Il 1° ottobre, la data prevista per il go-live di myDATA, la prima implementazione da parte della Grecia dei Controlli continuativi sulle transazioni (Continuous Transaction Control, CTC), si sta avvicinando rapidamente e la chiarezza normativa in merito alla più ampia riforma fiscale dovrebbe essere idealmente vicina alla completa definizione. La riforma fiscale della Grecia riguarderà non solo le segnalazioni CTC, ma anche la fatturazione elettronica.  Fino a oggi, tuttavia, abbiano visto soltanto una documentazione frammentaria, senza alcuna disposizione chiaramente definita o comunicata riguardante la fatturazione elettronica. Tale frammentarietà alimenta l’incertezza, specialmente a poche settimane dal lancio di myDATA.

Quadri normativi connessi, ma indipendenti

La documentazione frammentaria relativa alla fatturazione elettronica è stata pubblicata contemporaneamente ai documenti su myDATA. Questa concomitanza ha generato l’idea che i due quadri normativi fossero interconnessi al punto che la documentazione sulla fatturazione elettronica dovesse applicarsi esclusivamente all’implementazione di myDATA.  Una parte della documentazione concerneva la fatturazione elettronica tramite fornitori di servizi accreditati, elemento introdotto a febbraio dalla Decisione 1035/2020, che secondo la normativa myDATA è anche uno dei metodi di trasmissione dati alla piattaforma myDATA.  Tra gli altri metodi, ricordiamo la rendicontazione ERP o dai registratori di cassa online. Tuttavia, dal momento che il legislatore ha in seguito emanato ulteriori provvedimenti sulla fatturazione elettronica, come la concessione di incentivi per la fatturazione elettronica per i contribuenti che scelgono di avvalersi di fornitori accreditati per le proprie esigenze di fatturazione elettronica, è apparso chiaro che i due quadri normativi fossero indipendenti (o piuttosto, erano stati concepiti per esserlo).

Nessun cambiamento immediato per la fatturazione elettronica

È importante rammentare che, sebbene l’IAPR preveda chiaramente di adottare, in futuro, la fatturazione elettronica CTC, al momento le attuali regole di fatturazione elettronica “post audit” rimangono le stesse. Lo schema myDATA, il cui lancio è previsto per il 1° ottobre, non inciderà sulla fatturazione elettronica in Grecia. I contribuenti potranno continuare a emettere fatture cartacee o in formato elettronico, a soddisfare i requisiti di integrità e autenticità tramite qualsiasi metodo accettato nella Direttiva IVA (firme digitali, controlli aziendali che verifichino il percorso di audit tra fattura e fornitura (BCAT) o un interscambio elettronico di dati (EDI) disciplinato da accordi basati sulle raccomandazioni emesse nel 1994 dalla Commissione Europea), a esternalizzare e automatizzare i propri processi di fatturazione elettronica B2B affidandoli al proprio fornitore di fiducia, purché segnalino i propri dati alla piattaforma myDATA tramite il loro ERP.

Le aziende che hanno già provveduto ad automatizzare i propri processi aziendali di fatturazione elettronica, con procedure quali procure to pay e order to cash, non sono tenute a interrompere il servizio nemmeno se il loro fornitore non è accreditato. Parimenti, le aziende che in Grecia offrono processi automatizzati di fatturazione elettronica potranno continuare a farlo senza doversi accreditare.

Uno dei concetti chiave che emerge sia per le aziende sia per i fornitori di servizi che operano in Grecia è che la fatturazione elettronica “post audit” è ancora possibile e che la conformità al relativo impianto normativo è d’obbligo. Tuttavia, poiché il Fisco ellenico ha già intrapreso misure verso l’adozione di una forma di fatturazione elettronica CTC, le imprese possono attendersi nei prossimi mesi di ricevere ulteriori informazioni, che faranno chiarezza sulla forma e le particolarità di tale sistema di liquidazione.

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Come anticipato, le autorità fiscali portoghesi hanno pubblicato ulteriori informazioni sulla regolamentazione delle fatture. Le notizie della scorsa settimana sul rinvio dei requisiti stabiliti durante la riforma della mini fattura elettronica del paese e la revoca dell’obbligo di una società di comunicare una serie di informazioni all’autorità fiscale, culminate nel tanto atteso regolamento sull’unicità numero di identificazione e codici QR.

Nel 2019, il decreto legge 28/2019 ha introdotto il numero identificativo univoco e il codice QR come contenuto obbligatorio della fattura. Precedentemente previsto per essere applicato il 1° gennaio 2020, mancavano i dettagli su ciò che costituisce un numero identificativo univoco e il contenuto dei codici QR. Tuttavia, il governo portoghese ha ora pubblicato un’ordinanza che disciplina ulteriormente entrambi i requisiti.

Un nuovo codice di convalida

Secondo l’ordinanza 195/2020, a partire dal 1° gennaio 2021, le società che emettono fatture ai sensi del diritto portoghese devono comunicare le serie utilizzate nelle fatture alle autorità fiscali portoghesi, prima di applicarle. Una volta comunicata la serie, l’autorità fiscale emette un codice di convalida per ogni serie di numeri segnalata.

Questo codice di convalida viene successivamente utilizzato come parte del numero di identificazione univoco denominato ATCUD. L’ATCUD comprende il codice di convalida della serie e un numero sequenziale all’interno della serie nel formato «ATCUD:Validation Code-Sequential number». L’ATCUD deve essere incluso in tutte le fatture immediatamente prima del codice QR ed essere leggibile su ogni pagina della fattura.

Per ottenere un codice di convalida, i contribuenti devono comunicare i seguenti dati all’autorità fiscale portoghese:

  1. L’identificazione della serie di documenti;
  2. Il tipo di documento, secondo i tipi di documenti stabiliti nella struttura dati SAF-T (PT);
  3. il numero iniziale del numero sequenziale utilizzato all’interno della serie;
  4. la data in cui il contribuente dovrebbe iniziare a utilizzare la serie per la quale è richiesto un codice di convalida;

Una volta approvato, l’autorità fiscale crea un codice di convalida con una dimensione minima di otto caratteri.

Secondo l’ordinanza, il numero sequenziale che fa anche parte dell’ATCUD è un riferimento ottenuto da un campo specifico della versione portoghese del file SAF-T.

