Il viaggio in Turchia per la trasformazione elettronica

La Turchia dispone di uno dei sistemi di controllo continuo (CTC) più consolidati al di fuori dell'America Latina

La trasformazione elettronica della Turchia è iniziata con un mandato di fatturazione elettronica nel 2012 e si è evoluta con l’introduzione della fattura e-arşiv che ha fornito all’autorità fiscale turca un controllo in tempo reale sulle fatture scambiate. L’autorità fiscale ha inoltre introdotto una nota di consegna elettronica per monitorare il trasporto di merci nel 2017. I contribuenti al di sopra di una certa soglia e/o in alcuni settori sono ora obbligati a utilizzare le applicazioni di trasformazione elettronica.

Nel corso del tempo il numero di contribuenti che devono rispettare i mandati è cresciuto con la riduzione delle soglie di ammissibilità e si sono aggiunti nuovi gruppi contribuenti nell’ambito del mandato.

Di conseguenza, le aziende devono adottare un sistema in grado di gestire varie applicazioni elettroniche e ridurre la complessità di queste applicazioni.

Ottieni le informazioni di cui hai bisogno

L'obbligo fiscale in breve

  • La Turchia ha quattro principali applicazioni di trasformazione elettronica obbligatorie e manda, inclusa l’archiviazione del documento elettronico.

  • Il mandato di fatturazione elettronica della Turchia ha due principali domande: fattura elettronica (B2B) e fattura e-arşiv (B2B& B2C).

  • Introducendo la domanda di fattura elettronica del modello di autorizzazione nel 2013, la Turchia è uno dei pionieri della fatturazione elettronica di liquidazione oltre ai paesi Latam.

  • La fattura e-arşiv introdotta nel 2016 è un modello di reporting CTC; può essere scambiata in formato cartaceo ma deve essere emessa elettronicamente e tutte le fatture elettroniche devono essere segnalate quotidianamente alla Turkish Revenue Administration (TRA).

  • Il mandato di e-ledger obbliga i contribuenti a creare, firmare e archiviare elettronicamente i propri contanti e i libri contabili generali e segnalare i riepiloghi di tali libri contabili (berat) a TRA mensilmente o trimestralmente.
  • Le note di consegna elettronica devono essere emesse e approvate dal TRA o dall’integratore speciale per avviare il trasporto della merce.

  • Utilizza un formato localizzato di UBL 2.1 per fattura elettronica, fattura elettronica, nota di consegna elettronica e XBRL-GL per e-ledger.

Prossimi Rollout dei mandi

  • 1° gennaio 2021: coloro che hanno un fatturato del 2018 o del 2019 superiore a TRY 5m devono iniziare a utilizzare la domanda di e-ledger a causa del mandato di fattura elettronica

  • I contribuenti con entrate superiori a TRY 5m devono iniziare a utilizzare le domande di fatturazione elettronica entro il settimo mese dell’anno successivo.

  • I contribuenti che iniziano a utilizzare le domande di fatturazione elettronica dopo il settimo mese devono iniziare a utilizzare l’applicazione e-ledger entro l’inizio dell’anno successivo.

  • Alcuni gruppi di contribuenti, compresi i commercianti online e gli intermediari o i commercianti che negoziano frutta o verdura, devono iniziare a utilizzare le domande di fatturazione elettronica entro tre mesi e l’applicazione della nota di consegna elettronica entro quattro mesi dalla data di apertura della propria attività.

Sanzioni

  • Il mancato rispetto dei mandati di fatturazione elettronica comporterà una multa pari al 10% dell’importo effettivo o dell’importo mancante di una fattura elettronica (fattura elettronica, fattura elettronica e fatture di esportazione). L’ammenda non può essere inferiore a 350 TRY (circa 50 EUR) per fattura e le ammende massime potrebbero raggiungere i 180.000 TRY (circa 25.700 EUR) all’anno per tipo di documento.

  • Il mancato rispetto del mandato della bolla di consegna elettronica comporterà una multa TRY 350 (circa 50 EUR) per documento. Le ammende massime potrebbero raggiungere i 180.000 TRY (circa 25.700 EUR) all’anno.

Hai bisogno di aiuto per garantire che la tua azienda rimanga conforme?

Siamo un vero e proprio punto di riferimento per la gestione di tutti gli obblighi di conformità IVA in Turchia e in tutto il mondo. Con oltre due decenni di esperienza solo in Turchia, le nostre soluzioni consentono alle aziende di trasformare e gestire tutti gli scenari finanziari end-to-end all’interno del loro ERP, in linea con i requisiti di TRA.

Combinare soluzioni locali disparate in paesi di tutto il mondo è allo stesso tempo costoso e rischioso. Sovos offre una soluzione globale, garantendo la sicurezza dei dati e la costante conformità con un team locale di esperti di supporto e regolamentazione.

