Mentre l’Italia ha attuato la sua riforma continua dei controlli delle transazioni (CTC) nel 2019, il 2020 è stato un anno di espansione. Le autorità italiane intendono sfruttare tutti i potenziali vantaggi derivanti dalla riuscita implementazione della piattaforma centrale di fatturazione elettronica del paese. Molti degli aggiornamenti verranno lanciati o applicati nel prossimo anno o più tardi nel 2022.

Ecco il nostro elenco definitivo dei cambiamenti chiave che le aziende devono essere consapevoli e prepararsi per il prossimo anno:

Nel febbraio di quest’anno, l’autorità fiscale italiana ha pubblicato nuove specifiche tecniche per la FatturaPa e le convalide effettuate dalla SDI. Sebbene le nuove specifiche tecniche fossero originariamente previste per essere applicate nell’ottobre 2020, l’Italia ha rinviato l’uso obbligatorio del nuovo schema e delle nuove convalide effettuate al 1° gennaio 2021.

La settimana scorsa, l’autorità fiscale ha pubblicato le nuove specifiche tecniche che completano quelle che saranno applicate il 1° gennaio. Le nuove regole modificano i criteri per le convalide di alcuni campi e reintroducono un codice temporaneo «Z» da utilizzare nel campo CausalePagamento fino al 31 dicembre 2020.

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha introdotto una nuova serie di regole di archiviazione che verrà applicata il 7 giugno 2021. Ciò significa che le aziende che memorizzano fatture elettroniche ai sensi della legge italiana devono rispettare nuovi requisiti che includono nuovi standard e l’indicazione di metadati più granulari.

Insieme alle norme di archiviazione di cui sopra, ed entrata in vigore il 7 giugno 2021, l’AGID ha inoltre pubblicato nuove regole per la conversione della carta in fatture elettroniche. Sebbene la maggior parte delle fatture italiane siano emesse e scambiate elettronicamente, alcuni documenti possono ancora essere emessi con altri mezzi, come le fatture transfrontaliere.

Le regole includono nuovi standard e chiarimenti sul processo di certificazione eseguito nella massiccia dematerializzazione dei documenti cartacei. La certificazione mira a garantire la corrispondenza del contenuto e della forma del file di output elettronico con la sua copia cartacea.

A fine 2019, l’Italia ha annunciato l’intenzione di mettere a disposizione dei propri contribuenti una dichiarazione IVA pre-compilata, utilizzando i dati trasmessi alla piattaforma SDI tramite fatture elettroniche, l’Esterometro (il report per le transazioni transfrontaliere) e i corrispettivi elettronici (il B2C registro delle vendite, compreso il rapporto aggregato giornaliero). Il piano iniziale era quello di pubblicare le dichiarazioni IVA precompilate nel luglio di quest’anno, ma l’Italia ha rinviato il progetto una volta che fosse stato chiaro che avrebbe richiesto modifiche nello schema FatturaPa.

Il progetto prevede la creazione e la disponibilità di una bozza della dichiarazione IVA e del registro delle fatture in entrata e in uscita dalle transazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2021. Sono previsti ulteriori chiarimenti sul modo in cui i contribuenti accederanno o modificheranno i dati nel documento precompilato.

L’Italia interromerà l’Esterometro nel 2022. Ai sensi della legge di bilancio 2021, invece di presentare l’Esterometro, i contribuenti italiani che effettuano operazioni transfrontaliere (ad esempio, effettuare o ricevere forniture transfrontaliere) devono trasmettere i dati transazionali transfrontalieri attraverso la piattaforma SDI utilizzando lo schema FatturaPA. Le modifiche introdotte nel nuovo schema FatturaPA in vigore il 1° gennaio 2021 permetteranno all’autorità fiscale di accedere a dati transazionali transfrontalieri più precisi rispetto al passato.

Con la fine del 2020 in rapida avvicinamento, le aziende che operano in Italia devono prepararsi a questi prossimi cambiamenti prima che entrino in vigore nel 2021 e oltre.

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Il campo di applicazione delle relazioni in tempo reale dell’Ungheria è stato ampliato. A decorrere dal 1o gennaio 2021, gli obblighi di segnalazione includeranno anche le fatture emesse per le operazioni B2C nazionali, oltre alle fatture relative alle forniture e alle esportazioni intracomunitarie. Tuttavia, il ministero delle Finanze ha concesso un periodo di tolleranza di tre mesi senza sanzioni dal 1o gennaio al 31 marzo 2021, consentendo alle imprese più tempo per adempiere a questi nuovi obblighi di segnalazione. Questo aiuterà anche con la transizione dall’attuale report XSD v2.0 in tempo reale all’ultimo v3.0 XSD, che sarà obbligatorio dal 1 aprile 2021. Per ora, non è certo se ci sarà l’obbligo di segnalare retroattivamente le transazioni non dichiarate durante il periodo di tolleranza.

Protezione dei dati personali

La nuova versione del formato è stata notevolmente migliorata per consentire alle imprese di rispettare gli obblighi di segnalazione estesi. Questo sistema è essenziale anche dal punto di vista della protezione dei dati in quanto questa specifica garantisce l’anonimato dei dati pubblici. I dati personali del singolo acquirente non sono richiesti, né sono visti dall’autorità fiscale.

Nuova funzionalità di fatturazione elettronica

La versione 3.0 avrà anche un impatto significativo sulla fatturazione elettronica. Il nuovo sistema consentirà ai contribuenti, facoltativamente, di implementare il report dei dati inviando una fattura elettronica contenente il contenuto completo dei dati della fattura. Pertanto, i fornitori possono scegliere di inviare la fattura elettronica stessa come rapporto dati. Questa opzione sarà disponibile solo per le transazioni B2B; le transazioni B2C non rientrano nell’ambito di questo servizio.

È essenziale sottolineare che, ai sensi della legge ungherese sull’IVA, i clienti devono acconsentire alla fatturazione elettronica, che deve essere preventivamente concordato tra entrambe le parti. Il consenso dell’acquirente può essere fatto per iscritto, oralmente o per condotta implicita. In base a questo regime, il fornitore è sempre responsabile dell’adempimento dell’obbligo di emissione delle fatture e deve rispettare le norme di conformità per l’archiviazione delle fatture elettroniche.

Impatto sulle imprese

Le imprese operanti in Ungheria devono essere pronte a fornire i dati relativi a tutte le fatture emesse per le forniture dall’Ungheria a qualsiasi altro Stato membro dell’UE. Devono inoltre adattare i propri processi aziendali per segnalare tutte le transazioni B2C, comprese le vendite a distanza e le forniture interne nell’ambito del mandato ungherese. Le fatture emesse in relazione alle transazioni B2C effettuate da un altro Stato membro dell’UE in cui il fornitore contabilizza l’IVA nell’ambito del regime MOSS non saranno soggette all’obbligo di segnalazione dei dati delle fatture in tempo reale, poiché questo sistema consente alle società non registrate in Ungheria di rispettare gli obblighi IVA.

Qual è il prossimo?

Dal 1° aprile 2021, l’autorità fiscale ungherese avrà visibilità su tutte le fatture emesse per transazioni B2B e B2C, con un impatto significativo sull’utilizzo delle fatture elettroniche e incrementando la digitalizzazione dei processi di vendita nel paese e nel resto della regione. Il prossimo passo logico per il governo ungherese consiste nell’adottare un mandato di fatturazione elettronica simile al modello di liquidazione dell’Italia. Tuttavia, per raggiungere questo obiettivo, come l’Italia , il governo ungherese dovrebbe innanzitutto ottenere l’autorizzazione del Consiglio dell’UE ad introdurre una misura speciale che deroga alle norme della direttiva IVA dell’UE. Resta da vedere se il governo ungherese si accontenta di non introdurre un modello di autorizzazione e di mantenere l’attuale modello di rendicontazione in tempo reale per il prossimo futuro.

