Il 30 settembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato le sue «Note esplicative sulle regole dell’e-commerce IVA», per fornire indicazioni pratiche e informali sulle imminenti normative sull’e-commerce del luglio 2021. Questo «pacchetto di e-commerce IVA dell’UE» è stato inizialmente adottato (ai sensi della direttiva 2017/2455 e della direttiva 2019/1995) e destinato ad essere attuato il 1o gennaio 2021, ma da allora è stato ritardato fino al 1o luglio 2021.

Le note esplicative illustrano gli aspetti pratici delle imminenti modifiche alle norme sul luogo di fornitura e gli obblighi di segnalazione di talune forniture online in Europa: in particolare, le vendite a distanza B2C di beni importati da paesi terzi, le vendite a distanza intracomunitarie di beni e transfrontaliero forniture di servizi. Le note esplicative forniscono ulteriori indicazioni sull’applicazione dei nuovi regimi One Stop Shop («OSS») e sull’importazione di One Stop Shop («IOSS»), compresi gli scenari in cui le interfacce elettroniche (come i marketplace) sono ritenute responsabili della riscossione e della rimessa dell’IVA relativa ai fornitori sottostanti transazione sulle loro piattaforme.

Lo schema OSS:

Per le consegne di merci UE-UE, i fornitori non sono più obbligati a registrare e presentare dichiarazioni IVA in tutti gli Stati membri dell’UE in cui vengono superate le soglie di vendita a distanza. Si applica invece una nuova soglia di €10.000 a livello UE, dopodiché l’IVA deve essere riscossa e rimessa in base alla destinazione della merce. Nell’ambito dell’OSS, i fornitori (o fornitori presunti) possono decidere di registrare una volta nello Stato membro di identificazione e presentare un unico rendimento OSS semplificato per tutte le vendite a distanza nell’UE. Uno schema simile noto come Mini One Stop Shop («MOSS») esiste già per i servizi forniti elettronicamente da fornitori UE e non UE. Il suo ambito di applicazione sarà ampliato in modo che includa tutti i servizi B2C in cui l’IVA è dovuta in un paese in cui il fornitore non è stabilito.

I fornitori B2C che scelgono di partecipare all’OSS devono utilizzarlo per tutte le forniture che rientrano nel regime. Tuttavia, questo non dovrebbe essere visto come uno svantaggio, perché lo schema OSS è progettato per ridurre gli oneri amministrativi ovunque sia utilizzato. Ad esempio, oltre a semplificare i requisiti di registrazione, OSS non impone l’obbligo di emettere una fattura IVA per le forniture B2C. (Uno Stato membro dell’UE può optare per imporre requisiti di fattura relativi solo alle fatture di servizio, ma non per le merci).

Lo schema IOSS:

Le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi, con un valore intrinseco non superiore a €150, possono essere soggette al nuovo regime di semplificazione dell’IOSS, volto a facilitare una riscossione agevole e semplice dell’IVA sulle importazioni B2C dall’esterno dell’UE. Con l’abrogazione concomitante dello sgravio per la spedizione a basso valore di €22 (e l’assenza di una soglia alternativa o di una riduzione minima), questa è un’opzione interessante per i fornitori che desiderano ridurre gli oneri amministrativi e di conformità. In base a questo meccanismo, un fornitore (o un fornitore presuntuoso) può decidere di registrarsi – tramite un intermediario per fornitori non UE – per gli IOS in un unico Stato membro e di riscuotere l’IVA nel rispettivo paese di destinazione dell’UE e di emettere dichiarazioni IVA mensili IOSS a sostegno.

Le note esplicative delle nuove regole del commercio elettronico sottolineano l’obiettivo principale di rendere più efficace la riscossione dell’IVA, ridurre le frodi IVA e semplificare l’amministrazione dell’IVA. Tuttavia, le nuove regole hanno una portata enorme e le aziende devono fare attenzione a garantire che i loro sistemi interni siano configurati correttamente prima che le modifiche entrino in vigore.

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Per saperne di più sulle nuove regole dell’UE sull’e-commerce, ascolta il nostro webinar on demand A Practical Deep Dive to the New EU E-Commerce VAT Regole

Nella nostra serie Brexit e IVA, approfondiamo alcune delle questioni più importanti della giornata per offrirti chiarezza e consigli.

La scorsa settimana abbiamo esaminato beni, servizi e IVA. Questa settimana affrontiamo i controlli alle frontiere del Regno Unito dopo la Brexit e l’importazione di merci.

Movimento di merci post-Brexit

Attualmente, il concetto di spedizioni e acquisizioni si applica alle merci che si spostano tra la Gran Bretagna e l’UE. Dopo il 31 dicembre, la circolazione delle merci sarà soggetta a trattamenti di esportazione e importazione. Quando si tratta di esportazioni, il rating zero può essere applicato se sono soddisfatte le condizioni pertinenti. Tuttavia, le importazioni sono soggette all’importazione di IVA e dazi doganali potenzialmente.

Il percorso verso la chiarezza post-Brexit sulle importazioni è stato lungo e tortuoso. Nel febbraio 2020, il governo britannico ha introdotto una serie di misure per alleviare il potenziale impatto di una Brexit difficile. L’introduzione di Transitional Simplified Procedures (TSP) per l’ingresso doganale nel Regno Unito intendeva ridurre gli oneri sulle imprese. Il governo britannico ha inoltre annunciato di rinviare la contabilità dell’IVA all’importazione. Ciò consente di contabilizzare l’imposta al momento del deposito di restituzione anziché all’importazione.

Dopo aver firmato l’accordo di transizione, il governo ha abbandonato queste misure. Le polemiche sulla rimozione della contabilità posticipata per l’IVA all’importazione e il catastrofico progresso della pandemia di COVID-19 hanno probabilmente influenzato il pensiero del governo britannico. Il bilancio di primavera a marzo ha reintrodotto la contabilità posticipata. Poi, a giugno, Downing Street ha introdotto linee guida aggiornate e un’implementazione graduale in tre fasi per i controlli alle frontiere. Questo approccio serve a mitigare, in una certa misura, i cambiamenti provocati dalla pandemia e parla della capacità del governo britannico stesso nei prossimi mesi.

Approccio in tre fasi ai controlli alle frontiere post-Brexit

A partire dalla prima fase, le merci controllate come alcol e tabacco saranno soggette a controlli. Nel caso in cui non vi sia un accordo preferenziale con il paese esportatore, ad esempio un accordo di libero scambio con l’UE, si applicheranno i nuovi elenchi delle tariffe globali del Regno Unito (UKGT). L’UKGT è un documento di scenario peggiore, che mostra le tariffe che si applicheranno alle merci importate in assenza di un accordo di libero scambio. Gli occhi acuti tra noi noteranno i cambiamenti tra l’attuale UKGT e la lista temporanea del 2019. In quest’ultimo, l’88% delle merci era esente da tariffe, mentre la nuova UKGT riduce il livello al 60%.

Meccanismi per il cambiamento

Oltre ai controlli, ai controlli e ai costi delle importazioni, vi sono una serie di modifiche ai meccanismi di importazione di beni che le imprese devono prendere in considerazione dopo la Brexit. Le procedure semplificate del trasporto doganale (PESC), il sistema di dichiarazioni doganali elettroniche esistenti e i registri di entrata in dichiaranti (EIDR) saranno disponibili senza applicazione fino al 30 giugno 2021. Ciò è purché le aziende soddisfino le condizioni pertinenti. Dopodiché, richiederanno l’approvazione.

La contabilità IVA posticipata, introdotta da HRMC il 1° gennaio 2021, fornirà una certa tregua alle imprese. Si applicherà sia alle importazioni dall’UE che a quelle esterne e, soprattutto, non richiederà una domanda. Tuttavia, non libera le aziende dal pagamento dei dazi, che saranno applicabili in linea con l’elenco UKGT.

Le speranze erano elevate per un cambiamento positivo su Intrastat, il meccanismo per le statistiche commerciali UE-Regno Unito. Rinomato per la sua cefalea che causa qualità e la dipendenza dalla manipolazione manuale dei dati, la fine di Intrastat era prevista da molti un bonus per la Brexit. Durante la pubblicazione del modello operativo di frontiera nel luglio 2020, HMRC ha confermato che le dichiarazioni di arrivo di Intrastat continueranno a essere richieste alle aziende che hanno la responsabilità di presentare nel 2020. Non ci sarà alcun requisito per l’invio delle spedizioni. Va notato che la posizione delle imprese in Irlanda del Nord sarà diversa. Ciò è dovuto al protocollo dell’Irlanda del Nord.

Quali sono i prossimi passi?

Comprendere gli obblighi di importazione e preparare con largo anticipo ogni fase dell’attuazione graduale dei controlli alle frontiere post-Brexit è essenziale.