Il modello di fatturazione elettronica con controllo continuativo delle transazioni adottato dall'India si applica sia alle transazioni nazionali che a quelle transfrontaliere

La fatturazione elettronica in India

Nell’ambito della nuova cornice normativa dell’imposta sui beni e i servizi (GST, Goods and Services Tax), il sistema di fatturazione elettronica indiano rientra nella categoria dei controlli continuativi delle transazioni (CTC, Continuous Transaction Controls). L’obbligo di segnalazione dei dati di fatturazione nel portale governativo è un passaggio obbligatorio prima dell’emissione della fattura.

La validità legale della fattura, infatti, è subordinata alla firma digitale apposta dal Portale di registrazione delle fatture (IRP, Invoice Registration Portal) e all’attribuzione di un numero di registrazione (IRN, Invoice Registration Number). Se l’IRN non è incluso nella fattura, la stessa non ha validità legale.

L’ambito di applicazione riguarda sia le transazioni interne che quelle transfrontaliere. Il processo IRP è stato reso obbligatorio per le transazioni B2B, B2G e per quelle concernenti le esportazioni. I contribuenti interessati dall’ambito di applicazione obbligatorio sono tenuti a emettere fattura (oltre che qualsiasi documento che richieda un IRN, come gli eWaybill associati) secondo il nuovo sistema, qualora le loro transazioni siano di tipo B2B, B2G o riguardino esportazioni. Le autorità indiane hanno apportato numerose modifiche alla normativa iniziale ed è inevitabile che nel futuro avvengano ulteriori ritocchi.

Ottieni le informazioni di cui hai bisogno

L'obbligo fiscale in breve

  • I dati delle fatture devono essere trasmessi al portale di registrazione (IRP) in formato JSON.
  • Il numero di riferimento (IRN) emesso dall’IRP è un requisito indispensabile per la validità delle fatture.
  • Tra l’acquirente e il fornitore le fatture possono essere scambiate in formato JSON o PDF, oltre che in formato cartaceo.
  • Il periodo di archiviazione obbligatorio è di otto anni.

Date di entrata in vigore del mandato

  • 1° gennaio 2020: adesione volontaria per le imprese con un giro d’affari pari o superiore a 5 miliardi di rupie.

  • 1° febbraio 2020: adesione volontaria per le imprese con un giro d’affari pari o superiore a 1 miliardo di rupie.

  • 1° ottobre 2020: inizio del periodo obbligatorio per le imprese con un giro d’affari pari o superiore a 5 miliardi di rupie (sei mesi più tardi di quando inizialmente previsto). Durante i primi 30 giorni è stato previsto un “periodo di grazia” in cui le fatture potevano essere segnalate anche dopo l’emissione.

  • 1° gennaio 2021: inizio del periodo obbligatorio per le imprese con un giro d’affari pari o superiore a 1 miliardo di rupie.

  • 1° aprile 2021: la soglia per la fatturazione elettronica obbligatoria viene abbassata fino a comprendere i contribuenti con un giro d’affari compreso tra 1 miliardo e 500 milioni di rupie.

  • 1° aprile 2022: la soglia è diminuita da 500 milioni a 200 milioni di rupie. I contribuenti che la superano saranno tenuti ad adottare la fatturazione elettronica.
  • 1° ottobre 2022: soglia abbassata ai contribuenti con una soglia annuale di 10 crore.

  • 1° agosto 2023: Soglia abbassata ai contribuenti con una soglia annuale di Rs. 5 Crore.

Sanzioni

Qualora una fattura non sia registrata nell’IRP, sarà considerata come non emessa e sarà comminata una sanzione minima di 10.000 rupie per ogni violazione. Le sanzioni, ai sensi delle diverse sezioni dell’imposta sui beni e i servizi (GST), vengono addebitate con i dovuti interessi legali.

Sovos aiuta le aziende a rimanere conformi alla nuova fatturazione elettronica in India

Al mese di febbraio 2021, le specifiche iniziali pubblicate dalle autorità fiscali indiane nel dicembre 2019 sono state modificate tre volte, pertanto è legittimo pensare che modifiche future siano inevitabili.

I nostri esperti monitorano, interpretano e codificano costantemente queste modifiche nel nostro software, alleggerendo gli oneri legati agli adempimenti che gravano sugli addetti IT e sul team che si occupa della fiscalità.

Scopri come Sovos è in grado di aiutarti ad adempiere senza problemi agli obblighi di fatturazione elettronica in vigore in India.

fatturazione elettronica

La DIAN, autorità fiscale colombiana, ha modificato il modello per la fatturazione elettronica

Grazie agli insegnamenti tratti dalla prima iterazione della fatturazione elettronica in Colombia, la DIAN sta implementando un modello di clearance simile a quelli di Brasile, Messico e altri paesi dell’area LATAM.

Il nuovo regolamento prevede che le organizzazioni che al momento emettono fatture elettroniche tramite SAP implementino il nuovo modello entro il 2 novembre 2019. Le aziende che implementano la fatturazione elettronica per la prima volta dovrebbero seguire la guida pubblicata dalla DIAN in Resolución 000020, che prevede la conformità per molte organizzazioni a partire dal 1 agosto 2019.

