Identificare la posizione del rischio nel caso dell’assicurazione sanitaria può essere un argomento difficile, ma è anche fondamentale farlo bene. Un mancato rispetto di tale decisione potrebbe portare a passività fiscali sottodichiarate in un determinato territorio e alla possibilità di applicare sanzioni una volta che questi disavanzi siano identificati e risolti tardivamente. Esaminiamo la situazione da una prospettiva europea.
IL CONTESTO LEGALE
Il punto di partenza in questo settore è la direttiva Solvency II (direttiva 138/2009/CE). In particolare, l’articolo 13, paragrafo 13, delinea le diverse categorie di rischi assicurativi utilizzate per determinare le ubicazioni dei rischi. Poiché l’assicurazione sanitaria non rientra nelle disposizioni specifiche per i rischi patrimoniali, i veicoli e i rischi di viaggio, essa è disciplinata dalla disposizione generale di cui all’articolo 13, paragrafo 13, lettera d).
Questo articolo si riferisce alla «residenza abituale del contraente» o, se il contraente è una persona giuridica, «alla sede dell’assicurato cui si riferisce il contratto». Considereremo questi scenari separatamente, data la distinzione tra persone fisiche e persone giuridiche.
Dove il contraente è un individuo
Per le persone fisiche, la situazione è generalmente semplice. Sulla base di quanto sopra, il fattore chiave è la residenza abituale del contraente. La residenza permanente del contraente tende ad essere relativamente facile da confermare.
Possono verificarsi casi più impegnativi in cui qualcuno si sposta da un luogo a rischio a un altro. Ad esempio, quando un individuo acquista un’assicurazione in un determinato paese, avendo vissuto lì per un periodo significativo prima di trasferirsi in un altro paese subito dopo, la posizione del rischio sarà il paese originale. Poiché la legislazione dell’UE non entra nei dettagli su questo punto, gli esempi di assenza apparente di residenza abituale saranno trattati caso per caso.
Se l’assicurato è una persona giuridica
In questo scenario, dobbiamo considerare in primo luogo lo «stabilimento dell’assicurato a cui si riferisce il contratto». Lo stabilimento è trattato in modo piuttosto ampio, come dimostra la causa della Corte di giustizia delle Comunità europee Kvaerner plc/Staatssecretaris van Financiën (C-191/99), precedente a Solvency II.
Nonostante quanto sopra, la residenza abituale dell’assicurato dovrebbe essere utilizzata per identificare il luogo del rischio anche se il contraente è una persona giuridica in determinate circostanze. Ciò si verifica quando l’assicurato è parte indipendente di un contratto di assicurazione, dando loro il diritto di presentare un reclamo personalmente piuttosto che attraverso l’assicurato aziendale.
Questa logica può anche essere potenzialmente estesa alle persone a carico della persona assicurata aggiunte alla polizza e che possono anche richiedere separatamente ai sensi del contratto. Creeranno anche una posizione a rischio, anche se spesso si troverà nello stesso paese della persona assicurata. In definitiva, l’approccio conforme sarà dettato dall’impostazione generale della politica.
Se qualche assicuratore che scrive affari in Europa ha domande sull’ubicazione delle norme sui rischi, sia che si tratti di assicurazione sanitaria o di qualsiasi altra assicurazione, Sovos è nella posizione migliore per fornire consigli per garantire che le tasse vengano dichiarate correttamente.
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