Agisci

Vuoi sapere in che modo la Brexit influirà sui tuoi obblighi di conformità IVA? Guarda il nostro webinar on demand Brexit e IVA: proteggi le tue preziose catene di fornitura e riduci al minimo le costose interruzioni per saperne di più.

Le sabbie del periodo di transizione si stanno svuotando. Mentre siamo sempre più vicini alla scadenza finale per la ​​Brexit, ci sono una serie di considerazioni relative all’IVA per le aziende a cui partecipare.

Sebbene regni incertezza circa la forma del rapporto commerciale, la maggior parte degli scenari Brexit in discussione renderebbe il Regno Unito una terza nazione ai fini dell’IVA. Ciò significa che vi sono implicazioni IVA per la Brexit che saranno sostanziali e, in molti casi, immediate.

I nostri articoli sulla Brexit e sull’IVA nelle prossime settimane affronteranno alcune delle principali aree di interesse per le aziende che forniscono informazioni, consigli e approfondimenti fruibili. Qui ci occupiamo di beni, servizi e recupero dell’IVA post Brexit.

Spostamento merci, spostamenti posti porta

Il 1° gennaio 2021 cambierà il trattamento delle merci che circolano tra la Gran Bretagna e l’UE. Attualmente, il concetto di spedizioni e acquisizioni si applica al commercio GB-UE. Dopo il 1° gennaio, sarà sostituito da esportazioni e importazioni. Sebbene l’aliquota zero per le esportazioni esista se le condizioni pertinenti sono soddisfatte, è fondamentale che le importazioni siano soggette all’IVA all’importazione e potenzialmente a dazi doganali.

Per facilitare l’impatto di tale situazione, gli Stati membri, tra cui la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi attuano una contabilità posticipata, che consente di contabilizzare l’IVA sulle importazioni nelle dichiarazioni IVA. Questo massimizza il flusso di cassa, ma può richiedere una domanda o una licenza – entrambi condizionali, possono essere revocati e non sono automatici come l’attuale meccanismo di contabilizzazione dell’imposta di acquisizione. HMRC sta attuando la contabilizzazione dell’IVA sulle importazioni posticipata per le merci provenienti dall’UE – questo è automatico e sarà disponibile anche per le importazioni da paesi al di fuori dell’UE.

Il servizio abituale sarà mantenuto

Quando si tratta di trattamento dei servizi, le imprese possono respirare un provvisorio sospiro di sollievo. Si prevede che il Regno Unito mantenga l’applicazione delle norme sul luogo di approvvigionamento IVA in linea con la direttiva IVA. Tuttavia, le imprese dovranno considerare la responsabilità da registrare nell’UE e nel Regno Unito su base continuativa. Con questo in mente una parola di consiglio – qualsiasi azienda che si impegna nel commercio di merci nel Regno Unito e UE dovrebbe rivedere le catene di approvvigionamento e il piano di emergenza per tutti gli scenari del nuovo anno.

 Recupero dell’IVA dopo la Brexit

La riscossione dell’IVA è una preoccupazione primaria per le aziende. La cattiva notizia è che è probabile che diventerà più complessa. Se una società britannica è registrata nell’UE può continuare a recuperare l’IVA tramite dichiarazioni, ma potrebbe essere necessario nominare un rappresentante fiscale. Se un’impresa non è né registrata né soggetta a registrazione, il recupero avverrà attraverso la​ ​tredicesima​​ direttiva, che presenta molti svantaggi. In primo luogo, si tratta di un sistema cartaceo con i suoi limiti di tempo unici. In secondo luogo, può causare problemi di reciprocità, che potenzialmente impediscono alle imprese britanniche di presentare richieste in alcuni paesi.

Le imprese dell’UE registrate all’IVA nel Regno Unito possono continuare a recuperare l’imposta precedente tramite la dichiarazione IVA. Tuttavia, se un’azienda non è né registrata né soggetta ad essere, il recupero avverrà tramite un sistema cartaceo. È importante notare che il Regno Unito applica attualmente il principio di reciprocità se a un’impresa britannica viene negato un credito nel paese del richiedente. Per le imprese dell’UE, ciò significa correre il rischio che vengano negate le dichiarazioni IVA se non vi è reciprocità tra il loro paese e il Regno Unito.

Qualunque sia la situazione individuale, la pianificazione deve essere una priorità. Le richieste possono essere presentate per il 2020 in base agli attuali meccanismi, ma le scadenze saranno ridotte. I reclami nell’ambito di nuove procedure devono essere valutati per garantire che non venga persa l’IVA recuperabile.

 Quale sarà il prossimo?

Mentre ci spostiamo nella fase finale del processo Brexit, il tempo è essenziale. Con il tipo e la probabilità di un accordo ancora poco chiaro, i passi migliori per qualsiasi attività commerciale transfrontaliera sono pianificare in modo proattivo, rivedere le catene di fornitura e considerare le passività di registrazione.

 Agisci

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Alla data effettiva di trasferimento del quadro di riferimento greco MyData, le autorità greche hanno pubblicato una decisione che introduce modifiche dell’ultimo minuto. Dopo aver valutato la preparazione delle imprese a seguito della Covid-19, hanno deciso di fornire ai contribuenti di portata ulteriore sollievo, ricategorizzando l’implementazione di MyData in un programma pilota volontario per il 2020. La fase obbligatoria, che avrebbe dovuto iniziare ieri, è stata invece rinviata al 1° gennaio 2021.

Più precisamente, secondo il comunicato stampa congiunto pubblicato ieri a nome dell’IAPR e del Ministero delle Finanze, sono state introdotte le seguenti modifiche:

1. Per il 2020, le aziende possono scegliere di inviare solo i dati relativi all’ultimo trimestre di calendario (ottobre – dicembre).

2. L’obbligo di trasmettere tutti i dati dell’anno 2020 (compresi i dati storici di gennaio – settembre) rimarrà solo per le aziende che hanno optato per l’utilizzo della fatturazione elettronica tramite un fornitore accreditato a partire dal 20 luglio 2020.

3. La trasmissione elettronica dei dati richiesti a MyData diventa obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2021.

4. Dal 1° ottobre 2020, attraverso il sito myData:

a. i contribuenti possono registrarsi nella speciale interfaccia di IAPR (myData RESTAPI) per la trasmissione di documenti attraverso programmi di gestione aziendale (commerciale/contabile, ERP).

b. Il portale web myData è disponibile per le aziende con un piccolo fatturato (meno di 50.000 euro) o un numero limitato di documenti (fino a 50) per segnalare i propri dati. A novembre, queste aziende avranno l’opportunità di emettere le loro fatture e ricevere le loro copie in formato digitale attraverso la piattaforma myData. È stato reso disponibile un manuale utente.

5. Dal 5 ottobre 2020 verrà messo a disposizione un Centro di Supporto per aiutare i contribuenti a risolvere qualsiasi domanda riguardante MyData.

Accanto a questo ulteriore tempo di preparazione per le imprese per conformarsi al quadro MyData, l’IAPR ha pubblicato una documentazione (in greco) che si spera fornisca ulteriore chiarezza sul sistema. Tra la documentazione pubblicata ci sono:

a) documentazione tecnica aggiornata,

b) un manuale d’uso per le PMI relativo al portale web myData,

c) un sito web dedicato con informazioni sui dispositivi fiscali e sui report POS,

d)&un documento Q A su questioni tecniche che sostituisce la precedente sezione «Problemi» del sito web myData dove potrebbero essere segnalati problemi tecnici.

Lo IAPR ha invitato le aziende a partecipare al programma pilota durante l’ultimo trimestre dell’anno solare, per contribuire con feedback costruttivi che migliorino MyData e migliorino la loro disponibilità a conformarsi quando myData diventa obbligatorio.

Con un divario IVA nei paesi dell’UE stimato a 140 miliardi di euro nel 2018, le autorità fiscali continuano a prendere provvedimenti per incrementare i ricavi, aumentare l’efficienza e ridurre le frodi. Di conseguenza, gli obblighi di conformità IVA stanno diventando sempre più esigenti. La mancata osservanza può non solo comportare multe significative, ma anche danni alla reputazione.

Molte aziende multinazionali trovano una sfida nel gestire con successo la conformità IVA. Ancora di più quando si fa trading transfrontaliero dove i requisiti di registrazione IVA e di segnalazione differiscono significativamente tra i territori. Man mano che le richieste aumentano, sempre più aziende stanno realizzando i vantaggi derivanti dall’adozione di un approccio di servizio gestito. Ciò è per tutto o in parte dei loro obblighi IVA.

Dalle conversazioni con i nostri clienti, abbiamo identificato tre motivi per la nomina di un provider di servizi gestiti (MSP) per la conformità IVA. Sono variegati e, oltre ai costi, rientrano in generale in tre categorie.

