Il 30 settembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato le sue «Note esplicative sulle regole dell’e-commerce IVA», per fornire indicazioni pratiche e informali sulle imminenti normative sull’e-commerce del luglio 2021. Questo «pacchetto di e-commerce IVA dell’UE» è stato inizialmente adottato (ai sensi della direttiva 2017/2455 e della direttiva 2019/1995) e destinato ad essere attuato il 1o gennaio 2021, ma da allora è stato ritardato fino al 1o luglio 2021.
Le note esplicative illustrano gli aspetti pratici delle imminenti modifiche alle norme sul luogo di fornitura e gli obblighi di segnalazione di talune forniture online in Europa: in particolare, le vendite a distanza B2C di beni importati da paesi terzi, le vendite a distanza intracomunitarie di beni e transfrontaliero forniture di servizi. Le note esplicative forniscono ulteriori indicazioni sull’applicazione dei nuovi regimi One Stop Shop («OSS») e sull’importazione di One Stop Shop («IOSS»), compresi gli scenari in cui le interfacce elettroniche (come i marketplace) sono ritenute responsabili della riscossione e della rimessa dell’IVA relativa ai fornitori sottostanti transazione sulle loro piattaforme.
Lo schema OSS:
Per le consegne di merci UE-UE, i fornitori non sono più obbligati a registrare e presentare dichiarazioni IVA in tutti gli Stati membri dell’UE in cui vengono superate le soglie di vendita a distanza. Si applica invece una nuova soglia di €10.000 a livello UE, dopodiché l’IVA deve essere riscossa e rimessa in base alla destinazione della merce. Nell’ambito dell’OSS, i fornitori (o fornitori presunti) possono decidere di registrare una volta nello Stato membro di identificazione e presentare un unico rendimento OSS semplificato per tutte le vendite a distanza nell’UE. Uno schema simile noto come Mini One Stop Shop («MOSS») esiste già per i servizi forniti elettronicamente da fornitori UE e non UE. Il suo ambito di applicazione sarà ampliato in modo che includa tutti i servizi B2C in cui l’IVA è dovuta in un paese in cui il fornitore non è stabilito.
I fornitori B2C che scelgono di partecipare all’OSS devono utilizzarlo per tutte le forniture che rientrano nel regime. Tuttavia, questo non dovrebbe essere visto come uno svantaggio, perché lo schema OSS è progettato per ridurre gli oneri amministrativi ovunque sia utilizzato. Ad esempio, oltre a semplificare i requisiti di registrazione, OSS non impone l’obbligo di emettere una fattura IVA per le forniture B2C. (Uno Stato membro dell’UE può optare per imporre requisiti di fattura relativi solo alle fatture di servizio, ma non per le merci).
Lo schema IOSS:
Le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi, con un valore intrinseco non superiore a €150, possono essere soggette al nuovo regime di semplificazione dell’IOSS, volto a facilitare una riscossione agevole e semplice dell’IVA sulle importazioni B2C dall’esterno dell’UE. Con l’abrogazione concomitante dello sgravio per la spedizione a basso valore di €22 (e l’assenza di una soglia alternativa o di una riduzione minima), questa è un’opzione interessante per i fornitori che desiderano ridurre gli oneri amministrativi e di conformità. In base a questo meccanismo, un fornitore (o un fornitore presuntuoso) può decidere di registrarsi – tramite un intermediario per fornitori non UE – per gli IOS in un unico Stato membro e di riscuotere l’IVA nel rispettivo paese di destinazione dell’UE e di emettere dichiarazioni IVA mensili IOSS a sostegno.
Le note esplicative delle nuove regole del commercio elettronico sottolineano l’obiettivo principale di rendere più efficace la riscossione dell’IVA, ridurre le frodi IVA e semplificare l’amministrazione dell’IVA. Tuttavia, le nuove regole hanno una portata enorme e le aziende devono fare attenzione a garantire che i loro sistemi interni siano configurati correttamente prima che le modifiche entrino in vigore.
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