Ottieni le informazioni di cui hai bisogno

Ultimi aggiornamenti​

Il nuovo mandato farà ricorso a un modello di clearance che prevede la validazione anticipata delle fatture elettroniche in tempo reale. Pertanto, il fornitore dovrà convalidare ogni singola fattura con le autorità fiscali prima di poter spedire le merci al cliente.
Inoltre, le fatture in entrata sono ora divenute obbligatorie.
Un nuovo schema XML prevede oltre 200 convalide, con nuovi cataloghi implementati per standardizzare i dati e 7 nuovi riconoscimenti.

L'obbligo fiscale in breve

  • Il mandato riduce l’evasione dell’IVA del 50 %, pari a 8 miliardi di pesos (circa 2,8 miliardi di dollari statunitensi)
  • Il mandato ha prodotto oltre 3 milioni di documenti elettronici per un valore di oltre 40 miliardi di pesos (circa 13 miliardi di dollari statunitensi)
  • Per maggiori dettagli sull’evoluzione del mandato e sui relativi requisiti, scarica la guida alla fatturazione elettronica in Colombia

Date di entrata in vigore del mandato

Con l’ultimo UBL 2.1 e il mandato per la validazione anticipata pubblicati dalla DIAN, le date per l’implementazione della clearance sulle fatture elettroniche sono le seguenti:

  • Secondo la risoluzione 020, le aziende che non hanno implementato la fatturazione elettronica dovranno adeguarsi tra il 1 agosto 2019 e il 1 agosto 2020.
  • Le aziende che già utilizzano la fatturazione elettronica dovranno adeguarsi entro il 2 novembre 2019.

Sanzioni

Le aziende che non rispettano il mandato di fatturazione elettronica saranno soggette a sanzioni fino a 15 000 UVT, stabilite in base ai seguenti criteri:

  • 5 % dell’importo per le fatture per le quali non sono state fornite le informazioni necessarie
  • 4 % dell’importo per le fatture presentate nel formato sbagliato
  • 3 % dell’importo per le fatture presentate in ritardo
Guida gratuita

Requisiti per dichiarazioni e fatturazione elettronica in Colombia

Per maggiori dettagli sull’evoluzione del mandato e sui relativi requisiti, scarica la guida alla fatturazione elettronica in Colombia.

Sovos aiuta le aziende a rimanere conformi alla nuova fatturazione elettronica in Colombia

La soluzione per la compliance in materia di fatturazione elettronica di Sovos è uno strumento unificato per la gestione di tutti gli obblighi di conformità in materia, in Colombia come in tutto il mondo. Combinare molteplici soluzioni provenienti da Paesi diversi nel mondo è rischioso e pure costoso: la soluzione quadro SAP di Sovos è pensata per gestire specifici scenari di fatturazione elettronica in Colombia, oltre che per occuparsi dei requisiti previsti da altri Paesi del mondo. In questo modo, le aziende possono fatturare senza problemi all’interno di SAP, monitorando le procedure di compliance per conti clienti e fornitori dall’inizio alla fine.

Fornitore di tecnologia DIAN certificato

Sovos ha ottenuto la certificazione dal DIAN. Le aziende che operano in Colombia devono utilizzare un fornitore di tecnologia certificato per la fatturazione elettronica. Vedi la certificazione

Certificato per Namespace e SAP con un percorso per S/4HANA

La soluzione integrata SAP di Sovos consente agli utenti di conti clienti e fornitori di gestire le operazioni quotidiane all'interno dei processi di razionalizzazione di SAP, mantenendo SAP come unica fonte affidabile.

Partecipazione riuscita al programma pilota in Colombia

Sovos ha implementato con successo il nuovo sistema di fatturazione elettronica in Colombia per grandi multinazionali, tra cui Coca-Cola, Kellogg e SC Johnson.

Elenco delle funzionalità

Monitor localizzati SAP per una configurazione semplificata dei processi di fatturazione elettronica

Sovos offre competenze SAP nei Paesi di tutto il mondo, evitando ai clienti SAP di dover individuare e fornire esperti in materia.

Soluzioni per la compliance della fatturazione elettronica Sovos localizzate in base a requisiti e scenari specifici del mercato

La soluzione integrata SAP di Sovos consente agli utenti di conti clienti e fornitori di gestire le operazioni quotidiane all'interno dei processi di razionalizzazione di SAP, mantenendo SAP come unica fonte affidabile. Sovos offre una copertura globale con competenze normative interne per la fatturazione transazionale sia prima della clearance che in seguito agli audit. Ogni volta che le autorità fiscali introducono nuovi mandati o modificano quelli esistenti, Sovos aiuta i clienti SAP a rimanere conformi, senza preoccupazioni o interruzioni dell'attività.

Funzionalità integrate in oltre 60 reti EDI e P2P globali, tra cui SAP Ariba

La soluzione per la compliance della fatturazione elettronica Sovos opera direttamente all'interno dei sistemi EDI e P2P più popolari e complessi, eliminando la necessità di finanziare e mantenere costosi progetti di integrazione.