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Scopri perché ha senso investire in tecnologia e automazione per semplificare i processi fiscali e alleviare gli oneri che i team finanziari devono affrontare.

Il passaggio alla digitalizzazione richiede un radicale adattamento e un cambiamento nella tecnologia esistente per le industrie di tutto il mondo. In questo caso, le tensioni e le ansie aumentano intorno all’automazione e alla perdita di posti di lavoro. Con Oxford Economics che prevede che 12,5 milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero saranno automatizzati in Cina entro il 2030, una forza lavoro parzialmente automatizzata è davvero all’orizzonte.

Competenza e tecnologia umana

Ma l’esperienza umana e la tecnologia possono andare di pari passo, con team di supporto tecnologico e aumentare la produttività di dieci volte. Di conseguenza, per le aziende, l’unico modo per prosperare in un mondo sempre più digitale è investire nella tecnologia giusta.

Per le organizzazioni che operano a livello globale, questo è di particolare importanza in quanto è necessaria una vasta conoscenza della legislazione finanziaria governativa in molti paesi. I quadri finanziari sono complessi da navigare e sono in continua evoluzione. La segnalazione IVA in tempo reale è sempre più diffusa in tutto il mondo, con i controlli continui delle transazioni (CTC) che limitano fortemente molte giurisdizioni diverse. Senza automazione, le ore necessarie per tenere il passo con le nuove regole supererebbero di gran lunga la capacità umana realistica.

Per le aziende globali, la presentazione manuale dei documenti per audit e rapporti non è né sostenibile né ragionevole. Ma un ulteriore problema per coloro che operano in più giurisdizioni è come tenere il passo con le regole e le normative governative in continua evoluzione richieste per le transazioni commerciali.

Governi digitali

I governi globali stanno esaminando come misurano e raccolgono le dichiarazioni dei redditi. L’obiettivo è quello di migliorare gli standard economici nei loro paesi. La digitalizzazione dei processi di ritorno lascia spazio a una visione molto più forense e accurata della salute economica di una nazione. Quindi non sorprende che la fatturazione e la rendicontazione automatizzata abbiano spinto la sua strada in cima all’ordine del giorno negli ultimi anni.

Il modo in cui viene adottato l’approccio all’aggiornamento di molte transazioni e interazioni è soggetto a punti di vista specifici del paese: alcune giurisdizioni applicano diversi livelli di CTC, fatturazione in tempo reale, archiviazione e reporting della documentazione commerciale. Pertanto, coloro che operano a livello internazionale sentiranno la pressione aggiuntiva per monitorare e rispettare con precisione leggi multiple e complesse, minacciando pesanti multe di non conformità. Il trading e il funzionamento nell’ambito della legge ora richiedono tecnologia e infrastruttura intelligenti.

Gli approcci in tutto il mondo sono diversi; l’America Latina è stata pioniera della liquidazione obbligatoria B2B delle fatture elettroniche e il Brasile richiede la piena autorizzazione attraverso una piattaforma governativa. In Europa, la direttiva UE-IVA vieta ai paesi di introdurre la fatturazione elettronica completa, anche se l’Italia ha calmato questa tendenza nel 2019, a seguito di un lungo processo di deroga. Mentre le economie passano a un modello di business basato sui dati, il passaggio verso un regime fiscale digitale è inevitabile.

Apprendimento automatico

Il divario IVA continua a confondere i governi di tutto il mondo. Pertanto, per combatterlo, molte nazioni hanno creato i propri sistemi. A sua volta, questo rende un patchwork di meccanismi incapaci di comunicare tra loro. A questo proposito, la lenta adozione delle fatture elettroniche in molti paesi ha causato un quadro completamente fratturato: le informazioni sull’IVA sono ancora state segnalate periodicamente in molti paesi, con ciascuna giurisdizione che definisce il proprio standard. Siamo molto lontani dalla coerenza nella digitalizzazione globale.

Man mano che un numero maggiore di paesi sviluppano la propria specifica riassunto nella digitalizzazione della fatturazione, le cose sembrano sempre più complesse. La nuova legislazione normativa continua a emergere e tenere traccia può causare mal di testa e non conformità accidentale. Le imprese globali devono mantenere un occhio attento sugli sviluppi in tutti i paesi in cui operano e che sono essenziali applicano sistemi in grado di monitorare e aggiornare la nuova legislazione nel momento in cui avviene.

API flessibili

Ma la tecnologia ha anche bisogno di dare una riflessione accurata delle finanze di un’intera azienda. Deve collegare tutti i diversi sistemi per segnalare con precisione le imposte. Ecco perché le API flessibili sono il primo ordine di priorità. I programmi con API sofisticate consentono ai sistemi fiscali di «collegarsi» a un’azienda e raccogliere informazioni vitali. A sua volta, consente alle aziende di mostrare i dati necessari, visualizzare risultati accurati ed evitare sanzioni governative. È essenziale che la tecnologia possa integrarsi con una serie di sistemi di fatturazione, ERP e piattaforme procure-to-pay quando si avvicina a interazioni governative sensibili. I volumi di dati creati e gestiti sono enormi e sempre più fuori dal campo della possibilità umana.

Allo stesso modo, la tecnologia può aiutare nella formattazione delle informazioni secondo le richieste di ciascun paese, il che è essenziale per la segnalazione digitale. Esiste una tecnologia per monitorare e regolare i formati delle fatture. Ad esempio, per soddisfare il paese in cui un’azienda sta operando ed evitare sanzioni di non conformità. Con il tempo di solito dell’essenza e della scarsa offerta, gli strumenti che automatizzano l’amministrazione e liberano tempo per gli elementi strategici della finanza aziendale si ripagano in dividendi. In effetti, poiché le macchine sono sempre più radicate nelle operazioni, l’analisi manuale diventa più impegnativa. Sia i governi che le aziende si appoggiano all’automazione e alla tecnologia avanzata per alleviare i conseguenti oneri amministrativi.

Automatizza la conformità

Un futuro veramente digitale è alla portata di molte economie, ma ha un prezzo. Per sfruttare la rapida ondata di trasformazione digitale, le aziende devono armarsi con la tecnologia. È tempo di gestire il crescente regno di normative complesse e basate sui dati. Ha senso investire in tecnologia e automazione per gestire analisi e ricerca ad alta intensità di manodopera, semplificare i processi e alleviare gli oneri affrontati dai team finanziari. Ciò è senza la necessità di costosi dipendenti esperti o di supporto esternalizzato. Sull’orlo di un modo di lavorare completamente digitale, inviare manualmente i documenti per audit e relazioni non è più pratico.

È importante selezionare attentamente la tecnologia per sincronizzare e comunicare informazioni vitali nell’infrastruttura IT di un’azienda. Nell’attuale contesto orientato alla recessione, la pressione sui team finanziari è intensa. La pressione per svolgere al meglio, salvaguardare da eventuali perdite finanziarie e monitorare rigorosamente le spese e le uscite. Di fronte alle avversità, la tecnologia può guidarci e supportarci, e potrebbe diventare un business critical.

Investire in automazione e tecnologia non deve costare posti di lavoro finanziari. Può invece andare di pari passo con le competenze umane. È in grado di gestire attività complesse e complesse. Pur liberando tempo ed energia in modo che le aziende possano concentrarsi su ciò che fanno meglio.

