La Bulgaria potrebbe essere il prossimo Stato membro dell’UE a introdurre controlli continui sulle transazioni (CTC) dopo Italia, Francia e Polonia. L’introduzione dei CTC offre alle amministrazioni fiscali una visibilità più granulare e continua sui dati aziendali rilevanti per le imposte.

La Bulgaria ha annunciato di voler imporre la fatturazione elettronica e la trasmissione delle fatture all’autorità fiscale. Ciò potrebbe essere fatto tramite il software di fatturazione elettronica di un fornitore o un software sviluppato e ospitato dall’autorità fiscale stessa.

Non è ancora noto se la trasmissione dei dati all’autorità fiscale sarà utilizzata esclusivamente per la segnalazione o se ci sarà un meccanismo di compensazione, nel qual caso la fattura non sarà emessa alla controparte fino a quando non sarà prima liquidata dall’autorità fiscale.

L’ANR, l’autorità fiscale bulgara, sta esaminando la propria proposta di fatturazione elettronica con le parti interessate del settore per decidere se adottare un modello obbligatorio di fatturazione elettronica. Una decisione sull’adozione di un regime CTC è prevista entro la fine dell’anno.

Parallelamente, l’ANR ha proposto modifiche per la digitalizzazione del processo di reporting per il fatturato dei rivenditori online. Le modifiche proposte permetteranno ai rivenditori online di inviare i dati direttamente all’ANR tramite software registrato, al contrario dell’attuale metodo di segnalazione del fatturato mediante registratori di cassa. Attualmente sotto consultazione pubblica, tali modifiche entreranno in vigore dopo essere state attuate nel diritto derivato.

Sebbene il percorso di fatturazione elettronica della Bulgaria sia all’infanzia, è chiaramente parte della più ampia tendenza del CTC in Europa.

Sarà interessante vedere quanto velocemente la Bulgaria riesca a raggiungere i piani CTC dei suoi concittadini, e terremo d’occhio da vicino gli sviluppi.

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Mentre l’Italia ha attuato la sua riforma continua dei controlli delle transazioni (CTC) nel 2019, il 2020 è stato un anno di espansione. Le autorità italiane intendono sfruttare tutti i potenziali vantaggi derivanti dalla riuscita implementazione della piattaforma centrale di fatturazione elettronica del paese. Molti degli aggiornamenti verranno lanciati o applicati nel prossimo anno o più tardi nel 2022.

Ecco il nostro elenco definitivo dei cambiamenti chiave che le aziende devono essere consapevoli e prepararsi per il prossimo anno:

Nel febbraio di quest’anno, ​​l’autorità fiscale italiana ha pubblicato nuove specifiche tecniche per la FatturaPa e le convalide effettuate dalla SDI.Sebbene le nuove specifiche tecniche fossero originariamente previste per essere applicate nell’ottobre 2020, l’Italia ha rinviato l’uso obbligatorio del nuovo schema e delle nuove convalide effettuate al 1° gennaio 2021.

La settimana scorsa, l’autorità fiscale ha pubblicato le nuove specifiche tecniche​ che completano quelle che saranno applicate il 1° gennaio. Le nuove regole modificano i criteri per le convalide di alcuni campi e reintroducono un codice temporaneo «Z» da utilizzare nel campo CausalePagamento fino al 31 dicembre 2020.

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha introdotto una nuova serie di regole di archiviazione che verrà applicata il 7 giugno 2021. Ciò significa che le aziende che memorizzano fatture elettroniche ai sensi della legge italiana devono rispettare nuovi requisiti che includono nuovi standard e l’indicazione di metadati più granulari.

Insieme alle norme di archiviazione di cui sopra, ed entrata in vigore il 7 giugno 2021, l’AGID ha inoltre pubblicato nuove regole per la conversione della carta in fatture elettroniche. Sebbene la maggior parte delle fatture italiane siano emesse e scambiate elettronicamente, alcuni documenti possono ancora essere emessi con altri mezzi, come le fatture transfrontaliere.

Le regole includono nuovi standard e chiarimenti sul processo di certificazione eseguito nella massiccia dematerializzazione dei documenti cartacei. La certificazione mira a garantire la corrispondenza del contenuto e della forma del file di output elettronico con la sua copia cartacea.

A fine 2019, l’Italia ha annunciato l’intenzione di mettere a disposizione dei propri contribuenti una dichiarazione IVA pre-compilata, utilizzando i dati trasmessi alla piattaforma SDI tramite fatture elettroniche, l’Esterometro (il report per le transazioni transfrontaliere) e i corrispettivi elettronici (il B2C registro delle vendite, compreso il rapporto aggregato giornaliero). Il piano iniziale era quello di pubblicare le dichiarazioni IVA precompilate nel luglio di quest’anno, ma l’Italia ha rinviato il progetto una volta che fosse stato chiaro che avrebbe richiesto modifiche nello schema FatturaPa.

Il progetto prevede la creazione e la disponibilità di una bozza della dichiarazione IVA e del registro delle fatture in entrata e in uscita dalle transazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2021. Sono previsti ulteriori chiarimenti sul modo in cui i contribuenti accederanno o modificheranno i dati nel documento precompilato.

L’Italia interromerà l’Esterometro nel 2022. Ai sensi della legge di bilancio 2021, invece di presentare l’Esterometro, i contribuenti italiani che effettuano operazioni transfrontaliere (ad esempio, effettuare o ricevere forniture transfrontaliere) devono trasmettere i dati transazionali transfrontalieri attraverso la piattaforma SDI utilizzando lo schema FatturaPA. Le modifiche introdotte nel nuovo schema FatturaPA in vigore il 1° gennaio 2021 permetteranno all’autorità fiscale di accedere a dati transazionali transfrontalieri più precisi rispetto al passato.