Gestione delle modifiche per monitorare e mantenere il sistema di fatturazione elettronica

Non dovendo creare logiche interne di estrazione e mappatura dei dati SAP per i processi di fatturazione elettronica i clienti SAP, oltre a risparmiare denaro, non devono neanche sostenere i costi elevati legati al monitoraggio e alla manutenzione di tali sistemi.

Namespace SAP nativo e riservato

Integrata direttamente in SAP con il proprio Namespace, la soluzione per la compliance della fatturazione elettronica di Sovos offre ai clienti SAP gli strumenti necessari per gestire, controllare e monitorare i processi di conformità della fatturazione elettronica in tempo reale.

Assistenza multilingue

Sovos offre un'assistenza clienti completa nelle lingue dei Paesi con mandati per la fatturazione elettronica in tutto il mondo.

i Clienti

Il sistema myDATA in Grecia

Nel 2020, la Grecia ha introdotto un sistema di controlli continuativi sulle transazioni (CTC), denominato myDATA, un sistema di e-audit. myDATA impone ai contribuenti di trasmettere dati contabili e transazionali all’amministrazione fiscale, in tempo reale o con cadenza periodica. Questi dati vanno a popolare una serie di registri online tenuti sul portale governativo.

L’obiettivo di myDATA è che i registri online siano l’unica fonte di verità dei risultati fiscali e finanziari del contribuente e che per le rispettive informazioni precompilino le dichiarazioni IVA e i rendiconti finanziari del contribuente.

1Greece myDATA in breve

  • Lo schema myDATA si applica ai contribuenti ellenici che sono tenuti per legge a conservare i propri registri contabili, e riguarda le transazioni B2B, B2G e B2C.
  • I libri contabili elettronici tenuti su myData contengono un riepilogo delle transazioni in entrata e in uscita, la classificazione delle transazioni e le rettifiche contabili, con l’obiettivo di fornire una panoramica esaustiva del quadro contabile e fiscale del contribuente.
  • Quando le imprese effettuano le dichiarazioni dei redditi, i dati dichiarati sono confrontati con quelli presenti nei libri contabili elettronici.
  • Le eventuali discrepanze fanno scattare un processo di riconciliazione in due fasi, nel quale il contribuente è tenuto a correggere la differenza risultante. La mancata ottemperanza determina l’avvio di verifiche fiscali e la comminazione di sanzioni.

Quali informazioni devono essere dichiarate nel portale myDATA?

Il portale myDATA richiede la segnalazione di:

  • Dati transazionali: ad esempio Fatture B2B, B2G, B2C, note di credito, note di debito
  • Dati contabili: dati che formano i risultati contabili e fiscali delle aziende sul portale myDATA, ad es. buste paga, svalutazioni, ammortamenti

I fornitori e gli acquirenti devono classificare le transazioni in sottocategorie, come ad esempio le entrate dalla vendita di beni, le spese dall’acquisizione di servizi, le entrate dalla fornitura di servizi, le spese dall’ammortamento, le spese dall’acquisto intracomunitario di beni, ecc.

Cosa sono gli invii del dossier myDATA?

I dati richiesti devono essere riportati con frequenze di archiviazione diverse a seconda del tipo di dati e del metodo di trasmissione dei dati.

In linea di massima, le frequenze di archiviazione di myDATA sono:

  • Entrate: dichiarate in tempo reale
  • Spese: riportate periodicamente in base alle scadenze per la presentazione della dichiarazione IVA (mensile o trimestrale)
  • Altre voci contabili (entrate o uscite): riportate bimestralmente (buste paga) o annualmente (ad es. rettifiche contabili, svalutazioni).

I metodi di trasmissione dei dati possono includere l’ERP, il caricamento manuale e l’applicazione centrale di fatturazione elettronica (timologio).

Quali tipi di documenti devono essere segnalati da emittenti e destinatari a myDATA?

Gli emittenti e i destinatari devono segnalare a myDATA documenti diversi.

Emittenti:

Gli emittenti devono riportare i ricavi dei diversi tipi di documenti transazionali e contabili che emettono. Esempi di documenti che gli emittenti devono segnalare includono fatture B2B/B2G/B2C, documenti di trasporto, buste paga, svalutazioni, contratti, ecc.

Beneficiari:

I beneficiari devono riportare le spese da diversi tipi di documenti transazionali e contabili che ricevono. Esempi di documenti che i beneficiari devono segnalare includono fatture B2C nazionali, fatture B2B/B2C di fornitori esteri, bollette, note di credito, buste paga, ammortamenti, contratti, ecc.

Inoltre, se gli emittenti nazionali non hanno comunicato i dati richiesti alla piattaforma myDATA, i beneficiari devono segnalarli come omissioni o deviazioni.

Tutte le aziende:

Tutte le aziende (emittenti e beneficiarie) devono inviare le classificazioni per le loro transazioni, ad esempio come entrate dalla vendita di beni, spese dall’acquisizione di servizi, spese dall’ammortamento, spese dall’acquisto intracomunitario di beni, ecc.

