Secondo la legislazione doganale europea, le imprese non stabilite nell’UE devono nominare un rappresentante a fini doganali quando importano merci nell’UE. In particolare, il Codice doganale dell’Unione stabilisce che le imprese non residenti nell’UE devono nominare un rappresentante indiretto.
Al termine del periodo transitorio della Brexit, molte imprese britanniche hanno improvvisamente dovuto nominare un rappresentante indiretto per sdoganare le merci nell’UE. In questo articolo analizzeremo in dettaglio le sfide di questo requisito.
Chi può agire come rappresentante indiretto?
La rappresentanza indiretta implica che gli agenti sono responsabili in solido per qualsiasi debito doganale (dazi all’importazione o all’esportazione), motivo per cui è più difficile per le imprese trovare società di trasporto e spedizionieri doganali disposti ad agire per loro conto rispetto alle importazioni con rappresentanza diretta.
Le condizioni per essere un rappresentante indiretto sono che lo spedizioniere doganale deve avere una sede legale o una stabile organizzazione nell’UE. Un agente necessita di una procura che gli consenta di agire per conto della società. La caratteristica principale della rappresentanza indiretta è che l’agente agisce in nome proprio ma per conto della società che lo ha nominato, trasferendo essenzialmente i diritti e gli obblighi dei regimi doganali al rappresentante.
D’altra parte, gli agenti agiscono in nome e per conto dell’azienda in rappresentanza diretta.
Responsabilità congiunta del rappresentante indiretto
Oltre alle implicazioni doganali, anche gli agenti che agiscono come importatori di riferimento o dichiaranti possono essere considerati responsabili del rispetto dei requisiti normativi. Ad esempio, qualsiasi errore nelle dichiarazioni (es. Articolo 77, paragrafo 3, del Codice doganale dell’Unione (CDU), se l’agente era a conoscenza di informazioni errate o se “avrebbe dovuto saperlo meglio”).
La Corte di giustizia europea si è recentemente espressa in merito con la sentenza sulla causa C-714/20, UI Srl. Questa sentenza ha stabilito che il rappresentante indiretto è responsabile in solido dal punto di vista del diritto doganale, ma non per l’IVA (contrariamente a una precedente interpretazione dell’articolo 77 (3) del CDU). La Corte ha precisato che spetta agli Stati membri stabilire espressamente se altri soggetti, come i rappresentanti indiretti, possano essere considerati responsabili in solido per l’IVA dei loro clienti importatori. Tuttavia, secondo il principio della certezza del diritto, questo dovrebbe essere chiaramente espresso nella legislazione locale prima che i tribunali possano far valere tale responsabilità.
Quali sono le opzioni per le imprese del Regno Unito?
- Rendere il cliente finale importatore di registri utilizzando DAP Incoterms per le vendite piuttosto che DDP (Delivered Duty Paid basis – in cui il venditore è responsabile dello sdoganamento delle merci e del pagamento di dazi e tasse, tra gli altri obblighi). Ciò implica che gli obblighi di importazione sono trasferiti all’acquirente che riceve la merce nel Paese di importazione. In pratica, tuttavia, questa potrebbe non essere un’opzione, considerando l’onere amministrativo ed economico aggiuntivo che imporrebbe ai clienti finali.
- Stabilire una presenza nell’UE. Ad esempio, creare una filiale che funga da importatore di riferimento, quindi trovare un agente doganale che funga da rappresentante diretto.
- Nominare un rappresentante in determinati Paesi, come i Paesi Bassi, dove la richiesta di una licenza d’importazione ai sensi dell’articolo 23 (che consente di applicare un reverse charge alle importazioni dichiarate) può ridurre ulteriormente la responsabilità del rappresentante. Insieme alla recente decisione della Corte di giustizia europea, ciò potrebbe rendere più facile per le imprese del Regno Unito trovare un agente disposto a rappresentarle indirettamente e limitare gli onorari e le garanzie che potrebbero essere tenuti a fornire.
Per queste opzioni, ogni soluzione alternativa avrà implicazioni economiche e amministrative da considerare. Si raccomanda alle imprese di rivedere attentamente la propria strategia complessiva prima di decidere quali modifiche apportare per rispettare le formalità doganali.
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