Dal 31 gennaio 2020, il Regno Unito non fa più parte dell’UE, ma è considerato un paese terzo dell’Unione, sebbene la legislazione dell’UE si applicherà ancora al paese fino alla fine del 2020. Sebbene l’Irlanda del Nord faccia parte del Regno Unito, la regione rimarrà soggetta alla legislazione UE in materia di IVA per quanto riguarda le forniture di beni anche dopo il 1° gennaio 2021. La Commissione europea ha proposto una modifica alla direttiva IVA che istituisce un nuovo codice paese per l’Irlanda del Nord da utilizzare nei numeri di identificazione fiscale delle società dell’Irlanda del Nord.
Esiste un obbligo globale per i contribuenti dell’UE di utilizzare ed eseguire forniture in base a un numero di identificazione fiscale approvato dall’UE. Pertanto, l’applicazione del diritto dell’UE alle forniture effettuate da/per l’Irlanda del Nord richiede un numero di identificazione IVA compatibile con l’UE. Attualmente, gli Stati membri dell’UE utilizzano un codice paese prefisso conforme allo standard ISO 3166-1 che assegna il codice paese «GB» al Regno Unito e all’Irlanda del Nord.
Il nuovo prefisso per i numeri di identificazione fiscale dell’Irlanda del Nord
Dal 1° gennaio 2021, l’uso indiscriminato del prefisso «GB» nei numeri di partita IVA può costituire un problema per le forniture di beni da/per l’Irlanda del Nord. A partire da tale data, le forniture e gli acquisti intracomunitari di beni da/per l’Irlanda del Nord resteranno nell’ambito di applicazione della normativa UE in materia di IVA. Di conseguenza, i contribuenti dell’Irlanda del Nord devono essere in possesso di un numero di partita IVA dell’UE specifico da identificare come tali ai sensi delle norme europee. A condizione che il codice paese «GB» sia utilizzato dal Regno Unito e assegnato secondo la legislazione britannica, la Commissione Europea ha proposto un nuovo codice paese «XI» da attribuire come prefisso dei numeri di identificazione fiscale dell’Irlanda del Nord.
Una valida identificazione fiscale UE svolge molti ruoli, come ad esempio garantire (o facilitare) il corretto trattamento fiscale e doganale per le forniture intracomunitarie. La piattaforma VIES, che gestisce il sistema europeo di scambio di informazioni sull’IVA, è un esempio dell’importanza che l’UE attribuisce ai numeri di identificazione fiscale validi. Per garantire che le parti di un’operazione possano controllare il numero di identificazione fiscale reciproca e possano beneficiare di esenzioni sulle forniture intracomunitarie, l’UE ha istituito il sistema VIES, che sarà probabilmente il primo meccanismo UE direttamente interessato dalla creazione del nuovo codice paese dell’Irlanda del Nord.
Tale proposta della Commissione europea può avere un impatto sui sistemi degli Stati membri. Dopo l’adozione, la nuova direttiva impone agli Stati membri di adeguare rapidamente i loro apparecchi per elaborare le fatture «XI» a partire dal gennaio 2021. I paesi che effettuano controlli continui sulle transazioni, come Italia, Ungheria e Spagna, potrebbero essere tenuti ad aggiornare le proprie piattaforme per conformarsi alla modifica.
Impatto sulla contabilità e sui sistemi ERP
Se approvata, la proposta avrà un impatto sui sistemi contabili e ERP dei contribuenti che dovranno elaborare e riconoscere il codice paese «XI» nelle fatture emesse e ricevute come indicatore dell’Irlanda del Nord. Inoltre, molti sistemi consentono l’utilizzo di codici paese assegnati dall’utente nei flussi di transazione personalizzati. I codici paese assegnati dall’utente sono codici ISO che vengono liberamente assegnati dagli utenti e utilizzati a loro discrezione, ad esempio flussi tra paesi supportati e non supportati all’interno di un sistema ERP. Finora, «XI» è stato un codice paese assegnato dall’utente. Di conseguenza, la proposta potrebbe costringere molti dipartimenti IT a modificare le politiche interne che disciplinano l’uso dei codici nazionali assegnati dagli utenti.
I servizi fiscali devono inoltre essere consapevoli del trattamento fiscale delle fatture «XI», dato che la legge UE sull’IVA non si applica alle prestazioni di servizi effettuati da/per l’Irlanda del Nord, ma solo alle cessioni di beni. Di conseguenza, le società devono creare flussi interni per scoraggiare l’uso o la convalida del codice paese «XI» nelle prestazioni di servizi se non accompagnati da un codice Paese valido «GB».
Il Consiglio dell’Unione europea dovrebbe deliberare sulla proposta il prossimo 9 settembre.
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