Nel 2019 il governo portoghese ha emanato il Decreto Legge n. 28/2019, che introduce una riforma completa delle norme relative all’emissione, all’elaborazione e all’archiviazione delle fatture, con l’obiettivo principale di implementare la fatturazione elettronica, semplificare la conformità per i contribuenti e ridurre il divario dell’IVA.
L’ampliamento dell’ambito dei soggetti obbligati a utilizzare un software di fatturazione certificato dall’Autorità fiscale portoghese, l’inclusione di un codice QR e di un codice numerico univoco sequenziale (ATCUD – código único de documento) e i requisiti di integrità e autenticità più rigorosi per l’emissione di fatture e altri documenti fiscali rilevanti sono stati alcuni dei mandati di maggiore impatto introdotti da questa legge.
Tuttavia, molti contribuenti hanno avuto difficoltà a conformarsi ai nuovi requisiti. Per questo motivo, l’autorità fiscale ha ritardato l’avvio di diverse componenti del decreto, alcune delle quali devono ancora essere attuate.
In una recente decisione ministeriale del 26 maggio 2022, il traguardo per l’attuazione del requisito più rigoroso di integrità e autenticità, punto focale di questo articolo, è stato spostato ancora una volta, ora al 1° gennaio 2023.
Il requisito di integrità e autenticità più rigoroso
Il Decreto del 2019 ha stabilito che per garantire il rispetto dei requisiti di autenticità e integrità delle fatture elettroniche e di altri documenti fiscali rilevanti (ai sensi dell’articolo 233 della Direttiva IVA 2006/112/CE), i contribuenti devono utilizzare una firma elettronica qualificata, un sigillo elettronico qualificato (QES) o un sistema di scambio elettronico di dati (EDI) con misure di sicurezza secondo il Modello di Accordo EDI europeo. Questa modifica è importante in quanto limita la scelta dei metodi di conformità generalmente riconosciuti all’interno dell’UE a uno solo tra QES ed EDI.
Per raggiungere questo obiettivo, il Decreto ha stabilito che i contribuenti potranno utilizzare le firme o i sigilli elettronici avanzati precedentemente accettati (il livello inferiore di sicurezza della firma) solo fino al 31 dicembre 2020. Dopo tale data, tutte le fatture dovranno incorporare una firma o un sigillo qualificato o essere emesse tramite EDI.
Quando è la nuova scadenza?
La scadenza originaria per l’attuazione dei requisiti di integrità e autenticità più severi è stata rinviata più volte. Il primo rinvio è stato disposto da Despacho n. 437/2020-XXII del 9 novembre 2020 del Segretario di Stato per le questioni fiscali (SEAF – Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais). In base a ciò, le fatture in formato PDF senza QES sarebbero state accettate fino al 31 marzo 2021 e considerate fatture elettroniche a tutti gli effetti fiscali.
Da allora, il mandato è stato rinviato altre quattro volte, l’ultima delle quali il 26 maggio 2022, con Despacho n. 49/2022-XXIII del SEAF. In base a questa legge, le fatture in formato PDF prive di specifiche misure di sicurezza devono essere riconosciute come fatture elettroniche agli effetti fiscali fino al 31 dicembre 2022, invece della data precedentemente stabilita, il 30 giugno 2022.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2023, i contribuenti che rientrano nel Decreto Legge n. 28/2019 devono soddisfare l’obbligo di garantire l’autenticità e l’integrità applicando una Firma Elettronica Qualificata/Sigillo o utilizzando “EDI by-the-book” (EDI secondo il Modello Europeo di Accordo EDI).
Ulteriori requisiti in arrivo
Oltre ai requisiti più severi di autenticità e integrità, i contribuenti devono essere pronti a rispettare altri nuovi obblighi di fatturazione in corso in Portogallo. Il 1° luglio 2022, per le transazioni B2G sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente fatture elettroniche strutturate in formato CIUS-PT. L’obbligo di fatturazione elettronica B2G è già in fase di attuazione attraverso un’implementazione graduale. Il 1° luglio 2022 sarà completata e diventerà obbligatoria per le piccole e medie imprese e le microimprese. Inoltre, l’inclusione del codice ATCUD nelle fatture e in altri documenti di rilevanza fiscale, anch’essa precedentemente rinviata, diventerà obbligatoria il 1° gennaio 2023.
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