L’UE e il Regno Unito utilizzano il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) per identificare gli operatori commerciali.

Che cos’è un numero EORI?

Le imprese e le persone che desiderano commerciare nell’UE e nel Regno Unito devono utilizzare il numero EORI come numero di identificazione in tutte le procedure doganali quando scambiano informazioni con le amministrazioni doganali. L’UE ha un numero di identificazione standard per tutta l’UE, mentre il Regno Unito richiede un numero EORI GB separato per il commercio nel Regno Unito dopo la Brexit.

Lo scopo di avere un documento d’identità standard nell’UE è quello di creare efficienza sia per i commercianti che per le autorità doganali. Tuttavia, è fondamentale assicurarsi che vengano presi in considerazione tutti gli aspetti del sistema.

Chi ha bisogno di un numero EORI?

La necessità principale di un numero EORI è quella di poter presentare una dichiarazione doganale sia per le importazioni che per le esportazioni. L’orientamento è che un operatore commerciale dovrebbe ottenere un numero EORI nel primo paese di importazione o esportazione. I vettori richiedono anche un numero EORI.

Formato del numero EORI

Il numero EORI è composto da due parti:

Anche il Regno Unito ha adottato questo formato, con numeri EORI GB per il commercio in Gran Bretagna (GB) e un numero EORI XI per il commercio attraverso il protocollo dell’Irlanda del Nord. Il Regno Unito e l’Unione europea dispongono di banche dati online in cui è possibile verificare lo stato di un numero EORI.

Numeri EORI GB e XI

Da quando il Regno Unito ha lasciato l’UE, è ora necessario avere un numero EORI GB separato per importare ed esportare dalla GB. Questo numero non sarà valido nell’UE. Tuttavia, se le aziende operano dall’Irlanda del Nord, grazie al protocollo dell’Irlanda del Nord, è possibile richiedere un numero XI EORI per importare nell’UE.

Inizialmente, dopo l’introduzione del prefisso XI, sono stati segnalati diversi problemi. Tra questi, l’impossibilità per le autorità fiscali di riconoscere gli XI numeri EORI o di collegarli ai numeri IVA esistenti nell’UE. Spesso le imprese hanno trovato più semplice cancellare un numero EORI XI e richiedere un numero EORI UE in uno Stato membro, soprattutto se tale Stato membro è il principale punto di ingresso per le importazioni nell’UE.

Problemi pratici relativi agli EORI

Alcuni dei problemi più comuni che riscontriamo presso Sovos includono:

Come Sovos può aiutare

Sovos fornisce un servizio di registrazione EORI per i commercianti che devono richiedere un numero EORI. Possiamo anche collegare eventuali numeri di partita IVA dell’UE all’EORI per garantire che le dichiarazioni doganali siano registrate correttamente, assicurando un processo regolare ed evitando ritardi.

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Secondo la legislazione doganale europea, le imprese non stabilite nell’UE devono nominare un rappresentante a fini doganali quando importano merci nell’UE. In particolare, il Codice doganale dell’Unione stabilisce che le imprese non residenti nell’UE devono nominare un rappresentante indiretto.

Al termine del periodo transitorio della Brexit, molte imprese britanniche hanno improvvisamente dovuto nominare un rappresentante indiretto per sdoganare le merci nell’UE. In questo articolo analizzeremo in dettaglio le sfide di questo requisito.

Chi può agire come rappresentante indiretto?

La rappresentanza indiretta implica che gli agenti sono responsabili in solido per qualsiasi debito doganale (dazi all’importazione o all’esportazione), motivo per cui è più difficile per le imprese trovare società di trasporto e spedizionieri doganali disposti ad agire per loro conto rispetto alle importazioni con rappresentanza diretta.

Le condizioni per essere un rappresentante indiretto sono che lo spedizioniere doganale deve avere una sede legale o una stabile organizzazione nell’UE. Un agente necessita di una procura che gli consenta di agire per conto della società. La caratteristica principale della rappresentanza indiretta è che l’agente agisce in nome proprio ma per conto della società che lo ha nominato, trasferendo essenzialmente i diritti e gli obblighi dei regimi doganali al rappresentante.

D’altra parte, gli agenti agiscono in nome e per conto dell’azienda in rappresentanza diretta.

Responsabilità congiunta del rappresentante indiretto

Oltre alle implicazioni doganali, anche gli agenti che agiscono come importatori di riferimento o dichiaranti possono essere considerati responsabili del rispetto dei requisiti normativi. Ad esempio, qualsiasi errore nelle dichiarazioni (es. Articolo 77, paragrafo 3, del Codice doganale dell’Unione (CDU), se l’agente era a conoscenza di informazioni errate o se “avrebbe dovuto saperlo meglio”).

La Corte di giustizia europea si è recentemente espressa in merito con la sentenza sulla causa C-714/20, UI Srl. Questa sentenza ha stabilito che il rappresentante indiretto è responsabile in solido dal punto di vista del diritto doganale, ma non per l’IVA (contrariamente a una precedente interpretazione dell’articolo 77 (3) del CDU). La Corte ha precisato che spetta agli Stati membri stabilire espressamente se altri soggetti, come i rappresentanti indiretti, possano essere considerati responsabili in solido per l’IVA dei loro clienti importatori. Tuttavia, secondo il principio della certezza del diritto, questo dovrebbe essere chiaramente espresso nella legislazione locale prima che i tribunali possano far valere tale responsabilità.

Quali sono le opzioni per le imprese del Regno Unito?

Per queste opzioni, ogni soluzione alternativa avrà implicazioni economiche e amministrative da considerare. Si raccomanda alle imprese di rivedere attentamente la propria strategia complessiva prima di decidere quali modifiche apportare per rispettare le formalità doganali.

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Contattate il team di esperti IVA di Sovos per ricevere assistenza nell’adempimento degli obblighi di conformità all’IVA.

La recente popolarità dei token non fungibili (NFT) ha affascinato investitori, governi e autorità fiscali. Un NFT è una risorsa digitale che rappresenta oggetti del mondo reale, come un’opera d’arte digitale, un clip audio, un gioco online o qualsiasi altra cosa. I NFT vengono acquistati e venduti online e sono tipicamente codificati con lo stesso software delle criptovalute. Sono memorizzati nella blockchain per autenticare e tracciare la proprietà dell’NFT.

Gli NFT sono generalmente unici nel loro genere e possono fruttare decine di milioni di dollari per un singolo NFT. Il valore totale del mercato delle vendite di NFT è salito a miliardi nel 2021. I valori elevati e l’aumento delle vendite hanno ispirato diversi governi a introdurre una legislazione sull’IVA per definire e tassare questi beni digitali.

Legislazione IVA NFT

Diversi Paesi hanno annunciato misure IVA specifiche per il trattamento degli NFT:

Spagna: La Spagna è il primo Paese dell’UE ad applicare l’IVA ai NFT. La Direzione Generale delle Imposte in Spagna ha emesso una sentenza in cui si afferma che la fornitura di NFT è un servizio fornito elettronicamente soggetto all’aliquota IVA standard del 21%.

Belgio: Il Ministro delle Finanze belga ha confermato che la fornitura di NFT è un servizio fornito per via elettronica soggetto all’aliquota IVA standard del 21%.

Norvegia: L’amministrazione fiscale norvegese definisce la fornitura di NFT come un servizio fornito elettronicamente. È importante notare che la creazione o l’estrazione di un NFT non comporta l’applicazione dell’IVA, a differenza di una vendita.

Stato di Washington (USA): Il Dipartimento delle Entrate di Washington dovrebbe annunciare che gli NFT sono soggetti alle imposte sulle vendite e sulle attività commerciali dello Stato in quanto prodotti digitali. Questa sentenza farà di Washington il primo Stato a emettere politiche fiscali sulle vendite di NFT.

In altri Paesi, come Svizzera, la fornitura di NFT è generalmente considerata un servizio elettronico; tuttavia, esiste un’esenzione IVA svizzera per le opere d’arte elettroniche vendute direttamente da un creatore che può essere applicata alle NFT. Il trattamento IVA delle opere d’arte può creare implicazioni per le autorità fiscali nella classificazione degli NFT.

Luogo di fornitura per gli NFT

Un’altra area di interesse IVA che riguarda le transazioni NFT è il luogo di fornitura. Il luogo di cessione ai fini dell’IVA richiede tipicamente che acquirenti e venditori si scambino informazioni sul domicilio, come l’indirizzo di fatturazione. Le transazioni NFT condotte tramite blockchain possono evitare di condividere le informazioni personali con gli intermediari attraverso un “portafoglio” anonimo, il che può portare a problemi di privacy e di altro tipo per le autorità fiscali nel tentativo di far rientrare queste transazioni nell’ambito dell’IVA.

