L’IVA nell’era digitale: trattamento dell’IVA dell’economia di piattaforma

Luca Clivati
Dicembre 21, 2022

La proposta della Commissione europea “L’IVA nell’era digitale” apporta modifiche significative al trattamento IVA dell’economia delle piattaforme relative agli operatori dei servizi di alloggio a breve termine (massimo 45 giorni) e di trasporto passeggeri.

Trattamento IVA dell’economia di piattaforma

Vale la pena ricordare che il «trattamento IVA dell’economia delle piattaforme» si riferisce solo alla fornitura di determinati servizi tramite una piattaforma. Esiste anche una serie di regole per il commercio elettronico relative alla fornitura di beni tramite piattaforme.

L’ascesa del modello di business dell’economia delle piattaforme ha innescato nuove sfide per il sistema dell’IVA. Secondo il parere della Commissione UE, uno di questi problemi è la disuguaglianza dell’IVA che può essere sperimentata se guardiamo:

  • Il modello di piattaforma di alloggio che la Commissione UE vede in diretta concorrenza con il modello di distribuzione diretta del settore alberghiero o
  • Il modello di piattaforma di trasporto che la Commissione europea vede in competizione diretta con le compagnie di taxi private

Possiamo comprendere meglio il punto di vista dell’UE sulla distorsione della concorrenza se esaminiamo la relazione sulla valutazione d’impatto della Commissione europea. Il rapporto delinea la crescente importanza dell’economia delle piattaforme nella riscossione dell’IVA e spiega gli studi condotti per accertare dove la Commissione UE deve intervenire.

In termini numerici, il valore del gettito IVA derivante dall’ecosistema delle piattaforme digitali è stimato a circa 25,7 miliardi di EUR all’anno per gli Stati membri, pari al 2,6% del gettito IVA totale.

Scala di funzionamento dell’economia di piattaforma, per settore (UE27, miliardi di EUR, 2019)

 

Settore Entrate delle piattaforme digitali (EU27) Entrate dei fornitori digitali (UE27) Valore dell’ecosistema (UE 27)
Alloggio 6,3 36,9 43,2
Trasporto 7,2 31 38,2
E-commerce 16,6 93,8 110,4

Fonte: Estratto dal documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla relazione sulla valutazione d’impatto, pag. 26

Il valore totale del gettito IVA comprende 3,7 miliardi di EUR relativi ai servizi di alloggio e 3,1 miliardi di EUR relativi ai servizi di trasporto.

In questi due settori, i privati e le piccole imprese (es. sottostanti) possono fornire i loro servizi in esenzione da IVA (ossia non contabilizzano l’IVA) tramite una piattaforma. Grazie alle economie di scala e all’effetto rete, queste aziende possono essere in concorrenza diretta con i fornitori tradizionali con partita IVA.

Tenendo conto dello studio di supporto, il numero di fornitori sottostanti che non sono registrati ai fini IVA, può arrivare fino al 70%, a seconda del tipo di piattaforma.

Ad esempio, nel settore ricettivo, oltre il 50% degli utenti di una particolare piattaforma ricettiva accede specificamente all’offerta della piattaforma rispetto a un hotel tradizionale.  In Europa, il costo dell’alloggio offerto tramite la piattaforma di alloggio può essere, in media, dall’8% al 17% più economico rispetto alla tariffa media giornaliera di un hotel regionale.

Secondo la Commissione europea, ciò significa una distorsione della concorrenza tra gli stessi servizi offerti attraverso canali diversi.

Sul trattamento IVA del servizio di agevolazione

Chiarire la natura dei servizi forniti dalla piattaforma è stato l’intervento più supportato tra le diverse parti interessate.

In alcuni Stati membri il trattamento del servizio di facilitazione addebitato dalla piattaforma è considerato un servizio fornito per via elettronica, mentre in altri è considerato un servizio di intermediazione.

Ciò è rilevante perché può portare a diversi luoghi di prestazione, il che può portare a una doppia o alla mancata imposizione. Pertanto, è necessario chiarire queste regole.

Secondo la proposta, il servizio di facilitazione (laddove il termine “agevolazione” si estende per includere i servizi di alloggio a breve termine e di trasporto passeggeri) fornito da una piattaforma dovrebbe essere considerato un servizio intermediario (articolo 46 bis che modifica la direttiva 2006/112/CE). Ciò consente un’applicazione uniforme delle norme sul luogo della prestazione per il servizio di facilitazione.

Sebbene ciò non abbia alcun impatto sulle norme vigenti quando la fornitura viene effettuata su base B2B, lo stesso non si può dire per le forniture B2C. In questo scenario, il luogo della prestazione sarà quello in cui hanno luogo le operazioni sottostanti.

In che modo la proposta L’IVA nell’era digitale cambierà lo status quo?

Secondo la Commissione europea, il problema principale dell’economia delle piattaforme è l’inadeguatezza dell’attuale quadro giuridico in materia di IVA a garantire condizioni di parità con le imprese tradizionali, in particolare nei settori dei trasporti e dell’alloggio.

Le prestazioni effettuate da piccoli fornitori sottostanti tramite una piattaforma non sono tassate e i servizi di facilitazione forniti dalle piattaforme sono tassati in modo diverso nei diversi Stati membri. Ciò comporta difficoltà per le piattaforme, i fornitori e gli Stati membri.

L’introduzione di un modello di fornitore presunto risolverà questi problemi, in base al quale le piattaforme contabilizzeranno l’IVA sulla fornitura sottostante in cui il fornitore non addebita l’IVA. Questo modello garantisce la parità di trattamento tra il settore digitale e quello offline della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto passeggeri.

Saranno inoltre forniti chiarimenti sul trattamento del servizio di facilitazione per consentire un’applicazione uniforme delle norme sul luogo della prestazione e saranno adottate misure per armonizzare la trasmissione di informazioni dalla piattaforma agli Stati membri.

In termini di tempistiche, gli Stati membri dell’UE avranno tempo fino al 1° gennaio 2030 per attuare la disposizione relativa al fornitore presunto (con attuazione facoltativa dal 1° luglio 2028).

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Author

Luca Clivati

Luca joined Sovos in 2022 and is a senior manager of the consulting team within Compliance Services. He holds a Master’s degree in International Economics and has 13+ years of experience on cross-border transactions and international VAT and GST. Luca specializes in tax consulting advisory focusing on indirect taxes, diagnosis, solution, development and implementation of clients’ tax requirements, VAT compliance and tax due diligences within the EU and in jurisdictions outside of it (mostly Norway, Switzerland, New Zealand, Australia and Singapore).
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