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La Francia sta introducendo controlli continui sulle transazioni (CTC). A partire dal 2023, la Francia attuerà un obbligo obbligatorio di autorizzazione per la fatturazione elettronica B2B e l’obbligo di segnalazione elettronica. Con questi requisiti completi, oltre all’obbligo di fatturazione elettronica B2G già obbligatorio, il governo mira ad aumentare l’efficienza, tagliare i costi e combattere le frodi. Scoprite di più.

La Francia mostra una solida comprensione di questo complesso argomento CTC, ma rimangono alcune domande.

Introduzione

La Francia annuncia variazioni IVA stimolate dalle riforme internazionali per il controllo continuo delle transazioni IVA («Controlli continui delle transazioni» o «CTC»). Il governo francese mira ad aumentare l’efficienza, ridurre i costi e combattere le frodi attraverso l’introduzione della liquidazione obbligatoria delle fatture elettroniche B2B. Questo insieme a un obbligo di e-reporting fornisce all’amministrazione fiscale tutti i dati rilevanti per le transazioni B2B e B2C. Questo inizierà con le grandi aziende.

Un sistema CTC misto

Nel rapporto «VAT in the Digital Age in France» (La TVA à l’ère du digital en France), la Direction General des Finances Publiques — o DG-FIP — descrive il suo obiettivo di implementare questa soluzione mista. Per cui la liquidazione obbligatoria delle fatture elettroniche (idealmente per tutte le fatture, senza eccezioni come gli importi di soglia ecc.) porrà le basi.

Ciò fornirà all’autorità fiscale i dati relativi a qualsiasi transazione B2B nazionale. Tuttavia, per poter combattere efficacemente le frodi, incluso il tipo di giostra, ciò non è sufficiente; hanno bisogno di accedere a tutti i dati delle transazioni. Pertanto, i dati che l’autorità fiscale non riceverà nell’ambito del processo di liquidazione delle fatture elettroniche, in particolare le fatture B2C e le fatture emesse da fornitori stranieri che non saranno soggetti a un mandato nazionale francese, nonché alcuni dati di pagamento – saranno soggetti a un obbligo complementare di segnalazione elettronica. (L’obbligo di segnalare questi ultimi dati elettronicamente non significa che le fatture sottostanti debbano essere fatture elettroniche; le parti possono comunque trasmettere in formato cartaceo tra di loro.)

L’architettura Clearance

Il rapporto descrive in che modo DG-FIP ha preso in considerazione due potenziali modelli per il processo di sdoganamento delle fatture elettroniche. Questo avviene tramite il portale centrale Chorus Pro (attualmente il punto di autorizzazione per tutte le fatture B2G). Questi sono i modelli V e Y.

Nel modello V esiste una piattaforma pubblica che funge da punto di autorizzazione; la piattaforma centrale Chorus Pro è l’unica piattaforma autorizzata tramite la quale la fattura può essere trasmessa all’acquirente o, se del caso, al fornitore di servizi dell’acquirente.

Il modello Y include oltre ai fornitori di servizi terzi certificati della piattaforma centrale, che sono autorizzati a cancellare e trasmettere le fatture tra le parti contraenti. Questa alternativa è l’opzione preferita dalla comunità dei fornitori di servizi. Per questo motivo – e poiché questo modello è più resistente perché non è esposto a un singolo punto di guasto – la relazione sembra favorire il modello Y.

Timeline

Per quanto riguarda la cronologia, a partire da gennaio 2023, tutte le società devono essere in grado di ricevere fatture elettroniche tramite il sistema centralizzato. Quando si tratta di emissione, è previsto un lancio simile a quello del mandato di fattura elettronica B2G, a partire dalle grandi aziende.

Sfide e strada avanti

Il rapporto pone una buona base per l’implementazione di questo sistema CTC misto. Tuttavia, molti problemi dovranno essere chiariti per consentire un’implementazione agevole. Alcune delle quali sono abbastanza fondamentali.

      • Il modello proposto significa che l’amministrazione fiscale francese deve riflettere sui dettagli della certificazione del fornitore di servizi.
      • Il rapporto tra lo schema CTC di alto livello proposto con regole preesistenti sull’integrità e l’autenticità della fatturazione elettronica. La versione francese di SAF-T (FEC) e le opzioni di segnalazione IVA digitale devono essere chiarite. Su quest’ultimo argomento, la legge francese di bilancio per il 2020 che ha avviato questa mossa verso CTC ha suggerito che le dichiarazioni IVA preriempite sono tra gli obiettivi chiave, anche se ciò non rientra in evidenza nella relazione DG-FIP.
      • Rimangono alcune domande sulla struttura di archiviazione centrale associata allo schema CTC.
      • La directory centrale degli indirizzi di fatturazione elettronica proposta richiede un’attenta progettazione (compresa la manutenzione) e l’implementazione.

Il rapporto propone un dispiegamento progressivo e pedagogico. Ciò garantirà che le aziende gestiscano questo passaggio, per qualche radicale, alla fatturazione elettronica e alla segnalazione. Si fa riferimento ai principi pratici dell’ICC sul CTC, rilevando in particolare l’importanza del preavviso e la consulenza dell’ICC per dare alle imprese almeno 12-18 mesi di preparazione. La prima scadenza arriva tra poco più di due anni. L’amministrazione fiscale francese lascia solo 6-12 mesi per elaborare tutti i dettagli e adottare le leggi, i decreti e le linee guida pertinenti. Questo è il caso in cui le aziende dovessero avere ciò che l’ICC ritiene sia un momento ragionevole per adattarsi.

Per i contribuenti mancano solo due settimane all’avvio della riforma della fatturazione elettronica in India. Benché il sistema di fatturazione con controlli continui delle transazioni (CTC) sia stato annunciato ufficialmente nel dicembre del 2019, il GSTN vi ha apportato numerose modifiche e aggiornamenti. Oltre ai cambiamenti annunciati nel mese di luglio, che hanno interessato sia lo schema sia l’ambito di applicazione della prevista riforma indiana della fatturazione elettronica, i mesi di agosto e settembre hanno visto ulteriori aggiornamenti e chiarimenti sulla piattaforma di e-invoicing delle autorità fiscali. Malgrado le diverse modifiche, la data ufficiale di entrata in vigore rimane il 1° ottobre 2020.

Quali sono le modifiche più recenti?

Il 14 agosto 2020 il GSTN Council ha tenuto un webinar sul sistema di fatturazione elettronica.  Nel corso del webinar sono state comunicate informazioni dettagliate sul funzionamento del sistema proposto ed è stata data risposta a domande poste dai contribuenti. Per riassumere, durante il webinar sono state comunicate le delucidazioni seguenti:

Le autorità indiane continuano a comunicare aggiornamenti tecnici e chiarimenti. Tra questi, figurano le note di rilascio pubblicate l’8 settembre 2020 sulla pagina web API Sandbox. Secondo queste note, gli operatori e-commerce (E-Commerce Operator, ECO) possono ora registrarsi e testare le API nell’ambiente di prova. Questo significa che il sistema di fatturazione elettronico permette inoltre agli ECO di trasmettere i file JSON generati da loro per conto dei fornitori all’IRP. Un altro aggiornamento degno di menzione comunicato assieme alle note di rilascio riguarda l’implementazione di un’applicazione per dispositivi mobili per la verifica dei codici QR e dei file delle fatture elettroniche firmate. Inoltre, sono presenti aggiornamenti sulle regole di convalida e miglioramenti delle API.

Qual è il passo successivo?