Date di lancio di myDATA in Grecia

  • 20 luglio 2020: inizia la fatturazione elettronica e la rendicontazione attraverso i fornitori accreditati di fatturazione elettronica
  • 1 ottobre 2020:  inizia la rendicontazione volontaria delle entrate e delle spese, nonché le classificazioni attraverso tutti i metodi di rendicontazione
  • 1 ottobre 2021:  inizia la fase 1 dei requisiti obbligatori di myDATA, per le entrate e per alcuni contribuenti.
  • 1 novembre 2021: estensione del campo di applicazione di myDATA alle entrate e a tutti i contribuenti.
  • 1 gennaio 2024: la legge myDATA si applica a tutti i dati nell’ambito di applicazione generati nel 2024, con poche eccezioni.
  • 1 aprile 2025: l’invio obbligatorio dei dati dei documenti di trasporto a myDATA si applica ai primi due gruppi di contribuenti obbligati (con un reddito lordo superiore a 200.000 euro in base alla dichiarazione dei redditi del 2022 o operanti in determinati settori, come i carburanti, i prodotti farmaceutici, i materiali da costruzione o la produzione di olio d’oliva come attività principale di reddito nel 2022).
  • 1 novembre 2025: l’invio obbligatorio dei dati dei documenti di trasporto a myDATA si applica a tutti i contribuenti nell’ambito di myDATA.

Per le ultime modifiche alle scadenze, segui il nostro blog Greece myDATA per gli aggiornamenti.

Sanzioni

La mancata corrispondenza tra i dati registrati nei libri contabili elettronici e i dati riportati nelle dichiarazioni fa scattare verifiche fiscali e sanzioni.

Le sanzioni sono state stabilite nel dicembre 2023, con la legge 5073/2023 (FEK A’ 204) sulle “Misure per la limitazione dell’evasione fiscale e altre disposizioni urgenti” in caso di mancata e tardiva presentazione dei dati richiesti, nonché in caso di recidiva della violazione entro cinque anni.

Le sanzioni si riferiscono solo alle violazioni della rendicontazione conforme delle entrate derivanti da fatture e altre scritture contabili (non spese), nonché al documento di trasporto elettronico recentemente introdotto.

La tempistica di attuazione e altri dettagli sulle sanzioni adottate devono ancora essere pubblicati.

Sovos aiuta le aziende ad adempiere agli obblighi previsti dallo schema myDATA adottato in Grecia

Sovos funge da punto di riferimento per la gestione degli adempimenti IVA in Grecia e degli adempimenti in materia di fatturazione elettronica in tutto il mondo. Sovos combina eccellenza a livello locale con un’esperienza cliente fluida e di portata globale.

Contattaci

FAQ

La rendicontazione e la trasmissione dei dati alla piattaforma myDATA sono attualmente obbligatorie per i contribuenti. L’espansione degli obblighi myDATA è in corso, ad esempio con l’implementazione dell’obbligo di presentazione dei dati dei documenti di trasporto, e le scadenze e i requisiti continuano ad essere aggiornati.

Lo schema myDATA si applica ai contribuenti ellenici che sono tenuti per legge a conservare i propri registri contabili, e riguarda le transazioni B2B, B2G e B2C.

I documenti richiesti vengono segnalati a myDATA tramite i seguenti metodi: ERP, fatturazione elettronica tramite fornitore di servizi accreditato, caricamento manuale, applicazione centrale di fatturazione elettronica ("timologio"), dispositivi fiscali (FIM).

Post-Brexit: le aziende devono avere un piano d'azione per la conformità IVA

La Brexit è una realtà

Le imprese del Regno Unito e dell’UE devono affrontare la sfida della conformità IVA che la Brexit pone. Ora più che mai, è il momento di rivedere le catene di fornitura e le registrazioni IVA per negoziare con gli Stati membri dell’UE. Il periodo di transizione si è concluso il 1o gennaio 2021 e, di conseguenza, gli scambi tra Regno Unito e UE sono ora disciplinati dall’accordo di libero scambio annunciato la vigilia di Natale 2020.

Mentre molte aziende si preparano all’impatto della Brexit sulle dogane, molte devono ancora formulare una strategia per garantire la conformità IVA. Ciò è fondamentale per il successo di qualsiasi piano d’azione Brexit per la protezione delle catene di fornitura, consentendo alle aziende di continuare a operare con sicurezza in tutta Europa.

Ottieni le informazioni di cui hai bisogno

Ultime modifiche

Integrazioni del Complemento de leyendas per l'importazione virtuale di componenti del prodotto (ad esempio gli pneumatici delle auto o lo zucchero delle bibite) sono ora obbligatorie per gli stabilimenti industriali denominati "maquiladoras" o per le fabbriche di proprietà americana che operano oltre il confine messicano.
Il processo di annullamento di un CFDI o di una fattura elettronica già emessi è cambiato nel novembre 2018 e prevede l'invio di una richiesta di annullamento invece che di una nota di credito. Inoltre, obbliga l'acquirente ad accettare o rifiutare la richiesta entro 72 ore
Le integrazioni di pagamento utilizzate di frequente, e che interessano tutte le transazioni in cui si riceve un pagamento parziale o totale in seguito all'emissione di un CFD, sono entrate in vigore a settembre 2018.

