In Italia, la disciplina dei prezzi di trasferimento stabilisce che nelle transazioni infra-gruppo tra entità di Paesi diversi, dove una è residente in Italia, le transazioni devono avvenire a condizioni di mercato. In altre parole, le transazioni si basano su prezzi liberamente competitivi e in circostanze comparabili.
Le aziende trattano con attenzione gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento dal punto di vista dell’imposta sul reddito delle società. Tuttavia, viene prestata meno attenzione dal punto di vista dell’IVA.
Vale la pena ricordare che nella maggior parte dei casi, gli aggiustamenti del prezzo di trasferimento sono aggiustamenti della redditività (piuttosto che del prezzo) delle transazioni effettuate tra società associate.
Tuttavia, trattare gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento come non rientranti nel campo di applicazione dell’IVA potrebbe causare problemi in caso di verifica da parte dell’autorità fiscale e di riqualificazione delle transazioni.
Chiarimenti dell’autorità fiscale italiana
La questione delle rettifiche dei prezzi di trasferimento ai fini dell’IVA non è espressamente regolamentata dal legislatore italiano, dai legislatori di altri Stati membri dell’UE o da un punto di vista legislativo dell’UE in materia di IVA. In assenza di una disposizione ad hoc, si fa riferimento alla legislazione europea e locale e alle sentenze private e pubbliche su un’analisi caso per caso.
Per quanto riguarda i ruling pubblici, le autorità fiscali italiane hanno pubblicato diverse risposte nel 2021.
884 del 30 dicembre 2021, ispirandosi al Documento di lavoro della Commissione Europea n. 923 e al Documento del Gruppo di esperti IVA n. 071, le autorità fiscali italiane hanno chiarito che per stabilire se gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento rappresentano il corrispettivo di una transazione rilevante ai fini IVA:
- È necessario innanzitutto verificare l’esistenza di un rapporto giuridico con benefici reciproci tra l’azienda e le sue filiali estere;
- Poi, nell’ambito di questa relazione, si deve verificare se esiste un legame diretto tra i trasferimenti effettuati attraverso gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento e qualsiasi vendita di beni e/o fornitura di servizi resi dall’azienda.
Come influirà sulla mia attività?
Nella sentenza del 30 dicembre 2021 (no. 884), le autorità fiscali italiane hanno confermato che gli aggiustamenti in questione erano al di fuori del campo di applicazione dell’IVA a seguito degli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento. Ha dichiarato che per le filiali “ il riconoscimento di un costo aggiuntivo volto a ridurre il loro margine operativo” , non “ era direttamente collegato alle forniture originali di prodotti finiti” .
Lo stesso risultato non è stato applicato alla sentenza n. 529 del 6 agosto 2021 . 529 del 6 agosto 2021.
In questo caso, al momento della vendita dei beni, il venditore ha applicato un prezzo provvisorio.
Questo prezzo provvisorio è stato poi soggetto ad aggiustamenti su base trimestrale, attraverso il cosiddetto “ Profit True Up” . Il risultato potrebbe consistere in un credito del cedente nei confronti del cessionario o, al contrario, in un debito del cedente.
In questo caso specifico, le autorità fiscali italiane hanno trovato un “ collegamento diretto tra gli importi determinati nel saldo finale e le forniture” e hanno concluso determinando la rilevanza delle rettifiche dei prezzi di trasferimento effettuate dal contribuente ai fini dell’IVA.
Commenti finali che tengono conto di altri approcci delle autorità fiscali
Indipendentemente dal fatto che la sua azienda operi o meno in Italia, quanto sopra dimostra quanto siano importanti le potenziali implicazioni IVA delle rettifiche dei prezzi di trasferimento e la confusione per le aziende su come procedere in diversi scenari.
In Sovos abbiamo assistito a un maggior numero di audit da parte delle autorità fiscali locali, focalizzati a chiarire se il trattamento è valido dal punto di vista dell’imposta sul reddito delle società e dell’IVA.
Dopo una revisione dei contratti e degli accordi tra le società e le filiali coinvolte, è fondamentale capire se gli aggiustamenti dei prezzi di trasferimento sono:
- Una riallocazione dei costi o
- Regolazioni per:
- Considerazione per una fornitura o importazione sottostante o
-
- Compenso per un servizio fornito
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