Sebbene l’ordinanza intendesse introdurre i dettagli del codice QR, afferma che le specifiche tecniche saranno pubblicate sul sito web dell’autorità fiscale. L’ordinanza afferma tuttavia che un codice QR dovrebbe essere incluso in tutte le fatture e i documenti emessi da software certificato. Si afferma inoltre che il codice QR deve essere incluso nel corpo della fattura (sulla prima o sull’ultima pagina) ed essere leggibile. Le specifiche tecniche per il codice QR sono disponibili sul sito web dell’autorità fiscale.

L’ordinanza della scorsa settimana non modifica l’ambito delle aziende che devono utilizzare software certificato per emettere fatture, né modifica i requisiti di certificazione. Tuttavia, i contribuenti portoghesi devono, ancora una volta, adattare i loro attuali processi aziendali e di conformità e sono sotto pressione per modificare i loro sistemi prima della scadenza del 1° gennaio 2021.

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Per le imprese che operano in Turchia, il 2019 è stato un anno estremamente significativo sotto il profilo dei cambiamenti della normativa fiscale, in particolar modo in ragione della riforma sulla fatturazione elettronica. Da quando è stato introdotto per la prima volta nel 2012, l’obbligo della fatturazione elettronica è cresciuto e le imprese si vedono obbligate ad adattarsi per adempiere ai requisiti per il 2020 e oltre.

Secondo il “General Communique on the Tax Procedure Law” (Comunicato generale sulla legge sulla procedura fiscale), il numero di contribuenti che devono conformarsi all’obbligo di fatturazione elettronica è aumentato. Il Comunicato generale, pubblicato in data 19 ottobre 2019, tratta di altri documenti elettronici, quali l’e-arşiv, l’e-DDT, la certificazione elettronica dei redditi da lavoro autonomo, le ricevute elettroniche, le note spese elettroniche, le polizze assicurative e le ricevute bancarie elettroniche, il documento elettronico del cambio valuta, ecc.

Ambito di applicazione della fatturazione elettronica

A partire dal 1° luglio 2020 i contribuenti con un fatturato lordo pari ad almeno 5 milioni di lire turche negli esercizi fiscali 2018 e 2019 devono obbligatoriamente passare al sistema di fatturazione elettronica. I contribuenti che invece soddisferanno questi requisiti nel 2020 o in un momento successivo saranno tenuti a effettuare il passaggio all’inizio del settimo mese dell’annualità contabile successiva.

La fatturazione elettronica obbligatoria non si basa solo sulla soglia di fatturato

L’autorità fiscale turca ha fissato alcuni parametri settoriali per le imprese che operano in Turchia. Le società autorizzate dall’autorità di regolamentazione del mercato energetico turco, i grossisti o i commercianti di frutta o verdura, i fornitori di servizi online che agevolano il commercio online, gli importatori e i rivenditori sono alcuni dei contribuenti che devono passare alle fatture elettroniche, indipendentemente dal loro fatturato.

Ambito di applicazione della fattura e-arşiv

La e-arşiv fatura viene utilizzata non solo per documentare le transazioni B2C, ma anche nel caso in cui il destinatario della fattura non sia registrato con il TRA per la fatturazione elettronica. Simile alla fattura elettronica, l’e-arşiv, è diventata obbligatoria per i fornitori di servizi di intermediazione, gli inserzionisti online e gli inserzionisti online intermediari che sono passati al nuovo sistema dal 1° gennaio 2020.

D’ora in poi, i contribuenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della fattura elettronica e dell’e-arşiv, saranno ancora tenuti a emettere fatture elettroniche sul portale dell’agenzia delle entrate turca (TRA) se l’importo totale delle fatture emesse verso la medesima persona o impresa nel corso del medesimo giorno, tasse incluse, superi le 5.000 lire turche per le transazioni B2B e le 30.000 lire turche per quelle B2C.

La Turchia continua ad affrontare il problema dell’evasione IVA assumendo un maggiore controllo a livello di rendicontazione e richiedendo informazioni fiscali più dettagliate.  Per questo motivo le imprese che operano in Turchia necessitano di strategie di fatturazione elettroniche ben pianificate per soddisfare le crescenti richieste in tema di trasformazione digitale fiscale.

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A circa due settimane dall’entrata in vigore della prima fase obbligatoria della riforma sulla fatturazione elettronica, il GST Council dell’India ha preso la decisione di frenare e di bloccarne l’attuazione, o perlomeno di sospenderla temporaneamente per un periodo di sei mesi, fino al 1° ottobre 2020.

A seguito di una lunga lista di rilievi, lamentati sia dal settore privato verso il GST Council che da quest’ultimo verso Infosys, il fornitore di infrastrutture IT che gestisce la rete GST, il consiglio ha deciso di riconsiderare la data inaugurale del 1° aprile nel corso di un incontro tenutosi in data odierna, sabato 14 marzo.

Il GST Council ha preso una serie di importanti decisioni, tra cui:

Le decisioni prese durante la 39ma riunione del GST Council comporteranno che il quadro normativo (notifiche) pubblicato agli inizi di dicembre sia emendato oppure sostituito nella sua interezza per riflettere il nuovo stato delle cose. Tuttavia, considerando l’attuale volatilità economica causata dalla pandemia in corso, non è irragionevole attendersi ulteriori rinvii dell’attuazione di questa riforma. Solo quando i mercati globali e le piattaforme tecniche sottostanti alla riforma sul controllo GST sembreranno essersi stabilizzati, si potrà considerare la timeline dell’implementazione di ottobre come definitiva.

 

Chi aveva scommesso che il sistema di fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione, FatturaPA sarebbe stato oggetto di ulteriori riforme, oggi avrebbe vinto. L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha emesso nuove specifiche tecniche e schemi applicativi per le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e i titolari di partita IVA (B2B). Ma cosa significano davvero questi cambiamenti e come incideranno sui processi aziendali?

Aggiornamenti tecnici e di contenuto

Durante le ultime settimane sono stati introdotti tre aggiornamenti:

  1. La nuova versione 1.6 del formato XML della FatturaPA B2B
  2. La nuova versione 1.3 del formato XML della FatturaPAB2G e
  3. La nuova versione 1.8 delle specifiche tecniche per la piattaforma SDI.

L’inclusione delle ritenute alla fonte (in particolare i contributi previdenziali) è uno dei nuovi requisiti per i tracciati XML delle fatture B2B e B2G. Ci sono anche 12 nuovi tipi di documenti (tra cui documenti integrativi e autofatture) e ulteriori 17 nuove opzioni circa la natura della transazione (ad es., motivazioni per esenzioni e inversione contabile).