Il trattamento IVA degli NFT è ancora agli inizi e continuerà ad evolversi insieme all’industria degli asset digitali. Ulteriori approfondimenti sulla classificazione degli NFT e sulla determinazione del luogo di cessione di tali transazioni arriveranno man mano che un numero maggiore di autorità fiscali emetterà sentenze che analizzeranno questi beni digitali unici.

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Sovos ha recentemente ospitato un webinar online sul recupero dell’IVA in cui sono stati illustrati gli accordi di reciprocità tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’UE per la richiesta di rimborso dell’IVA ai sensi della 13a direttiva. Una delle domande che continuano a emergere è : cosa sono gli accordi di reciprocità e perché sono importanti?

Reciprocità

Per quanto riguarda le richieste di rimborso della tredicesima direttiva, ogni Stato membro dell’UE ha regole o condizioni diverse da soddisfare prima di accettare il rimborso dell’IVA. Una delle condizioni che gli Stati membri dell’UE possono richiedere è un accordo di reciprocità. Un accordo di reciprocità è un accordo che prevede la reciprocità dei rimborsi IVA tra due Paesi.

Pertanto, l’IVA è rimborsabile solo se un’imposta simile è rimborsabile per le imprese locali nel Paese del richiedente. Ad esempio, supponiamo che un’impresa spagnola possa ottenere il rimborso dell’IVA in Norvegia attraverso un regime simile a quello della Direttiva 13. In questo caso, la Spagna avrà probabilmente la reciprocità con la Norvegia e consentirà alle imprese norvegesi di presentare una richiesta di rimborso per la tredicesima direttiva in Spagna.

Attualmente sono circa 19 gli Stati membri dell’UE che richiedono accordi di reciprocità per le imprese extracomunitarie che vogliono richiedere il rimborso dell’IVA. Di questi, Grecia e Slovenia hanno attualmente accordi di reciprocità solo con due Paesi (Norvegia e Svizzera), mentre l’Italia ne ha tre (Norvegia, Svizzera e Israele). Quando si presentano richieste di rimborso dell’IVA dell’UE, le imprese devono verificare la reciprocità e non dare per scontato che saranno automaticamente approvate.

Aziende del Regno Unito

Prima di Brexit, le imprese del Regno Unito potevano presentare richieste di rimborso dell’IVA attraverso la direttiva UE sui rimborsi IVA (nota anche come ottava direttiva), costruita per consentire la libertà di reciprocità a tutti gli Stati membri dell’UE. Tuttavia, dopo la Brexit, questo meccanismo per le richieste di rimborso dell’IVA non era più applicabile e il Regno Unito rientrava nel regime di rimborso della tredicesima direttiva in quanto impresa non UE.

Sebbene il Regno Unito e l’UE abbiano un accordo di libero scambio e cooperazione , non è stata fatta alcuna menzione specifica della reciprocità nelle richieste di rimborso dell’IVA, che dovrebbero essere concordate tra i singoli Stati membri dell’UE e il Regno Unito. Pertanto, potrebbe essere più difficile per le imprese britanniche, che presentano richieste di rimborso in tutta l’UE, recuperare l’IVA sostenuta in alcuni Paesi.

Per quanto riguarda gli attuali accordi di reciprocità con il Regno Unito, gli unici annunci ufficiali che abbiamo visto finora sono stati fatti da Germania, Spagna e Ungheria. Tuttavia, siamo a conoscenza delle discussioni in corso tra il Regno Unito e gli altri Stati membri dell’UE.

L’HMRC dichiara che rifiuterà una richiesta di rimborso solo se il paese reciproco dispone di un sistema di rimborso delle imposte, ma rifiuta di concedere il rimborso ai commercianti britannici. Pertanto, l’HMRC è disposto a consentire il recupero dell’IVA nel Regno Unito per le imprese dell’UE, a condizione che le imprese britanniche ricevano lo stesso trattamento dell’UE. Sarebbe quindi nell’interesse degli Stati membri dell’UE consentire il recupero dell’IVA per le imprese del Regno Unito affinché le imprese del proprio Paese possano beneficiare dello stesso trattamento.

Perché è importante?

La maggior parte degli Stati membri dell’UE richiede la reciprocità nelle richieste di rimborso dell’IVA. Pertanto, la legge sulla reciprocità è un fattore integrante quando si vuole presentare una richiesta di rimborso dell’IVA in qualsiasi giurisdizione. È importante comprendere queste leggi di reciprocità per evitare di perdere tempo e denaro nel presentare una richiesta di rimborso IVA da un Paese che non lo consente.

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I nostri articoli precedenti hanno riguardato le tendenze di audit che abbiamo notato in Sovos e le cause comuni di un audit IVA. Questo articolo illustra le migliori pratiche per prepararsi a un audit IVA.

Ogni Paese e giurisdizione può avere leggi e requisiti diversi in merito al processo di verifica dell’IVA. Le autorità fiscali possono effettuare verifiche di persona o per corrispondenza, spesso nel caso di imprese non stabilite nel Paese in questione.

Un’azienda può essere sottoposta a un controllo casuale o perché l’autorità fiscale ha motivo di ritenere che ci sia un problema con la dichiarazione IVA dell’azienda.

In generale, le autorità utilizzano audit e ispezioni per verificare l’accuratezza delle dichiarazioni dei contribuenti, identificare possibili errori o pagamenti insufficienti e approvare i rimborsi.

Come abbiamo discusso nel nostro precedente articolo, per capire come prepararsi al meglio a una verifica IVA, è essenziale identificare il motivo per cui la verifica è stata avviata.

Quali sono gli elementi necessari per un audit IVA?

Sebbene siano disponibili liste di controllo specifiche a seconda del Paese in cui si svolge l’audit, ci sono diverse azioni che un’azienda può svolgere per prepararsi a un audit IVA. La più importante è quella di raccogliere in anticipo documenti e risposte. Le voci più frequentemente richieste durante un audit includono:

È importante che le registrazioni dei documenti sopra elencati, ove applicabili, siano conservate in linea con i requisiti locali di conservazione dei documenti. La necessità di preparare questi documenti in anticipo e la capacità di produrli rapidamente diventa essenziale quando un’azienda deve, ad esempio, richiedere il rimborso di crediti IVA, presentare una cancellazione o ha, in generale, qualsiasi ragione di aspettarsi l’avvio di un audit.

Le autorità possono avviare un controllo incrociato delle attività con i clienti e i fornitori dell’azienda, che sarà avviato parallelamente all’audit per verificare che le informazioni fornite da entrambe le parti siano coerenti. Pertanto, si raccomanda di informare i fornitori di qualsiasi audit in corso, di comunicare eventuali domande o di chiarire le questioni in sospeso. Se, ad esempio, risulta necessaria una correzione delle fatture, queste dovrebbero essere finalizzate già in vista dell’audit IVA.

Le autorità fiscali possono imporre scadenze molto brevi e rigide una volta avviata una verifica. Anche se è possibile richiedere una proroga, non è detto che venga concessa. In alcune circostanze, le autorità possono imporre sanzioni per le risposte tardive. Fornire una serie di documenti chiari e comprensibili alle richieste dell’ufficio delle imposte è essenziale per evitare qualsiasi effetto negativo.

Perché ha senso pianificare in anticipo

I vantaggi di prepararsi a un audit IVA possono essere riassunti come segue:

Sia che un’azienda decida di gestire l’audit internamente o di richiedere il supporto di un consulente esterno, è essenziale considerare le conseguenze dell’audit, soprattutto se sono in gioco importi elevati di IVA da recuperare. In caso di audit, l’obiettivo principale dovrebbe essere quello di risolverlo con successo e rapidità, limitando il più possibile l’impatto negativo sull’azienda.

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Non sorprende che l’inflazione sia al centro dell’attenzione di tutti, con i prezzi che continuano a salire alle stelle di mese in mese. I dati del Regno Unito mostrano che l’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo (CPI) è balzata a un massimo di 40 anni del 9% negli ultimi 12 mesi. I governi di tutto il mondo sono alla ricerca di modi per ridurre l’onere per i consumatori e mantenere a galla le economie globali. Uno di questi metodi – l’applicazione di tagli alle aliquote IVA su alcuni beni e servizi – sembra essere il migliore, dal momento che molti Paesi in tutto il mondo hanno annunciato sessioni di bilancio d’emergenza o hanno presentato proposte per ridurre temporaneamente le aliquote IVA.

