Molti Paesi hanno recentemente iniziato il loro percorso di controllo continuo delle transazioni (CTC)introducendo sistemi obbligatori di fatturazione elettronica o di e-reporting. Vediamo più spesso questa tendenza nell’Unione Europea, dato che i recenti rapporti sull’iniziativa VAT in the Digital Age discutono che la scelta politica migliore sarebbe quella di introdurre un sistema di fatturazione elettronica CTC a livello europeo che copra sia le transazioni intra-UE che quelle nazionali.

Tuttavia, gli sforzi per combattere la frode fiscale non si limitano ai sistemi obbligatori di fatturazione elettronica o di rendicontazione elettronica. Molti governi preferiscono guardare oltre e introdurre un altro strumento che offre loro una maggiore visione della loro economia: i documenti di trasporto elettronici. Nell’introduzione dei sistemi di trasporto elettronico, vediamo che un Paese si distingue dagli altri Stati membri dell’UE per l’adozione precoce di un sistema di trasporto elettronico: l’Ungheria.

Sistema di trasporto elettronico ungherese: EKAER

Il sistema elettronico di controllo del trasporto pubblico su strada oElektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) è in vigore in Ungheria dal 2015. Gestito dall’autorità fiscale ungherese, l’EKAER ha lo scopo di monitorare il rispetto degli obblighi fiscali derivanti dal trasporto di merci su strade pubbliche nel territorio nazionale.

Il sistema è stato inizialmente introdotto per monitorare il movimento di tutte le merci nel territorio nazionale. Tuttavia, dopo diverse lettere della Commissione UE che chiedevano all’Ungheria di adeguare il proprio sistema alle normative europee, il campo di applicazione del sistema è stato ristretto ai cosiddetti prodotti a rischio nel gennaio 2021. I prodotti a rischio sono definiti nella 51/2014. (XII. 31.) Decreto NGM, che consiste in prodotti alimentari o altri prodotti rischiosi (come fiori, tutti i tipi di sabbie naturali, diversi tipi di minerali, ecc).

Secondo 13/2020. (XII. 23.) decreto sul funzionamento del Sistema Elettronico di Controllo del Traffico Stradale, i contribuenti ungheresi sono tenuti a segnalare i dati specifici relativi al trasporto di prodotti a rischio utilizzando il sistema EKAER prima dell’inizio del trasporto delle merci. È inoltre importante ricordare che è necessario essere registrati nel sistema EKAER e fornire una garanzia di rischio per alcuni tipi di trasporto, a meno che la legge non preveda un’esenzione.

Generazione del numero EKAER

I contribuenti sono tenuti a segnalare il trasporto di merci a rischio in formato XML al sistema EKAER. Queste informazioni includono dati relativi al mittente, al destinatario e alla merce. Inoltre, le imprese devono comunicare all’autorità fiscale ulteriori dati specifici in base al tipo di trasporto (domestico, acquisti intracomunitari e forniture intracomunitarie).

Dopo la segnalazione da parte del contribuente, il sistema EKAER genera un numero EKAER, un numero di identificazione assegnato a un’unità di prodotto. Questo numero sarà valido per 15 giorni; pertanto, la consegna della merce deve essere effettuata entro questo periodo. Le aziende devono comunicare il numero EKAER al trasportatore, e questo deve accompagnare la merce trasportata.

Qual è il passo successivo?

Sebbene non siano previste modifiche future per il sistema EKAER, diversi Paesi in tutto il mondo continuano a introdurre requisiti di trasporto elettronico simili al sistema EKAER. I contribuenti devono assicurarsi che i loro processi di trasporto siano flessibili e compatibili con i cambiamenti introdotti dalle autorità fiscali per rimanere conformi.

Per le aziende del Regno Unito e di altri Paesi non appartenenti all’UE, è fondamentale determinare l’importatore della merce nell’UE, in quanto ciò avrà un impatto sul trattamento IVA.