Questi aggiornamenti dei contenuti richiederanno ora che le aziende acquisiscano competenze ancora maggiori sul sistema fiscale nazionale. I cambiamenti incidono sul momento in cui i contribuenti classificano le proprie forniture di merci o servizi: nel sistema attuale, le imprese non se ne devono preoccupare fino al momento della presentazione delle dichiarazioni IVA, ma secondo il nuovo schema la classificazione sarà effettuata in tempo reale. È probabile che questi aggiornamenti incidano sui processi aziendali.  Si tratta di passi necessari per spianare la strada all’imminente introduzione della dichiarazione IVA precompilata, un’iniziativa che si ritiene andrà ad alleggerire gli oneri amministrativi in capo alle imprese italiane e ne renderà la vita più semplice.

Parallelamente, le ulteriori modifiche derivanti dalle nuove versioni dei formati della FatturaPA hanno un impatto di natura tecnica sulle aziende e richiedono una pronta implementazione a livello IT. Tra gli aggiornamenti di carattere tecnico figurano l’inclusione di ulteriori campi, la lunghezza del contenuto, i caratteri consentiti, il passaggio tra completamento da obbligatorio a facoltativo dei campi e viceversa e quante volte un campo può essere ripetuto.

Le nuove specifiche tecniche hanno anche introdotto nuovi passaggi di convalida che saranno eseguiti dal Sistema di Interscambio, o SDI, la piattaforma a cui è demandato il controllo e lo smistamento delle fatture elettroniche. La maggior parte delle nuove convalide mettono a confronto il contenuto della fattura elettronica con la tipologia di documento e la natura delle transazioni e richiedono che il contribuente sia in grado di comprendere, elaborare e reagire correttamente a nuovi errori.

Scadenze attuative

La piattaforma SDI inizierà l’elaborazione delle fatture B2B nel nuovo formato FatturaPA a partire dal 4 maggio 2020, ma l’Agenzia delle Entrate renderà obbligatorio l’utilizzo del nuovo schema a partire dal 1° ottobre 2020, attivando le nuove convalide (e i relativi errori) successivamente a tale data, in linea col Provvedimento emesso in data 28 febbraio 2020.  Scadenze diverse si applicano alle fatture B2G, a meno che, naturalmente, l’Agenzia delle Entrate non pubblichi nuove regole di transizione per tali fatture prima di tale data. L’entrata in vigore del nuovo schema per le fatture B2G è previsto per il 1° maggio 2020.

Nella pratica l’effetto di queste scadenze è che mentre gli schemi per le fatture B2B e B2G sono in effetti identici sotto il profilo tecnico, i contribuenti dovranno prepararsi a scadenze diverse e a lavorare con due diversi schemi di fattura dal 1° al 4 maggio.

Aggiornamento importante

Il 12 maggio (dopo la pubblicazione di questo blog). l’Agenzia delle Entrate ha ripubblicato la versione 1.3 delle specifiche tecniche della FatturaPA B2G. Sebbene il numero rimanga lo stesso, la versione ripubblicata indica una nuova data di entrata in vigore per il nuovo schema B2G: il 4 maggio. Stante l’obbligatorietà dello schema B2G il 4 maggio, la piattaforma SDI sarà in grado di elaborare gli schemi B2G e B2B simultaneamente e non in date diverse, come specificato in precedenza.

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L’agenzia delle entrate turca (Turkish Revenue Administration, TRA) ha finalmente pubblicato il lungamente atteso manuale applicativo del Documento di Trasporto Elettronico. Il manuale chiarisce come funzionerà il processo di consegna elettronica e risponde ai quesiti che ricorrono con maggiore frequenza. Il testo affronta inoltre l’applicazione, l’ambito e la struttura del processo, delinea gli scenari di maggiore rilevanza e fornisce chiarimenti alle aziende che manifestano perplessità riguardo l’adozione dei documenti di accompagnamento elettronici.

Come si applica il documento di trasporto elettronico?

Il documento di trasporto elettronico è la versione sostitutiva della “bolla di consegna” che viene comunemente emessa in forma cartacea e consentirà alle autorità di monitorare regolarmente in un ambiente elettronico i movimenti delle merci consegnate.

Il documento di accompagnamento elettronico ha il medesimo valore legale di quello cartaceo, ma a differenza di quest’ultimo viene emesso, inoltrato, conservato e inviato in formato digitale.

Quali sono le categorie interessate dalla normativa sulla bolla di consegna elettronica?

Secondo la circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate turca alla fine di febbraio, i contribuenti che rientrano nel campo di applicazione della bolla di consegna elettronica sono:

I contribuenti impegnati nel commercio di frutta e verdura in qualità di intermediari o commercianti hanno completato la transizione il 20 gennaio 2020. Gli altri contribuenti dovranno adeguarsi alla prescrizione normativa entro il 1° luglio 2020.

I contribuenti considerati a rischio di inadempienza fiscale o scarsamente adempienti dall’Agenzia delle Entrate sono tenuti a completare il passaggio al regime di consegna elettronica entro tre mesi dalla notifica.

Altri argomenti inclusi nel manuale applicativo della bolla di consegna elettronica

Oltre alla spiegazione dei concetti basilari, il manuale precisa le fattispecie di applicazione precedentemente indicate, chiarendo aree di confusione espresse dai contribuenti.

Gli scenari principali sono:

Altri argomenti trattati comprendono:

Le informazioni dettagliate sono disponibili in lingua turca sul sito Web della TRA sui documenti elettronici.

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Per coloro che stanno seguendo l’evoluzione della riforma dei controlli fiscali in India, il 2019 è stato un anno ricco di avvenimenti legati alla fatturazione elettronica. A partire dalla scorsa primavera, un gruppo di enti governativi e della pubblica amministrazione si è riunito regolarmente con l’obiettivo di proporre una nuova modalità di verifica della conformità GST tramite l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria. Dato il grande impatto che una simile riforma comporterebbe per l’economia indiana e globale, queste discussioni, spesso a porte chiuse, hanno dato adito a un gran numero di voci che talvolta hanno fatto circolare notizie false sul mercato.

Farsi strada nell’assenza di informazioni

Finora, non sono state pubblicate molte informazioni formali o definitive. In seguito alla consultazione pubblica che si è tenuta all’inizio di questo autunno, è stato pubblicato un whitepaper di alto profilo in cui viene descritto il processo di fatturazione elettronica previsto; tuttavia, da allora non è più stato divulgato nulla di formale o definitivo. Una nota stampa rilasciata dalle autorità competenti riporta che il calendario previsto per l’adozione della misura dovrebbe essere il seguente:

1° gennaio 2020: adesione volontaria per le imprese con un fatturato uguale o superiore a 5 miliardi di rupie;

1° febbraio 2020: adesione volontaria per le imprese con un fatturato uguale o superiore a 1 miliardo di rupie;

1° aprile 2020: adozione obbligatoria per entrambe le categorie sopracitate e adozione volontaria per le imprese con un fatturato inferiore a 1 miliardo di rupie.

