Il piano L’IVA nell’era digitale della Commissione europea propone una serie di novità, fra cui una registrazione IVA unica per facilitare il commercio transfrontaliero.
La proposta, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2025, è parte dell’iniziativa della Commissione per modernizzare l’IVA nell’UE. In sostanza, comporterebbe la registrazione IVA una sola volta in tutta l’UE per più categorie di transazioni, riducendo così i tempi e i costi di amministrazione.
Registrazione unica a fini IVA: gli effetti sul commercio B2C
Il regime OSS (One Stop Shop) è un sistema di assolvimento dell’IVA unico per tutto il territorio dell’Unione Europea. Benché facoltativo, può essere utilizzato per dichiarare e pagare l’IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni da imprese a consumatori (B2C) e sulle prestazioni intracomunitarie di servizi B2C in tutti gli Stati membri dell’UE.
Il regime è stato accolto con favore e implementato da molte aziende, al punto che si sta valutando la possibilità di ampliarlo per rendere ancora più semplice l’assolvimento dell’IVA nell’intera area.
Per modernizzare ulteriormente il sistema IVA dell’UE, la Commissione ha proposto di allargare il regime OSS per il commercio elettronico al fine di includere:
- Vendite di beni B2C sul mercato interno degli Stati membri dell’UE
- Forniture B2C di installazione o assemblaggio di beni a bordo di navi, aerei o treni
- Fornitura B2C di gas, energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento
- Forniture B2C di beni usati forniti in regime del margine, opere d’arte, oggetti da collezione e antiquariato
- Movimento intracomunitario di beni propri, ipotizzando che il cliente finale sia un privato
Conseguenze per le piattaforme online che vendono nell’UE
Nonostante si sia parlato di una modifica della soglia per il regime Import One Stop Shop (IOSS), l’attuale soglia di 150 euro per le vendite B2C importate resterà in vigore almeno per il futuro prossimo. Inoltre, il regime continuerà a essere facoltativo per le imprese.
Tuttavia, il regime IOSS diventerà obbligatorio per le piattaforme che facilitano le vendite a distanza extra-UE di beni di valore inferiore a 150 euro. L’UE rafforzerà la sicurezza del regime IOSS, concedendo alle sue autorità doganali l’accesso alle informazioni sulle imprese registrate nel regime.
Registrazione unica a fini IVA: gli effetti sul commercio B2C
Per quanto riguarda le cessioni B2B, la Commissione europea intende armonizzare l’applicazione dell’inversione contabile prevista nell’articolo 194 della Direttiva UE in materia di IVA. L’inversione contabile, se implementata in uno Stato membro dell’UE, si applica ai venditori non residenti e riduce l’obbligo di registrarsi in un Paese straniero ai fini dell’IVA.
Attualmente, solo 15 Stati membri dell’UE applicano l’articolo sopra citato, e non tutti allo stesso modo.
L’introduzione della nuova inversione contabile B2B obbligatoria riguarderà alcune vendite di beni e servizi, se le transazioni soddisfano le seguenti condizioni:
- Il venditore non risiede nello Stato membro in cui è dovuta l’IVA
- L’acquirente/destinatario è registrato a fini IVA nello Stato membro dell’UE in cui è dovuta l’IVA
- I beni venduti non rientrano in un regime del margine
Infine, l’UE abolirà le disposizioni della Direttiva IVA relative ai meccanismi di call-off stock a partire dal 31 dicembre 2024. Oltre tale data, non si potranno effettuare nuovi trasferimenti di beni nell’ambito di tale meccanismo, in quanto tale semplificazione non sarà più in vigore. Tuttavia, i beni forniti in base alle condzioni preesistenti potranno continuare a beneficiare del regime fino al 31 dicembre 2025.
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