Persone

Il personale, la formazione e il mantenimento di un team di specialisti fiscali indiretti possono essere costosi e dispendiosi in termini di tempo. L’accesso alle competenze esterne consente di beneficiare di conoscenze ed esperienze più ampie e dettagliate nel rispetto delle normative fiscali locali. La comprensione delle regole locali richiede fluidità sia nella lingua locale che nella comprensione del diritto fiscale e delle sue implicazioni per interpretare accuratamente le regole. Questo può rappresentare un enorme vantaggio nel contribuire a semplificare la complessità degli obblighi interni. Può essere applicato alle registrazioni IVA iniziali, alle dichiarazioni in corso e alla corrispondenza con le autorità di reddito ogni volta che si verificano revisioni e/o audit. Perché lottare con il mal di testa delle risorse e tenere il passo con il mutevole panorama della conformità quando ci sono fornitori specializzati per alleviare questo dolore?

Tecnologia

Mentre il futuro della dichiarazione IVA è sempre più tecnologico, costruire e mantenere il proprio software interno è oneroso e per molte aziende è il fattore chiave per ottenere assistenza esterna con i loro obblighi di conformità IVA. Utilizzando un MSP abilitato per la tecnologia, avrai accesso al software di conformità IVA. Ti aiuterà a rimanere al passo con la modifica delle aliquote e dei requisiti IVA man mano che avvengono ovunque tu svolga attività. L’utilizzo di un MSP abilitato alla tecnologia consente loro di occuparsi di qualsiasi requisito di reporting in tempo reale/continuo. Ciò include il SII spagnolo. Anche questo dovrebbe essere molto più conveniente rispetto a farlo internamente. L’automazione a cadenza regolare impedisce di essere catturati da dichiarazioni perse che devono avvenire troppo frequentemente per essere eseguite in modo economico da una persona.

Il futuro

Tenere il passo con i requisiti in continua evoluzione delle aliquote IVA, dei nuovi mandati e dei requisiti di segnalazione può essere scoraggiante. Il panorama della conformità IVA continuerà a cambiare man mano che un numero maggiore di autorità fiscali si sposterà per applicare controlli continui sulle transazioni. L’obiettivo è quello di incrementare l’efficienza economica e colmare le lacune IVA. La corretta conformità IVA MSP assicurerà che la tua azienda sia in grado di soddisfare i tuoi attuali requisiti di conformità IVA. Dovrebbero anche avere esperienza nei mercati in cui potresti voler entrare in futuro. Saranno in grado di guidarti attraverso le registrazioni IVA e i requisiti di deposito, nonché di interpretare le complessità locali dove necessario. Un MSP valido per la conformità IVA consentirà inoltre di ridurre l’onere degli audit. Ti aiuteranno ogni volta che si verifica un audit, ma in definitiva con processi solidi in atto, dovrebbero anche essere in grado di evitare che si verifichino controversie.

La legislazione IVA è complessa e in continua evoluzione. Le aziende hanno bisogno del supporto sia dei servizi gestiti che della tecnologia per soddisfare i loro obblighi di conformità IVA. Oltre a continuare a fare trading con fiducia. La nomina di un MSP globale esperto fonde competenze umane e tecnologia. Questo può fornire l’equilibrio perfetto per affrontare il cambiamento del panorama dell’IVA.

Azioni

Per ulteriori informazioni sui vantaggi che un fornitore di servizi gestito può offrire per facilitare il carico di conformità IVA, guarda il nostro recente webinar on demand VAT Reporting: Managing Change.

Dal 31 gennaio 2020, il Regno Unito non fa più parte dell’UE, ma è considerato un paese terzo dell’Unione, sebbene la legislazione dell’UE si applicherà ancora al paese fino alla fine del 2020. Sebbene l’Irlanda del Nord faccia parte del Regno Unito, la regione rimarrà soggetta alla legislazione UE in materia di IVA per quanto riguarda le forniture di beni anche dopo il 1° gennaio 2021. La Commissione europea ha proposto una modifica alla direttiva IVA che istituisce un nuovo codice paese per l’Irlanda del Nord da utilizzare nei numeri di identificazione fiscale delle società dell’Irlanda del Nord.

Esiste un obbligo globale per i contribuenti dell’UE di utilizzare ed eseguire forniture in base a un numero di identificazione fiscale approvato dall’UE. Pertanto, l’applicazione del diritto dell’UE alle forniture effettuate da/per l’Irlanda del Nord richiede un numero di identificazione IVA compatibile con l’UE. Attualmente, gli Stati membri dell’UE utilizzano un codice paese prefisso conforme allo standard ISO 3166-1 che assegna il codice paese «GB» al Regno Unito e all’Irlanda del Nord.

Il nuovo prefisso per i numeri di identificazione fiscale dell’Irlanda del Nord

Dal 1° gennaio 2021, l’uso indiscriminato del prefisso «GB» nei numeri di partita IVA può costituire un problema per le forniture di beni da/per l’Irlanda del Nord. A partire da tale data, le forniture e gli acquisti intracomunitari di beni da/per l’Irlanda del Nord resteranno nell’ambito di applicazione della normativa UE in materia di IVA. Di conseguenza, i contribuenti dell’Irlanda del Nord devono essere in possesso di un numero di partita IVA dell’UE specifico da identificare come tali ai sensi delle norme europee. A condizione che il codice paese «GB» sia utilizzato dal Regno Unito e assegnato secondo la legislazione britannica, la Commissione Europea ha proposto un nuovo codice paese «XI» da attribuire come prefisso dei numeri di identificazione fiscale dell’Irlanda del Nord.

Una valida identificazione fiscale UE svolge molti ruoli, come ad esempio garantire (o facilitare) il corretto trattamento fiscale e doganale per le forniture intracomunitarie. La piattaforma VIES, che gestisce il sistema europeo di scambio di informazioni sull’IVA, è un esempio dell’importanza che l’UE attribuisce ai numeri di identificazione fiscale validi. Per garantire che le parti di un’operazione possano controllare il numero di identificazione fiscale reciproca e possano beneficiare di esenzioni sulle forniture intracomunitarie, l’UE ha istituito il sistema VIES, che sarà probabilmente il primo meccanismo UE direttamente interessato dalla creazione del nuovo codice paese dell’Irlanda del Nord.

Tale proposta della Commissione europea può avere un impatto sui sistemi degli Stati membri. Dopo l’adozione, la nuova direttiva impone agli Stati membri di adeguare rapidamente i loro apparecchi per elaborare le fatture «XI» a partire dal gennaio 2021. I paesi che effettuano controlli continui sulle transazioni, come Italia, Ungheria e Spagna, potrebbero essere tenuti ad aggiornare le proprie piattaforme per conformarsi alla modifica.

Impatto sulla contabilità e sui sistemi ERP

Se approvata, la proposta avrà un impatto sui sistemi contabili e ERP dei contribuenti che dovranno elaborare e riconoscere il codice paese «XI» nelle fatture emesse e ricevute come indicatore dell’Irlanda del Nord. Inoltre, molti sistemi consentono l’utilizzo di codici paese assegnati dall’utente nei flussi di transazione personalizzati. I codici paese assegnati dall’utente sono codici ISO che vengono liberamente assegnati dagli utenti e utilizzati a loro discrezione, ad esempio flussi tra paesi supportati e non supportati all’interno di un sistema ERP. Finora, «XI» è stato un codice paese assegnato dall’utente. Di conseguenza, la proposta potrebbe costringere molti dipartimenti IT a modificare le politiche interne che disciplinano l’uso dei codici nazionali assegnati dagli utenti.

I servizi fiscali devono inoltre essere consapevoli del trattamento fiscale delle fatture «XI», dato che la legge UE sull’IVA non si applica alle prestazioni di servizi effettuati da/per l’Irlanda del Nord, ma solo alle cessioni di beni. Di conseguenza, le società devono creare flussi interni per scoraggiare l’uso o la convalida del codice paese «XI» nelle prestazioni di servizi se non accompagnati da un codice Paese valido «GB».

Il Consiglio dell’Unione europea dovrebbe deliberare sulla proposta il prossimo 9 settembre.

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Per essere sempre aggiornato sull’evoluzione del panorama di conformità IVA, scarica Trends: Continuous Global VAT Compliance e seguici su LinkedIn e Twitter per essere sempre al passo con le novità normative e altri aggiornamenti.

Per le imprese che operano in Turchia, il 2019 è stato un anno estremamente significativo sotto il profilo dei cambiamenti della normativa fiscale, in particolar modo in ragione della riforma sulla fatturazione elettronica. Da quando è stato introdotto per la prima volta nel 2012, l’obbligo della fatturazione elettronica è cresciuto e le imprese si vedono obbligate ad adattarsi per adempiere ai requisiti per il 2020 e oltre.

Secondo il “General Communique on the Tax Procedure Law” (Comunicato generale sulla legge sulla procedura fiscale), il numero di contribuenti che devono conformarsi all’obbligo di fatturazione elettronica è aumentato. Il Comunicato generale, pubblicato in data 19 ottobre 2019, tratta di altri documenti elettronici, quali l’e-arşiv, l’e-DDT, la certificazione elettronica dei redditi da lavoro autonomo, le ricevute elettroniche, le note spese elettroniche, le polizze assicurative e le ricevute bancarie elettroniche, il documento elettronico del cambio valuta, ecc.