Fatti rapidi: implicazioni sull'IVA sulla Brexit

  • Il Regno Unito ha concordato un accordo di libero scambio (ALS) con l’UE
  • L’ALS non influisce sugli obblighi IVA – influisce sulle aliquote del dazio, sulle tariffe, ecc.
  • Il concetto di spedizioni e acquisizioni sarà sostituito dalle esportazioni e dalle importazioni per gli scambi tra la Gran Bretagna e l’UE, poiché la Gran Bretagna è ora considerata un paese terzo.
  • Si applicano norme speciali per gli scambi tra NI e l’UE
  • Norme speciali si applicano anche per le merci che circolano tra la Gran Bretagna e l’Irlanda del Nord
  • Se non esiste un meccanismo di rinvio o di differimento, l’IVA all’importazione diventa un costo iniziale per l’azienda
  • Le imprese britanniche che si registrano in uno Stato membro dell’UE possono richiedere la rappresentanza fiscale

Quali sono gli effetti della Brexit?

  • Le esportazioni e le importazioni sostituiscono le spedizioni e le acquisizioni
  • Potenziale aumento della responsabilità per la registrazione negli Stati membri dell’UE
  • Maggiore probabilità che sia necessaria una rappresentanza fiscale
  • Il recupero avviene tramite sistemi cartacei
  • Reciprocità che potrebbe bloccare le rivendicazioni della 13ma Direttiva 

IVA post Brexit: cosa bisogna fare?

Sebbene vi sia un accordo FTA, molti problemi rimangono irrisolti. Pertanto, le aziende devono garantire che:
  • Individuare tutte le catene di approvvigionamento interessate dalla Brexit
  • Prestare particolare attenzione ai contratti con incoterms Delivered Duty Paid (DDP)
  • Determinare dove le società devono ancora detenere le registrazioni IVA nell’UE Stabilire se esistono nuovi requisiti di registrazione IVA.
  • Considerare i requisiti doganali, come i numeri EORI nel Regno Unito e nell’UE
  • Pianificare le modifiche necessarie per soddisfare gli obblighi di rendicontazione IVA
  • Modificare i sistemi ERP come appropriato
  • Determina se è necessaria una rappresentazione fiscale
Riduci l'impatto della Brexit

Hai bisogno di aiuto per avere la certezza che le tue operazioni aziendali possano continuare?

Le aziende su entrambi i lati del canale hanno molto da fare per prepararsi. Sappiamo che l’incertezza generata dalla Brexit è difficile da gestire, quindi le aziende devono essere pronte.

Durante questa confusione, possiamo fornire chiarezza sull’impatto sulla Brexit sugli obblighi di conformità IVA.

L'Italia è il primo Paese dell'Unione Europea ad adottare un modello di registrazione delle fatture elettroniche per tutte le transazioni IVA.

Italia: un pioniere del processo automatizzato di fatturazione elettronica.

L’Italia ha adottato diverse misure per colmare il proprio divario IVA (il più ampio in Europa), tra cui l’implementazione di un modello di autorizzazione delle fatture elettroniche denominato "FatturaPA". Il processo ha preso avvio nel 2014 e ha riguardato inizialmente la fatturazione elettronica B2G, per poi estendersi alle transazioni B2B e B2C a partire dal 1° gennaio 2019. 

Quando venne introdotta, la piattaforma centralizzata di fatturazione elettronica SDI (Sistema di Interscambio) fu considerata "rivoluzionaria" dal governo italiano. Originariamente la SDI era una piattaforma di scambio delle fatture, in cui il processo di raccolta dei dati aveva un ruolo fondamentale. L’ampiezza dei dati raccolti è in aumento, come è possibile desumere dall’imminente requisito circa la segnalazione dei dati transfrontalieri sulla FatturaPA. 

Di conseguenza, per soddisfare i requisiti imposti dalla soluzione adottata dall’Italia, le aziende devono adottare un sistema di fatturazione elettronica capace di integrarsi con gli ERP e le piattaforme automatiche.

Hai domande? Contatta un esperto Sovos sulla fatturazione elettronica in Italia.

L'obbligo fiscale in breve

  • L’emissione di una fattura elettronica è subordinata alla creazione della fattura in un formato strutturato e alla sua trasmissione tramite una piattaforma controllata dallo Stato detta Sistema di Interscambio (SDI).

  • Le fatture devono essere emesse nel formato XML previsto dalle autorità fiscali: la FatturaPA.