Per le merci inferiori a 150 euro esistono opzioni semplificate come Import One Stop Shop (IOSS) o accordi speciali attraverso l’operatore postale. Tuttavia, quando forniscono beni di valore superiore a 150 euro, le aziende devono considerare come vogliono importare i beni.

Un’opzione è che le aziende consegnino su Delivered Duty Paid (DDP) base e siano l’importatore della merce nell’UE. Questo migliora l’esperienza del cliente per le transazioni B2C, ma crea la responsabilità di essere registrati nella contea di importazione e di addebitare l’IVA locale, oltre a ulteriori requisiti di conformità . Se le merci vengono trasferite da questo Paese ad altri Paesi dell’UE, a seconda della catena di fornitura, si potrebbe utilizzare il sito One Stop Shop (OSS) per evitare ulteriori requisiti di registrazione IVA.

Il cliente come importatore – opzioni disponibili

A causa dell’aumento dei costi di conformità, molte aziende hanno scelto di non essere l’importatore e di trasferire questo obbligo al cliente finale. Se un’azienda sceglie questa strada, le opzioni sono ancora disponibili.

L’azienda potrebbe semplicemente mettere l’intero obbligo a carico del cliente.., Al cliente verrebbe inviata una richiesta di pagamento per l’IVA e gli eventuali dazi dal corriere prima della consegna, Potrebbe anche essere applicata una tassa di gestione al cliente. Una volta pagata, la merce viene consegnata Questo approccio non offre la migliore esperienza al cliente.

Ecco perché molte aziende hanno optato per il ‘metodo del costo a terra’ offerto da molti corrieri. Il cliente è ancora l’importatore sulla documentazione d’importazione, ma l’azienda raccoglie l’IVA e i dazi dal cliente al momento della vendita e salda la fattura del vettore per suo conto. In teoria, questo evita che l’azienda debba registrarsi nell’UE e offre comunque al cliente un’esperienza senza soluzione di continuità. Tuttavia, questo solleva la questione: il cliente è effettivamente l’importatore?

L’impatto commerciale dei termini errati

Alcune autorità fiscali stanno iniziando a considerare in modo diverso gli accordi per i beni con un valore superiore a 150 euro, quando i beni vengono importati direttamente nello Stato membro di consegna. Una modifica legislativa del 1° luglio 2021 ha incluso il concetto “quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione della merce”. Questo per contrastare gli accordi che consentivano al venditore di sostenere che non si trattava di una vendita a distanza, ma di una vendita locale, e che quindi doveva pagare l’IVA solo nello Stato membro di spedizione della merce.

In seguito alla modifica della legge, alcune autorità fiscali sostengono che questo concetto significa che se un venditore vende a un privato nel proprio Paese e il venditore organizza la consegna della merce da un Paese non UE e lo sdoganamento nel proprio Stato membro dell’UE, il luogo di fornitura è lo Stato membro, in quanto il fornitore è intervenuto indirettamente nel trasporto.

Di conseguenza, il fornitore deve registrarsi e contabilizzare l’IVA nello Stato membro anche se il cliente è l’importatore della merce. Questa argomentazione potrebbe comportare una doppia imposizione e può creare ulteriori obblighi di conformità, oltre a controlli da parte delle autorità fiscali – tutti elementi che aggiungono ulteriori costi e tempo per le aziende.

Come devono affrontare le aziende questo cambiamento?

È importante che le aziende che adottano un metodo in cui il cliente è l’importatore mettano in atto accordi corretti. Ciò include la garanzia che i termini e le condizioni del sito web riflettano il fatto che il cliente è l’importatore e che l’azienda abbia il potere di nominare un dichiarante doganale per suo conto. È anche importante che la documentazione doganale sia compilata correttamente. Anche evitare termini come DDP sul sito web è fondamentale, in quanto implica che l’azienda è l’importatore.

Ha ancora domande?

Per un aiuto con le richieste di importazione dall’UE o se la sua azienda ha bisogno di assistenza per la conformità all’IVA si metta in contatto con per parlare con uno dei nostri esperti fiscali.