Ambito di applicazione della fatturazione elettronica

A partire dal 1° luglio 2020 i contribuenti con un fatturato lordo pari ad almeno 5 milioni di lire turche negli esercizi fiscali 2018 e 2019 devono obbligatoriamente passare al sistema di fatturazione elettronica. I contribuenti che invece soddisferanno questi requisiti nel 2020 o in un momento successivo saranno tenuti a effettuare il passaggio all’inizio del settimo mese dell’annualità contabile successiva.

La fatturazione elettronica obbligatoria non si basa solo sulla soglia di fatturato

L’autorità fiscale turca ha fissato alcuni parametri settoriali per le imprese che operano in Turchia. Le società autorizzate dall’autorità di regolamentazione del mercato energetico turco, i grossisti o i commercianti di frutta o verdura, i fornitori di servizi online che agevolano il commercio online, gli importatori e i rivenditori sono alcuni dei contribuenti che devono passare alle fatture elettroniche, indipendentemente dal loro fatturato.

Ambito di applicazione della fattura e-arşiv

La e-arşiv fatura viene utilizzata non solo per documentare le transazioni B2C, ma anche nel caso in cui il destinatario della fattura non sia registrato con il TRA per la fatturazione elettronica. Simile alla fattura elettronica, l’e-arşiv, è diventata obbligatoria per i fornitori di servizi di intermediazione, gli inserzionisti online e gli inserzionisti online intermediari che sono passati al nuovo sistema dal 1° gennaio 2020.

D’ora in poi, i contribuenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della fattura elettronica e dell’e-arşiv, saranno ancora tenuti a emettere fatture elettroniche sul portale dell’agenzia delle entrate turca (TRA) se l’importo totale delle fatture emesse verso la medesima persona o impresa nel corso del medesimo giorno, tasse incluse, superi le 5.000 lire turche per le transazioni B2B e le 30.000 lire turche per quelle B2C.

La Turchia continua ad affrontare il problema dell’evasione IVA assumendo un maggiore controllo a livello di rendicontazione e richiedendo informazioni fiscali più dettagliate.  Per questo motivo le imprese che operano in Turchia necessitano di strategie di fatturazione elettroniche ben pianificate per soddisfare le crescenti richieste in tema di trasformazione digitale fiscale.

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Sovos ha maturato oltre un decennio di esperienza nel tenere aggiornati i propri clienti circa le prescrizioni in tema di fatturazione elettronica in vigore in tutto il mondo.

A circa due settimane dall’entrata in vigore della prima fase obbligatoria della riforma sulla fatturazione elettronica, il GST Council dell’India ha preso la decisione di frenare e di bloccarne l’attuazione, o perlomeno di sospenderla temporaneamente per un periodo di sei mesi, fino al 1° ottobre 2020.

A seguito di una lunga lista di rilievi, lamentati sia dal settore privato verso il GST Council che da quest’ultimo verso Infosys, il fornitore di infrastrutture IT che gestisce la rete GST, il consiglio ha deciso di riconsiderare la data inaugurale del 1° aprile nel corso di un incontro tenutosi in data odierna, sabato 14 marzo.

Il GST Council ha preso una serie di importanti decisioni, tra cui:

Le decisioni prese durante la 39ma riunione del GST Council comporteranno che il quadro normativo (notifiche) pubblicato agli inizi di dicembre sia emendato oppure sostituito nella sua interezza per riflettere il nuovo stato delle cose. Tuttavia, considerando l’attuale volatilità economica causata dalla pandemia in corso, non è irragionevole attendersi ulteriori rinvii dell’attuazione di questa riforma. Solo quando i mercati globali e le piattaforme tecniche sottostanti alla riforma sul controllo GST sembreranno essersi stabilizzati, si potrà considerare la timeline dell’implementazione di ottobre come definitiva.

 

Chi aveva scommesso che il sistema di fatturazione elettronica della Pubblica Amministrazione, FatturaPA sarebbe stato oggetto di ulteriori riforme, oggi avrebbe vinto. L’Agenzia delle Entrate (AdE) ha emesso nuove specifiche tecniche e schemi applicativi per le fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e i titolari di partita IVA (B2B). Ma cosa significano davvero questi cambiamenti e come incideranno sui processi aziendali?

Aggiornamenti tecnici e di contenuto

Durante le ultime settimane sono stati introdotti tre aggiornamenti:

  1. La nuova versione 1.6 del formato XML della FatturaPA B2B
  2. La nuova versione 1.3 del formato XML della FatturaPAB2G e
  3. La nuova versione 1.8 delle specifiche tecniche per la piattaforma SDI.

L’inclusione delle ritenute alla fonte (in particolare i contributi previdenziali) è uno dei nuovi requisiti per i tracciati XML delle fatture B2B e B2G. Ci sono anche 12 nuovi tipi di documenti (tra cui documenti integrativi e autofatture) e ulteriori 17 nuove opzioni circa la natura della transazione (ad es., motivazioni per esenzioni e inversione contabile).

Questi aggiornamenti dei contenuti richiederanno ora che le aziende acquisiscano competenze ancora maggiori sul sistema fiscale nazionale. I cambiamenti incidono sul momento in cui i contribuenti classificano le proprie forniture di merci o servizi: nel sistema attuale, le imprese non se ne devono preoccupare fino al momento della presentazione delle dichiarazioni IVA, ma secondo il nuovo schema la classificazione sarà effettuata in tempo reale. È probabile che questi aggiornamenti incidano sui processi aziendali.  Si tratta di passi necessari per spianare la strada all’imminente introduzione della dichiarazione IVA precompilata, un’iniziativa che si ritiene andrà ad alleggerire gli oneri amministrativi in capo alle imprese italiane e ne renderà la vita più semplice.

Parallelamente, le ulteriori modifiche derivanti dalle nuove versioni dei formati della FatturaPA hanno un impatto di natura tecnica sulle aziende e richiedono una pronta implementazione a livello IT. Tra gli aggiornamenti di carattere tecnico figurano l’inclusione di ulteriori campi, la lunghezza del contenuto, i caratteri consentiti, il passaggio tra completamento da obbligatorio a facoltativo dei campi e viceversa e quante volte un campo può essere ripetuto.

Le nuove specifiche tecniche hanno anche introdotto nuovi passaggi di convalida che saranno eseguiti dal Sistema di Interscambio, o SDI, la piattaforma a cui è demandato il controllo e lo smistamento delle fatture elettroniche. La maggior parte delle nuove convalide mettono a confronto il contenuto della fattura elettronica con la tipologia di documento e la natura delle transazioni e richiedono che il contribuente sia in grado di comprendere, elaborare e reagire correttamente a nuovi errori.

Scadenze attuative

La piattaforma SDI inizierà l’elaborazione delle fatture B2B nel nuovo formato FatturaPA a partire dal 4 maggio 2020, ma l’Agenzia delle Entrate renderà obbligatorio l’utilizzo del nuovo schema a partire dal 1° ottobre 2020, attivando le nuove convalide (e i relativi errori) successivamente a tale data, in linea col Provvedimento emesso in data 28 febbraio 2020.  Scadenze diverse si applicano alle fatture B2G, a meno che, naturalmente, l’Agenzia delle Entrate non pubblichi nuove regole di transizione per tali fatture prima di tale data. L’entrata in vigore del nuovo schema per le fatture B2G è previsto per il 1° maggio 2020.

Nella pratica l’effetto di queste scadenze è che mentre gli schemi per le fatture B2B e B2G sono in effetti identici sotto il profilo tecnico, i contribuenti dovranno prepararsi a scadenze diverse e a lavorare con due diversi schemi di fattura dal 1° al 4 maggio.

Aggiornamento importante

Il 12 maggio (dopo la pubblicazione di questo blog). l’Agenzia delle Entrate ha ripubblicato la versione 1.3 delle specifiche tecniche della FatturaPA B2G. Sebbene il numero rimanga lo stesso, la versione ripubblicata indica una nuova data di entrata in vigore per il nuovo schema B2G: il 4 maggio. Stante l’obbligatorietà dello schema B2G il 4 maggio, la piattaforma SDI sarà in grado di elaborare gli schemi B2G e B2B simultaneamente e non in date diverse, come specificato in precedenza.

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L’agenzia delle entrate turca (Turkish Revenue Administration, TRA) ha finalmente pubblicato il lungamente atteso manuale applicativo del Documento di Trasporto Elettronico. Il manuale chiarisce come funzionerà il processo di consegna elettronica e risponde ai quesiti che ricorrono con maggiore frequenza. Il testo affronta inoltre l’applicazione, l’ambito e la struttura del processo, delinea gli scenari di maggiore rilevanza e fornisce chiarimenti alle aziende che manifestano perplessità riguardo l’adozione dei documenti di accompagnamento elettronici.

