L’e-commerce continua a crescere e le autorità fiscali di tutto il mondo hanno faticato a tenere il passo. Le autorità fiscali hanno sviluppato molti sistemi IVA prima dell’avvento del commercio elettronico nel suo formato attuale e dell’evoluzione di Internet. In tutto il mondo questo ha portato a cambiamenti per garantire che la tassazione avvenga nel modo desiderato dal governo, eliminando le distorsioni della concorrenza tra imprese locali e non residenti.
Il 1° luglio 2021 la Commissione europea ha apportato modifiche con il pacchetto IVA per l’e-commerce, che ha modernizzato il modo in cui l’IVA si applica alle vendite e-commerce e anche il modo in cui viene riscossa l’IVA Poiché il sistema precedente era in vigore dal 1° luglio 1993, le modifiche erano attese da tempo.
Tassazione nel luogo di consumo
Il principio della tassazione del commercio elettronico nell’Unione europea (UE) è che dovrebbe avvenire nel luogo di consumo, ciò significa normalmente dove il consumatore finale utilizza i beni e i servizi. Per le merci, ciò significa dove le merci vengono consegnate e per i servizi, dove risiede il consumatore, anche se ci sono alcune eccezioni.
Se l’IVA è dovuta in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito il fornitore, ciò impone al fornitore di contabilizzare l’IVA in un altro paese. Le microimprese sono esonerate dall’obbligo di contabilizzare l’IVA nel luogo di consumo. Tuttavia, la maggior parte delle imprese di commercio elettronico che vendono in tutta l’UE dovranno contabilizzare l’IVA in molti altri Stati membri, il che sarebbe gravoso dal punto di vista amministrativo.
Ampliamento dello sportello unico (OSS)
Per ovviare a questo problema, la Commissione europea ha deciso di ampliare in modo significativo il Mini One Stop Shop (MOSS), che in precedenza era in atto per le forniture B2C di telecomunicazioni, radiodiffusione e servizi forniti elettronicamente. Tre nuovi regimi consentono alle imprese di registrarsi ai fini dell’IVA in un unico Stato membro e di utilizzare tale registrazione OSS per contabilizzare l’IVA in tutti gli altri Stati membri in cui l’IVA è dovuta.
L’OSS dell’Unione consente alle imprese dell’UE e di paesi terzi di contabilizzare l’IVA sulle vendite a distanza intra-UE di beni. Consente inoltre alle imprese dell’UE di contabilizzare l’IVA sulle prestazioni intracomunitarie di servizi B2C.
L’OSS non unionale consente alle imprese non UE di contabilizzare l’IVA su tutte le prestazioni di servizi B2C per le quali è dovuta l’IVA UE.
Import OSS consente alle imprese UE e non UE di contabilizzare l’IVA sulle importazioni di merci in imballaggi con un valore intrinseco inferiore a 150 euro.
Attualmente, nessuno dei sistemi OSS è obbligatorio e le imprese possono scegliere di essere registrate ai fini IVA nello Stato membro in cui l’IVA è dovuta. La Commissione europea sta attualmente consultando il successo dei sistemi OSS e una delle proposte è che l’uso di Import OSS diventerebbe obbligatorio. Ci sono anche dubbi sull’opportunità di aumentare la soglia, anche se ciò richiederebbe una riflessione su come gestire i dazi doganali, in quanto la soglia di 150 euro è il punto in cui i dazi doganali possono diventare esigibili.
Vantaggi di OSS
L’uso dei sistemi OSS unionali e non unionali può fornire una valida alternativa alla registrazione ai fini dell’IVA in più Stati membri. Tuttavia, ci possono essere altri motivi per cui un’azienda dovrà mantenere le registrazioni IVA in altri paesi. Le imprese dovrebbero effettuare una revisione completa della catena di approvvigionamento per identificare gli obblighi IVA.
Ci sono anche molti vantaggi nell’utilizzo di Import OSS, tra cui la possibilità di recuperare l’IVA sulle merci restituite e un processo di consegna semplificato sia per il fornitore che per il cliente.
Tutte le aziende che utilizzano schemi OSS dovrebbero comprendere appieno i requisiti dello schema. La mancata conformità può comportare l’esclusione dell’obbligo di registrazione ai fini IVA nei paesi in cui è dovuta. Ciò eliminerà i vantaggi dei sistemi OSS, aumentando i costi e gli oneri amministrativi per l’azienda.
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