nuovo governo con i controlli fiscali e l’applicazione dei relativi obblighi nel tentativo di combattere l’evasione fiscale e colmare il disavanzo IVA del paese.

Potenziali scenari

Prima di effettuare previsioni, è bene sottolineare che l’AADE inizialmente ha previsto un mandato di fatturazione elettronica simile a quello introdotto in Italia nel 2018-2019. Tuttavia, proprio come l’Italia, in questo caso la Grecia avrebbe bisogno di chiedere e ottenere l’approvazione UE prima di una simile riforma. Una deroga UE simile a quella concessa all’Italia, però, richiederebbe tempo e potrebbe essere più difficile da ottenere, poiché la Grecia è priva dell’infrastruttura tecnica di fatturazione elettronica B2G di cui l’Italia già disponeva.  Pertanto, ha preferito affidarsi a un altro modello, basato sulla rendicontazione e sulla contabilità elettroniche, tenute all’interno della piattaforma online dell’agenzia delle entrate greca. In sostanza, questo modello è una combinazione di trasmissione dei dati di base della fattura guidata dai fornitori e requisiti sul lato acquirente per la convalida dei dati con diverse informazioni contabili.  La procedura consentirà anche di aggiornare i libri contabili digitali dell’AADE. Il modello proposto non arriva alla “clearance” in tempo reale delle fatture elettroniche, ma l’AADE ha affermato che questo approccio in stile latinoamericano è, in definitiva, il suo obiettivo per il paese.

L’AADE ha annunciato che il modello di rendicontazione e contabilità sarà attuato nel gennaio 2020 ma, poiché nei prossimi mesi il paese si troverà ad affrontare un cambiamento politico, questa scadenza appare poco realistica.

Sebbene sia difficile prevedere se la Grecia passerà o meno al quadro di rendicontazione e contabilità elettroniche proposto, è ancor meno probabile che le autorità cambino la portata o le specifiche dei dati della fattura da inviare all’amministrazione fiscale negli schemi di trasmissione futuri. Se le indicazioni in termini di implementazione possono cambiare, lo spostamento dell’attenzione dalla conformità tradizionale e audit a controlli delle transazioni più continui in tempo reale o quasi è significativo. Questa tendenza sta guadagnando terreno in tutta Europa ed è politicamente inarrestabile, poiché sempre più governi stanno adottando misure per combattere le frodi e rendere i controlli fiscali più efficaci.

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L’Italia è in prima linea nella fatturazione elettronica B2G in Europa fin dal lancio del Sistema di Interscambio (SDI), piattaforma per la fatturazione elettronica creata e resa obbligatoria per tutti i fornitori del settore pubblico nel 2014.

Mentre alcuni dei suoi vicini europei si adoperano per recuperare lentamente terreno, l’Italia continua a migliorare l’integrazione delle nuove tecnologie nelle procedure della pubblica amministrazione. L’ultima novità è l’introduzione degli ordini elettronici negli appalti pubblici. Sfruttando il successo ottenuto dal Nodo di Smistamento degli Ordini della pubblica amministrazione in Emilia-Romagna, l’Italia sta ora estendendo questa funzionalità in tutto il paese.

Ordini elettronici per acquisti non limitati ai soli prodotti sanitari

Dal 1º ottobre 2019, tutti gli ordini di prodotti acquistati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) devono essere consegnati e ricevuti dai fornitori tramite la piattaforma NSO. I fornitori interessati dal provvedimento saranno tenuti a ricevere ordini elettronici dagli enti pubblici: la pubblica amministrazione non procederà alla liquidazione e al pagamento di fatture emesse da società non conformi. È interessante notare che il provvedimento copre tutti gli ordini di acquisto effettuati da enti associati al SSN, compresi non solo i prodotti di carattere sanitario ma anche le forniture per ufficio e di elettronica.  

Oltre alla ricezione obbligatoria degli ordini elettronici, i fornitori potranno anche inviare messaggi alla pubblica amministrazione. In casi precedentemente concordati tra fornitori e pubblica amministrazione, la società fornitrice può inviare ordini elettronici precompilati all’acquirente della pubblica amministrazione, che potrà confermare o rifiutare la fornitura proposta.

Ordini elettronici e fornitori esteri

Anche i fornitori esteri dovranno adeguarsi al provvedimento. Il mandato NSO avrà un certo impatto sulla fatturazione elettronica per le pubbliche amministrazioni italiane, visto che alcuni dati degli ordini elettronici devono essere inclusi nelle fatture elettroniche che vengono trasmesse attraverso l’SDI.

Il sistema NSO è basato sull’infrastruttura SDI esistente e, di conseguenza, la comunicazione con l’NSO richiede che il canale venga accreditato in maniera simile all’SDI. I fornitori e gli intermediari che già provvedono alla trasmissione di messaggi tramite la piattaforma SDI devono conformarsi ai requisiti di certificazione complementari, che devono ancora essere pubblicati. Inoltre, le specifiche tecniche mostrano che gli intermediari PEPPOL possono interagire con la piattaforma NSO grazie a un servizio di Access Point accreditato con l’NSO.