  • Attualmente il mandato copre le transazioni concernenti forniture nazionali tra soggetti o aziende residenti o registrate in Italia, mentre le controparti oltreconfine possono acconsentire all’emissione e alla ricezione di fatture elettroniche. Nel 2022, le imprese italiane saranno tenute all’invio alla SDI dei dati sulle transazioni transfrontaliere, utilizzando lo schema FatturaPA

  • Gli ordini d’acquisto emessi dal Servizio Sanitario Nazionale devono transitare sulla piattaforma NSO, e il numero dell’ordine deve essere correttamente riportato in fattura. 
  • Nel flusso di fatturazione elettronica B2B, le imprese hanno la facoltà di scegliere con quale modalità garantire l’autenticità e l’integrità delle fatture, ma esiste una forte propensione del mercato verso la firma elettronica qualificata. Le fatture elettroniche B2G, tuttavia, devono essere firmate elettronicamente.
  • Esistono diversi requisiti specifici per l’archiviazione delle fatture elettroniche, in particolare per quanto riguarda i criteri di ricerca, una descrizione documentata dell’archivio e della procedura di archiviazione. (Manuale della Conservazione), oltre a un chiaro sistema di deleghe concernente le responsabilità inerenti alla procedura di archiviazione.

Date di entrata in vigore del mandato

  • 1° luglio 2018: il mandato sulla clearance entra in vigore per produttori e distributori di benzina e diesel da impiegare come carburanti per auto e veicoli stradali
  • 1° settembre 2018: il mandato entra in vigore per le vendite non soggette a tassazione verso clienti finali al di fuori dell’UE
  • 1° gennaio 2019: il mandato diventa obbligatorio per tutte le transazioni B2B e B2C interne al Paese, con alcune eccezioni minori per settori predeterminati
  • 1° febbraio 2020: gli ordini di acquisto relativi alla fornitura di beni ad enti associati al Servizio Sanitario Nazionale devono transitare sulla piattaforma NSO e la fattura elettronica deve riportare il numero del relativo ordine di acquisto

  • 1° gennaio 2021: viene applicato il nuovo schema della FatturaPA

  • 1° gennaio 2021: introduzione della dichiarazione IVA precompilata

  • 1° giugno 2021: applicazione dei nuovi requisiti per la creazione e la conservazione dei documenti elettronici

  • 1° gennaio 2022: le imprese italiane sono obbligate a inviare alla SDI le informazioni sulle forniture transfrontaliere utilizzando il formato FatturaPA. Di conseguenza, l’esterometro risulterà superato a partire dal 30 giugno 2022

Sanzioni

  • La mancata emissione di una fattura o l’emissione di una fattura che non soddisfa il formato XML comporterà una sanzione variabile dal 90 al 180% dell’IVA

  • L’emissione a un cliente di una fattura non corrispondente ai requisiti del mandato comporterà una sanzione pari al 100% dell’IVA

  • Alla scadenza del periodo di grazia (già scaduto per la fornitura di beni e fino al 1° gennaio 2022 per la fornitura di servizi), le fatture emesse nei confronti di enti associati al Servizio Sanitario Nazionale non saranno pagate se in precedenza non è stato trasmesso il relativo ordine di acquisto tramite la piattaforma NSO e se nella fattura elettronica non è presente il riferimento a detto ordine

Hai bisogno di aiuto per soddisfare tutti i requisiti della FatturaPA e gli adempimenti IVA?

Per affrontare il problema del divario IVA, l’Italia ha continuato ad ampliare il ventaglio di transazioni su cui l’autorità fiscale ha visibilità, nonché a sviluppare i formati utilizzati per la trasmissione dei dati. E inevitabile che questa tendenza proseguirà nel corso del tempo.

Sappiamo quanto possa essere difficile seguire le evoluzioni normative mentre si cerca di fare fronte ai carichi di lavoro correnti.

I nostri esperti monitorano, interpretano e codificano costantemente queste evoluzioni nel nostro software, alleggerendo gli oneri legati agli adempimenti che gravano sugli addetti IT e sul team che si occupa della fiscalità.

Scopri come le soluzioni di Sovos possono gestire tutti gli adempimenti in materia di IVA e di fatturazione elettronica in vigore in Italia.

Il pacchetto IVA E-Commerce UE 2021 e One Stop Shop (OSS)

Semplificare gli scambi transfrontalieri B2C nell'UE

A partire dal 1° luglio 2021, l’Unione europea introdurrà il proprio pacchetto IVA per l’e-commerce. Il pacchetto sostituisce le regole attualmente in vigore in materia di vendita a distanza, estendendo il regime MOSS (Mini One Stop Shop o Mini Sportello Unico) a un regime OSS (One Stop Shop, Sportello Unico) dalla portata più ampia.

Ciò rappresenta una modifica significativa delle norme sull’IVA per le forniture di beni e servizi B2C, sia come importazioni nell’UE che negli scambi intra-UE. La nuova soglia Pan-UE significativamente più bassa di €10.000 (€0 per le imprese stabilite al di fuori dell’UE) avrà un impatto sulla maggior parte delle imprese e dovranno tenere conto dell’IVA su più forniture.

Ottieni le informazioni di cui hai bisogno

Cos'è il pacchetto IVA OSS e-commerce UE 2021?