Come si applica il documento di trasporto elettronico?

Il documento di trasporto elettronico è la versione sostitutiva della “bolla di consegna” che viene comunemente emessa in forma cartacea e consentirà alle autorità di monitorare regolarmente in un ambiente elettronico i movimenti delle merci consegnate.

Il documento di accompagnamento elettronico ha il medesimo valore legale di quello cartaceo, ma a differenza di quest’ultimo viene emesso, inoltrato, conservato e inviato in formato digitale.

Quali sono le categorie interessate dalla normativa sulla bolla di consegna elettronica?

Secondo la circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate turca alla fine di febbraio, i contribuenti che rientrano nel campo di applicazione della bolla di consegna elettronica sono:

I contribuenti impegnati nel commercio di frutta e verdura in qualità di intermediari o commercianti hanno completato la transizione il 20 gennaio 2020. Gli altri contribuenti dovranno adeguarsi alla prescrizione normativa entro il 1° luglio 2020.

I contribuenti considerati a rischio di inadempienza fiscale o scarsamente adempienti dall’Agenzia delle Entrate sono tenuti a completare il passaggio al regime di consegna elettronica entro tre mesi dalla notifica.

Altri argomenti inclusi nel manuale applicativo della bolla di consegna elettronica

Oltre alla spiegazione dei concetti basilari, il manuale precisa le fattispecie di applicazione precedentemente indicate, chiarendo aree di confusione espresse dai contribuenti.

Gli scenari principali sono:

Altri argomenti trattati comprendono:

Le informazioni dettagliate sono disponibili in lingua turca sul sito Web della TRA sui documenti elettronici.

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Sovos ha maturato oltre un decennio di esperienza nel tenere aggiornati i propri clienti circa le prescrizioni in tema di fatturazione elettronica in vigore in tutto il mondo.

Per coloro che stanno seguendo l’evoluzione della riforma dei controlli fiscali in India, il 2019 è stato un anno ricco di avvenimenti legati alla fatturazione elettronica. A partire dalla scorsa primavera, un gruppo di enti governativi e della pubblica amministrazione si è riunito regolarmente con l’obiettivo di proporre una nuova modalità di verifica della conformità GST tramite l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria. Dato il grande impatto che una simile riforma comporterebbe per l’economia indiana e globale, queste discussioni, spesso a porte chiuse, hanno dato adito a un gran numero di voci che talvolta hanno fatto circolare notizie false sul mercato.

Farsi strada nell’assenza di informazioni

Finora, non sono state pubblicate molte informazioni formali o definitive. In seguito alla consultazione pubblica che si è tenuta all’inizio di questo autunno, è stato pubblicato un whitepaper di alto profilo in cui viene descritto il processo di fatturazione elettronica previsto; tuttavia, da allora non è più stato divulgato nulla di formale o definitivo. Una nota stampa rilasciata dalle autorità competenti riporta che il calendario previsto per l’adozione della misura dovrebbe essere il seguente:

1° gennaio 2020: adesione volontaria per le imprese con un fatturato uguale o superiore a 5 miliardi di rupie;

1° febbraio 2020: adesione volontaria per le imprese con un fatturato uguale o superiore a 1 miliardo di rupie;

1° aprile 2020: adozione obbligatoria per entrambe le categorie sopracitate e adozione volontaria per le imprese con un fatturato inferiore a 1 miliardo di rupie.

Nonostante la nota chiarificatrice sia stata accolta favorevolmente, il calendario delineato non è ancora quello definitivo, pertanto i contribuenti dispongono ancora di poche informazioni su come soddisfare i requisiti previsti dalla riforma dei controlli fiscali e di nessuna indicazione definitiva su quando dovranno risultare conformi. Tuttavia, questa situazione è attualmente in fase di risoluzione e stiamo assistendo alla prima stesura di una legge.

La comparsa del primo quadro normativo

Il 13 dicembre 2019 è stata rilasciata una serie di note (N. 67-72/2019) che introducono gli emendamenti all’attuale quadro legislativo GST e che attualmente è in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale indiana. In breve, queste note:

Queste note pubblicate il 13 dicembre saranno il primo di tanti documenti necessari per chiarire in maniera formale i dettagli della futura riforma sulla fatturazione elettronica. Inoltre, cosa ancor più importante, servono a indicare chiaramente che le autorità indiane hanno quasi terminato quella che è stata una fase di progettazione analitica e consultiva e che si sta invece prospettando un periodo di preparazione alla prima implementazione.

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Ulteriori informazioni sulle soluzioni per la fatturazione elettronica di Sovos.

A seguito della recente consultazione pubblica in merito alla possibile introduzione di un regime di fatturazione elettronica in India, il Comitato per la GST ha ora pubblicato un white paper sulla struttura del nuovo quadro e fornito risposte a una serie di domande in sospeso.

A partire dal 1 gennaio 2020, i contribuenti in India potranno iniziare a utilizzare il nuovo quadro per la fatturazione elettronica, che si basa sulla connettività al sistema GST per la comunicazione di tutti i dati delle fatture B2B.  Inizialmente, l’uso del nuovo sistema sarà volontario per le imprese.  Diventerà obbligatorio solo in un secondo momento, in data che deve ancora essere comunicata dalle autorità competenti.

Il nuovo sistema di fatturazione elettronica, considerato sia una riforma fiscale sia una riforma delle imprese, ha due obiettivi chiave:

Con il nuovo sistema di fatturazione elettronica, i contribuenti saranno tenuti a creare la fattura elettronica nel formato strutturato JSON e a trasmetterla al portale di registrazione delle fatture (IRP). L’IRP verificherà quindi la fattura elettronica in base ai requisiti dello schema, per determinare se un file duplicato è già registrato sul sistema GST.

Al termine del controllo, l’IRP apporrà la propria firma digitale alla fattura elettronica, le assegnerà un numero di registrazione univoco (IRN) e creerà un codice QR corrispondente, prima di inviare la fattura al sistema GST. Il codice QR consentirà a venditore e acquirente di autenticare la fattura elettronica e di verificarne la corretta autenticazione nel sistema GST. Per visualizzare tutti i dati della fattura elettronica e i dettagli online è necessario essere connessi al portale. La firma digitale del contribuente non è obbligatoria, ma può essere applicata prima dell’invio all’IRP.

L’IRN può anche essere generato dal venditore secondo i parametri richiesti e, se soddisfa i criteri predefiniti, verrà convalidato dall’IRP e trasmesso al sistema GST.

Dopo l’approvazione dell’IRP, la fattura elettronica viene trasmessa al venditore e all’acquirente via e-mail.

I contribuenti possono utilizzare diversi metodi per connettersi all’IRP, inclusi Web, API, SMS, app mobili, strumenti offline o basati su GSP.

L’IRP mantiene le fatture elettroniche solo per 24 ore poiché la sua funzione principale è quella di confermare e assegnare l’IRN. Le fatture inviate al sistema GST verranno archiviate dal sistema per l’intero anno fiscale e i contribuenti dovranno conservare l’IRN di ciascuna fattura per garantire la conformità.

Il nuovo sistema semplifica la stesura delle dichiarazioni fiscali relative a beni e servizi (GST), popolando automaticamente le dichiarazioni con i dati delle fatture elettroniche. Il sistema GST aggiornerà così l’ANX-1 del venditore (registri delle vendite) e l’ANX-2 dell’acquirente (registro degli acquisti).

I dati della fattura elettronica verranno poi utilizzati come base per popolare la bolla di accompagnamento in uso (generazione automatica della parte A), a cui sarà necessario aggiungere solo il numero di immatricolazione del veicolo nella parte B del documento.

Sebbene il white paper sia stata un’utile guida per le imprese prima dell’introduzione del nuovo quadro di fatturazione elettronica, ci sono ancora alcune aree poco chiare che andranno affrontate nei prossimi mesi, tra cui la tempistica per l’invio della documentazione.

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Nel giugno di quest’anno, il ministro dell’azione e dei conti pubblici francese, Gérald Darmanin, ha dichiarato, attirando l’attenzione di molti, che il governo francese ha intenzione di rendere obbligatoria la fatturazione elettronica anche per le transazioni B2B. Ora sembrerebbe che il governo, guidato su questo tema dal ministro Darmanin e dal ministro delle finanze, Bruno Le Maire, sia passato dalle parole ai fatti. La legge finanziaria francese per il 2020, presentata formalmente in seguito al Consiglio dei ministri del 27 settembre, codifica il piano di estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica B2G già in vigore fino a coprire anche le fatture elettroniche B2B.  

Cosa c’è di nuovo?

