Sono passati più di sei mesi da quando i contribuenti italiani si sono dovuti adattare al sistema di fatture elettroniche.
Secondo le statistiche dell’Agenzia Entrate, il numero di fatture elettroniche che sono state trasmesse nei primi sei mesi tramite SDI, supera 1 miliardo di file.
Lo scorso anno è stato emesso il decreto 119/2018 e le autorità fiscali italiane hanno semplificato la liquidazione dei contribuenti per la prima metà del 2019, in modo da potersi adattare al nuovo sistema di fatturazione elettronica.
Poiché il cosiddetto “periodo di grazia” è terminato il primo luglio, è tempo di ricordarti i cambiamenti e le sanzioni che verranno applicati dopo questa data!
Con lettera circolare n. 14/ E 2019 pubblicata il 17 giugno 2019,le autorità
hanno fornito ulteriori chiarimenti sulla fatturazione elettronica e la segnalazione delle transazioni transfrontaliere
Semplificazioni Durante il Periodo di Grazia
Regime sanzionatorio ridotto per fatture elettroniche obbligatorie
Per la prima metà del 2019, sia per i fornitori che per i clienti, le sanzioni saranno ridotte come segue:
Fino al 30 giugno 2019;
- Nessuna sanzioni applicata se una fattura elettronica conforme viene emessa entro il termine stabilito per il regolamento IVA del mese pertinente.
- Le penalità saranno ridotte dell’80% se una fattura elettronica conforme viene emessa entro il termine stabilito per il regolamento IVA del periodo successivo. Per i contribuenti che pagano l’IVA mensilmente, questo è applicabile fino al 30 settembre 2019.
Scadenza per la fatturazione e registrazione delle fatture
- Il decreto emette due emendamenti sui termini di fatturazione dal primo luglio 2019.
- Le fatture immediate dovranno essere emesse entro 10 giorni dal punto fiscale (prima di questo decreto, le fatture immediate dovevano essere emesse entro la mezzanotte del giorno in cui era stato attivato il punto fiscale). Tuttavia, queste fatture devono essere registrate nel periodo relativo alla transazione.
- I 10 giorni utili per l’invio delle fatture a SDI, dopo che la transazione ha avuto luogo, sono stesi a 12 giorni.
- Se la fattura non viene emessa alla data del punto fiscale, deve includere un riferimento al punto fiscale.
- Secondo le nuove regole, le fatture di vendita devono essere registrate nel registro IVA in uscita, entro il 15 del mese successivo.
Registrazione delle fatture in entrata: Registro IVA e tempo di recupero IVA
- Non sarà più richiesta la numerazione sequenziale delle fatture di acquisto.
- Anche il numero di protocollo IVA non sarà più necessario, in quanto SDI assegnerà un ID unıvoco alle fatture.
- I contribuenti IVA possono detrarre l’IVA per le fatture che ricevono e registrarle entro il 15 del mese successivo dello stesso anno.
Doppio Appuntamento
Se c’è una discrepanza tra la data della transazione e la data di emissione della fattura, il contribuente deve inserire entrambe le date.
Tuttavia, per superare il problema di inserire entrambe le date nella fattura elettronica, la circolare 14/E afferma che la data della transazione deve essere inserita nel campo data invece che in quello relativo alla data di emissione. La data di emissione, che è la data di trasmissione a SDI, verrà assegnata direttamente da SDI.
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