In realtà tutto dipenderà dall’esito positivo dell’implementazione iniziale. È inevitabile che nei prossimi mesi assisteremo a ulteriori modifiche tecniche e ulteriori miglioramenti. Oltre a ciò, potrebbero essere introdotte modifiche normative riguardanti la platea di contribuenti interessata dalla riforma. Infatti, se si pensa che l’obiettivo finale della riforma prevede l’adozione di un sistema CTC che inglobi tutti i contribuenti, l’ambito di applicazione della riforma andrà via via espandendosi e riguarderà un numero sempre crescente di soggetti fiscali.  Alcuni contribuenti rimangono attualmente fuori dal campo di applicazione, in quanto la soglia limite del mandato è stata incrementata appena un mese prima della data di entrata in vigore del 1° ottobre. Con ogni probabilità, ritorneranno ad essere soggetti interessati dopo che la riforma avrà cominciato a funzionare in modo soddisfacente.

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Il 1° ottobre, la data prevista per il go-live di myDATA, la prima implementazione da parte della Grecia dei Controlli continuativi sulle transazioni (Continuous Transaction Control, CTC), si sta avvicinando rapidamente e la chiarezza normativa in merito alla più ampia riforma fiscale dovrebbe essere idealmente vicina alla completa definizione. La riforma fiscale della Grecia riguarderà non solo le segnalazioni CTC, ma anche la fatturazione elettronica.  Fino a oggi, tuttavia, abbiano visto soltanto una documentazione frammentaria, senza alcuna disposizione chiaramente definita o comunicata riguardante la fatturazione elettronica. Tale frammentarietà alimenta l’incertezza, specialmente a poche settimane dal lancio di myDATA.

Quadri normativi connessi, ma indipendenti

La documentazione frammentaria relativa alla fatturazione elettronica è stata pubblicata contemporaneamente ai documenti su myDATA. Questa concomitanza ha generato l’idea che i due quadri normativi fossero interconnessi al punto che la documentazione sulla fatturazione elettronica dovesse applicarsi esclusivamente all’implementazione di myDATA.  Una parte della documentazione concerneva la fatturazione elettronica tramite fornitori di servizi accreditati, elemento introdotto a febbraio dalla Decisione 1035/2020, che secondo la normativa myDATA è anche uno dei metodi di trasmissione dati alla piattaforma myDATA.  Tra gli altri metodi, ricordiamo la rendicontazione ERP o dai registratori di cassa online. Tuttavia, dal momento che il legislatore ha in seguito emanato ulteriori provvedimenti sulla fatturazione elettronica, come la concessione di incentivi per la fatturazione elettronica per i contribuenti che scelgono di avvalersi di fornitori accreditati per le proprie esigenze di fatturazione elettronica, è apparso chiaro che i due quadri normativi fossero indipendenti (o piuttosto, erano stati concepiti per esserlo).

Nessun cambiamento immediato per la fatturazione elettronica

È importante rammentare che, sebbene l’IAPR preveda chiaramente di adottare, in futuro, la fatturazione elettronica CTC, al momento le attuali regole di fatturazione elettronica “post audit” rimangono le stesse. Lo schema myDATA, il cui lancio è previsto per il 1° ottobre, non inciderà sulla fatturazione elettronica in Grecia. I contribuenti potranno continuare a emettere fatture cartacee o in formato elettronico, a soddisfare i requisiti di integrità e autenticità tramite qualsiasi metodo accettato nella Direttiva IVA (firme digitali, controlli aziendali che verifichino il percorso di audit tra fattura e fornitura (BCAT) o un interscambio elettronico di dati (EDI) disciplinato da accordi basati sulle raccomandazioni emesse nel 1994 dalla Commissione Europea), a esternalizzare e automatizzare i propri processi di fatturazione elettronica B2B affidandoli al proprio fornitore di fiducia, purché segnalino i propri dati alla piattaforma myDATA tramite il loro ERP.

Le aziende che hanno già provveduto ad automatizzare i propri processi aziendali di fatturazione elettronica, con procedure quali procure to pay e order to cash, non sono tenute a interrompere il servizio nemmeno se il loro fornitore non è accreditato. Parimenti, le aziende che in Grecia offrono processi automatizzati di fatturazione elettronica potranno continuare a farlo senza doversi accreditare.

Uno dei concetti chiave che emerge sia per le aziende sia per i fornitori di servizi che operano in Grecia è che la fatturazione elettronica “post audit” è ancora possibile e che la conformità al relativo impianto normativo è d’obbligo. Tuttavia, poiché il Fisco ellenico ha già intrapreso misure verso l’adozione di una forma di fatturazione elettronica CTC, le imprese possono attendersi nei prossimi mesi di ricevere ulteriori informazioni, che faranno chiarezza sulla forma e le particolarità di tale sistema di liquidazione.

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Come anticipato, le autorità fiscali portoghesi hanno pubblicato ulteriori informazioni sulla regolamentazione delle fatture. Le notizie della scorsa settimana sul rinvio dei requisiti stabiliti durante la riforma della mini fattura elettronica del paese e la revoca dell’obbligo di una società di comunicare una serie di informazioni all’autorità fiscale, culminate nel tanto atteso regolamento sull’unicità numero di identificazione e codici QR.

Nel 2019, il decreto legge 28/2019 ha introdotto il numero identificativo univoco e il codice QR come contenuto obbligatorio della fattura. Precedentemente previsto per essere applicato il 1° gennaio 2020, mancavano i dettagli su ciò che costituisce un numero identificativo univoco e il contenuto dei codici QR. Tuttavia, il governo portoghese ha ora pubblicato un’ordinanza che disciplina ulteriormente entrambi i requisiti.

Un nuovo codice di convalida

Secondo l’ordinanza 195/2020, a partire dal 1° gennaio 2021, le società che emettono fatture ai sensi del diritto portoghese devono comunicare le serie utilizzate nelle fatture alle autorità fiscali portoghesi, prima di applicarle. Una volta comunicata la serie, l’autorità fiscale emette un codice di convalida per ogni serie di numeri segnalata.

Questo codice di convalida viene successivamente utilizzato come parte del numero di identificazione univoco denominato ATCUD. L’ATCUD comprende il codice di convalida della serie e un numero sequenziale all’interno della serie nel formato «ATCUD:Validation Code-Sequential number». L’ATCUD deve essere incluso in tutte le fatture immediatamente prima del codice QR ed essere leggibile su ogni pagina della fattura.

Per ottenere un codice di convalida, i contribuenti devono comunicare i seguenti dati all’autorità fiscale portoghese:

  1. L’identificazione della serie di documenti;
  2. Il tipo di documento, secondo i tipi di documenti stabiliti nella struttura dati SAF-T (PT);
  3. il numero iniziale del numero sequenziale utilizzato all’interno della serie;
  4. la data in cui il contribuente dovrebbe iniziare a utilizzare la serie per la quale è richiesto un codice di convalida;

Una volta approvato, l’autorità fiscale crea un codice di convalida con una dimensione minima di otto caratteri.

Secondo l’ordinanza, il numero sequenziale che fa anche parte dell’ATCUD è un riferimento ottenuto da un campo specifico della versione portoghese del file SAF-T.

Sebbene l’ordinanza intendesse introdurre i dettagli del codice QR, afferma che le specifiche tecniche saranno pubblicate sul sito web dell’autorità fiscale. L’ordinanza afferma tuttavia che un codice QR dovrebbe essere incluso in tutte le fatture e i documenti emessi da software certificato. Si afferma inoltre che il codice QR deve essere incluso nel corpo della fattura (sulla prima o sull’ultima pagina) ed essere leggibile. Le specifiche tecniche per il codice QR sono disponibili sul sito web dell’autorità fiscale.