In soli tre brevi paragrafi, il progetto di legge finanziaria delinea i principi generali di questa riforma in stato embrionale. Mentre molto verrà chiarito dai decreti successivi, l’art. 56 della legge finanziaria introduce la regola generale secondo la quale le fatture in forma elettronica saranno obbligatorie e, di conseguenza, le fatture cartacee non saranno più consentite. Inoltre, lascia intendere che le fatture elettroniche saranno sottoposte ad approvazione da parte dell’autorità fiscale o che, in alternativa, i dati in esse contenuti saranno trasmessi all’autorità fiscale per consentire i controlli IVA sulla fattura. Essenzialmente, e senza alcuno stupore, la Francia si unirà alle fila di altri paesi come Messico, Turchia, Italia e Brasile, che già hanno implementato misure per contrastare il divario IVA tramite meccanismi di controllo dell’imposta in tempo reale. 

La tabella di marcia per l’applicazione del mandato, così come è avvenuto per il mandato B2G attualmente in vigore, sarà distribuita su diverse fasi, con un’applicazione graduale sulle aziende a seconda delle loro dimensioni. La prima fase del mandato avrà inizio il 1 gennaio 2023 e, secondo il disegno di legge, l’intera economia dovrebbe essere operativa secondo il nuovo sistema di fatturazione elettronica entro il 1 gennaio 2025.  

Il governo afferma inoltre che, nel corso del prossimo anno, presenterà una relazione al Parlamento, l’Assemblée Nationale, volta a illustrare le modalità di attuazione della riforma, nonché l’analisi di fondo di quale metodo e quali regolamenti costituiscono la soluzione tecnica, giuridica e operativa più appropriata, in particolare per quanto riguarda la clearance/trasmissione dei dati delle fatture all’amministrazione fiscale.

Qual è il passo successivo?

Oltre all’analisi e alla stesura delle leggi e relazioni annunciate dal governo, è anche chiaro che un altro elemento critico deve essere affrontato prima che la riforma diventi realtà: Bruxelles.  

Da quando l’Italia ha intrapreso lo stesso percorso ed è diventato il primo paese dell’UE a introdurre la clearance tramite fatturazione elettronica B2B, sono stati individuati molti parallelismi tra i due paesi. Entrambi condividono una situazione simile in termini di divario IVA e di infrastrutture IT, il che ha indotto molti esperti (giustamente) a supporre che la Francia avrebbe seguito il percorso Intrapreso dall’Italia. Tuttavia, per agire nel pieno rispetto della legge, l’Italia ha dovuto chiedere e ottenere l’autorizzazione dal Consiglio dell’Unione europea per discostarsi dalle disposizioni della direttiva UE sull’IVA (2006/112/CE). Il governo francese ha riconosciuto che dovrà fare altrettanto.  

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Vuoi saperne di più? Per un’analisi continua e approfondita della riforma francese per la fatturazione elettronica e delle sue sfide, il 3 ottobre partecipa al webinar tenuto da Christiaan van der Valk, esperto di fatturazione elettronica e vicepresidente della strategia di Sovos.

Inscrivez-vous ici si vous désirez rejoindre le webinaire de Christiaan van der Valk le 3 Octobre.

Il mese scorso abbiamo effettuato alcune previsioni su come il risultato delle elezioni avrebbe influito sul programma dell’Autorità indipendente delle entrate pubbliche (IAPR) in merito alla riforma della presentazione di dichiarazioni elettroniche e della fatturazione elettronica allora in programma. Sembra che il governo appena eletto sia pienamente in linea con il programma di IAPR per implementare contabilità e dichiarazioni elettroniche (la fatturazione elettronica obbligatoria è ancora in programma, ma in una fase successiva) e il modello proposto, come annunciato ieri dal ministro delle Finanze durante una sessione parlamentare.

La IAPR ha compiuto notevoli progressi in direzione dell’implementazione del sistema di presentazione delle dichiarazioni elettroniche (denominato “Epopis”), pubblicando proprio ieri le specifiche tecniche e le istruzioni per la trasmissione dei dati alla piattaforma IAPR. La piattaforma di presentazione delle dichiarazioni IAPR ora ha un nome, “ myDATA”, e include contabilità digitale e applicazione delle imposte. È bene sottolineare che non è stata ancora resa disponibile alcuna documentazione legale.

Dopo aver messo a disposizione informazioni sufficienti sulla procedura e sui dettagli tecnici, la IAPR ha avviato una consultazione pubblica per ricevere dalle imprese e dalle parti interessate pareri sul sistema di presentazione delle dichiarazioni elettroniche proposto, consultazione che rimarrà aperta fino al 6 settembre 2019.

Siccome sempre più paesi nel mondo dipendono dall’IVA, dalla GST o da altre imposte indirette come singola fonte di entrate pubbliche significativa, i governi cominciano a chiedersi quali mezzi tecnici utilizzare per massimizzare la riscossione delle imposte dovute sotto i nuovi regimi fiscali. L’India è solo l’esempio più recente di questa tendenza.

La GST è stata introdotta nel paese nel luglio 2017, dopo lunghi anni di discussioni e trattative tra le diverse parti interessate. La riforma ha comportato semplificazioni significative e la razionalizzazione della tassazione in India. Sebbene vi siano stati alcuni ostacoli, in confronto ad altri paesi si è trattato di un’implementazione piuttosto rapida: appena due anni dopo la sua implementazione, la riforma è considerata da molti un successo e sembra che il governo sia pronto a fare un ulteriore passo in avanti introducendo obblighi fiscali in tempo reale sulle procedure di fatturazione elettronica B2B.

L’India si sta muovendo verso l’applicazione degli obblighi fiscali in tempo reale

All’inizio della primavera, il Consiglio indiano per la GST ha annunciato la formazione di un comitato speciale allo scopo di indagare sulla potenziale attuazione di un sistema di fatturazione elettronica B2B obbligatorio: il “Committee of Officers on generation of electronic invoice through GST Portal” (CoO).

Nello specifico, il CoO è stato incaricato di analizzare e confrontare il sistema di clearance sudcoreano con sistemi simili in America Latina, al fine di individuare le migliori prassi globali e di valutare fino a che punto l’attuale piattaforma indiana controllata dallo stato (la rete GST) può fungere da centro nevralgico in un processo di fatturazione elettronica che segua un modello di clearance.

Alla fine di maggio, il CoO ha formato due sottocomitati per lavorare su binari paralleli: da una parte su questioni legali e politiche, dall’altra sullo sviluppo di requisiti tecnici. Nelle ultime settimane, i lavori sono progrediti sia nei gruppi di lavoro sia in consultazioni tra pubblico e privato.

Il comitato si sta avvicinando al termine delle delibere iniziali, ma le sue raccomandazioni conclusive non sono ancora state pubblicate in un resoconto finale. Di conseguenza, non sono ancora stati resi pubblici progetti di legge, di sistemi di fatturazione o di strutture per i processi; tuttavia, i risultati dovrebbero essere pubblicati durante l’estate.

Come sarà questo sistema?

Se è ancora troppo presto per descrivere con assoluta certezza come sarà il sistema di fatturazione elettronica indiano, sicuramente non mancano le ipotesi in merito. Il CoO aveva il compito di studiare come l’attuale sistema di eWaybill potesse essere riciclato in un sistema di fatturazione elettronica obbligatorio, per cui è molto probabile che il nuovo sistema presenti forti somiglianze con le procedure di eWaybill.

Tali somiglianze includono il principio della generazione in tempo reale o quasi di intervalli di numeri di fattura da una piattaforma centrale, che devono poi essere inclusi nella fattura stessa affinché diventi un documento valido ai fini fiscali. In altre parole, questo tipo di sistema non comporterebbe l’emissione della fattura su un portale per la clearance, come in Italia, ma costituirebbe una versione di fatturazione elettronica leggermente più facilitata.

Qual è il passo successivo?

La fatturazione elettronica in India è una possibilità legale e una realtà pratica già da diversi anni e, di conseguenza, molte aziende sono già al passo con la fatturazione elettronica basata su PDF nel paese. Date le dimensioni dell’economia indiana e il ruolo che svolge nella produzione globale, qualsiasi grande riforma della fatturazione elettronica avrà un impatto significativo non solo sulle imprese locali, ma sul commercio internazionale nel suo complesso.

Il 21 giugno, il Consiglio GST dovrebbe discutere in generale dei controlli fiscali e di come aumentare la riscossione delle imposte attraverso requisiti di conformità modernizzati. Resta da vedere se il Consiglio GST è pronto a prendere una decisione formale sull’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nel paese o se è pronto a pubblicare un quadro di alto livello per considerazioni di base come obiettivi, date di entrata in vigore e principi tecnici di alto livello.

In caso contrario, non c’è motivo di preoccuparsi che la decisione possa essere posticipata; se mai, sarebbe saggio aspettarsi il contrario: il governo del primo ministro Modi ha più volte mostrato la capacità di portare a termine i compiti molto rapidamente. Dopo il successo ottenuto alle elezioni di un mese fa, non ci sono ragioni per credere che il primo ministro non farà lo stesso con questo progetto.