Nonostante la nota chiarificatrice sia stata accolta favorevolmente, il calendario delineato non è ancora quello definitivo, pertanto i contribuenti dispongono ancora di poche informazioni su come soddisfare i requisiti previsti dalla riforma dei controlli fiscali e di nessuna indicazione definitiva su quando dovranno risultare conformi. Tuttavia, questa situazione è attualmente in fase di risoluzione e stiamo assistendo alla prima stesura di una legge.

La comparsa del primo quadro normativo

Il 13 dicembre 2019 è stata rilasciata una serie di note (N. 67-72/2019) che introducono gli emendamenti all’attuale quadro legislativo GST e che attualmente è in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale indiana. In breve, queste note:

Queste note pubblicate il 13 dicembre saranno il primo di tanti documenti necessari per chiarire in maniera formale i dettagli della futura riforma sulla fatturazione elettronica. Inoltre, cosa ancor più importante, servono a indicare chiaramente che le autorità indiane hanno quasi terminato quella che è stata una fase di progettazione analitica e consultiva e che si sta invece prospettando un periodo di preparazione alla prima implementazione.

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Ulteriori informazioni sulle soluzioni per la fatturazione elettronica di Sovos.

Due mesi dopo la chiusura della pubblica consultazione sul regime myDATA, l’autorità fiscale greca, AADE, non ha ancora condiviso il feedback ricevuto dal settore sul regime proposto o fatto alcun annuncio ufficiale al riguardo. Tuttavia, le discussioni in loco indicano che l’AADE potrebbe reintrodurre l’ordine del giorno inizialmente proposto nell’agosto 2018, che imporrebbe la fatturazione elettronica basata su un modello di clearance.

Si ritiene che l’AADE, a seguito del contributo delle parti interessate, abbia realizzato che la fatturazione elettronica obbligatoria con modello di clearance sarà necessaria per raggiungere i suoi ambiti obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e di lotta contro la frode fiscale. In ogni caso, bisognerà prima ottenere una deroga dell’UE alla direttiva IVA e l’AADE dovrà seguire la logistica e le formalità del processo di deroga, compresa la giustificazione della richiesta di attuare misure speciali che si discostano dalla libertà di scelta della direttiva in merito alle modalità di fatturazione.

Primi passi

Un primo passo verso le fatturazioni elettroniche di clearance consisterebbe nel formalizzare la definizione di fornitori di servizi di fatturazione elettronica. L’attuale ruolo di tali fornitori nel framework myDATA è di aiutare i contribuenti nella preparazione, nel consolidamento e nella trasmissione dei dati al portale governativo. In futuro, il ruolo di tali fornitori potrebbe rimanere immutato, nel qual caso questi ultimi avrebbero bisogno di scarsa o nessuna supervisione governativa, oppure potrebbe espandersi e includere funzioni che in genere si trovano al centro dei controlli fiscali governativi, come la liquidazione di una fattura secondo diverse modalità.

Nel primo caso il sistema riprenderebbe il modello di clearance usato in India, in cui un fornitore di servizi applicativi (funzione non regolamentata), può svolgere varie funzioni, come la verifica del numero di riferimento della fattura sul documento, che nel quadro greco potrebbe corrispondere a verifica del numero di riferimento pertinente nell’ambito dello schema myDATA, denominato MARK. Il ruolo più esteso, invece, prevederebbe una funzione regolamentata soggetta al controllo del governo e ai criteri di ammissibilità generalmente restrittivi. Il fornitore del servizio agirà quindi nella sua qualità di agenzia governativa, simile a un PAC in Messico, che svolge la funzione di liquidazione della fattura esternalizzata dal governo. Resta da vedere quale di queste due strade prenderà la Grecia.

Per quanto riguarda il calendario di attuazione, il progetto myDATA dovrebbe essere rinviato di tre mesi, cosa che lascerebbe alle autorità più tempo per completare il sistema di accreditamento per i fornitori di servizi di fatturazione elettronica all’inizio del 2020. La nuova data di lancio prevista per lo schema myDATA è il 1 aprile 2020.

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Per saperne di più in materia di adempimento fiscale in Grecia, segui il nostro webinar del 14 novembre, quando parleremo del quadro myDATA nonché del programma della Grecia per rendere obbligatoria la fatturazione elettronica.

A seguito della recente consultazione pubblica in merito alla possibile introduzione di un regime di fatturazione elettronica in India, il Comitato per la GST ha ora pubblicato un white paper sulla struttura del nuovo quadro e fornito risposte a una serie di domande in sospeso.

A partire dal 1 gennaio 2020, i contribuenti in India potranno iniziare a utilizzare il nuovo quadro per la fatturazione elettronica, che si basa sulla connettività al sistema GST per la comunicazione di tutti i dati delle fatture B2B.  Inizialmente, l’uso del nuovo sistema sarà volontario per le imprese.  Diventerà obbligatorio solo in un secondo momento, in data che deve ancora essere comunicata dalle autorità competenti.

Il nuovo sistema di fatturazione elettronica, considerato sia una riforma fiscale sia una riforma delle imprese, ha due obiettivi chiave:

Con il nuovo sistema di fatturazione elettronica, i contribuenti saranno tenuti a creare la fattura elettronica nel formato strutturato JSON e a trasmetterla al portale di registrazione delle fatture (IRP). L’IRP verificherà quindi la fattura elettronica in base ai requisiti dello schema, per determinare se un file duplicato è già registrato sul sistema GST.

Al termine del controllo, l’IRP apporrà la propria firma digitale alla fattura elettronica, le assegnerà un numero di registrazione univoco (IRN) e creerà un codice QR corrispondente, prima di inviare la fattura al sistema GST. Il codice QR consentirà a venditore e acquirente di autenticare la fattura elettronica e di verificarne la corretta autenticazione nel sistema GST. Per visualizzare tutti i dati della fattura elettronica e i dettagli online è necessario essere connessi al portale. La firma digitale del contribuente non è obbligatoria, ma può essere applicata prima dell’invio all’IRP.

L’IRN può anche essere generato dal venditore secondo i parametri richiesti e, se soddisfa i criteri predefiniti, verrà convalidato dall’IRP e trasmesso al sistema GST.

