Nell’Unione europea, le norme IVA sulle cessioni di beni, così come le prestazioni di servizi «tradizionali» bilaterali, sono ben definite e consolidate. I servizi peer-to-peer facilitati da una piattaforma, tuttavia, non sempre rientrano perfettamente nelle categorie stabilite dalla direttiva IVA dell’UE (direttiva 2006/112/CE del Consiglio). Esistono ambiguità sulla natura del servizio fornito dal gestore della piattaforma e sullo status, ai fini fiscali, del singolo fornitore di servizi (ad esempio, un conducente per un servizio di ride-sharing o un individuo che offre la propria proprietà in affitto su un mercato online). Ciò crea una sfida unica per i responsabili delle politiche IVA.
La Commissione europea ha recentemente aperto una consultazione pubblica sull’IVA e l’economia della piattaforma per affrontare questi problemi. In precedenza abbiamo discusso di altre iniziative proposte dalla Commissione, tra cui una registrazione IVA unica nell’UE, una dichiarazione IVA e una fatturazione elettronica. Questo blog discuterà le sfide di fondo che i responsabili politici devono affrontare e le proposte specifiche esposte nella consultazione, che potrebbero avere un impatto significativo sugli operatori e sugli utenti della piattaforma digitale.
Piattaforme digitali e legislazione IVA esistente
Una questione di soglia per il trattamento dell’IVA delle piattaforme digitali è se la piattaforma si limita a collegare singoli venditori con singoli clienti, vale a dire agisce come intermediario, o se fornisce attivamente un servizio separato al cliente. Tale questione è significativa in quanto i servizi resi a una persona che non è soggetto passivo da un intermediario, ai sensi dell’articolo 46 della direttiva IVA, provengono dal luogo in cui si trova l’operazione sottostante.
Al contrario, i servizi prestati a una persona che non è soggetto passivo a nome di un contribuente sono forniti verso la sede del prestatore o, in determinate circostanze, verso la sede del cliente. Il fatto che una particolare piattaforma funga da intermediario può essere molto specifico e può dipendere, ad esempio, dal livello di controllo esercitato dalla piattaforma sui prezzi o sul comportamento degli utenti.
Per confondere ulteriormente le acque, vi sono potenziali ambiguità per l’IVA che riguardano:
- Se gli operatori di piattaforma agiscono come agenti divulgati o non divulgati di singoli venditori, o
- Se i servizi degli operatori di piattaforma, nella misura in cui non sono servizi di intermediazione, sono forniti elettronicamente e quindi forniti presso la sede del cliente.
Un’ultima fonte di ambiguità è se un singolo prestatore di servizi si qualifichi come soggetto passivo quando effettua solo prestazioni occasionali; ciò potrebbe sollevare la questione se tali prestazioni siano soggette all’IVA.
Queste ambiguità rappresentano un’ovvia sfida al trattamento IVA coerente delle piattaforme in tutti gli Stati membri.
Soluzioni proposte
Nell’ambito della sua consultazione pubblica su «L’IVA nell’era digitale», la Commissione europea ha proposto diverse soluzioni alle sfide sopra elencate. Di queste, tre proposte affrontano direttamente la natura ambigua dei servizi forniti tramite piattaforme:
- Un «chiarimento» a livello dell’UE sulla natura dei servizi forniti dagli operatori di piattaforma
- Una presunzione confutabile per lo status dei fornitori di servizi che utilizzano le piattaforme
- Un «regime di presunti fornitori» per le piattaforme digitali, simile a quello che esiste ora per le piattaforme che facilitano le forniture di beni
Queste proposte mirano a fornire agli Stati membri orientamenti chiari su come classificare i servizi di piattaforma e, di conseguenza, su quali norme IVA debbano essere applicate ai sensi della direttiva. Forse la più diretta è la proposta del «fornitore presunto», che attribuirebbe l’IVA agli operatori di piattaforma in determinate circostanze.
Esiste già un «regime di presunto fornitore» per le piattaforme che facilitano le vendite di beni di scarso valore nell’UE, quindi è probabile che la Commissione considererà seriamente questa opzione. In particolare, la consultazione pubblica ha sollecitato commenti su tre diverse permutazioni del regime dei fornitori presunto, che differiscono solo per la portata dei servizi coperti.
Qualunque sia la direzione in cui l’UE si dirige alla fine, è chiaro che si profila un cambiamento significativo per le piattaforme digitali. Gli operatori della piattaforma e gli utenti della piattaforma dovrebbero prestare molta attenzione a queste consultazioni in corso nei prossimi mesi.
Agisci
Mettiti in contatto con i vantaggi che un fornitore di servizi gestiti può offrire per contribuire ad alleggerire il carico di conformità IVA della tua azienda.