L’ordinanza della scorsa settimana non modifica l’ambito delle aziende che devono utilizzare software certificato per emettere fatture, né modifica i requisiti di certificazione. Tuttavia, i contribuenti portoghesi devono, ancora una volta, adattare i loro attuali processi aziendali e di conformità e sono sotto pressione per modificare i loro sistemi prima della scadenza del 1° gennaio 2021.

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Per le imprese che operano in Turchia, il 2019 è stato un anno estremamente significativo sotto il profilo dei cambiamenti della normativa fiscale, in particolar modo in ragione della riforma sulla fatturazione elettronica. Da quando è stato introdotto per la prima volta nel 2012, l’obbligo della fatturazione elettronica è cresciuto e le imprese si vedono obbligate ad adattarsi per adempiere ai requisiti per il 2020 e oltre.

Secondo il “General Communique on the Tax Procedure Law” (Comunicato generale sulla legge sulla procedura fiscale), il numero di contribuenti che devono conformarsi all’obbligo di fatturazione elettronica è aumentato. Il Comunicato generale, pubblicato in data 19 ottobre 2019, tratta di altri documenti elettronici, quali l’e-arşiv, l’e-DDT, la certificazione elettronica dei redditi da lavoro autonomo, le ricevute elettroniche, le note spese elettroniche, le polizze assicurative e le ricevute bancarie elettroniche, il documento elettronico del cambio valuta, ecc.

Ambito di applicazione della fatturazione elettronica

A partire dal 1° luglio 2020 i contribuenti con un fatturato lordo pari ad almeno 5 milioni di lire turche negli esercizi fiscali 2018 e 2019 devono obbligatoriamente passare al sistema di fatturazione elettronica. I contribuenti che invece soddisferanno questi requisiti nel 2020 o in un momento successivo saranno tenuti a effettuare il passaggio all’inizio del settimo mese dell’annualità contabile successiva.

La fatturazione elettronica obbligatoria non si basa solo sulla soglia di fatturato

L’autorità fiscale turca ha fissato alcuni parametri settoriali per le imprese che operano in Turchia. Le società autorizzate dall’autorità di regolamentazione del mercato energetico turco, i grossisti o i commercianti di frutta o verdura, i fornitori di servizi online che agevolano il commercio online, gli importatori e i rivenditori sono alcuni dei contribuenti che devono passare alle fatture elettroniche, indipendentemente dal loro fatturato.

Ambito di applicazione della fattura e-arşiv

La e-arşiv fatura viene utilizzata non solo per documentare le transazioni B2C, ma anche nel caso in cui il destinatario della fattura non sia registrato con il TRA per la fatturazione elettronica. Simile alla fattura elettronica, l’e-arşiv, è diventata obbligatoria per i fornitori di servizi di intermediazione, gli inserzionisti online e gli inserzionisti online intermediari che sono passati al nuovo sistema dal 1° gennaio 2020.

D’ora in poi, i contribuenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della fattura elettronica e dell’e-arşiv, saranno ancora tenuti a emettere fatture elettroniche sul portale dell’agenzia delle entrate turca (TRA) se l’importo totale delle fatture emesse verso la medesima persona o impresa nel corso del medesimo giorno, tasse incluse, superi le 5.000 lire turche per le transazioni B2B e le 30.000 lire turche per quelle B2C.

La Turchia continua ad affrontare il problema dell’evasione IVA assumendo un maggiore controllo a livello di rendicontazione e richiedendo informazioni fiscali più dettagliate.  Per questo motivo le imprese che operano in Turchia necessitano di strategie di fatturazione elettroniche ben pianificate per soddisfare le crescenti richieste in tema di trasformazione digitale fiscale.

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A circa due settimane dall’entrata in vigore della prima fase obbligatoria della riforma sulla fatturazione elettronica, il GST Council dell’India ha preso la decisione di frenare e di bloccarne l’attuazione, o perlomeno di sospenderla temporaneamente per un periodo di sei mesi, fino al 1° ottobre 2020.

A seguito di una lunga lista di rilievi, lamentati sia dal settore privato verso il GST Council che da quest’ultimo verso Infosys, il fornitore di infrastrutture IT che gestisce la rete GST, il consiglio ha deciso di riconsiderare la data inaugurale del 1° aprile nel corso di un incontro tenutosi in data odierna, sabato 14 marzo.

Il GST Council ha preso una serie di importanti decisioni, tra cui:

Le decisioni prese durante la 39ma riunione del GST Council comporteranno che il quadro normativo (notifiche) pubblicato agli inizi di dicembre sia emendato oppure sostituito nella sua interezza per riflettere il nuovo stato delle cose. Tuttavia, considerando l’attuale volatilità economica causata dalla pandemia in corso, non è irragionevole attendersi ulteriori rinvii dell’attuazione di questa riforma. Solo quando i mercati globali e le piattaforme tecniche sottostanti alla riforma sul controllo GST sembreranno essersi stabilizzati, si potrà considerare la timeline dell’implementazione di ottobre come definitiva.

 

Chi aveva scommesso che il sistema di fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione, FatturaPA sarebbe stato oggetto di ulteriori riforme, oggi avrebbe vinto. L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha emesso nuove specifiche tecniche e schemi applicativi per le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e i titolari di partita IVA (B2B). Ma cosa significano davvero questi cambiamenti e come incideranno sui processi aziendali?

Aggiornamenti tecnici e di contenuto

Durante le ultime settimane sono stati introdotti tre aggiornamenti:

  1. La nuova versione 1.6 del formato XML della FatturaPA B2B
  2. La nuova versione 1.3 del formato XML della FatturaPAB2G e
  3. La nuova versione 1.8 delle specifiche tecniche per la piattaforma SDI.

L’inclusione delle ritenute alla fonte (in particolare i contributi previdenziali) è uno dei nuovi requisiti per i tracciati XML delle fatture B2B e B2G. Ci sono anche 12 nuovi tipi di documenti (tra cui documenti integrativi e autofatture) e ulteriori 17 nuove opzioni circa la natura della transazione (ad es., motivazioni per esenzioni e inversione contabile).

Questi aggiornamenti dei contenuti richiederanno ora che le aziende acquisiscano competenze ancora maggiori sul sistema fiscale nazionale. I cambiamenti incidono sul momento in cui i contribuenti classificano le proprie forniture di merci o servizi: nel sistema attuale, le imprese non se ne devono preoccupare fino al momento della presentazione delle dichiarazioni IVA, ma secondo il nuovo schema la classificazione sarà effettuata in tempo reale. È probabile che questi aggiornamenti incidano sui processi aziendali.  Si tratta di passi necessari per spianare la strada all’imminente introduzione della dichiarazione IVA precompilata, un’iniziativa che si ritiene andrà ad alleggerire gli oneri amministrativi in capo alle imprese italiane e ne renderà la vita più semplice.

Parallelamente, le ulteriori modifiche derivanti dalle nuove versioni dei formati della FatturaPA hanno un impatto di natura tecnica sulle aziende e richiedono una pronta implementazione a livello IT. Tra gli aggiornamenti di carattere tecnico figurano l’inclusione di ulteriori campi, la lunghezza del contenuto, i caratteri consentiti, il passaggio tra completamento da obbligatorio a facoltativo dei campi e viceversa e quante volte un campo può essere ripetuto.