Le riduzioni temporanee delle aliquote IVA sono in genere facili e veloci da attuare, e per questo sono favorite dai governi di tutto il mondo. Questi tagli consentono essenzialmente di dare una spinta all’economia fornendo ai consumatori un importo complessivo più alto da spendere, incentivandoli a spendere ora mentre le aliquote sono più basse.

Proposte nazionali di riduzione delle aliquote IVA

Come previsto, molti Paesi hanno già annunciato tagli alle aliquote IVA o misure di stimolo per le loro economie:

Anche altri Paesi, come Estonia, Paesi Bassi, Lettonia, Grecia e Turchia, stanno adottando misure per ridurre l’aliquota IVA al fine di contrastare il continuo aumento dei costi per i consumatori.

Questi tagli alle aliquote IVA coincidono con le nuove misure approvate di recente dalla Commissione europea che consentono agli Stati membri di applicare aliquote ridotte a un maggior numero di articoli, compresi i prodotti alimentari. Anche se sembra che molti Stati membri si stiano muovendo per approfittare di questa nuova flessibilità sulle riduzioni delle aliquote IVA, si prevede che, con il continuo aumento dei costi, un numero maggiore di Stati membri e di Paesi in tutto il mondo introdurrà riduzioni delle aliquote IVA per garantire che la spesa dei consumatori non continui a diminuire.

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Poiché molti audit sembrano avvenire in modo casuale, non è sempre possibile identificare il motivo per cui un ufficio fiscale decide di avviarne uno.

Abbiamo già parlato di un crescente interesse per gli audit da parte dell’UE e di audit per il commercio elettronico. Questo articolo illustra le ragioni più comuni che stanno alla base di un audit IVA per aiutare le aziende ad anticiparlo e a prepararsi quando possibile.

Eventi scatenanti per gli audit IVA

Tra i motivi più comuni, esistono specifici eventi “scatenanti” che potrebbero causare ulteriori richieste da parte dell’ufficio delle imposte. In generale, si tratta di cambiamenti nello status dell’azienda, come una nuova registrazione, una cancellazione o cambiamenti strutturali all’interno dell’azienda.

Anche le richieste di rimborso dell’IVA rientrano in questa categoria. In alcuni Paesi (Italia e Spagna, ad esempio) una richiesta di rimborso è quasi certamente motivo di avvio di una verifica, poiché l’ufficio fiscale locale non può erogare i fondi prima che siano stati completati i controlli. In questo caso, la probabilità di un audit aumenta quando il rimborso è particolarmente consistente e l’azienda che lo richiede ha una nuova partita IVA. Tuttavia, ciò non significa che l’autorità fiscale non avvierà un controllo se l’importo richiesto per il rimborso è relativamente piccolo.

Modello di business

Alcuni tipi di aziende sono naturalmente più soggetti a controlli a causa della loro struttura e del loro modello di business. Tra i gruppi comunemente selezionati per il controllo vi sono, ad esempio, le grandi aziende, gli esportatori, i dettaglianti e i commercianti di beni ad alto volume. Pertanto, elementi quali l’elevato numero di transazioni, gli importi elevati e la complessità della struttura aziendale potrebbero essere un altro motivo comune per l’avvio di un’indagine da parte delle autorità fiscali locali.

Metriche del contribuente

Le autorità fiscali spesso identificano i singoli contribuenti in base alla compliance passata e al confronto delle loro informazioni con specifici parametri di rischio. Ciò include il confronto dei dati precedenti e dei modelli commerciali con altre imprese dello stesso settore. Pertanto, modelli insoliti di commercio, discrepanze tra l’IVA a credito e a debito dichiarata e molte richieste di rimborso possono apparire insoliti dal punto di vista dell’ufficio fiscale e dare adito a domande.

Controlli incrociati

Un altro motivo comune per cui le autorità fiscali richiedono ulteriori informazioni ai contribuenti è il cosiddetto “controllo incrociato delle attività”. In questo caso, è probabile che un fornitore o un cliente dell’azienda sia sottoposto a una verifica. L’ufficio fiscale contatterà le proprie controparti per verificare che le informazioni fornite siano coerenti da entrambe le parti. Ad esempio, se un’azienda viene sottoposta a un controllo a seguito di una richiesta di rimborso, l’ufficio fiscale probabilmente contatterà i fornitori per verificare che l’azienda sottoposta a controllo non abbia annullato le fatture di acquisto e che queste siano state pagate.

Questa categoria comprende anche le attività di controllo incrociato sulle transazioni intracomunitarie dichiarate da un’azienda. In questo scenario, il controllo incrociato si basa sullo scambio di informazioni tra le autorità fiscali locali attraverso il sistema di scambio di informazioni sull’IVA (VIES). Le autorità fiscali possono controllare le transazioni intracomunitarie dichiarate da e verso specifici numeri di partita IVA in ogni Stato membro dell’UE e quindi effettuare un controllo incrociato di queste informazioni con quanto dichiarato da un’impresa nella rispettiva dichiarazione IVA. In caso di discrepanza, l’ufficio delle imposte probabilmente contatterà l’azienda per chiedere il motivo per cui ha (o non ha) riportato le transazioni dichiarate dalle controparti.

Come abbiamo già visto in un precedente articolo, le cause di verifica sono anche influenzate da cambiamenti legislativi o da spostamenti dell’attenzione delle autorità fiscali verso specifici settori di attività.

Indipendentemente dal fatto che sia possibile identificare il motivo effettivo per cui l’autorità fiscale ha avviato una verifica, un’azienda può intraprendere diverse azioni in preparazione di un controllo delle attività, che saranno trattate nel prossimo articolo di questa serie.

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Continuando la nostra serie sulle verifiche IVA, diamo uno sguardo più da vicino alle tendenze che abbiamo visto emergere nelle attività delle amministrazioni fiscali indipendenti degli Stati membri dell’UE in tutta l’Unione Europea.

In un recente rapporto della Commissione europea (CE) sono state pubblicate linee guida specifiche non solo sulle migliori pratiche, ma anche su come gli Stati membri dell’UE possono armonizzare l’attenzione dei loro progetti di audit sull’IVA. Abbiamo assistito a uno spostamento significativo dall’esame di aziende storicamente complesse in settori come quello automobilistico e chimico ad altri settori come i rivenditori online e le vendite a distanza.

Il rapporto pubblicato dalla Commissione europea in aprile ha sottolineato che le autorità fiscali locali dovrebbero compiere uno sforzo consapevole per aumentare l’efficienza delle pratiche e dei risultati di audit, indicando come i progetti complessi possano essere indirizzati a risolvere problemi specifici del settore.

Parlando degli Stati membri dell’UE hanno osservato:

“Dovrebbero anche mettere in atto progetti di audit più complessi (per gruppi specifici di contribuenti, un settore o una linea di business come la vendita al dettaglio, per affrontare un rischio particolare o per stabilire il grado di non conformità in un determinato settore) e svolgere audit completi e indagini sulle frodi”.

Audit IVA in tutta Europa

Abbiamo visto che questo sta già accadendo in alcuni Paesi, come i Paesi Bassi e la Germania, con un maggiore spostamento verso l’audit di aziende precedentemente trascurate nel settore dell’e-commerce a seguito della Brexit e del pacchetto IVA per l’e-commerce implementato nel luglio 2021. Il nostro team di audit qui alla Sovos ha registrato un aumento del 45% degli audit aperti sui nostri clienti del settore e-commerce nella seconda metà dell’anno, sia a causa dell’evoluzione dell’attività dopo la Brexit sia per l’avvio del regime One-Stop-Shop (OSS) .

Analizzando più in dettaglio l’approccio delle diverse amministrazioni fiscali alle verifiche, abbiamo osservato una maggiore attenzione nei controlli sui rimborsi IVA nei Paesi Bassi, mentre la Germania ha esaminato i rivenditori di e-commerce su questioni più specifiche. Queste polarizzazioni riflettono sia gli interessi individuali degli Stati membri dell’UE sia le attività delle imprese che operano in tutta l’UE, ma è chiaro che le amministrazioni fiscali di tutti i Paesi stanno prendendo atto dell’importanza di condurre audit per colmare il divario dell’IVA.

Si raccomanda di coinvolgere le agenzie amministrative e gli enti governativi per assistere i progetti di audit più complessi intrapresi dagli Stati membri dell’UE. Con le modifiche apportate alle modalità di circolazione transfrontaliera delle merci tra il Regno Unito e l’UE, nel 2021 è aumentata l’importanza del trasferimento di informazioni tra gli uffici doganali e le loro controparti dell’amministrazione fiscale. Come accennato in precedenza, l’implementazione del regime OSS ha portato a un maggiore cambiamento nella rendicontazione delle imprese di e-commerce che operano nell’UE e l’impatto sul processo di audit deve ancora essere rivelato.