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L’Italia è in prima linea nella fatturazione elettronica B2G in Europa fin dal lancio del Sistema di Interscambio (SDI), piattaforma per la fatturazione elettronica creata e resa obbligatoria per tutti i fornitori del settore pubblico nel 2014.

Mentre alcuni dei suoi vicini europei si adoperano per recuperare lentamente terreno, l’Italia continua a migliorare l’integrazione delle nuove tecnologie nelle procedure della pubblica amministrazione. L’ultima novità è l’introduzione degli ordini elettronici negli appalti pubblici. Sfruttando il successo ottenuto dal Nodo di Smistamento degli Ordini della pubblica amministrazione in Emilia-Romagna, l’Italia sta ora estendendo questa funzionalità in tutto il paese.

Ordini elettronici per acquisti non limitati ai soli prodotti sanitari

Dal 1º ottobre 2019, tutti gli ordini di prodotti acquistati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) devono essere consegnati e ricevuti dai fornitori tramite la piattaforma NSO. I fornitori interessati dal provvedimento saranno tenuti a ricevere ordini elettronici dagli enti pubblici: la pubblica amministrazione non procederà alla liquidazione e al pagamento di fatture emesse da società non conformi. È interessante notare che il provvedimento copre tutti gli ordini di acquisto effettuati da enti associati al SSN, compresi non solo i prodotti di carattere sanitario ma anche le forniture per ufficio e di elettronica.  

Oltre alla ricezione obbligatoria degli ordini elettronici, i fornitori potranno anche inviare messaggi alla pubblica amministrazione. In casi precedentemente concordati tra fornitori e pubblica amministrazione, la società fornitrice può inviare ordini elettronici precompilati all’acquirente della pubblica amministrazione, che potrà confermare o rifiutare la fornitura proposta.

Ordini elettronici e fornitori esteri

Anche i fornitori esteri dovranno adeguarsi al provvedimento. Il mandato NSO avrà un certo impatto sulla fatturazione elettronica per le pubbliche amministrazioni italiane, visto che alcuni dati degli ordini elettronici devono essere inclusi nelle fatture elettroniche che vengono trasmesse attraverso l’SDI.

Il sistema NSO è basato sull’infrastruttura SDI esistente e, di conseguenza, la comunicazione con l’NSO richiede che il canale venga accreditato in maniera simile all’SDI. I fornitori e gli intermediari che già provvedono alla trasmissione di messaggi tramite la piattaforma SDI devono conformarsi ai requisiti di certificazione complementari, che devono ancora essere pubblicati. Inoltre, le specifiche tecniche mostrano che gli intermediari PEPPOL possono interagire con la piattaforma NSO grazie a un servizio di Access Point accreditato con l’NSO.

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Chi ha seguito da vicino gli annunci SAF-T degli ultimi anni può essere perdonato se ha avuto la sensazione di assistere alla stessa scena più e più volte,  con un susseguirsi di date di inizio e obblighi di rendicontazione annunciati, poi modificati e ripubblicati man mano che i paesi interessati valutavano le rispettive esigenze e la disponibilità delle aziende a fornire i dati nei formati richiesti.

All’inizio del mese, la Polonia ha annunciato che le modifiche previste per il 1° luglio 2019, per la presentazione obbligatoria dei dati SAF-T e il corrispondente annullamento dell’obbligo di presentare una dichiarazione IVA periodica, sarebbero state rinviate a gennaio 2020. 

Sempre questo mese, la Romania ha reso nota l’intenzione di diventare l’ottavo paese ad adottare SAF-T introducendo i requisiti per la rendicontazione delle transazioni entro la fine del 2020.   

Ma che cos’è SAF-T? Come si pongono i paesi che hanno introdotto la relativa legislazione e cosa ci riserva il futuro?

SAF-T: un formato di file per la verifica delle imposte

Il formato SAF-T, ovvero il file di verifica standard per le imposte, è stato sviluppato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con l’obiettivo di creare uno standard per lo scambio elettronico dei dati contabili tra le organizzazioni alle relative autorità fiscali nazionali e gli auditor esterni.

I due principi chiave alla base di questo concetto sono:

  1. Le organizzazioni dovrebbero essere in grado di esportare informazioni dai loro sistemi contabili (fatture, pagamenti, libri giornale e master file) in un formato standard per
  2. Consentire ad autorità fiscali e auditor esterni di rendere ispezioni e verifiche fiscali più efficienti ed efficaci.

Nel 2005, l’OCSE ha rilasciato la prima versione dello schema SAF-T, che fornisce dettagli sul contenuto di un report xml SAF-T e su come formattare e strutturare tali dati.  Lo schema originale si basava su libro mastro e dettagli di fatture e pagamenti, insieme ai master file di clienti e fornitori.  Nel 2010 è stata presentata una seconda versione dello schema SAF-T che includeva informazioni sull’inventario e sui capitali fissi.

Ciò che l’OCSE non ha definito e che spetta quindi all’amministrazione fiscale di ciascun paese decidere è il formato esatto in cui i dati vanno acquisiti e quando e come vanno inviati all’amministrazione fiscale.

Approcci diversi

Dai paesi che hanno adottato SAF-T emergono tre approcci generali:

In alcuni casi, si parte dall’obbligo di produrre dati su richiesta e si sfocia poi in invii periodici.

A che punto siamo?

Oggi sono sette i paesi che hanno introdotto leggi a sostegno dei requisiti SAF-T.

Portogallo

Il Portogallo è stato uno dei primi ad adottare questi provvedimenti, tanto che dal 2008 gli enti portoghesi sono tenuti a estrarre i dati nel formato di file SAF-T (basato sulla prima versione dello schema OCSE SAF-T) con cadenza annuale.  Nel 2013 sono seguite ulteriori estensioni per includere i dati delle fatture di vendita e altri documenti su base mensile.

Lussemburgo

Il Lussemburgo ha introdotto l’obbligo di estrarre i dati in formato SAF-T nel 2011.  La norma si applica solo alle aziende con sede in Lussemburgo soggette al piano dei conti locale e i dati vanno presentati soltanto su richiesta delle autorità fiscali.

Francia

La Francia ha introdotto un requisito SAF-T nel 2014, utilizzando un formato proprietario anziché lo standard SAF-T dell’OCSE, che richiede l’invio dei file in formato .txt.  Al momento l’invio dei dati è previsto solo su richiesta delle autorità fiscali francesi.

Austria

L’Austria ha introdotto il SAF-T nel 2009 e al momento prevede l’invio dei dati solo se richiesto dalle autorità fiscali.

Polonia

A oggi, la Polonia è forse il più grande sostenitore del formato SAF-T, avendo introdotto l’obbligo per le grandi aziende di presentare dichiarazioni JPK (Jednolity Plik Kontrolny) con cadenza mensile nel 2016.

Lituania

La Lituania ha introdotto l’obbligo di presentare i.MAS basati su SAF-T in maniera graduale, iniziando dalle organizzazioni più grandi nel 2016 e lavorando per imporre SAF-T a tutte le imprese entro il 2020.  L’i.MAS si compone di tre parti: la segnalazione i.SAF delle fatture di acquisto e di vendita su base mensile, la comunicazione i.VAZ dei documenti di trasporto/spedizione e il resoconto sulle transazioni contabili i.SAF-T, che va inviato solo su richiesta delle autorità fiscali.

Norvegia

SAF-T è in atto su base volontaria dal 2017 e c’è che vorrebbe imporlo su richiesta da gennaio 2020.

Cosa ci riserva il futuro di SAF-T?

I paesi che ricevono dati SAF-T regolari a livello di transazione potrebbero ridurre i requisiti periodici di dichiarazione IVA.  Questo perché la necessità di preparare una dichiarazione IVA contenente informazioni che le autorità fiscali già ricevono su base transazionale può essere considerata come un inutile duplicato. 

La Polonia propone che i dati SAF-T vadano a sostituire la necessità di presentare una dichiarazione IVA a partire da gennaio 2020.

La Romania propone una transizione graduale alla presentazione dei dati sulle transazioni a partire dal 2020, cominciando dalle grandi aziende, con una riduzione delle dichiarazioni IVA da inoltrare.

 

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A causa di frodi all’imposta sul valore aggiunto (IVA), relativa evasione ed elusione e per via di sistemi di riscossione fiscale inadeguati, ogni anno i paesi dell’Unione europea (UE) devono far fronte a miliardi di euro di perdite IVA. Nel 2016, il divario IVA nell’UE ammontava a 159,5 miliardi di euro, pari al 14 % del gettito IVA atteso. Di conseguenza, i paesi UE hanno introdotto diverse misure per incrementare l’adempimento IVA e rendere i sistemi dedicati più resistenti alle frodi. Una di queste misure è il meccanismo di scissione dei pagamenti.

Che cos’è la scissione dei pagamenti?