Le nuove specifiche tecniche hanno anche introdotto nuovi passaggi di convalida che saranno eseguiti dal Sistema di Interscambio, o SDI, la piattaforma a cui è demandato il controllo e lo smistamento delle fatture elettroniche. La maggior parte delle nuove convalide mettono a confronto il contenuto della fattura elettronica con la tipologia di documento e la natura delle transazioni e richiedono che il contribuente sia in grado di comprendere, elaborare e reagire correttamente a nuovi errori.

Scadenze attuative

La piattaforma SDI inizierà l’elaborazione delle fatture B2B nel nuovo formato FatturaPA a partire dal 4 maggio 2020, ma l’Agenzia delle Entrate renderà obbligatorio l’utilizzo del nuovo schema a partire dal 1° ottobre 2020, attivando le nuove convalide (e i relativi errori) successivamente a tale data, in linea col Provvedimento emesso in data 28 febbraio 2020.  Scadenze diverse si applicano alle fatture B2G, a meno che, naturalmente, l’Agenzia delle Entrate non pubblichi nuove regole di transizione per tali fatture prima di tale data. L’entrata in vigore del nuovo schema per le fatture B2G è previsto per il 1° maggio 2020.

Nella pratica l’effetto di queste scadenze è che mentre gli schemi per le fatture B2B e B2G sono in effetti identici sotto il profilo tecnico, i contribuenti dovranno prepararsi a scadenze diverse e a lavorare con due diversi schemi di fattura dal 1° al 4 maggio.

Aggiornamento importante

Il 12 maggio (dopo la pubblicazione di questo blog). l’Agenzia delle Entrate ha ripubblicato la versione 1.3 delle specifiche tecniche della FatturaPA B2G. Sebbene il numero rimanga lo stesso, la versione ripubblicata indica una nuova data di entrata in vigore per il nuovo schema B2G: il 4 maggio. Stante l’obbligatorietà dello schema B2G il 4 maggio, la piattaforma SDI sarà in grado di elaborare gli schemi B2G e B2B simultaneamente e non in date diverse, come specificato in precedenza.

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Per saperne di più su quello che riteniamo essere il futuro del settore, scarica Tendenze in materia di conformità IVA continuativa.

L’agenzia delle entrate turca (Turkish Revenue Administration, TRA) ha finalmente pubblicato il lungamente atteso manuale applicativo del Documento di Trasporto Elettronico. Il manuale chiarisce come funzionerà il processo di consegna elettronica e risponde ai quesiti che ricorrono con maggiore frequenza. Il testo affronta inoltre l’applicazione, l’ambito e la struttura del processo, delinea gli scenari di maggiore rilevanza e fornisce chiarimenti alle aziende che manifestano perplessità riguardo l’adozione dei documenti di accompagnamento elettronici.

Come si applica il documento di trasporto elettronico?

Il documento di trasporto elettronico è la versione sostitutiva della “bolla di consegna” che viene comunemente emessa in forma cartacea e consentirà alle autorità di monitorare regolarmente in un ambiente elettronico i movimenti delle merci consegnate.

Il documento di accompagnamento elettronico ha il medesimo valore legale di quello cartaceo, ma a differenza di quest’ultimo viene emesso, inoltrato, conservato e inviato in formato digitale.

Quali sono le categorie interessate dalla normativa sulla bolla di consegna elettronica?

Secondo la circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate turca alla fine di febbraio, i contribuenti che rientrano nel campo di applicazione della bolla di consegna elettronica sono:

I contribuenti impegnati nel commercio di frutta e verdura in qualità di intermediari o commercianti hanno completato la transizione il 20 gennaio 2020. Gli altri contribuenti dovranno adeguarsi alla prescrizione normativa entro il 1° luglio 2020.

I contribuenti considerati a rischio di inadempienza fiscale o scarsamente adempienti dall’Agenzia delle Entrate sono tenuti a completare il passaggio al regime di consegna elettronica entro tre mesi dalla notifica.

Altri argomenti inclusi nel manuale applicativo della bolla di consegna elettronica

Oltre alla spiegazione dei concetti basilari, il manuale precisa le fattispecie di applicazione precedentemente indicate, chiarendo aree di confusione espresse dai contribuenti.

Gli scenari principali sono:

Altri argomenti trattati comprendono:

Le informazioni dettagliate sono disponibili in lingua turca sul sito Web della TRA sui documenti elettronici.

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Per coloro che stanno seguendo l’evoluzione della riforma dei controlli fiscali in India, il 2019 è stato un anno ricco di avvenimenti legati alla fatturazione elettronica. A partire dalla scorsa primavera, un gruppo di enti governativi e della pubblica amministrazione si è riunito regolarmente con l’obiettivo di proporre una nuova modalità di verifica della conformità GST tramite l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria. Dato il grande impatto che una simile riforma comporterebbe per l’economia indiana e globale, queste discussioni, spesso a porte chiuse, hanno dato adito a un gran numero di voci che talvolta hanno fatto circolare notizie false sul mercato.

Farsi strada nell’assenza di informazioni

Finora, non sono state pubblicate molte informazioni formali o definitive. In seguito alla consultazione pubblica che si è tenuta all’inizio di questo autunno, è stato pubblicato un whitepaper di alto profilo in cui viene descritto il processo di fatturazione elettronica previsto; tuttavia, da allora non è più stato divulgato nulla di formale o definitivo. Una nota stampa rilasciata dalle autorità competenti riporta che il calendario previsto per l’adozione della misura dovrebbe essere il seguente:

1° gennaio 2020: adesione volontaria per le imprese con un fatturato uguale o superiore a 5 miliardi di rupie;

1° febbraio 2020: adesione volontaria per le imprese con un fatturato uguale o superiore a 1 miliardo di rupie;

1° aprile 2020: adozione obbligatoria per entrambe le categorie sopracitate e adozione volontaria per le imprese con un fatturato inferiore a 1 miliardo di rupie.

Nonostante la nota chiarificatrice sia stata accolta favorevolmente, il calendario delineato non è ancora quello definitivo, pertanto i contribuenti dispongono ancora di poche informazioni su come soddisfare i requisiti previsti dalla riforma dei controlli fiscali e di nessuna indicazione definitiva su quando dovranno risultare conformi. Tuttavia, questa situazione è attualmente in fase di risoluzione e stiamo assistendo alla prima stesura di una legge.

La comparsa del primo quadro normativo

Il 13 dicembre 2019 è stata rilasciata una serie di note (N. 67-72/2019) che introducono gli emendamenti all’attuale quadro legislativo GST e che attualmente è in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale indiana. In breve, queste note:

Queste note pubblicate il 13 dicembre saranno il primo di tanti documenti necessari per chiarire in maniera formale i dettagli della futura riforma sulla fatturazione elettronica. Inoltre, cosa ancor più importante, servono a indicare chiaramente che le autorità indiane hanno quasi terminato quella che è stata una fase di progettazione analitica e consultiva e che si sta invece prospettando un periodo di preparazione alla prima implementazione.

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Ulteriori informazioni sulle soluzioni per la fatturazione elettronica di Sovos.

Due mesi dopo la chiusura della pubblica consultazione sul regime myDATA, l’autorità fiscale greca, AADE, non ha ancora condiviso il feedback ricevuto dal settore sul regime proposto o fatto alcun annuncio ufficiale al riguardo. Tuttavia, le discussioni in loco indicano che l’AADE potrebbe reintrodurre l’ordine del giorno inizialmente proposto nell’agosto 2018, che imporrebbe la fatturazione elettronica basata su un modello di clearance.