È chiaro che i grandi cambiamenti nel panorama dell’IVA nel 2021 hanno creato una serie di sfide diverse per le imprese e le amministrazioni fiscali, ma incoraggiare la tenuta di registri accurati è ancora un obiettivo centrale della maggior parte degli Stati membri dell’UE. Nel prossimo articolo di questa serie di audit sull’IVA esploreremo le cause comuni di un audit sull’IVA.

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In un recente blog, abbiamo esaminato le imminenti modifiche di al trattamento IVA degli eventi virtuali. Oggi consideriamo alcuni dei problemi che potrebbero sorgere.

Esenzione dall’IVA

Molti organizzatori si avvalgono attualmente delle esenzioni disponibili per l’istruzione o la raccolta di fondi, soprattutto quando i delegati sono privati senza diritto di detrazione, ad esempio medici. Per gli eventi con partecipazione fisica, l’organizzatore deve considerare le norme dello Stato membro in cui si svolge l’evento, poiché è lì che l’IVA è dovuta.

In base alle nuove norme, l’esenzione dall’IVA sarà meno rilevante per gli eventi virtuali B2B in cui si applica l’inversione contabile, poiché il partecipante valuta da sé l’onere fiscale. Tuttavia, rimarrà rilevante nei casi in cui i delegati non siano in grado di applicare l’inversione contabile e non possano detrarre l’IVA addebitata, ad esempio i medici. In tali circostanze l’IVA è dovuta nel luogo in cui il medico risiede abitualmente ed è in questo caso che si deve considerare l’esenzione.

Queste nuove regole possono richiedere all’ospitante di valutare la disponibilità dell’esenzione in diversi Stati membri e di presentare più richieste di ruling. È probabile che ciò aumenti notevolmente i costi operativi e la conseguenza (non voluta) potrebbe essere che le esenzioni non vengano prese in considerazione a scapito dei delegati.

Eventi ibridi

È probabile che molti eventi futuri includano partecipanti virtuali, in quanto aumentano le presenze complessive a un evento, richiedendo all’organizzatore di gestire due regimi di fatturazione. Potrebbero verificarsi problemi nel caso in cui un contribuente abbia sia partecipanti fisici che virtuali. In questo caso, l’organizzatore dovrà emettere due fatture: una con l’IVA locale per la partecipazione fisica (e dove si può applicare l’esenzione) e una dove l’IVA è dovuta nello Stato membro del cliente e si può applicare il reverse charge generale. La partecipazione di delegati B2C aumenterà ulteriormente questa complessità per l’organizzatore.

Cosa succede se un delegato viene fatturato per la partecipazione fisica, ma all’ultimo momento passa alla partecipazione virtuale?

Quando l’organizzatore fornisce i dati di accesso per la partecipazione virtuale, può cambiare il luogo di fornitura. Se il luogo di fornitura cambia, l’ospitante deve annullare la fattura originale ed emettere una nuova fattura con il trattamento IVA modificato.

Ospiti non UE con eventi B2C

Se un organizzatore organizza attualmente un evento con ingresso virtuale per i delegati UE non imponibili (ad esempio, i medici), il luogo della prestazione è quello in cui è stabilito il fornitore. Per un organizzatore stabilito al di fuori dell’UE, non è dovuta l’IVA dell’UE (ignorando la possibilità di uso e godimento), ed è anche probabile che non sia dovuta l’IVA locale nel paese dell’organizzatore.

L’applicazione delle nuove norme comporterà che l’ospitante dovrà addebitare l’IVA nello Stato membro in cui il medico risiede abitualmente. Questo non solo comporterà un’IVA non recuperabile per il medico, ma aumenterà anche i costi di conformità dell’ospitante. In pratica, partecipare a un evento di questo tipo nel 2025 potrebbe diventare molto più costoso rispetto agli anni precedenti.

Trasposizione

L’articolo che disciplina il recepimento di queste modifiche prevede che gli Stati membri “adottino e pubblichino” le leggi, i regolamenti ecc. necessari entro il 31 dicembre 2024. Le modifiche si applicheranno quindi a partire dal 1° gennaio 2025.

Gli Stati membri non devono infrangere le regole e applicarle prima di questa data. Una situazione in cui alcuni Stati membri adottano e applicano le norme in anticipo potrebbe portare a una doppia imposizione, in particolare nelle transazioni B2C.

Una volta che le norme saranno entrate in vigore il 1° gennaio 2025, potrebbero sorgere diversi problemi. Cosa accadrà per un evento che si terrà nel gennaio 2025 e per il quale i delegati dovranno pagare in anticipo l’ingresso nel 2024? Dove viene contabilizzata l’IVA e secondo quali regole?

Per il B2B non dovrebbero esserci problemi, poiché il servizio rimane una regola generale, ma c’è un problema reale per i delegati non imponibili, ad esempio i medici.

Ad esempio, un host statunitense organizza un evento al quale parteciperà virtualmente un medico tedesco. L’evento si terrà nel gennaio 2025, ma il delegato dovrà pagare la quota di ammissione entro il 30 novembre 2024 per assicurarsi un posto. In base alle norme attuali, applicabili nel 2024, il luogo della prestazione è quello in cui è stabilito il fornitore, quindi non è dovuta l’IVA sulla fattura. Ma quando l’evento si verifica nel gennaio 2025, le nuove norme stabiliscono che l’IVA tedesca è dovuta.

Le regole sul momento della fornitura non sono interessate da questi cambiamenti, ma un’autorità fiscale potrebbe cercare di modificarle per aumentare il proprio gettito fiscale? Ad esempio, la legge greca sull’IVA stabilisce che il momento impositivo è quello in cui si verifica l’evento, non quello in cui viene emessa la fattura o ricevuto il pagamento. Quindi, nell’esempio precedente, l’IVA greca sarebbe dovuta per un delegato greco B2C.

Aliquote IVA ridotte

Per quanto riguarda la tassazione degli eventi virtuali, le nuove norme stabiliscono che, in considerazione della trasformazione digitale dell’economia, gli Stati membri dovrebbero poter riservare alle attività trasmesse in diretta streaming, compresi gli eventi, lo stesso trattamento riservato alle attività che possono beneficiare di aliquote ridotte quando vi si assiste di persona. Per consentire ciò, l’allegato che specifica quali servizi possono beneficiare di un’aliquota ridotta sarà modificato per includere l’ammissione a:

Questo cambiamento significa che gli eventi trasmessi in diretta streaming possono beneficiare di un’aliquota IVA ridotta. Tuttavia, le modifiche alle regole sul luogo di fornitura si riferiscono alla “partecipazione virtuale” per il B2B e alla “trasmissione o messa a disposizione virtuale” per il B2C.

Dobbiamo presumere che “presenza virtuale” = “diretta streaming”? Ma lo “streaming” può essere in diretta o registrato. Queste modifiche comportano anche un problema per la determinazione dell’aliquota IVA?

Se un delegato assiste a un evento dal vivo, è possibile applicare un’aliquota ridotta. Se lo stesso evento viene guardato scaricando una registrazione in un secondo momento, l’aliquota ridotta non è possibile. Se una tariffa dà al delegato il diritto di partecipare virtualmente all’evento e di scaricarlo per una consultazione futura, il concetto di fornitura mista può essere rilevante.

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Un recente rapporto pubblicato dalla Commissione europea ha sottolineato la necessità per gli Stati membri di aumentare il numero di audit che intraprendono, in particolare per quanto riguarda le imprese del commercio elettronico. In particolare, la Commissione europea ha evidenziato la necessità che Malta, Austria e Francia compiano ulteriori sforzi per migliorare le loro pratiche di revisione dell’imposta sul valore aggiunto. Ha sottolineato la gravità del problema e che le conseguenze di una dichiarazione IVA imprecisa possono essere gravi. Le verifiche dell’IVA, pertanto, promuovono una rendicontazione accurata e attenuano le frodi e, per questo motivo, sono state incoraggiate dalla Commissione.

Un approccio strategico alle verifiche IVA

La Commissione europea ha specificamente affermato che le autorità fiscali devono avere un approccio strategico che deve osservare molteplici elementi, tra cui:

Il rapporto rileva alcune delle azioni positive intraprese dagli Stati membri. In generale, gli Stati membri prestano molta attenzione al processo di audit, con la Finlandia e la Svezia che si sono distinte come particolarmente valide. Inoltre, il rapporto rileva che alcuni Stati membri hanno istituito speciali “task force IVA” per occuparsi degli audit.

