L’assicurazione merci in transito è definita nella direttiva Solvibilità II 2009/138/CE (25 novembre 2009) all’interno dell’allegato I Classi di assicurazione non vita di classe 7. Include merce, bagaglio e tutti gli altri beni e l’assicurazione si riferisce a tutti i danni o le perdite delle merci durante il trasporto o il bagaglio, indipendentemente dal tipo di trasporto.
Questa è una definizione piuttosto ampia e copre il transito terrestre su strada o per ferrovia, o per via aerea o marittima, dove in questi ultimi casi queste coperture sono chiamate merci aeree o marittime.
Ubicazione del rischio per le merci in transito
Nella maggior parte dei casi, il luogo del rischio ai fini dell’imposta sui premi assicurativi (IPT) sarà il luogo in cui si trovano le merci, ma nello Spazio economico europeo (SEE) non è così.
L’articolo 157 Imposte sui premi della direttiva Solvibilità II chiarisce che i beni mobili contenuti in un edificio situato nel territorio di uno Stato membro sono considerati un rischio situato in tale Stato membro, anche se l’edificio e il suo contenuto non sono coperti dalla stessa polizza assicurativa, a meno che i beni mobili non si riferiscano a merci in transito commerciale.
In questi scenari, l’ubicazione del rischio torna alle norme generali sulla localizzazione del rischio di cui all’articolo 13, paragrafo 13, lettera d), della direttiva Solvibilità II ed è tassata nello Stato membro in cui il contraente è residente. Ciò significa che se il contraente è una persona giuridica, sarà qui che ha la sua sede e dove sono allineate le sedi del rischio sia dal punto di vista fiscale che normativo.
Questo è il caso indipendentemente dal fatto che le merci siano in transito nazionale o internazionale. Le merci sono considerate in transito internazionale quando il loro movimento inizia o termina al di fuori del territorio. Può essere necessario ripartire i premi in alcuni casi se una polizza copre sia le merci in transito nazionale che internazionale, poiché la copertura del transito internazionale è comunemente esente dall’IPT in molti territori, mentre l’elemento interno è soggetto all’IPT.
Tuttavia, può anche accadere che in alcuni paesi non SEE, sia possibile che l’ubicazione dello stabilimento o della residenza abituale del contraente possa creare un luogo di rischio indipendentemente da dove si trovano fisicamente le merci. Pertanto, se il bene mobile si trova in un territorio diverso dallo stabilimento o dalla residenza abituale del contraente, è possibile che vi siano due luoghi di rischio a fini normativi o fiscali.
Assicurazione di stoccaggio: ubicazione delle considerazioni sul rischio
Determinare l’ubicazione del rischio può essere difficile se non è chiaro per quanto tempo i beni mobili saranno conservati in un territorio.
È molto comune che l’assicurazione di deposito che copre tutti i danni fisici ai beni mobili sia inclusa nell’assicurazione merci in transito. Questo di solito diventa effettivo quando rimane in magazzino per più di 60 giorni. Questo limite di tempo è la prassi di mercato per stabilire che non si tratta più di merci a rischio di transito ed è invece diventato un rischio alla proprietà ai sensi delle classi normative 8 (incendio e forze naturali) e 9 (altri danni alla proprietà).
All’interno del SEE, ciò può portare a variazioni nella localizzazione del rischio. Da un punto di vista normativo, l’ubicazione del rischio rimane dove il contraente ha lo stabilimento o la residenza abituale, mentre dal punto di vista fiscale l’ubicazione del rischio è ora diventata il luogo in cui si trova il bene mobile ai sensi dell’articolo 157 della direttiva Solvibilità II.
In effetti, ciò significa che quando un assicuratore stipula una polizza contenente la copertura delle merci in transito e in deposito deve sapere dove sono immagazzinati i beni mobili, incluso se si trovano presso magazzini di terzi, e idealmente per quanto tempo sarà lì per assicurarsi di tassare correttamente la polizza per quanto riguarda l’IPT.
Nei casi in cui il periodo di conservazione è incerto in un Paese, la posizione fiscale predefinita utilizzata dagli assicuratori è quella di ripiegare sul luogo in cui il contraente ha lo stabilimento o la residenza abituale. Se successivamente risulta chiaro che i beni mobili sono stati immagazzinati per più di 60 giorni in un territorio, allora dovrebbe essere apportato un adeguamento a medio termine per garantire che l’IPT sia pagato correttamente nei territori interessati.
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