Molte aziende saranno ora coinvolte in transazioni «transfrontaliere», il che significa che un’azienda in un territorio venderà e, spesso, consegnerà merci a un cliente situato in un altro territorio. L’esistenza di due o più territori fiscali nella transazione e la possibilità che vi siano un cliente nell’UE e un fornitore in un paese terzo come il Regno Unito, comporteranno inevitabilmente sfide in materia di IVA con vari gradi di complessità.
I fornitori coinvolti nelle transazioni B2B dovranno affrontare sfide diverse rispetto alle transazioni B2C, anche se ci saranno anche alcuni problemi comuni. Questo articolo si concentrerà sulle transazioni B2B.
Consideriamo un fornitore del Regno Unito con un contratto per la fornitura di beni fabbricati nel Regno Unito a clienti all’interno dell’UE.
Importazione di merci nell’UE
Il primo punto da riconoscere è che per consegnare la merce al cliente dell’UE, la merce deve passare attraverso una frontiera doganale dell’UE. Ed ecco il primo punto per la gestione della catena di fornitura.
Chi importerà le merci nell’UE e quali sono le considerazioni?
È probabile che il punto di partenza del cliente sia che vorrà che il fornitore importi la merce e un venditore, desideroso di accontentare il proprio cliente, è probabile che sia d’accordo. È un problema per il fornitore? OH SÌ!
Considerazioni doganali
Un venditore torna trionfante con un ordine con Incoterms di DDP (Deliver Duty Paid), ma è questo un motivo per festeggiare?
Deliver Duty Paid significa che il fornitore deve consegnare la merce nel territorio del cliente da cui, ai fini dell’IVA, verrà effettuata una vendita locale. Ciò richiederà al fornitore del Regno Unito di importare le merci nell’UE e questo crea il primo problema.
Ai sensi del codice doganale dell’Unione (CDU) la persona che presenta le merci all’autorità doganale (il dichiarante) deve essere stabilita all’interno dell’UE. Un’impresa stabilita nell’UE che importa merci può essere sia l’importatore che il dichiarante. Un’azienda stabilita al di fuori dell’UE può essere l’importatore ma non il dichiarante. In questo caso l’importatore extra UE deve nominare un’impresa stabilita nell’UE che agisca come suo «agente doganale indiretto». Questo agente è responsabile in solido per i dazi all’importazione dovuti e non ci sono troppe aziende che forniscono tale servizio a causa del rischio. Quindi il venditore potrebbe non essere in grado di soddisfare un obbligo contrattuale perché non riesce a trovare qualcuno che agisca come suo agente doganale indiretto in tempo utile per effettuare la consegna richiesta – o del tutto.
Comprendere le questioni IVA locali
Se un fornitore riesce a superare questo ostacolo, allora c’è il problema di gestire l’IVA locale sulla vendita – il fornitore deve registrarsi per l’IVA e applicarla alla fattura di vendita – o si applica l’inversione contabile? E il cliente pagherà i costi doganali non rimborsabili sostenuti dal fornitore alla frontiera?
Il punto è che un contratto concluso in base ai termini del DDP può essere molto più facile da raggiungere per il team di vendita, ma può creare seri problemi su tutta la linea. I fornitori del Regno Unito dovrebbero cercare di concordare qualsiasi Incoterm diverso dal DDP ove possibile.
Magazzini dell’UE
Per ridurre la possibilità di ritardi, alcuni fornitori del Regno Unito hanno istituito strutture di magazzino all’interno dell’UE da cui è possibile effettuare le consegne. Una questione che può influire sia sull’IVA che sulle imposte dirette è se il magazzino crea uno stabilimento permanente o fisso. Ai fini di questo articolo assumiamo di no, anche se la creazione di una stabile organizzazione potrebbe evitare la necessità di nominare un agente doganale indiretto.
Come gestire l’IVA sulle importazioni
Una volta che il fornitore del Regno Unito ha portato con successo la merce in un magazzino dell’UE, effettuerà le consegne ai clienti. Una grande considerazione qui è il modo in cui viene trattata l’IVA sulle importazioni. Diversi Stati membri offrono la possibilità di rinviare l’IVA all’importazione nella dichiarazione IVA mediante un’inversione contabile. In tali circostanze, la detrazione dell’IVA all’importazione è garantita purché vengano rispettate le formalità e l’impresa sia in grado di recuperare integralmente l’IVA. Quando le merci sono importate in uno Stato membro in cui l’IVA all’importazione deve essere prima pagata e poi detratta, è importante tenere conto di come ciò avverrà. Se è presente una registrazione IVA, l’IVA può normalmente essere recuperata tramite la dichiarazione IVA. Tuttavia, se lo Stato membro di importazione dispone di un meccanismo di inversione contabile per le vendite sul mercato interno, un fornitore non UE dovrà presentare richieste di rimborso della tredicesima direttiva per recuperare l’IVA sulle importazioni. Uno Stato membro in cui ciò si verificherà è la Spagna, che dispone di norme di reciprocità in modo che non tutte le imprese siano in grado di presentare richieste di tredicesima direttiva.
Pertanto, se un fornitore sta considerando di utilizzare un magazzino dell’UE o di effettuare vendite su base DDP, dovrebbe prima mappare tutti i flussi probabili e quindi determinare il trattamento IVA per capire se sorgeranno problemi di IVA negativa. Le opportunità di pianificazione e le potenziali insidie che derivano da tale magazzino saranno prese in considerazione in un articolo successivo.
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