A seguito di questo rapporto, la Commissione europea ha anche annunciato che la Norvegia dovrebbe essere autorizzata a partecipare ad audit congiunti con le loro controparti nell’UE come ulteriore misura per reprimere le frodi.

Approccio e ambito degli audit da ampliare

Il commercio elettronico è un buon esempio di un settore in continua crescita, con una posta in gioco sempre più alta. Con le autorità fiscali a livello globale che lottano per tenere il passo con le nuove tecnologie e le offerte dei consumatori, le autorità fiscali locali stanno implementando ulteriori misure per garantire la lotta alle frodi a livello europeo. Sia che gli ulteriori cambiamenti avvengano attraverso una diversa modalità di rendicontazione dell’IVA o nuove forme di rendicontazione come i controlli continui delle transazioni (CTC), già in vigore in alcuni Stati membri, i controlli sull’IVA sono al centro di questo piano strategico. In questa relazione, la Commissione europea ha chiarito che l’approccio e la portata degli audit dovrebbero essere estesi.

Con l’aumento della cooperazione tra gli Stati membri e le nuove misure adottate dalla Commissione europea, come il regolamento di attuazione che fornisce dettagli su come i fornitori di servizi di pagamento dovranno iniziare a fornire dati armonizzati alle autorità fiscali a partire dal 2024, le imprese devono assicurarsi di disporre di controlli adeguati per essere in grado di gestire qualsiasi richiesta di audit. I prossimi blog di questa serie si concentreranno sulle tendenze di audit che abbiamo notato in Sovos e su come le aziende dovrebbero prepararsi a un audit.

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L’organizzazione di eventi e conferenze richiede in genere molto tempo e all’inizio del 2020 molti eventi programmati non hanno potuto essere organizzati a causa delle varie restrizioni imposte dalla Covid-19. Considerando la perdita di entrate e non sapendo quanto sarebbero durate le restrizioni, molti host sono andati online e hanno ospitato eventi virtuali. Questo ha cambiato sia la natura che il luogo dell’offerta.

In caso di partecipazione fisica a un evento, il luogo di fornitura è il luogo in cui si svolge l’evento per tutti i delegati.

Per i delegati B2B, le norme attuali prevedono che l’ammissione virtuale sia classificata come un servizio di norma generale, per cui l’IVA è dovuta nel luogo in cui è stabilito il cliente.

Per i delegati B2C le regole attuali dipendono dal fatto che la partecipazione virtuale possa essere considerata un servizio fornito per via elettronica o un servizio di norma. Per i servizi prestati per via elettronica il luogo di prestazione è quello in cui il cliente risiede abitualmente, mentre per gli altri servizi il luogo di prestazione è quello in cui è stabilito il fornitore.

Un servizio erogato elettronicamente è un servizio che può essere erogato senza alcun intervento umano, come ad esempio scaricare e guardare una presentazione preregistrata. Se un servizio richiede l’intervento umano, non è considerato un servizio erogato elettronicamente.

Le conferenze e gli eventi online hanno in genere un conduttore o un comprimario e di solito consentono ai delegati di porre domande in tempo reale tramite chat dal vivo o simili. La dimensione umana esclude la possibilità di classificare questo servizio come un servizio erogato elettronicamente, il che significa che per il B2B il luogo di erogazione è quello in cui si trova il cliente e per il B2C il luogo di erogazione è quello in cui si trova l’host.

Posizione fiscale futura relativa a eventi con presenza virtuale

Le modifiche sono state introdotte per garantire la tassazione nello Stato membro di consumo. A tal fine, è necessario che tutti i servizi che possono essere forniti a un cliente tramite mezzi elettronici siano imponibili nel luogo in cui il cliente è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente. Ciò significa che è necessario modificare le norme che regolano il luogo di prestazione dei servizi relativi a tali attività.

Le modifiche si applicano ai “servizi che possono essere forniti con mezzi elettronici”, ma non sono definite. Da quanto segue, il concetto sembrerebbe essere più ampio di “consegnato elettronicamente”.

A tal fine, l’attuale normativa che disciplina la partecipazione dei delegati B2B, che comporta l’esigibilità dell’IVA nel caso in cui l’evento si svolga, esclude specificamente l’ammissione quando la partecipazione è virtuale.

Ciò suggerisce che la “fornitura a un cliente tramite mezzi elettronici” si verifica quando la partecipazione è virtuale e ha l’effetto di eliminare la distinzione di “intervento umano” rispetto ai servizi forniti elettronicamente.

La legge che disciplina le vendite B2C stabilirà che quando le attività sono “trasmesse in streaming o altrimenti rese disponibili virtualmente”, il luogo di fornitura è quello in cui si trova il cliente.

Queste modifiche suggeriscono che la “fornitura a un cliente con mezzi elettronici” si verifica quando il servizio viene trasmesso in streaming o reso virtualmente disponibile. La possibilità di streaming (che può essere in diretta o registrato) non compare nell’emendamento alla regola B2B.

Anche la legge che disciplina l’uso e il godimento è stata aggiornata per riflettere queste aggiunte.

Sintesi della partecipazione virtuale agli eventi – implicazioni per la conformità all’IVA

Per gli eventi a cui si partecipa virtualmente, il luogo della prestazione, sia per il B2B che per il B2C, sarà il luogo in cui è stabilito il cliente, anche se questo può essere modificato dall’applicazione delle regole di utilizzo e godimento.

Per i partecipanti B2B, l’organizzatore non applicherà l’IVA locale, poiché si applicherà l’inversione contabile, a meno che l’organizzatore e il partecipante non siano stabiliti nello stesso Stato membro.

Per i partecipanti B2C, l’ospitante applicherà l’IVA locale in base alla sede del partecipante. Gli OSS dell’Unione e non dell’Unione saranno a disposizione per assistere la rendicontazione se il partecipante si trova nell’UE.

Trasposizione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2024 e devono applicarle a partire dal 1° gennaio 2025.

Nel prossimo blog esamineremo alcune questioni pratiche che possono derivare da questi cambiamenti e il loro impatto sulla conformità all’IVA.

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Nell’ultimo decennio, la regione del Medio Oriente ha subito cambiamenti finanziari e fiscali di grande impatto. L’IVA è stata introdotta come una delle soluzioni per prevenire l’impatto del calo dei prezzi del petrolio sull’economia dopo che la performance economica della regione ha iniziato a rallentare.

Dopo aver compreso i benefici dell’IVA per l’economia, il passo successivo per la maggior parte dei governi è quello di aumentare l’efficacia dei controlli sull’IVA. Attualmente, la maggior parte dei Paesi mediorientali dispone di regimi IVA. Come molti altri Paesi, anche quelli mediorientali stanno aprendo la strada all’introduzione di regimi di controllo continuo delle transazioni (CTC) per ottenere un meccanismo di controllo dell’IVA efficiente.

La fatturazione elettronica in Medio Oriente

L’Arabia Saudita è all’avanguardia e introdurrà il sistema di fatturazione elettronica nel 2021. Questo sistema di fatturazione elettronica, nella sua forma attuale, non richiede ai contribuenti di presentare all’autorità fiscale i dati rilevanti ai fini dell’IVA in tempo reale. Tuttavia, le cose stanno per cambiare, poiché l’autorità fiscale saudita applicherà i requisiti di fatturazione elettronica CTC a partire dal 1° gennaio 2023. Ciò significa che i contribuenti dovranno trasmettere le loro fatture alla piattaforma dell’autorità fiscale in tempo reale. Si attende la pubblicazione di ulteriori dettagli sul prossimo regime CTC da parte della ZATCA.

L’introduzione del concetto di CTC in Arabia Saudita dovrebbe creare un effetto domino nella regione; alcuni segnali lo indicano già. Recentemente, l’autorità fiscale omanita ha pubblicato una richiesta di informazioni che ha rivelato i suoi piani per introdurre un sistema di fatturazione elettronica. L’invito dell’autorità fiscale alle parti interessate affermava che le tempistiche per l’implementazione del sistema non sono ancora state stabilite e potrebbero comportare un’introduzione graduale. L’obiettivo è quello di introdurre il sistema di fatturazione elettronica in modo graduale. Il sistema di fatturazione elettronica dovrebbe entrare in funzione nel 2023 su base volontaria e successivamente su base obbligatoria.