Il 22 luglio, la Commissione UE ha aperto quattro nuove procedure di infrazione contro il Regno Unito per la presunta violazione del Protocollo 2021 dell’Irlanda del Nord sulle condizioni relative ai requisiti doganali, alle accise e all’IVA. L’UE ha avviato sette procedimenti contro il Regno Unito in merito al Protocollo dal 2021.

Il Protocollo dell’Irlanda del Nord

In seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE nel 2020, le parti hanno concordato che i punti di controllo doganali al confine terrestre tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda potrebbero portare all’instabilità politica. Il Protocollo era un tentativo di evitare i posti di frontiera tra i due Paesi.

Invece, il Protocollo assicura che i controlli doganali vengano effettuati nei porti nordirlandesi prima che le merci vengano rilasciate nella Repubblica d’Irlanda. Questo processo ha effettivamente creato un confine doganale sul Mare d’Irlanda. Inoltre, il Protocollo consente all’Irlanda del Nord di seguire le regole dell’UE sugli standard di prodotto e le norme IVA relative alle merci.

Potenziali modifiche al Protocollo del Regno Unito

Il Protocollo è stato controverso nel Regno Unito, in quanto crea regole speciali per l’Irlanda del Nord che non si applicano in Inghilterra, Scozia o Galles. I membri del Partito Conservatore al governo del Regno Unito – tra cui Liz Truss, candidata a sostituire Boris Johnson come Primo Ministro del Regno Unito – hanno recentemente introdotto un disegno di legge sul Protocollo dell’Irlanda del Nord che consentirebbe al Regno Unito di modificare i termini del Protocollo.

Tra le altre cose, il progetto di legge cerca di sottrarre la risoluzione delle controversie alla giurisdizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, autorizza i “canali verdi [fast track]” per le merci che rimangono all’interno del Regno Unito e consente politiche sull’IVA valide per tutto il Regno Unito. I sostenitori della legge affermano che è necessaria per proteggere l'”interesse essenziale” della pace in Irlanda del Nord.

Controversia sull’Emendamento al Protocollo

Tuttavia, i rappresentanti dell’Unione Europea hanno condannato questo progetto di legge come una potenziale violazione del diritto internazionale. Nella sua più recente procedura di infrazione, l’UE sostiene che il Regno Unito non ha affatto attuato in modo sostanziale alcune parti del Protocollo.

In particolare, l’UE sostiene che:

L’ultimo punto è particolarmente interessante ai fini dell’IVA, in quanto lo schema IOSS è una firma dell’iniziativa dell’UE “IVA nell’era digitale”.

Al momento in cui scriviamo, il disegno di legge sul Protocollo dell’Irlanda del Nord non è ancora stato adottato dal Parlamento britannico. Si attende la revisione da parte della Camera dei Lord. Il Regno Unito e l’UE hanno dichiarato che ulteriori negoziati sul Protocollo sarebbero l’opzione preferita. Le parti, tuttavia, rimangono distanti sui dettagli.

L’UE ha concesso al Regno Unito due mesi di tempo per rispondere all’azione di infrazione. In mancanza di nuovi accordi, l’azione potrebbe portare a possibili multe e/o sanzioni commerciali tra le parti. I contribuenti che effettuano scambi commerciali transfrontalieri tra il Regno Unito e l’Unione Europea dovrebbero assicurarsi di rimanere aggiornati sugli sviluppi futuri.

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Ultime modifiche

Il 1° luglio inizia la seconda metà del 2022 e, in linea con questa pietra miliare, sono iniziati i cambiamenti nell’ambito delle CTC. In questo blog, mettiamo in evidenza gli sviluppi vitali che hanno avuto luogo in Europa e fuori dall’Europa e che possono influenzare il panorama dei controlli sulle transazioni continue (CTC) a livello globale.

Le Filippine: Programma pilota

Le Filippine hanno ufficialmente implementato il sistema obbligatorio di controllo delle transazioni continue (CTC), che consiste nella trasmissione quasi in tempo reale di fatture e ricevute emesse elettronicamente. 1° luglio 2022, l’autorità fiscale filippina ha lanciato il programma pilota Electronic Receipt, Invoice and Sales Reporting System (EIS).