Dopo l’approvazione dell’IRP, la fattura elettronica viene trasmessa al venditore e all’acquirente via e-mail.

I contribuenti possono utilizzare diversi metodi per connettersi all’IRP, inclusi Web, API, SMS, app mobili, strumenti offline o basati su GSP.

L’IRP mantiene le fatture elettroniche solo per 24 ore poiché la sua funzione principale è quella di confermare e assegnare l’IRN. Le fatture inviate al sistema GST verranno archiviate dal sistema per l’intero anno fiscale e i contribuenti dovranno conservare l’IRN di ciascuna fattura per garantire la conformità.

Il nuovo sistema semplifica la stesura delle dichiarazioni fiscali relative a beni e servizi (GST), popolando automaticamente le dichiarazioni con i dati delle fatture elettroniche. Il sistema GST aggiornerà così l’ANX-1 del venditore (registri delle vendite) e l’ANX-2 dell’acquirente (registro degli acquisti).

I dati della fattura elettronica verranno poi utilizzati come base per popolare la bolla di accompagnamento in uso (generazione automatica della parte A), a cui sarà necessario aggiungere solo il numero di immatricolazione del veicolo nella parte B del documento.

Sebbene il white paper sia stata un’utile guida per le imprese prima dell’introduzione del nuovo quadro di fatturazione elettronica, ci sono ancora alcune aree poco chiare che andranno affrontate nei prossimi mesi, tra cui la tempistica per l’invio della documentazione.

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La Grecia ha compiuto un passo importante verso la digitalizzazione del proprio sistema fiscale e l’introduzione di una piattaforma innovativa per l’adempimento fiscale dedicata ai contribuenti. La nuova piattaforma metterà a disposizione delle aziende un ambiente collaborativo nel quale i dati forniti all’agenzia delle entrate greca (IAPR) non interesseranno soltanto i loro libri contabili, ma serviranno anche a compilare automaticamente la situazione fiscale dei loro acquirenti.

Come conseguenza diretta di questa soluzione innovativa, i contribuenti saranno sollevati da alcuni obblighi di dichiarazione, i quali verranno adempiuti automaticamente dal sistema.

I contribuenti presenteranno sulla piattaforma, attraverso una soluzione automatizzata o tramite il portale web dell’IAPR, i dati sulle transazioni che verranno loro richiesti.

La nuova piattaforma, denominata myDATA, che sta per My Digital Accounting and Tax Application (la mia applicazione per contabilità e imposizione fiscale digitali), comprende due registri: il Record Book e il Summary Book.

Nel primo sono riportate le transazioni inoltrate alla piattaforma myDATA. Queste transazioni vengono categorizzate come entrate o uscite a seconda della tipologia (ad es. vendita di beni, prestazione di servizi e così via). I dati categorizzati vengono poi riassunti nel Summary Book, dove daranno vita a un’istantanea dei risultati contabili e fiscali per il periodo corrispondente.

I fornitori dovranno presentare un riepilogo di tutte le transazioni di vendita nazionali e oltre confine (all’ingrosso o al dettaglio). I dati sulle vendite dichiarati andranno ad aggiornare i libri delle entrate, mentre i dati sulle transazioni nazionali, quelli delle uscite corrispondenti agli acquirenti.

Gli acquirenti dovranno presentare un riepilogo delle fatture di acquisto nazionali e internazionali per le transazioni B2C in Grecia e all’estero. D’altra parte, dovranno presentare le acquisizioni dall’estero e saranno corresponsabili, insieme ai fornitori, per la dichiarazione delle transazioni B2B in Grecia. Se i fornitori non presenteranno le relative transazioni sulla piattaforma myDATA, gli acquirenti, per poter adempiere ai requisiti dei libri contabili elettronici, dovranno trasmettere i dati di tali transazioni.

I contribuenti continueranno a presentare dichiarazioni fiscali in base ai propri libri contabili ma, una volta presentate, i dati dichiarati saranno confrontati con i risultati dei dati registrati nei libri elettronici per il periodo corrispondente. Se viene rilevata una discrepanza tra i libri elettronici e le dichiarazioni IVA, il contribuente dovrà correggerla entro un periodo di due mesi. Superato questo limite temporale (disaccordo iniziale) il contribuente avrà due opzioni: 1) correggere la discrepanza e ristabilire la coerenza tra le dichiarazioni IVA e i libri elettronici, oppure 2) giustificare la discrepanza e ristabilire la coerenza, anch’essa corroborata da giustificazione. Se verrà adottata una di queste due misure, il disaccordo sarà considerato cessato e non verranno intraprese ulteriori azioni.

Se invece il contribuente non agisce entro il periodo limite di due mesi per correggere o giustificare la discrepanza, potranno avere luogo controlli fiscali o multe.

L’IAPR mette a disposizione un portale online di prova, dove i contribuenti possono testare le soluzioni proposte e l’integrazione del loro software contabile con le API di myDATA.

La proposta strutturale di myDATA è stata sottoposta a consultazione pubblica fino al 6 settembre 2019; ad oggi, l’IAPR non ha ancora pubblicato comunicazioni in merito al feedback ricevuto dagli operatori di settore e da altri parte interessate. Si prevede che myDATA sarà introdotto come progetto pilota nel quarto trimestre del 2019 e che sarà pienamente operativo entro l’inizio del 2020.

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Nel giugno di quest’anno, il ministro dell’azione e dei conti pubblici francese, Gérald Darmanin, ha dichiarato, attirando l’attenzione di molti, che il governo francese ha intenzione di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica anche per le transazioni B2B. Ora sembrerebbe che il governo, guidato su questo tema dal ministro Darmanin e dal ministro delle finanze, Bruno Le Maire, sia passato dalle parole ai fatti. La legge finanziaria francese per il 2020, presentata formalmente in seguito al Consiglio dei ministri del 27 settembre, codifica il piano di estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica B2G già in vigore fino a coprire anche le fatture elettroniche B2B.  

Cosa c’è di nuovo?

In soli tre brevi paragrafi, il progetto di legge finanziaria delinea i principi generali di questa riforma in stato embrionale. Mentre molto verrà chiarito dai decreti successivi, l’art. 56 della legge finanziaria introduce la regola generale secondo la quale le fatture in forma elettronica saranno obbligatorie e, di conseguenza, le fatture cartacee non saranno più consentite. Inoltre, lascia intendere che le fatture elettroniche saranno sottoposte ad approvazione da parte dell’autorità fiscale o che, in alternativa, i dati in esse contenuti saranno trasmessi all’autorità fiscale per consentire i controlli IVA sulla fattura. Essenzialmente, e senza alcuno stupore, la Francia si unirà alle fila di altri paesi come Messico, Turchia, Italia e Brasile, che già hanno implementato misure per contrastare il divario IVA tramite meccanismi di controllo dell’imposta in tempo reale. 