Con la fine del 2020 in rapida avvicinamento, le aziende che operano in Italia devono prepararsi a questi prossimi cambiamenti prima che entrino in vigore nel 2021 e oltre.

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Per coloro che stanno seguendo l’evoluzione della riforma dei controlli fiscali in India, il 2019 è stato un anno ricco di avvenimenti legati alla fatturazione elettronica. A partire dalla scorsa primavera, un gruppo di enti governativi e della pubblica amministrazione si è riunito regolarmente con l’obiettivo di proporre una nuova modalità di verifica della conformità GST tramite l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria. Dato il grande impatto che una simile riforma comporterebbe per l’economia indiana e globale, queste discussioni, spesso a porte chiuse, hanno dato adito a un gran numero di voci che talvolta hanno fatto circolare notizie false sul mercato.

Farsi strada nell’assenza di informazioni

Finora, non sono state pubblicate molte informazioni formali o definitive. In seguito alla consultazione pubblica che si è tenuta all’inizio di questo autunno, è stato pubblicato un whitepaper di alto profilo in cui viene descritto il processo di fatturazione elettronica previsto; tuttavia, da allora non è più stato divulgato nulla di formale o definitivo. Una nota stampa rilasciata dalle autorità competenti riporta che il calendario previsto per l’adozione della misura dovrebbe essere il seguente:

1° gennaio 2020: adesione volontaria per le imprese con un fatturato uguale o superiore a 5 miliardi di rupie;

1° febbraio 2020: adesione volontaria per le imprese con un fatturato uguale o superiore a 1 miliardo di rupie;

1° aprile 2020: adozione obbligatoria per entrambe le categorie sopracitate e adozione volontaria per le imprese con un fatturato inferiore a 1 miliardo di rupie.

Nonostante la nota chiarificatrice sia stata accolta favorevolmente, il calendario delineato non è ancora quello definitivo, pertanto i contribuenti dispongono ancora di poche informazioni su come soddisfare i requisiti previsti dalla riforma dei controlli fiscali e di nessuna indicazione definitiva su quando dovranno risultare conformi. Tuttavia, questa situazione è attualmente in fase di risoluzione e stiamo assistendo alla prima stesura di una legge.

La comparsa del primo quadro normativo

Il 13 dicembre 2019 è stata rilasciata una serie di note (N. 67-72/2019) che introducono gli emendamenti all’attuale quadro legislativo GST e che attualmente è in attesa di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale indiana. In breve, queste note:

Queste note pubblicate il 13 dicembre saranno il primo di tanti documenti necessari per chiarire in maniera formale i dettagli della futura riforma sulla fatturazione elettronica. Inoltre, cosa ancor più importante, servono a indicare chiaramente che le autorità indiane hanno quasi terminato quella che è stata una fase di progettazione analitica e consultiva e che si sta invece prospettando un periodo di preparazione alla prima implementazione.

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Al di là delle implicazioni delineate nel nostro ultimo post sul blog, il decreto legge portoghese 28/2019 incide sulle aree che vanno al di là della fatturazione, apportando modifiche sia all’archiviazione sia alla trasmissione dei dati fiscali.

Archiviazione elettronica obbligatoria

Una novità introdotta dal decreto legge è l’introduzione esplicita dell’obbligo di archiviazione delle fatture elettroniche in formato digitale, che favorisce ulteriormente l’adozione di formati elettronici. Il Portogallo ha scelto un sistema chiuso in cui, per legge, la fattura deve rimanere nel formato in cui è stata emessa. Ciò significa che le aziende che non emettono fatture elettroniche ma che ne ricevono dai propri fornitori dovranno acquisire e mantenere un archivio elettronico o, in alternativa, rifiutare la fattura e richiederne una versione cartacea. Per quanto riguarda l’archiviazione, infatti, la legge non consente di modificare il formato della fattura.

Il decreto stabilisce poi alcuni requisiti di archiviazione:

I contribuenti hanno l’obbligo di segnalare alle autorità fiscali l’ubicazione del proprio archivio elettronico. Tutti i contribuenti dovranno conformarsi alle regole di transizione del decreto legge entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 17 marzo 2019.

Modifiche all’archiviazione SAF-T (PT)

Oltre alle regole di archiviazione elettronica, sono state introdotte modifiche alla trasmissione dei dati delle fatture all’autorità fiscale attraverso i file SAF-T (PT) modificando le disposizioni stabilite nel decreto legge portoghese n. 198/2012 in merito alle tempistiche di consegna del file SAFT-T (PT). Finora, per adempiere agli obblighi dichiarativi, i contribuenti potevano consegnare il file SAF-T entro il 25 del mese successivo all’emissione della fattura.

Da oggi, invece, si prevedono tempistiche ridotte secondo il seguente programma:

I contribuenti potranno comunque scegliere di trasmettere i dati in tempo reale tramite integrazione del servizio web invece di caricare il file SAF-T (PT).  Il decreto legge ha rafforzato questa opzione, in quanto i contribuenti che scelgono di trasmettere i propri dati in questo modo non sono obbligati a stampare fatture emesse B2C a meno che non sia esplicitamente richiesto dall’acquirente e purché rispettino il requisito di inserire il codice di fatturazione unico nella fattura e utilizzare un software di fatturazione certificato.

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