La proposta “L’IVA nell’era digitale” della Commissione Europea apporta modifiche significative al trattamento IVA sul fronte delle piattaforme digitali relativamente agli operatori nei servizi di alloggio di breve durata (massimo 45 giorni) e di trasporto passeggeri.
Trattamento IVA sul fronte delle piattaforme digitali
Vale la pena ricordare che il “trattamento IVA sul fronte delle piattaforme digitali” riguarda ad oggi solo la fornitura di determinati servizi tramite una piattaforma digitale. Inoltre, esiste una serie di regole in materia di e-commerce relativemente alla fornitura di beni tramite piattaforme digitali.
L’emergere del modello di business dell’economia delle piattaforme digitali ha generato nuove sfide per il sistema dell’IVA. Secondo il parere della Commissione Europea, uno di questi problemi è la disuguaglianza dell’IVA riscontrabile se osserviamo:
- Il modello di piattaforma digitale relativa all’alloggio di brevo durata che la Commissione UE vede in diretta concorrenza con il modello di distribuzione diretta del settore alberghiero o
- Il modello di piattaforma digitale relative al trasporto di persone che la Commissione Europea vede in competizione diretta con le compagnie di taxi private
Possiamo comprendere meglio il punto di vista dell’UE sulla distorsione della concorrenza se osserviamo la relazione sulla valutazione dell’impatto della Commissione Europea. La relazione illustra la crescente importanza dell’economia delle piattaforme digitali nella riscossione dell’IVA e spiega gli studi condotti per verificare dove la Commissione Europea deve intervenire
In termini numerici, il valore del gettito IVA proveniente dall’ecosistema delle piattaforme digitali è stimato a circa 25,7 miliardi di euro all’anno per gli Stati membri, ovvero il 2,6 per cento del gettito IVA totale.
Dettaglio del gettitio delle piattaforme digitali, per settore (UE27, miliardi di EUR, 2019)
Settore | Entrate delle piattaforme digitali (EU27) | Entrate dei fornitori digitali (UE27) | Valore dell’ecosistema (UE 27) |
Alloggio | 6,3 | 36,9 | 43,2 |
Trasporto | 7,2 | 31 | 38,2 |
E-commerce | 16,6 | 93,8 | 110,4 |
Fonte: estratto dal documento di lavoro dei servizi della Commissione Europea – Sintesi della valutazione d’impatto, pag. 26
Il valore totale del gettito IVA include 3,7 miliardi di euro iccolo ai servizi di alloggio e 3,1 miliardi di euro iccolo ai servizi di trasporto.
In questi due settori, iccolo e iccolo imprese possono fornire i loro servizi esenti da IVA (cioè non tengono conto dell’IVA) tramite una piattaforma digitale. Con le economie di scala e l’effetto rete, queste imprese possono entrare in concorrenza diretta con i tradizionali fornitori muniti di partita IVA.
Prendendo in considerazione lo studio della Commissione Europea, il numero di fornitori che non sono registrati ai fini l’IVA, può arrivare fino al 70%, a seconda del tipo di piattaforma digitale. Ad esempio, nel settore degli alloggi, oltre il 50% degli utenti di una particolare piattaforma digitale relativa ad un alloggio accede specificamente a all’offerta della piattaforma, in luogo dell’offerta di un hotel tradizionale. In Europa, il costo dell’alloggio offerto tramite la piattaforma digitale relativa ad un alloggio può essere, in media, dall’8% al 17% più economico rispetto alla tariffa giornaliera media di un hotel della stessa regione.
Secondo la Commissione Europea, ciò implica una distorsione della concorrenza tra gli stessi servizi offerti attraverso canali diversi.
Il trattamento IVA del servizio di agevolazione
Chiarire la natura dei servizi forniti dalla piattaforma è stato l’intervento più supportato tra le diverse parti interessate.
In alcuni Stati membri il trattamento del servizio di agevolazione addebitato dalla piattaforma è considerato un servizio fornito per via elettronica, mentre in altri è considerato un servizio di intermediazione.
Ciò è rilevante perché può portare a diversi luoghi di prestazione, che possono portare a una doppia o mancata imposizione. È pertanto necessario chiarire tali norme.
Secondo la proposta, il servizio di agevolazione (laddove il termine “agevolazione” si estenda fino a includere i servizi di alloggio a breve termine e di trasporto passeggeri) fornito da una piattaforma digitale dovrebbe essere considerato un servizio di intermediazione (articolo 46 bis che modifica la direttiva 2006/112/CE). Ciò consente un’applicazione uniforme delle norme sul luogo di prestazione per il servizio di agevolazione.
Sebbene ciò non abbia alcun impatto sulle norme esistenti quando la fornitura viene effettuata su base B2B, lo stesso non si può dire delle forniture B2C. In questo scenario, il luogo di fornitura sarà quello in cui si svolgono le operazioni sottostanti.
In che modo la proposta L’IVA nell’era digitale cambierà lo status quo?
Secondo la Commissione Europea, il problema principale dell’economia delle piattaforma digitali è l’inadeguatezza dell’attuale quadro normativo sull’IVA a garantire condizioni di parità con le imprese tradizionali, in particolare nei settori dei trasporti e della ricettività. Le forniture effettuate da piccoli fornitori tramite una piattaforma digitale non sono tassate e i servizi di agevolazione forniti dalle piattaforme digitali sono tassati in modo diverso nei vari Stati membri. Ciò comporta difficoltà per le piattaforme digitali, i fornitori e gli Stati membri.
L’introduzione di un modello di presunto fornitore presunto risolverà questi problemi: in base a questo modello, le piattaforme digitali contabilizzeranno l’IVA sulla fornitura sottostante in cui l’IVA non viene addebitata dal fornitore. Questo modello garantisce la parità di trattamento tra i settori digitale e offline della locazione di alloggi a breve termine e del trasporto passeggeri.
Inoltre, saranno forniti chiarimenti sul trattamento del servizio di agevolazione per consentire un’applicazione uniforme delle norme sul luogo di fornitura e saranno adottate misure per armonizzare la trasmissione di informazioni dalla piattaforma digitale agli Stati membri.
In termini di tempistica, le regole proposte sull’economia delle piattaforme digitali entreranno in vigore nel 2025. Si tratta di un breve periodo necessario per mettere in atto tutte le modifiche per essere conformu e richiede che le piattaforme digitali inizino a esaminarle il prima possibile.
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