Si ritiene che l’AADE, a seguito del contributo delle parti interessate, abbia realizzato che la fatturazione elettronica obbligatoria con modello di clearance sarà necessaria per raggiungere i suoi ambiti obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese e di lotta contro la frode fiscale. In ogni caso, bisognerà prima ottenere una deroga dell’UE alla direttiva IVA e l’AADE dovrà seguire la logistica e le formalità del processo di deroga, compresa la giustificazione della richiesta di attuare misure speciali che si discostano dalla libertà di scelta della direttiva in merito alle modalità di fatturazione.

Primi passi

Un primo passo verso le fatturazioni elettroniche di clearance consisterebbe nel formalizzare la definizione di fornitori di servizi di fatturazione elettronica. L’attuale ruolo di tali fornitori nel framework myDATA è di aiutare i contribuenti nella preparazione, nel consolidamento e nella trasmissione dei dati al portale governativo. In futuro, il ruolo di tali fornitori potrebbe rimanere immutato, nel qual caso questi ultimi avrebbero bisogno di scarsa o nessuna supervisione governativa, oppure potrebbe espandersi e includere funzioni che in genere si trovano al centro dei controlli fiscali governativi, come la liquidazione di una fattura secondo diverse modalità.

Nel primo caso il sistema riprenderebbe il modello di clearance usato in India, in cui un fornitore di servizi applicativi (funzione non regolamentata), può svolgere varie funzioni, come la verifica del numero di riferimento della fattura sul documento, che nel quadro greco potrebbe corrispondere a verifica del numero di riferimento pertinente nell’ambito dello schema myDATA, denominato MARK. Il ruolo più esteso, invece, prevederebbe una funzione regolamentata soggetta al controllo del governo e ai criteri di ammissibilità generalmente restrittivi. Il fornitore del servizio agirà quindi nella sua qualità di agenzia governativa, simile a un PAC in Messico, che svolge la funzione di liquidazione della fattura esternalizzata dal governo. Resta da vedere quale di queste due strade prenderà la Grecia.

Per quanto riguarda il calendario di attuazione, il progetto myDATA dovrebbe essere rinviato di tre mesi, cosa che lascerebbe alle autorità più tempo per completare il sistema di accreditamento per i fornitori di servizi di fatturazione elettronica all’inizio del 2020. La nuova data di lancio prevista per lo schema myDATA è il 1 aprile 2020.

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Per saperne di più in materia di adempimento fiscale in Grecia, segui il nostro webinar del 14 novembre, quando parleremo del quadro myDATA nonché del programma della Grecia per rendere obbligatoria la fatturazione elettronica.

A seguito della recente consultazione pubblica in merito alla possibile introduzione di un regime di fatturazione elettronica in India, il Comitato per la GST ha ora pubblicato un white paper sulla struttura del nuovo quadro e fornito risposte a una serie di domande in sospeso.

A partire dal 1 gennaio 2020, i contribuenti in India potranno iniziare a utilizzare il nuovo quadro per la fatturazione elettronica, che si basa sulla connettività al sistema GST per la comunicazione di tutti i dati delle fatture B2B.  Inizialmente, l’uso del nuovo sistema sarà volontario per le imprese.  Diventerà obbligatorio solo in un secondo momento, in data che deve ancora essere comunicata dalle autorità competenti.

Il nuovo sistema di fatturazione elettronica, considerato sia una riforma fiscale sia una riforma delle imprese, ha due obiettivi chiave:

Con il nuovo sistema di fatturazione elettronica, i contribuenti saranno tenuti a creare la fattura elettronica nel formato strutturato JSON e a trasmetterla al portale di registrazione delle fatture (IRP). L’IRP verificherà quindi la fattura elettronica in base ai requisiti dello schema, per determinare se un file duplicato è già registrato sul sistema GST.

Al termine del controllo, l’IRP apporrà la propria firma digitale alla fattura elettronica, le assegnerà un numero di registrazione univoco (IRN) e creerà un codice QR corrispondente, prima di inviare la fattura al sistema GST. Il codice QR consentirà a venditore e acquirente di autenticare la fattura elettronica e di verificarne la corretta autenticazione nel sistema GST. Per visualizzare tutti i dati della fattura elettronica e i dettagli online è necessario essere connessi al portale. La firma digitale del contribuente non è obbligatoria, ma può essere applicata prima dell’invio all’IRP.

L’IRN può anche essere generato dal venditore secondo i parametri richiesti e, se soddisfa i criteri predefiniti, verrà convalidato dall’IRP e trasmesso al sistema GST.

Dopo l’approvazione dell’IRP, la fattura elettronica viene trasmessa al venditore e all’acquirente via e-mail.

I contribuenti possono utilizzare diversi metodi per connettersi all’IRP, inclusi Web, API, SMS, app mobili, strumenti offline o basati su GSP.

L’IRP mantiene le fatture elettroniche solo per 24 ore poiché la sua funzione principale è quella di confermare e assegnare l’IRN. Le fatture inviate al sistema GST verranno archiviate dal sistema per l’intero anno fiscale e i contribuenti dovranno conservare l’IRN di ciascuna fattura per garantire la conformità.

Il nuovo sistema semplifica la stesura delle dichiarazioni fiscali relative a beni e servizi (GST), popolando automaticamente le dichiarazioni con i dati delle fatture elettroniche. Il sistema GST aggiornerà così l’ANX-1 del venditore (registri delle vendite) e l’ANX-2 dell’acquirente (registro degli acquisti).

I dati della fattura elettronica verranno poi utilizzati come base per popolare la bolla di accompagnamento in uso (generazione automatica della parte A), a cui sarà necessario aggiungere solo il numero di immatricolazione del veicolo nella parte B del documento.

Sebbene il white paper sia stata un’utile guida per le imprese prima dell’introduzione del nuovo quadro di fatturazione elettronica, ci sono ancora alcune aree poco chiare che andranno affrontate nei prossimi mesi, tra cui la tempistica per l’invio della documentazione.

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Scopri come Sovos aiuta le aziende a gestire fatturazione elettronica e altri mandati in tutto il mondo. Per saperne di più su quello che riteniamo essere il futuro de settore, scarica l’eBook Sovos su tendenze in materia di conformità alla fatturazione elettronica

La Grecia ha compiuto un passo importante verso la digitalizzazione del proprio sistema fiscale e l’introduzione di una piattaforma innovativa per l’adempimento fiscale dedicata ai contribuenti. La nuova piattaforma metterà a disposizione delle aziende un ambiente collaborativo nel quale i dati forniti all’agenzia delle entrate greca (IAPR) non interesseranno soltanto i loro libri contabili, ma serviranno anche a compilare automaticamente la situazione fiscale dei loro acquirenti.

Come conseguenza diretta di questa soluzione innovativa, i contribuenti saranno sollevati da alcuni obblighi di dichiarazione, i quali verranno adempiuti automaticamente dal sistema.

I contribuenti presenteranno sulla piattaforma, attraverso una soluzione automatizzata o tramite il portale web dell’IAPR, i dati sulle transazioni che verranno loro richiesti.

La nuova piattaforma, denominata myDATA, che sta per My Digital Accounting and Tax Application (la mia applicazione per contabilità e imposizione fiscale digitali), comprende due registri: il Record Book e il Summary Book.

Nel primo sono riportate le transazioni inoltrate alla piattaforma myDATA. Queste transazioni vengono categorizzate come entrate o uscite a seconda della tipologia (ad es. vendita di beni, prestazione di servizi e così via). I dati categorizzati vengono poi riassunti nel Summary Book, dove daranno vita a un’istantanea dei risultati contabili e fiscali per il periodo corrispondente.