Questa iniziativa è stata introdotta per la prima volta nel 2018 dalla legge sulla riforma fiscale per l’accelerazione e l’inclusione, nota come legge TRAIN. 100 contribuenti pilota selezionati sono ora obbligati a emettere e trasmettere fatture/ricevute elettroniche al Bureau of Internal Revenue (BIR) attraverso la piattaforma EIS. (Filippine avanza verso la rendicontazione obbligatoria dei CTC | Sovos)

Romania: sistema E-Factura e sistema E-Transport

La Romania sta compiendo passi avanti verso l’implementazione del sistema di controllo continuo delle transazioni (CTC) dal 2021. A partire dal 1° luglio 2022, i contribuenti rumeni sono tenuti a utilizzare il sistema di fatturazione elettronica CTC e-Factura per la fornitura di prodotti ad alto rischio fiscale nelle transazioni B2B e in tutte le transazioni B2G. I fornitori devono trasmettere al sistema E-Factura fatture strutturate emesse in formato XML. Successivamente, il sigillo sarà applicato dal Ministero delle Finanze come prova di autorizzazione. Tale fattura sarà legalmente valida ai sensi della normativa rumena. (Romania: Restano domande all’approssimarsi della scadenza | Sovos)

Parallelamente all’entrata in vigore il 1° luglio 2022 del mandato di fatturazione elettronica CTC, è stato introdotto il sistema di trasporto elettronico per monitorare le merci ad alto rischio fiscale trasportate a livello nazionale. I contribuenti devono emettere un documento di trasporto elettronico prima del trasporto di determinate merci. Inoltre, i contribuenti devono inviare i file alle autorità fiscali in formato XML. In base alla Legge n. 106 emessa dal Governo rumeno il 30 giugno 2022 e alla modifica degli Articoli 13 e 14 del GEO, le multe per la mancata conformità ai requisiti del trasporto elettronico non saranno effettive fino al 1° ottobre 2022. Inoltre, a partire dal 1° luglio 2022, SAFT ha iniziato ad applicarsi ai grandi contribuenti, poiché il periodo di grazia delle sanzioni è terminato.

Vietnam: Mandato CTC

Nell’elenco dei Paesi che stanno ampliando i requisiti di fatturazione elettronica c’è anche il Vietnam, dove l’emissione di fatture elettroniche è diventata obbligatoria per tutti i soggetti passivi che operano in Vietnam a partire dal 1° luglio 2022. In precedenza, la scadenza prevista era il 1° novembre 2020, ma l’autorità fiscale l’ha prorogata a causa delle difficoltà incontrate dalle aziende locali nell’implementare per tempo una soluzione di fatturazione elettronica conforme.

Inoltre, le imprese, le organizzazioni economiche, le altre organizzazioni, i nuclei familiari e le persone fisiche devono registrarsi presso l’Amministrazione fiscale locale per utilizzare le fatture elettroniche, secondo le regole stabilite dal Decreto 123. (Vietnam: lancio della fatturazione elettronica nel luglio 2022 | Sovos).

Portogallo – Rinvio della fatturazione B2G

L’obbligo di fatturazione B2G è stato posticipato per le piccole, medie e microimprese con la promulgazione del Decreto Legge 42-A/2022. La data iniziale era 1 luglio 2022. Ora, la fatturazione elettronica B2G sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2023. Il motivo di questo cambiamento è che, dopo aver prorogato il termine per l’accettazione delle fatture elettroniche in PDF fino al 31 dicembre 2022, il governo portoghese ha ritenuto importante prorogare anche il termine per la ricezione e l’elaborazione delle fatture elettroniche B2G per le micro, piccole e medie imprese fino al 31 dicembre 2022 (Portugal: Mandatory B2G invoicing for SME’s postponed again | Sovos)