Rispetto al requisito per più registrazioni IVA secondo regole di vendita a distanza di lunga data, con la semplificazione dell’OSS, le imprese potrebbero essere in grado di registrarsi in uno Stato membro e segnalare tutte le transazioni UE attraverso un unico reso OSS depositato periodicamente. I pagamenti sono riscossi e distribuiti dall’autorità fiscale di questo Stato membro ad altri in cui è dovuta l’IVA.

Il pacchetto IVA per l’e-commerce dell’UE introduce tre sistemi in regime OSS:

  • Import One Stop Shop (IOSS) – per merci di basso valore (≤ 150€) consegnate al di fuori dell’UE
  • Union One Stop Shop (Union OSS) — per le consegne B2C intra-UE di beni e servizi
  • Non-Union One Stop Shop (OSS non unionale) – Servizi extra-UE verso l’UE (in precedenza Mini One Stop Shop, MOSS)

Dal 1o luglio 2021: il pacchetto IVA per l’e-commerce dell’UE dovrebbe entrare in vigore. Indipendentemente dal fatto che un’azienda decida o meno di utilizzare i sistemi OSS, dovrà tenere conto dell’IVA in tutti i paesi in cui hanno una responsabilità IVA. Ciò potrebbe comportare la richiesta di ulteriori registrazioni IVA.

Punti principali

  • Se un’azienda decide di utilizzare la semplificazione OSS, deve applicarla a tutte le transazioni idonee.
  • Per OSS è necessaria un’ulteriore conservazione dei record: le aziende che utilizzano uno qualsiasi degli schemi di segnalazione OSS devono conservare registrazioni più dettagliate delle transazioni rispetto a prima. Questi dati aggiuntivi possono essere richiesti dalle autorità fiscali e utilizzati negli audit per verificare che l’IVA sia stata applicata in modo appropriato.
  • Le dichiarazioni OSS, sia UE che non UE, hanno cadenza trimestrale. La scadenza per l’invio passerà all’ultimo giorno del mese successivo al periodo della dichiarazione. Le dichiarazioni in regime IOSS sono mensili.
  • Le imprese potranno correggere le dichiarazioni OSS precedenti nella dichiarazione successiva, invece di correggere la dichiarazione OSS precedentemente inviata.
  • Le imprese aventi sede nell’Unione europea possono iscriversi al regime OSS esclusivamente nello Stato membro in cui risultano registrate.
  • Le imprese non UE sono tenute a nominare un intermediario e ottenere quindi l’iscrizione IVA IOSS nello Stato di appartenenza di quest’ultimo.
  • Le registrazioni OSS non unionali possono trovarsi in qualsiasi Stato membro scelto, sebbene ciò possa essere dettato dall’ubicazione di un intermediario scelto, se necessario. Se già registrato con MOSS, la registrazione esistente continuerà.
  • A seconda della natura delle attività commerciali/delle catene di fornitura, i rivenditori al dettaglio non UE potrebbero dover segnalare nell’ambito di tutti e tre i regimi. Avranno inoltre bisogno di almeno una registrazione IVA «standard» e possibilmente di più a causa di magazzini o simili.
  • Le imprese aventi sede nell’UE potrebbero dover assolvere i propri obblighi dichiarativi sia in regime OSS e IOSS che secondo le registrazioni locali.

Sanzioni

La mancata presentazione di resi e pagamenti o la notifica tempestivo all’autorità fiscale competente di un cambiamento significativo della catena di fornitura (ad esempio magazzino) può comportare sanzioni. Questi possono essere imposti in ogni Stato membro in cui l’IVA è dovuta o addirittura espulsione dal regime. Di conseguenza, la penalizzazione di un unico rendimento tardivo in più paesi crea un’esposizione significativa alle sanzioni.

La ripetuta non conformità può comportare l’esclusione dagli schemi OSS. Il contribuente deve quindi registrarsi all’IVA in tutti gli Stati membri in cui è soggetto a una responsabilità IVA.

In caso di espulsione, il periodo di esclusione biennale potrebbe comportare serie ripercussioni sull’attività commerciale, dato che i costi connessi agli adempimenti verosimilmente andrebbero a crescere, necessitando il soggetto nuovi codici/partite IVA al più presto.

L’esclusione dallo IOSS può richiedere all’azienda di modificare i propri accordi commerciali con i propri clienti, il che potrebbe avere un impatto significativo sulle vendite o aumentare i costi di conformità.

Come Sovos aiuta le aziende a navigare nei nuovi requisiti del pacchetto EU E-Commerce VAT OSS

L’implementazione delle modifiche necessarie per conformarsi al pacchetto IVA per l’e-commerce dell’UE nel sistema ERP potrebbe richiedere tempo e risorse significative. Sovos può contribuire ad alleggerire gli oneri fiscali e aiutare la tua azienda a capire e predisporre la soluzione più corretta.

Il nostro folto team di consulenti ti aiuterà ad affrontare tutte le complessità dell’adeguamento alle normative IVA.

Contattaci oggi stesso per scoprire come possiamo aiutare la tua azienda a prepararsi per il futuro digitale degli adempimenti fiscali.