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Chi ha seguito da vicino gli annunci SAF-T degli ultimi anni può essere perdonato se ha avuto la sensazione di assistere alla stessa scena più e più volte,  con un susseguirsi di date di inizio e obblighi di rendicontazione annunciati, poi modificati e ripubblicati man mano che i paesi interessati valutavano le rispettive esigenze e la disponibilità delle aziende a fornire i dati nei formati richiesti.

All’inizio del mese, la Polonia ha annunciato che le modifiche previste per il 1° luglio 2019, per la presentazione obbligatoria dei dati SAF-T e il corrispondente annullamento dell’obbligo di presentare una dichiarazione IVA periodica, sarebbero state rinviate a gennaio 2020. 

Sempre questo mese, la Romania ha reso nota l’intenzione di diventare l’ottavo paese ad adottare SAF-T introducendo i requisiti per la rendicontazione delle transazioni entro la fine del 2020.   

Ma che cos’è SAF-T? Come si pongono i paesi che hanno introdotto la relativa legislazione e cosa ci riserva il futuro?

SAF-T: un formato di file per la verifica delle imposte

Il formato SAF-T, ovvero il file di verifica standard per le imposte, è stato sviluppato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con l’obiettivo di creare uno standard per lo scambio elettronico dei dati contabili tra le organizzazioni alle relative autorità fiscali nazionali e gli auditor esterni.

I due principi chiave alla base di questo concetto sono:

  1. Le organizzazioni dovrebbero essere in grado di esportare informazioni dai loro sistemi contabili (fatture, pagamenti, libri giornale e master file) in un formato standard per
  2. Consentire ad autorità fiscali e auditor esterni di rendere ispezioni e verifiche fiscali più efficienti ed efficaci.

Nel 2005, l’OCSE ha rilasciato la prima versione dello schema SAF-T, che fornisce dettagli sul contenuto di un report xml SAF-T e su come formattare e strutturare tali dati.  Lo schema originale si basava su libro mastro e dettagli di fatture e pagamenti, insieme ai master file di clienti e fornitori.  Nel 2010 è stata presentata una seconda versione dello schema SAF-T che includeva informazioni sull’inventario e sui capitali fissi.

Ciò che l’OCSE non ha definito e che spetta quindi all’amministrazione fiscale di ciascun paese decidere è il formato esatto in cui i dati vanno acquisiti e quando e come vanno inviati all’amministrazione fiscale.

Approcci diversi

Dai paesi che hanno adottato SAF-T emergono tre approcci generali:

In alcuni casi, si parte dall’obbligo di produrre dati su richiesta e si sfocia poi in invii periodici.

A che punto siamo?

Oggi sono sette i paesi che hanno introdotto leggi a sostegno dei requisiti SAF-T.

Portogallo

Il Portogallo è stato uno dei primi ad adottare questi provvedimenti, tanto che dal 2008 gli enti portoghesi sono tenuti a estrarre i dati nel formato di file SAF-T (basato sulla prima versione dello schema OCSE SAF-T) con cadenza annuale.  Nel 2013 sono seguite ulteriori estensioni per includere i dati delle fatture di vendita e altri documenti su base mensile.

Lussemburgo

Il Lussemburgo ha introdotto l’obbligo di estrarre i dati in formato SAF-T nel 2011.  La norma si applica solo alle aziende con sede in Lussemburgo soggette al piano dei conti locale e i dati vanno presentati soltanto su richiesta delle autorità fiscali.

Francia

La Francia ha introdotto un requisito SAF-T nel 2014, utilizzando un formato proprietario anziché lo standard SAF-T dell’OCSE, che richiede l’invio dei file in formato .txt.  Al momento l’invio dei dati è previsto solo su richiesta delle autorità fiscali francesi.

Austria

L’Austria ha introdotto il SAF-T nel 2009 e al momento prevede l’invio dei dati solo se richiesto dalle autorità fiscali.

Polonia

A oggi, la Polonia è forse il più grande sostenitore del formato SAF-T, avendo introdotto l’obbligo per le grandi aziende di presentare dichiarazioni JPK (Jednolity Plik Kontrolny) con cadenza mensile nel 2016.

Lituania

La Lituania ha introdotto l’obbligo di presentare i.MAS basati su SAF-T in maniera graduale, iniziando dalle organizzazioni più grandi nel 2016 e lavorando per imporre SAF-T a tutte le imprese entro il 2020.  L’i.MAS si compone di tre parti: la segnalazione i.SAF delle fatture di acquisto e di vendita su base mensile, la comunicazione i.VAZ dei documenti di trasporto/spedizione e il resoconto sulle transazioni contabili i.SAF-T, che va inviato solo su richiesta delle autorità fiscali.

Norvegia

SAF-T è in atto su base volontaria dal 2017 e c’è che vorrebbe imporlo su richiesta da gennaio 2020.

Cosa ci riserva il futuro di SAF-T?

I paesi che ricevono dati SAF-T regolari a livello di transazione potrebbero ridurre i requisiti periodici di dichiarazione IVA.  Questo perché la necessità di preparare una dichiarazione IVA contenente informazioni che le autorità fiscali già ricevono su base transazionale può essere considerata come un inutile duplicato. 