Il Bahrein National Bureau for Revenue (NBR) ha compiuto sforzi simili. L’NBR ha chiesto ai contribuenti di partecipare a un sondaggio in cui si chiedeva il numero di fatture generate annualmente e se i contribuenti attualmente generano fatture in formato elettronico. Questo sviluppo indica i prossimi piani di fatturazione elettronica, o almeno un primo passo in questa direzione.

In Giordania, il Ministero dell’Economia Digitale e dell’Imprenditoria (MODEE) ha pubblicato un “Documento di Prequalificazione per la Selezione del Fornitore di Sistema per la Fatturazione Elettronica & Soluzione Integrata per l’Amministrazione Fiscale” che era, in realtà, una richiesta di informazioni. L’autorità fiscale giordana aveva già comunicato il suo obiettivo di introdurre la fatturazione elettronica. Come suggeriscono i recenti sviluppi, la Giordania si sta avvicinando a disporre di una piattaforma operativa per la fatturazione elettronica, che sarà probabilmente seguita da modifiche legali alla legislazione vigente in materia di regole di fatturazione.

Il futuro globale delle CTC

La tendenza globale è chiaramente verso varie forme di CTC. Negli ultimi anni, i controlli dell’IVA, la loro importanza e i vantaggi offerti dalla tecnologia hanno cambiato l’approccio delle autorità fiscali alla digitalizzazione dei meccanismi di controllo dell’IVA. Poiché anche i governi dei Paesi del Medio Oriente si stanno accorgendo dei vantaggi che l’adozione delle CTC potrebbe sbloccare, è ragionevole aspettarsi un panorama IVA impegnativo nella regione.

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Le imprese elettroniche hanno recentemente affrontato il cambiamento delle regole all’interno dell’UE con l’introduzione del pacchetto IVA per il commercio elettronico , ma è anche importante garantire che i requisiti di conformità siano soddisfatti a livello globale. In questo blog esaminiamo alcuni dei regimi per i beni di basso valore introdotti negli ultimi anni e quelli che si profilano all’orizzonte.

Svizzera

La Svizzera è stata uno dei primi Paesi al di fuori dell’UE a introdurre un regime per i beni di basso valore quando ha rivisto la legge svizzera sull’IVA con effetto dal 1° gennaio 2018. In precedenza, le importazioni di beni di valore inferiore a 62,50 franchi svizzeri erano esenti dai dazi doganali e dall’IVA all’importazione. Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2018, tutti i venditori esteri che importano beni di valore inferiore a 62,50 franchi svizzeri (beni con aliquota normale) o 200 franchi svizzeri (beni con aliquota ridotta) e che superano la soglia di 100.000 franchi svizzeri sono tenuti a registrarsi e ad addebitare l’IVA svizzera sulle vendite di tali beni.

Norvegia

Il 1° aprile 2020, la Norvegia ha introdotto il regime VAT on E-Commerce (VOEC) per i venditori stranieri e i marketplace online che vendono beni di basso valore. Per beni di basso valore si intendono quelli con un valore inferiore a 3.000 NOK, esclusi i costi di spedizione e assicurazione. La soglia si applica per articolo e non per fattura, ma non include le vendite di prodotti alimentari, alcolici e tabacco, poiché questi beni continuano a essere soggetti alla riscossione dell’IVA, delle accise e dei dazi doganali alla frontiera. I venditori stranieri che superano la soglia di 50.000 corone norvegesi hanno l’obbligo di registrarsi per l’IVA norvegese e di applicarla al punto vendita se sono registrati secondo il regime VOEC.

Australia e Nuova Zelanda

L’Australia e la Nuova Zelanda hanno introdotto schemi molto simili per la riscossione della GST sui beni di basso valore venduti da venditori esteri. L’Australia ha introdotto il suo regime il 1° luglio 2018 per tutti i beni con un valore doganale inferiore a 1.000 dollari australiani e una soglia di fatturato di 75.000 dollari australiani che, una volta superata, obbliga il venditore estero a registrarsi per la GST australiana e ad applicarla al punto vendita.

La Nuova Zelanda ha introdotto un regime per i beni di basso valore il 1° ottobre 2019, applicandolo ai beni di valore inferiore a 1.000 NZD. La soglia di fatturato in Nuova Zelanda è di 60.000 NZD e, una volta superata, il venditore estero deve registrarsi e addebitare la GST neozelandese.

Regno Unito

A seguito di Brexit, il Regno Unito ha abolito l’esenzione per le spedizioni di merci di basso valore di 15 GBP e ha introdotto un nuovo regime il 1° gennaio 2021 che copre le importazioni di merci dall’esterno del Regno Unito in spedizioni di valore non superiore a 135 GBP (che si allinea alla soglia per l’assoggettamento ai dazi doganali). In base a queste nuove regole, il punto di riscossione dell’IVA si sposta dal punto di importazione al punto di vendita. Ciò significa che su queste spedizioni sarà dovuta l’IVA sulle forniture nel Regno Unito, anziché l’IVA sulle importazioni. Per effettuare queste forniture è necessario registrare l’IVA nel Regno Unito a partire dalla prima vendita.

Singapore

Singapore è l’ultimo Paese ad annunciare l’introduzione di nuove regole per i beni di basso valore. A partire dal 1° gennaio 2023, i consumatori privati di Singapore dovranno pagare il 7% di GST sui beni di valore pari o inferiore a 400 SGD importati a Singapore per via aerea o postale (l’aliquota GST salirà al 9% tra il 2022 e il 2025).

Un venditore estero (cioè un fornitore, un operatore di mercato elettronico o un re-deliverer) sarà tenuto alla registrazione GST se il suo fatturato globale e il valore delle forniture B2C di beni di basso valore effettuate a clienti non registrati GST a Singapore supera 1 milione di SGD alla fine di un anno solare. Se necessario, è possibile registrarsi volontariamente.

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Il 5 aprile 2022, il Consiglio dell’UE ha formalmente adottato le modifiche alle attuali norme che regolano le aliquote IVA ridotte per beni e servizi. Queste modifiche alla Direttiva IVA sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’UE il 6 aprile 2022 attraverso la Direttiva del Consiglio (UE) 2022/542 del 5 aprile 2022 e sono immediatamente efficaci.

L’approvazione del Consiglio dell’UE fa seguito alla revisione ufficiale degli emendamenti da parte del Parlamento dell’UE nel marzo 2022.

Nuove tariffe ridotte

La direttiva del Consiglio concede agli Stati membri più opzioni di aliquote da applicare e garantisce la parità di trattamento tra gli Stati membri. L’articolo 98 della Direttiva IVA è modificato per prevedere l’applicazione di un massimo di due aliquote ridotte di almeno il 5% che possono essere applicate a un massimo di 24 forniture elencate nell’allegato III rivisto.

Gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta inferiore al 5% e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA (aliquota zero) a un massimo di sette forniture dell’allegato III. L’applicazione dell’aliquota ridotta e dell’aliquota zero è limitata a beni e servizi considerati di prima necessità, come acqua, prodotti alimentari, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti per la salute e l’igiene, trasporto di persone e articoli culturali come libri, giornali e periodici. È la prima volta che gli Stati membri possono esentare tali beni di prima necessità.

Tutti gli Stati membri hanno ora pari accesso alle deroghe esistenti per l’applicazione di aliquote ridotte per prodotti specifici, precedentemente concesse su base nazionale. I contribuenti devono esercitare l’opzione di applicare le deroghe entro il 6 ottobre 2023.

L’allegato III contiene nuove forniture e revisioni degne di nota per sostenere le transizioni verdi e digitali: fornitura e installazione di pannelli solari, fornitura di elettricità e teleriscaldamento e raffreddamento, biciclette e biciclette elettriche, ingresso a eventi in live-streaming (dal 1° gennaio 2025), piante vive e prodotti di floricoltura e altri. Sono stati aggiunti anche i beni dannosi per l’ambiente, come i combustibili fossili e i fertilizzanti/pesticidi chimici, ma saranno esclusi a partire dal 1° gennaio 2030 e 2032.

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le leggi e le misure di conformità necessarie per conformarsi alle nuove norme previste a partire dal 1° gennaio 2025.

Attività legislativa

Gli Stati membri hanno iniziato a emanare leggi in risposta alla nuova Direttiva sulle aliquote ridotte dopo la sua approvazione nel dicembre 2021. Polonia e Croazia hanno ridotto l’aliquota IVA sui prodotti alimentari di base all’aliquota zero e Bulgaria e Romania stanno valutando di fare altrettanto. Belgio, Croazia, Cipro, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Spagna hanno annunciato riduzioni dell’IVA sulle forniture di energia (ad esempio, elettricità, riscaldamento/raffreddamento, gas naturale) e la Grecia sta valutando la riduzione.