Turchia, Corea del Sud e Italia: Espansioni di mandati esistenti

In Turchia, l’autorità fiscale ha ampliato l’ambito dei contribuenti tenuti a utilizzare le applicazioni e-fatura, e-arsiv e e-waybill. Questa espansione è stata realizzata aggiungendo nuovi mandati settoriali o diminuendo la soglia di reddito annuale. I nuovi requisiti sono diventati applicabili di recente e i contribuenti che rientrano nell’ambito delle modifiche hanno iniziato a utilizzare i documenti elettronici a partire da 1 luglio 2022. (La Turchia amplia la portata dei documenti elettronici (sovos.com)

In Corea del Sud, la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutte le aziende dal 2011. Una fattura elettronica emessa deve essere trasmessa al National Tax Service (NTS) entro un giorno dall’emissione della fattura. La modifica attuale riguarda il limite di soglia per le imprese individuali, che da 1 luglio 2022 è stato abbassato a 200.000.000 KRW.

Anche l’Italia è entrata in un’altra fase di implementazione dei suoi requisiti CTC. A partire dalle fatture transfrontaliere, l’Esterometro (la segnalazione delle fatture transfrontaliere) è stato sostituito con la trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere allo SDI in formato FatturaPA da 1 luglio 2022. Inoltre, il Decreto n.73 pubblicato di recente ha stabilito una soglia per il mandato di rendicontazione delle fatture transfrontaliere. I contribuenti sono tenuti a segnalare solo le transazioni che superano l’importo di 5.000 euro per ogni singola operazione. Ciò si applica, più specificamente, agli acquisti di beni e servizi non territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/1972.

Inoltre, la fatturazione elettronica attraverso lo SDI è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che applicano il regime forfettario dell’IVA (regime forfettario), nonché per le associazioni sportive dilettantistiche e gli enti del terzo settore con ricavi fino a 65.000 euro. Infine, la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria tra l’Italia e San Marino dal 1° luglio 2022. Il sistema di scambio di fatture elettroniche tra Italia e SM sfrutterà lo SDI come punto di accesso per i contribuenti italiani e un nuovo hub comparabile per le aziende di San Marino.

Molti Paesi in tutto il mondo stanno introducendo o ampliando i loro regimi CTC esistenti, con i cambiamenti attivi in atto a livello globale. Sovos continua a monitorare quali sono i prossimi Paesi sulla lista per costruire i propri regimi locali di CTC e conformarsi agli standard internazionali.

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Il 1° gennaio di ogni anno, i contribuenti che operano in Perù devono valutare il proprio reddito mensile in un determinato periodo stabilito dalla legge per verificare se rientrano nell’obbligo di tenuta dei registri elettronici. I contribuenti che superano la soglia stabilita o che desiderano tenere volontariamente i propri registri in formato elettronico possono farlo utilizzando il Programma dei Registri Elettronici (Programa de Libros Electrónicos – PLE), che riguarda tutti i libri elettronici, o attraverso il Sistema dei Registri Elettronici (Sistema de Libros Electrónicos Portal – SLE), esclusivamente per i registri delle vendite e degli acquisti.

All’inizio di quest’anno, tuttavia, l’autorità fiscale peruviana (SUNAT) ha approvato un nuovo sistema specifico per i registri delle vendite e degli acquisti, il Sistema Integrato di Registri Elettronici (Sistema Integrado de Registros Electrónicos – SIRE). Con la nuova Risoluzione 40-2022/SUNAT è stato introdotto il Registro Elettronico degli Acquisti (Registro de Compras Electrónico – RCE), un modulo simile al Registro Elettronico delle Vendite e dei Guadagni (Registro de Ventas e Ingresos Eletrónicos – RVIE) creato nel 2021 e già utilizzato dai contribuenti.

I due moduli RVIE e RCE compongono il SIRE. Questo nuovo sistema sarà introdotto gradualmente, a partire da ottobre 2022, obbligando i contribuenti a migrare dal PLE e dallo SLE per generare i loro registri delle vendite e degli acquisti esclusivamente attraverso il SIRE, mantenendo il PLE per gli altri registri.