La tabella di marcia per l’applicazione del mandato, così come è avvenuto per il mandato B2G attualmente in vigore, sarà distribuita su diverse fasi, con un’applicazione graduale sulle aziende a seconda delle loro dimensioni. La prima fase del mandato avrà inizio il 1 gennaio 2023 e, secondo il disegno di legge, l’intera economia dovrebbe essere operativa secondo il nuovo sistema di fatturazione elettronica entro il 1 gennaio 2025.  

Il governo afferma inoltre che, nel corso del prossimo anno, presenterà una relazione al Parlamento, l’Assemblée Nationale, volta a illustrare le modalità di attuazione della riforma, nonché l’analisi di fondo di quale metodo e quali regolamenti costituiscono la soluzione tecnica, giuridica e operativa più appropriata, in particolare per quanto riguarda la clearance/trasmissione dei dati delle fatture all’amministrazione fiscale.

Qual è il passo successivo?

Oltre all’analisi e alla stesura delle leggi e relazioni annunciate dal governo, è anche chiaro che un altro elemento critico deve essere affrontato prima che la riforma diventi realtà: Bruxelles.  

Da quando l’Italia ha intrapreso lo stesso percorso ed è diventato il primo paese dell’UE a introdurre la clearance tramite fatturazione elettronica B2B, sono stati individuati molti parallelismi tra i due paesi. Entrambi condividono una situazione simile in termini di divario IVA e di infrastrutture IT, il che ha indotto molti esperti (giustamente) a supporre che la Francia avrebbe seguito il percorso Intrapreso dall’Italia. Tuttavia, per agire nel pieno rispetto della legge, l’Italia ha dovuto chiedere e ottenere l’autorizzazione dal Consiglio dell’Unione europea per discostarsi dalle disposizioni della direttiva UE sull’IVA (2006/112/CE). Il governo francese ha riconosciuto che dovrà fare altrettanto.  

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Vuoi saperne di più? Per un’analisi continua e approfondita della riforma francese per la fatturazione elettronica e delle sue sfide, il 3 ottobre partecipa al webinar tenuto da Christiaan van der Valk, esperto di fatturazione elettronica e vicepresidente della strategia di Sovos.

Inscrivez-vous ici si vous désirez rejoindre le webinaire de Christiaan van der Valk le 3 Octobre.

Il mese scorso abbiamo effettuato alcune previsioni su come il risultato delle elezioni avrebbe influito sul programma dell’Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR) in merito alla riforma della presentazione di dichiarazioni elettroniche e della fatturazione elettronica allora in programma. Sembra che il governo appena eletto sia pienamente in linea con il programma di IAPR per implementare contabilità e dichiarazioni elettroniche (la fatturazione elettronica obbligatoria è ancora in programma, ma in una fase successiva) e il modello proposto, come annunciato ieri dal ministro delle Finanze durante una sessione parlamentare.

La IAPR ha compiuto notevoli progressi in direzione dell’implementazione del sistema di presentazione delle dichiarazioni elettroniche (denominato “Epopis”), pubblicando proprio ieri le specifiche tecniche e le istruzioni per la trasmissione dei dati alla piattaforma IAPR. La piattaforma di presentazione delle dichiarazioni IAPR ora ha un nome, “ myDATA”, e include contabilità digitale e applicazione delle imposte. È bene sottolineare che non è stata ancora resa disponibile alcuna documentazione legale.

Dopo aver messo a disposizione informazioni sufficienti sulla procedura e sui dettagli tecnici, la IAPR ha avviato una consultazione pubblica per ricevere dalle imprese e dalle parti interessate pareri sul sistema di presentazione delle dichiarazioni elettroniche proposto, consultazione che rimarrà aperta fino al 6 settembre 2019.

Il 7 luglio, la Grecia è andata al voto per eleggere un nuovo governo. Il partito di sinistra del governo precedente, al potere dal 2015, ha subito un duro colpo:  eletto con la speranza che potesse introdurre politiche meno severe, in realtà secondo molti non solo non ci sarebbe riuscito, ma avrebbe addirittura peggiorato la situazione. Come era prevedibile, quindi, il partito di centrodestra dell’opposizione ha trionfato con la maggioranza assoluta. Con questo risultato, la Grecia ha nuovamente votato per il cambiamento, scegliendo un programma che dovrebbe stimolare la crescita economica.

Impatto sulla riforma della fatturazione elettronica in programma

Prevediamo che il risultato delle recenti elezioni potrebbe avere un impatto sull’ordine del giorno dell’Autorità indipendente delle entrate pubbliche (AADE) in merito a come la Grecia attuerà la riforma della fatturazione elettronica in programma.

L’AADE, che ha autorità su tutte le questioni fiscali nel paese, è anche l’ente che ha architettato la recente proposta per un quadro nazionale di fatturazione e rendicontazione elettroniche. Trattandosi di un’autorità indipendente e non soggetta ad alcuna forma di supervisione o controllo da parte del governo, l’AADE non dovrebbe essere influenzata dall’esito delle elezioni parlamentari; tuttavia, la sua politica potrebbe variare a seconda di quanto rigoroso sarà il nuovo governo con i controlli fiscali e l’applicazione dei relativi obblighi nel tentativo di combattere l’evasione fiscale e colmare il disavanzo IVA del paese.

Potenziali scenari

Prima di effettuare previsioni, è bene sottolineare che l’AADE inizialmente ha previsto un mandato di fatturazione elettronica simile a quello introdotto in Italia nel 2018-2019. Tuttavia, proprio come l’Italia, in questo caso la Grecia avrebbe bisogno di chiedere e ottenere l’approvazione UE prima di una simile riforma. Una deroga UE simile a quella concessa all’Italia, però, richiederebbe tempo e potrebbe essere più difficile da ottenere, poiché la Grecia è priva dell’infrastruttura tecnica di fatturazione elettronica B2G di cui l’Italia già disponeva.  Pertanto, ha preferito affidarsi a un altro modello, basato sulla rendicontazione e sulla contabilità elettroniche, tenute all’interno della piattaforma online dell’agenzia delle entrate greca. In sostanza, questo modello è una combinazione di trasmissione dei dati di base della fattura guidata dai fornitori e requisiti sul lato acquirente per la convalida dei dati con diverse informazioni contabili.  La procedura consentirà anche di aggiornare i libri contabili digitali dell’AADE. Il modello proposto non arriva alla “clearance” in tempo reale delle fatture elettroniche, ma l’AADE ha affermato che questo approccio in stile latinoamericano è, in definitiva, il suo obiettivo per il paese.