Queste modifiche alle aliquote sono già state proposte o promulgate prima della data di entrata in vigore della Direttiva del Consiglio del 6 aprile 2022. Sebbene anche gli eventi mondiali e le impennate dei prezzi dell’energia contribuiscano a questi cambiamenti, le modifiche alle aliquote ridotte, attese da tempo, consentono ora agli Stati membri di farlo entro i limiti della Direttiva IVA.

Si prevede che un numero maggiore di Stati membri rivedrà la propria struttura di aliquote IVA in risposta a queste nuove opportunità di aliquote ridotte.

Per ulteriori informazioni su questi emendamenti, consultare il nostro precedente blog .

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Il Ministero delle Finanze norvegese ha proposto di modificare la legge norvegese sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda le vendite transfrontaliere di servizi non digitali tra imprese e consumatori. La proposta prevede che gli acquisti di servizi erogati a distanza da fornitori stabiliti al di fuori della Norvegia a consumatori situati in Norvegia siano soggetti all’IVA.

Requisiti attuali in Norvegia

Dal 2011, la Norvegia ha introdotto un regime semplificato di adempimenti IVA per i fornitori stranieri di servizi digitali ai consumatori. I fornitori non residenti che vendono e-book, streaming media, software o altri servizi digitali a consumatori norvegesi e che raggiungono la soglia di 50.000 NOK per la registrazione IVA devono registrarsi e riscuotere l’IVA su queste vendite, come le imprese residenti.

I fornitori non residenti non stabiliti in Norvegia possono utilizzare il regime semplificato di IVA sul commercio elettronico (VOEC) per la registrazione e la rendicontazione. Inoltre, i fornitori norvegesi devono pagare l’IVA su tutti gli acquisti di servizi erogati a distanza da aziende situate all’estero. Attualmente, tuttavia, i fornitori stranieri di servizi erogabili a distanza, che non sono digitali, non sono tenuti a registrarsi e a pagare l’IVA sulle loro vendite di tali servizi.

Proposta

L’autorità fiscale norvegese è preoccupata per il vantaggio competitivo dei fornitori non residenti rispetto a quelli residenti nella fornitura di servizi a distanza ai consumatori norvegesi. Il Ministero delle Finanze norvegese ha presentato una proposta di modifica della legge norvegese sull’IVA per richiedere ai fornitori non residenti di riscuotere e dichiarare l’IVA sui servizi forniti a distanza ai consumatori.

In base alla proposta, i fornitori stranieri di servizi tradizionali dovranno addebitare l’IVA per i servizi di consulenza, i servizi contabili e altri servizi transfrontalieri forniti a consumatori situati in Norvegia. Quando il cliente è un’azienda o un’autorità pubblica, o quando la transazione è considerata una vendita B2B, l’IVA sarà comunque addebitata e riscossa dal cliente tramite il meccanismo dell’inversione contabile. I fornitori che non sono stabiliti in Norvegia potranno utilizzare il regime VOEC esistente.

Stato e tempistica

Il Ministero delle Finanze norvegese ha presentato la proposta di modifica della legge norvegese sull’IVA relativa alla vendita di servizi a distanza dall’estero a destinatari in Norvegia per la consultazione . La scadenza per la presentazione di commenti sulla proposta è l’8 luglio 2022. Rimanete sintonizzati per ricevere aggiornamenti sull’eventuale adozione delle modifiche proposte in Norvegia e sulla data di entrata in vigore delle modifiche stesse.

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La tendenza globale dell’ultimo decennio nell’ambito della fatturazione elettronica ha dimostrato che i legislatori e le autorità fiscali locali di tutto il mondo stanno ripensando il processo di creazione delle fatture. Introducendo piattaforme tecnologicamente sofisticate di controllo continuo delle transazioni (CTC), le autorità fiscali ottengono un controllo immediato e dettagliato sull’IVA, che si è dimostrato un modo molto efficiente per ridurre il divario dell’IVA.

Tuttavia, molti Paesi di common law che non hanno un sistema IVA, tra cui Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, non hanno seguito la stessa strada. Si sono distinti nel confronto internazionale per la scarsa regolamentazione nel campo della fatturazione elettronica. Il motivo per cui non è necessario avere un controllo sulle fatture è la mancanza di un regime fiscale IVA. I recenti sviluppi, tuttavia, indicano che anche i Paesi di common law cercano di stimolare la fatturazione elettronica, spinti dall’efficienza dei processi aziendali piuttosto che dalla necessità di un controllo fiscale. Di conseguenza, i prossimi sviluppi saranno affrontati in questo blog, concentrandosi sul programma pilota di fatturazione elettronica degli Stati Uniti e sulle iniziative australiane e neozelandesi per promuovere la fatturazione elettronica.

Stati Uniti

La fatturazione elettronica è consentita da molto tempo negli Stati Uniti, ma non è ancora una pratica commerciale diffusa. Secondo alcune fonti, attualmente la fatturazione elettronica rappresenta solo il 25% di tutte le fatture scambiate nel Paese. Con l’introduzione del programma pilota di fatturazione elettronica della Business Payments Coalition (BPC) in collaborazione con la Federal Reserve, la situazione potrebbe cambiare.

L’e-Invoice Exchange Market Pilot della BPC mira a promuovere una comunicazione B2B più rapida e a dare l’opportunità a tutti i tipi di aziende di scambiare fatture elettroniche negli Stati Uniti.

Il mercato pilota dello scambio di fatture elettroniche della BPC

Il programma pilota è una rete standardizzata di fatturazione elettronica attraverso la quale è possibile scambiare fatture elettroniche strutturate tra le controparti che utilizzano diversi sistemi di fatturazione interoperabili per connettersi e scambiare documenti. L’obiettivo è quello di aumentare l’efficienza e la produttività, riducendo al contempo gli errori nei dati. Un modello di servizi di registro federato consente agli amministratori o alle società di registrazione autorizzate di registrare e inserire i partecipanti nel quadro dello scambio di fatture elettroniche.

Il quadro dello scambio di fatture elettroniche funziona in modo simile all’ecosistema della posta elettronica. Gli utenti possono iscriversi a un provider di posta elettronica per inviare e ricevere e-mail. Il provider funge da punto di accesso agli scambi di e-mail per i suoi utenti e consegna le e-mail tra di loro tramite Internet. Il provider consente a più società di registrazione di registrare partecipanti nell’ambito dello scambio di fatture elettroniche. Questo modello ricorda il modello PEPPOL, diffuso a livello mondiale, che standardizza la struttura di una fattura e fornisce un quadro di riferimento per l’interoperabilità.

Visione futura

Gli Stati Uniti seguono il modello europeo di fatturazione elettronica basato sulla funzionalità di interoperabilità aperta. Ciò consente alle parti che utilizzano diversi sistemi di fatturazione di connettersi e scambiare facilmente documenti attraverso la rete di fatturazione elettronica. Il processo di digitalizzazione della fatturazione elettronica consentirà alle organizzazioni grandi e piccole degli Stati Uniti di risparmiare risorse, promuovere la sostenibilità e garantire l’efficienza aziendale.

Australia e Nuova Zelanda

Analogamente agli Stati Uniti, il passaggio alla fatturazione elettronica in Australia e Nuova Zelanda non è motivato principalmente da questioni fiscali, ma dall’efficienza dei processi. Nessuno dei due Paesi ha in programma un mandato per la fatturazione elettronica B2B tradizionale. Tuttavia, i governi neozelandese e australiano si sono impegnati ad adottare un approccio congiunto alla fatturazione elettronica e i primi passi sono quelli di garantire che tutti gli enti pubblici possano ricevere fatture elettroniche.

Australia

In Australia, tutte le agenzie governative del Commonwealth dovranno essere in grado di ricevere le fatture elettroniche PEPPOL a partire dal 1° luglio 2022. Inoltre, il governo cerca di dare impulso alla fatturazione elettronica nel settore B2B senza il tradizionale mandato alle aziende di fatturare elettronicamente. La proposta è invece quella di implementare il cosiddetto Business e-Invoicing Right (BER).

Secondo la proposta del governo, le imprese avrebbero il diritto di richiedere alle loro controparti commerciali l’invio di una fattura elettronica attraverso la rete PEPPOL al posto delle tradizionali fatture cartacee. Le imprese devono configurare i propri sistemi per essere in grado di ricevere le fatture elettroniche PEPPOL. Una volta che un’azienda avrà questa capacità, potrà esercitare il suo “diritto” e chiedere ad altre aziende di inviare loro le fatture elettroniche PEPPOL.