Il meccanismo di scissione dei pagamenti altera la normale riscossione IVA separando il pagamento della base imponibile (ad esempio il prezzo del prodotto al netto dell’IVA) dal pagamento dell’ammontare IVA. Esistono alcune varianti, ma generalmente il cliente paga una fattura su due conti separati: l’ammontare netto viene versato sul conto bancario commerciale del fornitore, mentre l’ammontare IVA viene versato direttamente su un conto bancario dedicato del fornitore, chiamato conto IVA. Nella pratica, il pagamento sarà unico e sarà la banca a occuparsi della scissione.

La scissione dei pagamenti è considerata uno strumento per combattere frodi e inadempimenti IVA in grado di impedire ai fornitori di addebitare l’IVA e scomparire senza dichiarare o pagare il dovuto all’autorità fiscale ("frode dell’operatore inadempiente"). Differisce dalla normale procedura europea di riscossione dell’IVA, che si affida alla riscossione da parte del venditore e alla rimessa periodica dell’IVA da parte di operatori registrati.

A dicembre 2017, la Commissione europea ha portato a termine un esauriente studio sulla scissione dei pagamenti, volto a progettare e determinare scenari tecnicamente e legalmente attuabili per utilizzare un meccanismo di scissione dei pagamenti come strumento di riscossione IVA. Lo studio ha rilevato che:

“…non sussiste alcuna prova evidente del fatto che i benefici derivanti dalla scissione dei pagamenti possano essere superiori ai costi. Tra i principali effetti riscontrati c’è il fatto che un più ampio campo di applicazione della scissione dei pagamenti potrebbe comportare una maggiore riduzione del divario IVA, ma aumenterebbe in modo significativo i relativi costi amministrativi”. [fonte]

I paesi UE dotati di meccanismo di scissione dei pagamenti

Nonostante la valutazione inconcludente della Commissione europea, i meccanismi di scissione dei pagamenti sono attualmente in uso in tutto il mondo, principalmente al di fuori dell’UE. Nell’UE, l’Italia e la Romania hanno attuato meccanismi di scissione dei pagamenti mentre la Polonia ha in previsione di fare lo stesso; il Regno Unito, invece, ha iniziato a prenderli in considerazione. 

Il 1° gennaio 2015, l’Italia ha introdotto un meccanismo di scissione per i pagamenti verso la pubblica amministrazione, ai sensi della legge di stabilità del 23 dicembre 2014, n. 190. L’ambito di applicazione è stato ampliato diverse volte, l’ultima delle quali il 1° gennaio 2018.  Attualmente, viene applicato alle forniture di beni e servizi resi a diverse categorie di enti pubblici, come imprese pubbliche, società speciali, fondazioni e relative partecipate, oltre che alle società inserite nell’indice FTSE MIB. Secondo il funzionamento del sistema in Italia, i fornitori addebitano l’IVA italiana su beni e servizi resi alle entità sopra elencate. Quindi, questi clienti “scindono” il pagamento della fattura, pagando la base imponibile ai fornitori e versando l’IVA su un apposito conto bancario IVA del Ministero del Tesoro.

In Polonia, l’introduzione della scissione dei pagamenti è prevista per il 1° luglio 2018. Diversamente dall’Italia, il regime adottato dalla Polonia non richiede ai clienti di effettuare due diversi pagamenti. Sarà invece richiesto un unico pagamento a favore della banca, che poi lo suddividerà tra due conti separati: uno per l’importo al netto dell’IVA da versare sul conto bancario commerciale del fornitore e uno per l’importo dell’IVA da pagare direttamente su un conto bancario IVA dedicato del fornitore.

L’ambito di applicazione del provvedimento relativo alla scissione dei pagamenti polacco sarà molto più ampio rispetto a quello italiano, in quanto verrà applicato a tutte le attività con partita IVA. D’altra parte, il meccanismo polacco di scissione dei pagamenti sarà facoltativo e l’acquirente potrà applicarlo senza essere obbligato.

In Romania, dal 1° gennaio 2018 è attivo un meccanismo di scissione dei pagamenti per le imprese che superano determinati limiti di IVA da versare. In base al meccanismo di scissione dei pagamenti romeno, i dichiaranti IVA sottoposti all’obbligo sono tenuti ad aprire conti bancari separati per la riscossione e il pagamento dell’IVA. La scissione dei pagamenti ai fini IVA è applicata a tutte le forniture imponibili di beni e servizi che hanno luogo in Romania. Come in Italia ma diversamente dalla Polonia, il meccanismo di scissione dei pagamenti è obbligatorio. I fornitori addebitano l’IVA romena su beni e servizi, quindi il cliente opera la scissione dei pagamenti, trasferendo l’IVA direttamente sul conto bancario IVA del fornitore. Il conto bancario IVA del fornitore può essere utilizzato esclusivamente per pagamenti IVA in entrata e in uscita.

Il Regno Unito ha tenuto una concertazione sull’adozione di un meccanismo di scissione dei pagamenti per far fronte alle frodi IVA in ambito e-commerce. In base a questo meccanismo, l’IVA dovuta sulle forniture online andrebbe pagata direttamente alle autorità fiscali del Regno Unito al momento dell’acquisto. In Regno Unito si discute di diverse questioni:

La HMRC (Her Majesty’s Revenue and Customs, corrispondente britannico dell’Agenzia delle Entrate) ha presentato una prima proposta in merito al funzionamento del meccanismo di scissione dei pagamenti intitolata “Alternative method of VAT collection – split payment” (“Metodo alternativo di riscossione dell’IVA: scissione dei pagamenti”), disponibile per la valutazione da parte del pubblico fino al 29 giugno 2018. La proposta dell’HMRC prevede che il commerciante identifichi ed esegua la scissione dei pagamenti per le transazioni relative ai residenti nel Regno Unito e che i fornitori di servizi di pagamento identifichino e provvedano alla scissione dei pagamenti per le transazioni relative a soggetti non residenti. È prevista la compilazione di un registro approvato delle società di pagamento (sia commercianti sia fornitori di servizi di pagamento) che avrebbero facoltà di eseguire la scissione dei pagamenti. Per quanto riguarda i venditori oltreoceano, per ogni pagamento, l’emittente della carta dovrà controllare se sarà una società di pagamento approvata a doversi occupare della scissione di un determinato pagamento. In tal caso, l’emittente della carta trasferirà l’intero pagamento alla società responsabile, la quale provvederà quindi a scindere l’IVA, pagarla direttamente all’HMRC e trasferire il saldo sul conto bancario del venditore oltreoceano. In caso contrario, l’emittente della carta dovrà scindere l’IVA, pagarla direttamente all’HMRC e trasferire il saldo alla società di pagamento non approvata che, a sua volta, lo trasferirà alla banca del venditore oltreoceano. Infine, l’HMRC accrediterà sul conto bancario IVA britannico del venditore l’importo IVA riscosso.

L’impatto della scissione dei pagamenti sulle imprese

Con un meccanismo di scissione dei pagamenti, i fornitori potrebbero essere soggetti a un flusso di cassa negativo. Nonostante i fondi depositati sul conto IVA appartengano al fornitore, questi non potrà utilizzarli liberamente, bensì potrà spenderli soltanto per specifiche finalità previste dal regime normativo. In Polonia, le imprese possono utilizzare i fondi soltanto per versare l’IVA sul conto IVA di chi emette la fattura e per versarla alle autorità fiscali.

In Italia, hanno registrato molto ritardo nell’elaborazione dei rimborsi a favore delle imprese (fino a 90 giorni dalla richiesta di rimborso IVA trimestrale). Questo ritardo consente alle autorità di trattenere l’IVA in entrata per un periodo di tempo più lungo, guadagnando sugli interessi a favore della pubblica amministrazione, ma andando a influire al contempo sul flusso di cassa delle imprese italiane. Per una stima esaustiva delle implicazioni comportate da un sistema di scissione dei pagamenti per il flusso di cassa, vanno considerati i costi inerenti i prestiti, sia per le imprese sia per la pubblica amministrazione.

Per determinare l’impatto sulle imprese, la Commissione europea ha preso in considerazione una serie di fattori e modelli inerenti il meccanismo di scissione dei pagamenti. L’impatto della scissione dei pagamenti su diversi tipi di impresa varia a seconda di diversi fattori, tra cui il tipo di transazione, l’attribuzione della responsabilità per un determinato pagamento, se si tratta di una transazione oltre confine e i costi di adempimento che le aziende dovranno sostenere per implementare le migliori pratiche legate alla scissione dei pagamenti. 

Agisci

Nell’Unione europea, la scissione dei pagamenti sta emergendo come nuovo meccanismo di riscossione dell’IVA.  Le imprese devono restare all’erta e essere in grado di adattarsi per far fronte al panorama in costante evoluzione degli adempimenti IVA. Contattaci per sapere in che modo possiamo aiutare la tua impresa a non rimanere indietro.