L’AADE ha annunciato che il modello di rendicontazione e contabilità sarà attuato nel gennaio 2020 ma, poiché nei prossimi mesi il paese si troverà ad affrontare un cambiamento politico, questa scadenza appare poco realistica.

Sebbene sia difficile prevedere se la Grecia passerà o meno al quadro di rendicontazione e contabilità elettroniche proposto, è ancor meno probabile che le autorità cambino la portata o le specifiche dei dati della fattura da inviare all’amministrazione fiscale negli schemi di trasmissione futuri. Se le indicazioni in termini di implementazione possono cambiare, lo spostamento dell’attenzione dalla conformità tradizionale e audit a controlli delle transazioni più continui in tempo reale o quasi è significativo. Questa tendenza sta guadagnando terreno in tutta Europa ed è politicamente inarrestabile, poiché sempre più governi stanno adottando misure per combattere le frodi e rendere i controlli fiscali più efficaci.

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Siccome sempre più paesi nel mondo dipendono dall’IVA, dalla GST o da altre imposte indirette come singola fonte di entrate pubbliche significativa, i governi cominciano a chiedersi quali mezzi tecnici utilizzare per massimizzare la riscossione delle imposte dovute sotto i nuovi regimi fiscali. L’India è solo l’esempio più recente di questa tendenza.

La GST è stata introdotta nel paese nel luglio 2017, dopo lunghi anni di discussioni e trattative tra le diverse parti interessate. La riforma ha comportato semplificazioni significative e la razionalizzazione della tassazione in India. Sebbene vi siano stati alcuni ostacoli, in confronto ad altri paesi si è trattato di un’implementazione piuttosto rapida: appena due anni dopo la sua implementazione, la riforma è considerata da molti un successo e sembra che il governo sia pronto a fare un ulteriore passo in avanti introducendo obblighi fiscali in tempo reale sulle procedure di fatturazione elettronica B2B.

L’India si sta muovendo verso l’applicazione degli obblighi fiscali in tempo reale

All’inizio della primavera, il Consiglio indiano per la GST ha annunciato la formazione di un comitato speciale allo scopo di indagare sulla potenziale attuazione di un sistema di fatturazione elettronica B2B obbligatorio: il “Committee of Officers on generation of electronic invoice through GST Portal” (CoO).

Nello specifico, il CoO è stato incaricato di analizzare e confrontare il sistema di clearance sudcoreano con sistemi simili in America Latina, al fine di individuare le migliori prassi globali e di valutare fino a che punto l’attuale piattaforma indiana controllata dallo stato (la rete GST) può fungere da centro nevralgico in un processo di fatturazione elettronica che segua un modello di clearance.

Alla fine di maggio, il CoO ha formato due sottocomitati per lavorare su binari paralleli: da una parte su questioni legali e politiche, dall’altra sullo sviluppo di requisiti tecnici. Nelle ultime settimane, i lavori sono progrediti sia nei gruppi di lavoro sia in consultazioni tra pubblico e privato.

Il comitato si sta avvicinando al termine delle delibere iniziali, ma le sue raccomandazioni conclusive non sono ancora state pubblicate in un resoconto finale. Di conseguenza, non sono ancora stati resi pubblici progetti di legge, di sistemi di fatturazione o di strutture per i processi; tuttavia, i risultati dovrebbero essere pubblicati durante l’estate.

Come sarà questo sistema?

Se è ancora troppo presto per descrivere con assoluta certezza come sarà il sistema di fatturazione elettronica indiano, sicuramente non mancano le ipotesi in merito. Il CoO aveva il compito di studiare come l’attuale sistema di eWaybill potesse essere riciclato in un sistema di fatturazione elettronica obbligatorio, per cui è molto probabile che il nuovo sistema presenti forti somiglianze con le procedure di eWaybill.

Tali somiglianze includono il principio della generazione in tempo reale o quasi di intervalli di numeri di fattura da una piattaforma centrale, che devono poi essere inclusi nella fattura stessa affinché diventi un documento valido ai fini fiscali. In altre parole, questo tipo di sistema non comporterebbe l’emissione della fattura su un portale per la clearance, come in Italia, ma costituirebbe una versione di fatturazione elettronica leggermente più facilitata.

Qual è il passo successivo?

La fatturazione elettronica in India è una possibilità legale e una realtà pratica già da diversi anni e, di conseguenza, molte aziende sono già al passo con la fatturazione elettronica basata su PDF nel paese. Date le dimensioni dell’economia indiana e il ruolo che svolge nella produzione globale, qualsiasi grande riforma della fatturazione elettronica avrà un impatto significativo non solo sulle imprese locali, ma sul commercio internazionale nel suo complesso.

Il 21 giugno, il Consiglio GST dovrebbe discutere in generale dei controlli fiscali e di come aumentare la riscossione delle imposte attraverso requisiti di conformità modernizzati. Resta da vedere se il Consiglio GST è pronto a prendere una decisione formale sull’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nel paese o se è pronto a pubblicare un quadro di alto livello per considerazioni di base come obiettivi, date di entrata in vigore e principi tecnici di alto livello.

In caso contrario, non c’è motivo di preoccuparsi che la decisione possa essere posticipata; se mai, sarebbe saggio aspettarsi il contrario: il governo del primo ministro Modi ha più volte mostrato la capacità di portare a termine i compiti molto rapidamente. Dopo il successo ottenuto alle elezioni di un mese fa, non ci sono ragioni per credere che il primo ministro non farà lo stesso con questo progetto.

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L’Italia è in prima linea nella fatturazione elettronica B2G in Europa fin dal lancio del Sistema di Interscambio (SDI), piattaforma per la fatturazione elettronica creata e resa obbligatoria per tutti i fornitori del settore pubblico nel 2014.

Mentre alcuni dei suoi vicini europei si adoperano per recuperare lentamente terreno, l’Italia continua a migliorare l’integrazione delle nuove tecnologie nelle procedure della pubblica amministrazione. L’ultima novità è l’introduzione degli ordini elettronici negli appalti pubblici. Sfruttando il successo ottenuto dal Nodo di Smistamento degli Ordini della pubblica amministrazione in Emilia-Romagna, l’Italia sta ora estendendo questa funzionalità in tutto il paese.