L’introduzione di questa riforma è prevista per luglio 2023, quando le imprese potranno richiedere di ricevere le fatture elettroniche PEPPOL solo dalle grandi imprese, seguita da un’introduzione graduale per coprire infine tutte le imprese entro il 1° luglio 2025.

Nuova Zelanda

A seguito della riforma australiana della fatturazione elettronica a partire dal luglio 2022 per il settore B2G, il governo neozelandese sta incoraggiando le imprese e le agenzie governative ad adottare la fatturazione elettronica. Un passo in questa direzione è la possibilità per tutte le agenzie governative centrali di ricevere fatture elettroniche basate su PEPPOL BIS Billing 3.0 a partire dal 31 marzo 2022.

Al di fuori di questi requisiti B2G, al momento non sono stati pubblicati piani per il passaggio dell’intera economia alla fatturazione elettronica obbligatoria.

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Il governo italiano ha adottato misure importanti per ampliare il campo di applicazione del suo mandato di fatturazione elettronica, in particolare ampliando il campo di applicazione dei contribuenti soggetti agli obblighi di emissione e liquidazione delle fatture elettroniche, a partire dal 1° luglio 2022.

Il 13 aprile 2022 il progetto di decreto legge, noto come seconda parte del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza (Decreto Legge PNRR 2 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), è stato approvato dal Consiglio dei Ministri (Consiglio dei ministri).

Il National Recovery Plan, approvato dal governo italiano, fa parte del Recovery and Resilience Facility (RRF) dell’Unione Europea, uno strumento creato per aiutare finanziariamente gli Stati membri a riprendersi dalle sfide economiche e sociali sollevate dalla pandemia di Covid-19.

L’ampliamento del mandato italiano per la fatturazione elettronica è uno degli elementi del pacchetto anti-evasione fiscale del governo e affronta, in particolare, il progresso della trasformazione digitale, uno dei sei pilastri della RRF.

Nuovi contribuenti nell’ambito

Il progetto di decreto legge PNRR 2 estende l’obbligo di emettere e liquidare fatture elettroniche attraverso la piattaforma italiana di liquidazione Sistema di Intercambio (SDI) a determinati contribuenti IVA finora esentati dal mandato. Ciò significa che dal 1° luglio 2022, i seguenti contribuenti aggiuntivi sono obbligati a rispettare il mandato italiano per la fatturazione elettronica:

Il regime forfettario è disponibile per i contribuenti che soddisfano requisiti specifici, consentendo loro di adottare un regime IVA forfettario ridotto del 15%, ridotto al 5% per le nuove imprese durante i primi cinque anni. Questi contribuenti sono stati finora esentati dall’obbligo di emettere fatture elettroniche e di cancellarle attraverso la SDI, ai sensi del Decreto Legislativo 127 del 5 agosto 2015.

Inoltre, le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore con entrate fino a 65.000 euro che sono stati anche esentati dal mandato di fatturazione elettronica, sono inclusi come nuovi soggetti. A partire dal 1° luglio 2022, anche la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria per loro.

Il mandato esclude ancora le microimprese con entrate o commissioni fino a 25.000 euro all’anno, che invece saranno tenute a emettere e liquidare fatture elettroniche con la SDI a partire dal 2024.

Introduzione del breve periodo di grazia

Il progetto di decreto ha inoltre stabilito un breve periodo di grazia transitoria dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022. Durante questo periodo i contribuenti soggetti al nuovo mandato sono autorizzati a emettere fatture elettroniche entro il mese successivo in cui è stata effettuata la transazione, senza essere soggetti ad alcuna penalità. Ciò dà ai nuovi soggetti il tempo di conformarsi alla regola generale secondo cui le fatture elettroniche devono essere emesse entro 12 giorni dalla data della transazione.

Qual è il passo successivo?

Il testo definitivo del decreto non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana; solo una volta compiuto questo ultimo passo il decreto diventerà formalmente legge e il campo di applicazione esteso diventerà vincolante. L’inizio del secondo semestre di quest’anno apporta ulteriori significativi cambiamenti in Italia per quanto riguarda la segnalazione obbligatoria delle fatture transfrontaliere tramite FatturaPA, anch’essa prevista per il 1° luglio 2022.

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Sono passati poco più di nove mesi dall’introduzione di uno dei più grandi cambiamenti nelle norme IVA dell’UE per i rivenditori di e-commerce, il pacchetto IVA e-commerce che estende lo sportello unico (OSS) e introduce l’Import One Stop Shop (IOSS).

L’obiettivo del pacchetto IVA per il commercio elettronico dell’UE è semplificare il commercio transfrontaliero B2C nell’UE, alleggerendo l’onere per le imprese, riducendo i costi amministrativi legati all’adempimento dell’IVA e garantendo che l’IVA sia correttamente addebitata su tali vendite.

In base alle nuove norme, le soglie di vendita a distanza specifiche per paese per le merci sono state rimosse e sostituite con una soglia a livello UE di 10.000 euro per le imprese stabilite nell’UE e le imprese non stabilite nell’UE ora non hanno alcuna soglia. Per molte aziende questo significa che l’IVA è dovuta in tutti i paesi in cui vendono, richiedendo che siano registrati ai fini IVA in molti più paesi rispetto a prima di luglio 2021. Tuttavia, l’introduzione del sistema operativo dell’Unione ha permesso loro di semplificare i loro obblighi in materia di IVA, consentendo loro di dichiarare l’IVA su tutte le vendite UE nell’ambito di un’unica dichiarazione OSS.

In che modo il pacchetto IVA per il commercio elettronico dell’UE ha

Mentre per molte aziende il pensiero di dover applicare l’IVA in tutti i paesi in cui vendono potrebbe essere stato schiacciante all’inizio, ora stanno vedendo i numerosi vantaggi che l’introduzione dell’OSS doveva ottenere. Il più grande vantaggio per le imprese è la semplificazione dei requisiti di conformità IVA con una dichiarazione IVA trimestrale invece di rispettare molti termini di presentazione e pagamento in diversi Stati membri dell’UE.

Le imprese che esternalizzano la loro conformità in materia di IVA sono state in grado di ridurre in modo significativo i loro costi cancellando il regime IVA in molti Stati membri in cui erano precedentemente registrate ai fini IVA. Sebbene possano essere necessarie alcune registrazioni aggiuntive a seconda delle catene di approvvigionamento specifiche e dell’ubicazione delle scorte in tutta l’UE. Le imprese ricevono inoltre un vantaggio in termini di flusso di cassa nell’ambito del regime OSS, in quanto l’IVA è dovuta su base trimestrale invece che su base mensile o bimestrale, come avveniva in precedenza in molti Stati membri. Come parte dell’attuazione del pacchetto IVA per il commercio elettronico dell’UE, abbiamo anche visto la rimozione dello sgravio per le spedizioni di basso valore, il che significava che l’IVA sulle importazioni era dovuta su tutte le merci che entravano nell’UE. Ciò ha portato molti fornitori extra UE nel regime IVA dell’UE con la Commissione europea (CE) che ha annunciato che attualmente ci sono oltre 8.000 operatori registrati.

Abbiamo visto alcuni singhiozzi iniziali con gli Stati membri dell’UE che non riconoscono i numeri IOSS all’importazione, portando a una doppia imposizione per alcuni venditori. Ma per la maggior parte delle aziende IOSS ha consentito loro di semplificare la vendita di beni ai clienti dell’UE per ordini inferiori a 150€. La CE ha anche recentemente salutato il successo iniziale di questo regime pubblicando dati preliminari che dimostrano che finora sono stati raccolti 1,9 miliardi di euro di entrate IVA.

Il futuro di OSS e IOSS

La CE è attualmente sottoposta a una consultazione per raccogliere il feedback delle parti interessate sul rendimento dei nuovi regimi al fine di apportare potenziali cambiamenti. Alcune delle modifiche in discussione includono la necessità di rendere obbligatorio lo schema IOSS per tutte le imprese, il che amplierebbe notevolmente il suo utilizzo in quanto porta un numero significativamente maggiore di operatori nel campo di applicazione. Si è anche parlato di un aumento dell’attuale soglia di 150 euro che consentirebbe a più spedizioni di essere ammesse a beneficiare dello IOSS, anche se con l’attuale soglia dei dazi doganali pari a 150 euro sarebbe interessante vedere come allineano queste regole. Nel corso dell’anno la CE pubblicherà anche proposte sulla possibile estensione dell’OSS per includere le transazioni di merci B2B, al fine di attuarle entro il 2024.

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