La Polonia propone che i dati SAF-T vadano a sostituire la necessità di presentare una dichiarazione IVA a partire da gennaio 2020.

La Romania propone una transizione graduale alla presentazione dei dati sulle transazioni a partire dal 2020, cominciando dalle grandi aziende, con una riduzione delle dichiarazioni IVA da inoltrare.

 

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Il ministro francese dell’Azione e dei conti pubblici, che ha autorità su tutte le questioni fiscali, ha approfittato della procedura necessaria per recepire la direttiva sull’e-commerce dell’UE al fine di sponsorizzare una serie di iniziative mirate a contenere le frodi IVA, tra cui il rinnovato tentativo di creare un sistema di fatturazione elettronica obbligatoria.

Passare da B2G a B2B

Al momento ci troviamo alle ultime fasi di un programma per l’implementazione graduale della fatturazione elettronica B2G (appalti pubblici), in base al quale anche le piccole aziende presto dovranno inviare le proprie fatture agli enti pubblici tramite la cosiddetta piattaforma Chorus.

L’attuale presidente Macron, quando era ancora ministro delle Finanze sotto il suo predecessore François Hollande, aveva proposto di introdurre obblighi simili anche per la fatturazione elettronica B2B, ma la sua proposta era stata respinta a causa di incoerenze con la direttiva IVA e di un aumento percepito dell’onere amministrativo per le aziende.

Tuttavia i tempi sono cambiati e, da quando l’Italia ha aperto la strada il 1 gennaio 2019, anche la Francia, come altri Stati membri dell’UE, ha iniziato a riconoscere nuove opportunità nell’applicazione di un mandato di fatturazione elettronica B2B . Il governo italiano ha ottenuto una deroga UE a determinate disposizioni della direttiva IVA e questo ha permesso al paese di lanciare un mandato nazionale di fatturazione elettronica basato su controlli immediati in tempo reale da parte dell’Agenzia delle entrate. Tali sistemi di fatturazione elettronica di “clearance”, ispirati all’approccio adottato negli ultimi 5-10 anni dai paesi dell’America Latina, si sono dimostrati molto efficaci nella lotta contro le frodi IVA.

Un primo passo verso una fatturazione elettronica di “clearance” a livello nazionale?

Se è ancora troppo presto per parlare di una proposta francese concreta (o teorica) per la fatturazione elettronica B2B, è chiaro che il governo ha intenzioni serie in questo senso. Il Ministro Gérald Darmanin ha dichiarato l’intenzione di avviare un processo di consultazione che coinvolga il settore privato per discutere di come aggiornare le piccole e medie imprese al nuovo sistema nel modo più agevole possibile.

 

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Al di là delle implicazioni delineate nel nostro ultimo post sul blog, il decreto legge portoghese 28/2019 incide sulle aree che vanno al di là della fatturazione, apportando modifiche sia all’archiviazione sia alla trasmissione dei dati fiscali.

Archiviazione elettronica obbligatoria

Una novità introdotta dal decreto legge è l’introduzione esplicita dell’obbligo di archiviazione delle fatture elettroniche in formato digitale, che favorisce ulteriormente l’adozione di formati elettronici. Il Portogallo ha scelto un sistema chiuso in cui, per legge, la fattura deve rimanere nel formato in cui è stata emessa. Ciò significa che le aziende che non emettono fatture elettroniche ma che ne ricevono dai propri fornitori dovranno acquisire e mantenere un archivio elettronico o, in alternativa, rifiutare la fattura e richiederne una versione cartacea. Per quanto riguarda l’archiviazione, infatti, la legge non consente di modificare il formato della fattura.

Il decreto stabilisce poi alcuni requisiti di archiviazione:

I contribuenti hanno l’obbligo di segnalare alle autorità fiscali l’ubicazione del proprio archivio elettronico. Tutti i contribuenti dovranno conformarsi alle regole di transizione del decreto legge entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 17 marzo 2019.

Modifiche all’archiviazione SAF-T (PT)

Oltre alle regole di archiviazione elettronica, sono state introdotte modifiche alla trasmissione dei dati delle fatture all’autorità fiscale attraverso i file SAF-T (PT) modificando le disposizioni stabilite nel decreto legge portoghese n. 198/2012 in merito alle tempistiche di consegna del file SAFT-T (PT). Finora, per adempiere agli obblighi dichiarativi, i contribuenti potevano consegnare il file SAF-T entro il 25 del mese successivo all’emissione della fattura.

Da oggi, invece, si prevedono tempistiche ridotte secondo il seguente programma:

I contribuenti potranno comunque scegliere di trasmettere i dati in tempo reale tramite integrazione del servizio web invece di caricare il file SAF-T (PT).  Il decreto legge ha rafforzato questa opzione, in quanto i contribuenti che scelgono di trasmettere i propri dati in questo modo non sono obbligati a stampare fatture emesse B2C a meno che non sia esplicitamente richiesto dall’acquirente e purché rispettino il requisito di inserire il codice di fatturazione unico nella fattura e utilizzare un software di fatturazione certificato.

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