Come funziona il SIRE

Lo scopo principale del SIRE è quello di semplificare la generazione dei registri delle vendite e degli acquisti per i contribuenti. Attraverso il SIRE, viene generata automaticamente una proposta di RVIE e RCE. È disponibile a partire dal 2° giorno di calendario di ogni mese. Il contribuente può accettarlo, modificarlo o sostituirlo con le informazioni che desidera presentare al SUNAT. Se non ci sono transazioni durante il periodo mensile, il contribuente deve comunque presentare un file vuoto al SUNAT.

Nei sistemi attuali (PLE e SLE), il SUNAT non genera una proposta; il contribuente inserisce tutte le informazioni sulle vendite e sugli acquisti e genera i registri. Con il SIRE, invece, la SUNAT utilizza le informazioni del suo Sistema di Fatturazione Elettronica (Sistema de Emisión Eletrónica – SEE) per creare una proposta di RVIE e RCE, che il contribuente presenta in ogni periodo di dichiarazione. Il registro viene aggiornato quotidianamente con le informazioni ricevute il giorno precedente.

L’RCE presenta alcune peculiarità rispetto all’RVIE, già in uso. L’RCE richiede la generazione di due file separati, i registri degli acquisti nazionali e transfrontalieri. Anche se non vengono effettuate operazioni transfrontaliere, è necessario presentare al SUNAT un RCE in bianco. Inoltre, i contribuenti possono escludere specifiche fatture di acquisto e includerle nell’RCE in qualsiasi momento per 12 mesi dalla data di emissione della fattura.

Dopo la revisione del contribuente, il RVIE e il RCE vengono depositati insieme e un messaggio di stato di ricezione (Constancia de Recepcion), contenente le informazioni pertinenti, viene recapitato alla casella di posta elettronica del contribuente.

Il SIRE può essere consultato attraverso il portale SUNAT, utilizzando l’applicazione SIRE installata sul computer del contribuente o attraverso il servizio web API del SUNAT.

Cosa cambia per i contribuenti?

Una volta che i contribuenti sono obbligati alla tenuta esclusiva dei registri delle vendite e degli acquisti attraverso il SIRE, devono smettere di tenere tali registri nel PLE, nello SLE o nei registri cartacei. Tuttavia, poiché il SIRE copre esclusivamente il RVIE e l’RCE, i contribuenti dovranno comunque mantenere il PLE, che contiene tutti gli altri registri.

Ciò significa che i contribuenti devono essere consapevoli dell’insieme di regole distinte applicate al PLE e al SIRE. Ad esempio, il SIRE consente di modificare un record già “chiuso” di un periodo precedente senza attendere il periodo successivo, come avviene con il PLE e lo SLE. Nel SIRE, le rettifiche possono essere effettuate in qualsiasi momento utilizzando i diversi allegati forniti dal SUNAT, senza limitazioni sull’anno di generazione del record.

Un altro cambiamento significativo è che i contribuenti non dovranno più memorizzare, archiviare e conservare i documenti elettronici, poiché il SUNAT lo farà per loro.

Introduzione graduale del SIRE

L’attuazione del SIRE avverrà gradualmente, secondo il seguente calendario:

Possono iniziare a utilizzare il SIRE volontariamente anche i contribuenti obbligati alla tenuta dei Registri delle vendite e degli acquisti e iscritti al portale operativo SUNAT (clave SOL), secondo il seguente calendario:

Qual è il prossimo passo del SIRE?

La risoluzione 40-2022/SUNAT entra in vigore il 1° ottobre 2022. Tuttavia, poiché la maggior parte delle aziende peruviane è già obbligata a tenere i registri delle vendite e degli acquisti, i gruppi più numerosi di contribuenti devono essere pronti a conformarsi al nuovo mandato a partire dal 1° gennaio 2023.

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Con il successo dell’implementazione della piattaforma centrale di fatturazione elettronica del Paese nel 2019, le autorità italiane sono oggi all’avanguardia in Europa, nell’adozione delle misure di controllo continuativo sulle transazioni. (CTC).