I fornitori dovranno presentare un riepilogo di tutte le transazioni di vendita nazionali e oltre confine (all’ingrosso o al dettaglio). I dati sulle vendite dichiarati andranno ad aggiornare i libri delle entrate, mentre i dati sulle transazioni nazionali, quelli delle uscite corrispondenti agli acquirenti.

Gli acquirenti dovranno presentare un riepilogo delle fatture di acquisto nazionali e internazionali per le transazioni B2C in Grecia e all’estero. D’altra parte, dovranno presentare le acquisizioni dall’estero e saranno corresponsabili, insieme ai fornitori, per la dichiarazione delle transazioni B2B in Grecia. Se i fornitori non presenteranno le relative transazioni sulla piattaforma myDATA, gli acquirenti, per poter adempiere ai requisiti dei libri contabili elettronici, dovranno trasmettere i dati di tali transazioni.

I contribuenti continueranno a presentare dichiarazioni fiscali in base ai propri libri contabili ma, una volta presentate, i dati dichiarati saranno confrontati con i risultati dei dati registrati nei libri elettronici per il periodo corrispondente. Se viene rilevata una discrepanza tra i libri elettronici e le dichiarazioni IVA, il contribuente dovrà correggerla entro un periodo di due mesi. Superato questo limite temporale (disaccordo iniziale) il contribuente avrà due opzioni: 1) correggere la discrepanza e ristabilire la coerenza tra le dichiarazioni IVA e i libri elettronici, oppure 2) giustificare la discrepanza e ristabilire la coerenza, anch’essa corroborata da giustificazione. Se verrà adottata una di queste due misure, il disaccordo sarà considerato cessato e non verranno intraprese ulteriori azioni.

Se invece il contribuente non agisce entro il periodo limite di due mesi per correggere o giustificare la discrepanza, potranno avere luogo controlli fiscali o multe.

L’IAPR mette a disposizione un portale online di prova, dove i contribuenti possono testare le soluzioni proposte e l’integrazione del loro software contabile con le API di myDATA.

La proposta strutturale di myDATA è stata sottoposta a consultazione pubblica fino al 6 settembre 2019; ad oggi, l’IAPR non ha ancora pubblicato comunicazioni in merito al feedback ricevuto dagli operatori di settore e da altri parte interessate. Si prevede che myDATA sarà introdotto come progetto pilota nel quarto trimestre del 2019 e che sarà pienamente operativo entro l’inizio del 2020.

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Nel giugno di quest’anno, il ministro dell’azione e dei conti pubblici francese, Gérald Darmanin, ha dichiarato, attirando l’attenzione di molti, che il governo francese ha intenzione di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica anche per le transazioni B2B. Ora sembrerebbe che il governo, guidato su questo tema dal ministro Darmanin e dal ministro delle finanze, Bruno Le Maire, sia passato dalle parole ai fatti. La legge finanziaria francese per il 2020, presentata formalmente in seguito al Consiglio dei ministri del 27 settembre, codifica il piano di estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica B2G già in vigore fino a coprire anche le fatture elettroniche B2B.  

Cosa c’è di nuovo?

In soli tre brevi paragrafi, il progetto di legge finanziaria delinea i principi generali di questa riforma in stato embrionale. Mentre molto verrà chiarito dai decreti successivi, l’art. 56 della legge finanziaria introduce la regola generale secondo la quale le fatture in forma elettronica saranno obbligatorie e, di conseguenza, le fatture cartacee non saranno più consentite. Inoltre, lascia intendere che le fatture elettroniche saranno sottoposte ad approvazione da parte dell’autorità fiscale o che, in alternativa, i dati in esse contenuti saranno trasmessi all’autorità fiscale per consentire i controlli IVA sulla fattura. Essenzialmente, e senza alcuno stupore, la Francia si unirà alle fila di altri paesi come Messico, Turchia, Italia e Brasile, che già hanno implementato misure per contrastare il divario IVA tramite meccanismi di controllo dell’imposta in tempo reale. 

La tabella di marcia per l’applicazione del mandato, così come è avvenuto per il mandato B2G attualmente in vigore, sarà distribuita su diverse fasi, con un’applicazione graduale sulle aziende a seconda delle loro dimensioni. La prima fase del mandato avrà inizio il 1 gennaio 2023 e, secondo il disegno di legge, l’intera economia dovrebbe essere operativa secondo il nuovo sistema di fatturazione elettronica entro il 1 gennaio 2025.  

Il governo afferma inoltre che, nel corso del prossimo anno, presenterà una relazione al Parlamento, l’Assemblée Nationale, volta a illustrare le modalità di attuazione della riforma, nonché l’analisi di fondo di quale metodo e quali regolamenti costituiscono la soluzione tecnica, giuridica e operativa più appropriata, in particolare per quanto riguarda la clearance/trasmissione dei dati delle fatture all’amministrazione fiscale.

Qual è il passo successivo?

Oltre all’analisi e alla stesura delle leggi e relazioni annunciate dal governo, è anche chiaro che un altro elemento critico deve essere affrontato prima che la riforma diventi realtà: Bruxelles.  

Da quando l’Italia ha intrapreso lo stesso percorso ed è diventato il primo paese dell’UE a introdurre la clearance tramite fatturazione elettronica B2B, sono stati individuati molti parallelismi tra i due paesi. Entrambi condividono una situazione simile in termini di divario IVA e di infrastrutture IT, il che ha indotto molti esperti (giustamente) a supporre che la Francia avrebbe seguito il percorso Intrapreso dall’Italia. Tuttavia, per agire nel pieno rispetto della legge, l’Italia ha dovuto chiedere e ottenere l’autorizzazione dal Consiglio dell’Unione europea per discostarsi dalle disposizioni della direttiva UE sull’IVA (2006/112/CE). Il governo francese ha riconosciuto che dovrà fare altrettanto.  

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Vuoi saperne di più? Per un’analisi continua e approfondita della riforma francese per la fatturazione elettronica e delle sue sfide, il 3 ottobre partecipa al webinar tenuto da Christiaan van der Valk, esperto di fatturazione elettronica e vicepresidente della strategia di Sovos.

Inscrivez-vous ici si vous désirez rejoindre le webinaire de Christiaan van der Valk le 3 Octobre.

Il mese scorso abbiamo effettuato alcune previsioni su come il risultato delle elezioni avrebbe influito sul programma dell’Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR) in merito alla riforma della presentazione di dichiarazioni elettroniche e della fatturazione elettronica allora in programma. Sembra che il governo appena eletto sia pienamente in linea con il programma di IAPR per implementare contabilità e dichiarazioni elettroniche (la fatturazione elettronica obbligatoria è ancora in programma, ma in una fase successiva) e il modello proposto, come annunciato ieri dal ministro delle Finanze durante una sessione parlamentare.

La IAPR ha compiuto notevoli progressi in direzione dell’implementazione del sistema di presentazione delle dichiarazioni elettroniche (denominato “Epopis”), pubblicando proprio ieri le specifiche tecniche e le istruzioni per la trasmissione dei dati alla piattaforma IAPR. La piattaforma di presentazione delle dichiarazioni IAPR ora ha un nome, “ myDATA”, e include contabilità digitale e applicazione delle imposte. È bene sottolineare che non è stata ancora resa disponibile alcuna documentazione legale.

Dopo aver messo a disposizione informazioni sufficienti sulla procedura e sui dettagli tecnici, la IAPR ha avviato una consultazione pubblica per ricevere dalle imprese e dalle parti interessate pareri sul sistema di presentazione delle dichiarazioni elettroniche proposto, consultazione che rimarrà aperta fino al 6 settembre 2019.