Ordini elettronici per acquisti non limitati ai soli prodotti sanitari

Dal 1º ottobre 2019, tutti gli ordini di prodotti acquistati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) devono essere consegnati e ricevuti dai fornitori tramite la piattaforma NSO. I fornitori interessati dal provvedimento saranno tenuti a ricevere ordini elettronici dagli enti pubblici: la pubblica amministrazione non procederà alla liquidazione e al pagamento di fatture emesse da società non conformi. È interessante notare che il provvedimento copre tutti gli ordini di acquisto effettuati da enti associati al SSN, compresi non solo i prodotti di carattere sanitario ma anche le forniture per ufficio e di elettronica.  

Oltre alla ricezione obbligatoria degli ordini elettronici, i fornitori potranno anche inviare messaggi alla pubblica amministrazione. In casi precedentemente concordati tra fornitori e pubblica amministrazione, la società fornitrice può inviare ordini elettronici precompilati all’acquirente della pubblica amministrazione, che potrà confermare o rifiutare la fornitura proposta.

Ordini elettronici e fornitori esteri

Anche i fornitori esteri dovranno adeguarsi al provvedimento. Il mandato NSO avrà un certo impatto sulla fatturazione elettronica per le pubbliche amministrazioni italiane, visto che alcuni dati degli ordini elettronici devono essere inclusi nelle fatture elettroniche che vengono trasmesse attraverso l’SDI.

Il sistema NSO è basato sull’infrastruttura SDI esistente e, di conseguenza, la comunicazione con l’NSO richiede che il canale venga accreditato in maniera simile all’SDI. I fornitori e gli intermediari che già provvedono alla trasmissione di messaggi tramite la piattaforma SDI devono conformarsi ai requisiti di certificazione complementari, che devono ancora essere pubblicati. Inoltre, le specifiche tecniche mostrano che gli intermediari PEPPOL possono interagire con la piattaforma NSO grazie a un servizio di Access Point accreditato con l’NSO.

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Il ministro francese dell’Azione e dei conti pubblici, che ha autorità su tutte le questioni fiscali, ha approfittato della procedura necessaria per recepire la direttiva sull’e-commerce dell’UE al fine di sponsorizzare una serie di iniziative mirate a contenere le frodi IVA, tra cui il rinnovato tentativo di creare un sistema di fatturazione elettronica obbligatoria.

Passare da B2G a B2B

Al momento ci troviamo alle ultime fasi di un programma per l’implementazione graduale della fatturazione elettronica B2G (appalti pubblici), in base al quale anche le piccole aziende presto dovranno inviare le proprie fatture agli enti pubblici tramite la cosiddetta piattaforma Chorus.

L’attuale presidente Macron, quando era ancora ministro delle Finanze sotto il suo predecessore François Hollande, aveva proposto di introdurre obblighi simili anche per la fatturazione elettronica B2B, ma la sua proposta era stata respinta a causa di incoerenze con la direttiva IVA e di un aumento percepito dell’onere amministrativo per le aziende.

Tuttavia i tempi sono cambiati e, da quando l’Italia ha aperto la strada il 1 gennaio 2019, anche la Francia, come altri Stati membri dell’UE, ha iniziato a riconoscere nuove opportunità nell’applicazione di un mandato di fatturazione elettronica B2B . Il governo italiano ha ottenuto una deroga UE a determinate disposizioni della direttiva IVA e questo ha permesso al paese di lanciare un mandato nazionale di fatturazione elettronica basato su controlli immediati in tempo reale da parte dell’Agenzia delle entrate. Tali sistemi di fatturazione elettronica di “clearance”, ispirati all’approccio adottato negli ultimi 5-10 anni dai paesi dell’America Latina, si sono dimostrati molto efficaci nella lotta contro le frodi IVA.

Un primo passo verso una fatturazione elettronica di “clearance” a livello nazionale?

Se è ancora troppo presto per parlare di una proposta francese concreta (o teorica) per la fatturazione elettronica B2B, è chiaro che il governo ha intenzioni serie in questo senso. Il Ministro Gérald Darmanin ha dichiarato l’intenzione di avviare un processo di consultazione che coinvolga il settore privato per discutere di come aggiornare le piccole e medie imprese al nuovo sistema nel modo più agevole possibile.

 

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Al di là delle implicazioni delineate nel nostro ultimo post sul blog, il decreto legge portoghese 28/2019 incide sulle aree che vanno al di là della fatturazione, apportando modifiche sia all’archiviazione sia alla trasmissione dei dati fiscali.

Archiviazione elettronica obbligatoria

Una novità introdotta dal decreto legge è l’introduzione esplicita dell’obbligo di archiviazione delle fatture elettroniche in formato digitale, che favorisce ulteriormente l’adozione di formati elettronici. Il Portogallo ha scelto un sistema chiuso in cui, per legge, la fattura deve rimanere nel formato in cui è stata emessa. Ciò significa che le aziende che non emettono fatture elettroniche ma che ne ricevono dai propri fornitori dovranno acquisire e mantenere un archivio elettronico o, in alternativa, rifiutare la fattura e richiederne una versione cartacea. Per quanto riguarda l’archiviazione, infatti, la legge non consente di modificare il formato della fattura.

Il decreto stabilisce poi alcuni requisiti di archiviazione:

I contribuenti hanno l’obbligo di segnalare alle autorità fiscali l’ubicazione del proprio archivio elettronico. Tutti i contribuenti dovranno conformarsi alle regole di transizione del decreto legge entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 17 marzo 2019.

Modifiche all’archiviazione SAF-T (PT)

Oltre alle regole di archiviazione elettronica, sono state introdotte modifiche alla trasmissione dei dati delle fatture all’autorità fiscale attraverso i file SAF-T (PT) modificando le disposizioni stabilite nel decreto legge portoghese n. 198/2012 in merito alle tempistiche di consegna del file SAFT-T (PT). Finora, per adempiere agli obblighi dichiarativi, i contribuenti potevano consegnare il file SAF-T entro il 25 del mese successivo all’emissione della fattura.

Da oggi, invece, si prevedono tempistiche ridotte secondo il seguente programma:

I contribuenti potranno comunque scegliere di trasmettere i dati in tempo reale tramite integrazione del servizio web invece di caricare il file SAF-T (PT).  Il decreto legge ha rafforzato questa opzione, in quanto i contribuenti che scelgono di trasmettere i propri dati in questo modo non sono obbligati a stampare fatture emesse B2C a meno che non sia esplicitamente richiesto dall’acquirente e purché rispettino il requisito di inserire il codice di fatturazione unico nella fattura e utilizzare un software di fatturazione certificato.

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