Con le nuove regole già in vigore da gennaio di quest’anno e con gli ulteriori aggiornamenti che verranno lanciati nei mesi a venire, le imprese italiane dovranno adeguarsi per evitare il rischio di non conformità.

Guarda il webinar qui.

Per le imprese che operano in Turchia, il 2019 è stato un anno estremamente significativo sotto il profilo dei cambiamenti della normativa fiscale, in particolar modo in ragione della riforma sulla fatturazione elettronica. Da quando è stato introdotto per la prima volta nel 2012, l’obbligo della fatturazione elettronica è cresciuto e le imprese si vedono obbligate ad adattarsi per adempiere ai requisiti per il 2020 e oltre.

Secondo il “General Communique on the Tax Procedure Law” (Comunicato generale sulla legge sulla procedura fiscale), il numero di contribuenti che devono conformarsi all’obbligo di fatturazione elettronica è aumentato. Il Comunicato generale, pubblicato in data 19 ottobre 2019, tratta di altri documenti elettronici, quali l’e-arşiv, l’e-DDT, la certificazione elettronica dei redditi da lavoro autonomo, le ricevute elettroniche, le note spese elettroniche, le polizze assicurative e le ricevute bancarie elettroniche, il documento elettronico del cambio valuta, ecc.

Ambito di applicazione della fatturazione elettronica

A partire dal 1° luglio 2020 i contribuenti con un fatturato lordo pari ad almeno 5 milioni di lire turche negli esercizi fiscali 2018 e 2019 devono obbligatoriamente passare al sistema di fatturazione elettronica. I contribuenti che invece soddisferanno questi requisiti nel 2020 o in un momento successivo saranno tenuti a effettuare il passaggio all’inizio del settimo mese dell’annualità contabile successiva.

La fatturazione elettronica obbligatoria non si basa solo sulla soglia di fatturato

L’autorità fiscale turca ha fissato alcuni parametri settoriali per le imprese che operano in Turchia. Le società autorizzate dall’autorità di regolamentazione del mercato energetico turco, i grossisti o i commercianti di frutta o verdura, i fornitori di servizi online che agevolano il commercio online, gli importatori e i rivenditori sono alcuni dei contribuenti che devono passare alle fatture elettroniche, indipendentemente dal loro fatturato.

Ambito di applicazione della fattura e-arşiv

La e-arşiv fatura viene utilizzata non solo per documentare le transazioni B2C, ma anche nel caso in cui il destinatario della fattura non sia registrato con il TRA per la fatturazione elettronica. Simile alla fattura elettronica, l’e-arşiv, è diventata obbligatoria per i fornitori di servizi di intermediazione, gli inserzionisti online e gli inserzionisti online intermediari che sono passati al nuovo sistema dal 1° gennaio 2020.

D’ora in poi, i contribuenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della fattura elettronica e dell’e-arşiv, saranno ancora tenuti a emettere fatture elettroniche sul portale dell’agenzia delle entrate turca (TRA) se l’importo totale delle fatture emesse verso la medesima persona o impresa nel corso del medesimo giorno, tasse incluse, superi le 5.000 lire turche per le transazioni B2B e le 30.000 lire turche per quelle B2C.

La Turchia continua ad affrontare il problema dell’evasione IVA assumendo un maggiore controllo a livello di rendicontazione e richiedendo informazioni fiscali più dettagliate.  Per questo motivo le imprese che operano in Turchia necessitano di strategie di fatturazione elettroniche ben pianificate per soddisfare le crescenti richieste in tema di trasformazione digitale fiscale.

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Siccome sempre più paesi nel mondo dipendono dall’IVA, dalla GST o da altre imposte indirette come singola fonte di entrate pubbliche significativa, i governi cominciano a chiedersi quali mezzi tecnici utilizzare per massimizzare la riscossione delle imposte dovute sotto i nuovi regimi fiscali. L’India è solo l’esempio più recente di questa tendenza.

La GST è stata introdotta nel paese nel luglio 2017, dopo lunghi anni di discussioni e trattative tra le diverse parti interessate. La riforma ha comportato semplificazioni significative e la razionalizzazione della tassazione in India. Sebbene vi siano stati alcuni ostacoli, in confronto ad altri paesi si è trattato di un’implementazione piuttosto rapida: appena due anni dopo la sua implementazione, la riforma è considerata da molti un successo e sembra che il governo sia pronto a fare un ulteriore passo in avanti introducendo obblighi fiscali in tempo reale sulle procedure di fatturazione elettronica B2B.

L’India si sta muovendo verso l’applicazione degli obblighi fiscali in tempo reale

All’inizio della primavera, il Consiglio indiano per la GST ha annunciato la formazione di un comitato speciale allo scopo di indagare sulla potenziale attuazione di un sistema di fatturazione elettronica B2B obbligatorio: il “Committee of Officers on generation of electronic invoice through GST Portal” (CoO).

Nello specifico, il CoO è stato incaricato di analizzare e confrontare il sistema di clearance sudcoreano con sistemi simili in America Latina, al fine di individuare le migliori prassi globali e di valutare fino a che punto l’attuale piattaforma indiana controllata dallo stato (la rete GST) può fungere da centro nevralgico in un processo di fatturazione elettronica che segua un modello di clearance.

Alla fine di maggio, il CoO ha formato due sottocomitati per lavorare su binari paralleli: da una parte su questioni legali e politiche, dall’altra sullo sviluppo di requisiti tecnici. Nelle ultime settimane, i lavori sono progrediti sia nei gruppi di lavoro sia in consultazioni tra pubblico e privato.

Il comitato si sta avvicinando al termine delle delibere iniziali, ma le sue raccomandazioni conclusive non sono ancora state pubblicate in un resoconto finale. Di conseguenza, non sono ancora stati resi pubblici progetti di legge, di sistemi di fatturazione o di strutture per i processi; tuttavia, i risultati dovrebbero essere pubblicati durante l’estate.

Come sarà questo sistema?

Se è ancora troppo presto per descrivere con assoluta certezza come sarà il sistema di fatturazione elettronica indiano, sicuramente non mancano le ipotesi in merito. Il CoO aveva il compito di studiare come l’attuale sistema di eWaybill potesse essere riciclato in un sistema di fatturazione elettronica obbligatorio, per cui è molto probabile che il nuovo sistema presenti forti somiglianze con le procedure di eWaybill.

Tali somiglianze includono il principio della generazione in tempo reale o quasi di intervalli di numeri di fattura da una piattaforma centrale, che devono poi essere inclusi nella fattura stessa affinché diventi un documento valido ai fini fiscali. In altre parole, questo tipo di sistema non comporterebbe l’emissione della fattura su un portale per la clearance, come in Italia, ma costituirebbe una versione di fatturazione elettronica leggermente più facilitata.

Qual è il passo successivo?

La fatturazione elettronica in India è una possibilità legale e una realtà pratica già da diversi anni e, di conseguenza, molte aziende sono già al passo con la fatturazione elettronica basata su PDF nel paese. Date le dimensioni dell’economia indiana e il ruolo che svolge nella produzione globale, qualsiasi grande riforma della fatturazione elettronica avrà un impatto significativo non solo sulle imprese locali, ma sul commercio internazionale nel suo complesso.

Il 21 giugno, il Consiglio GST dovrebbe discutere in generale dei controlli fiscali e di come aumentare la riscossione delle imposte attraverso requisiti di conformità modernizzati. Resta da vedere se il Consiglio GST è pronto a prendere una decisione formale sull’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nel paese o se è pronto a pubblicare un quadro di alto livello per considerazioni di base come obiettivi, date di entrata in vigore e principi tecnici di alto livello.

In caso contrario, non c’è motivo di preoccuparsi che la decisione possa essere posticipata; se mai, sarebbe saggio aspettarsi il contrario: il governo del primo ministro Modi ha più volte mostrato la capacità di portare a termine i compiti molto rapidamente. Dopo il successo ottenuto alle elezioni di un mese fa, non ci sono ragioni per credere che il primo ministro non farà lo stesso con questo progetto.

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