L’organizzazione di eventi e conferenze richiede in genere molto tempo e all’inizio del 2020 molti eventi programmati non hanno potuto essere organizzati a causa delle varie restrizioni imposte dalla Covid-19. Considerando la perdita di entrate e non sapendo quanto sarebbero durate le restrizioni, molti host sono andati online e hanno ospitato eventi virtuali. Questo ha cambiato sia la natura che il luogo dell’offerta.
- Attuale posizione IVA relativa agli eventi con presenza fisica
In caso di partecipazione fisica a un evento, il luogo di fornitura è il luogo in cui si svolge l’evento per tutti i delegati.
- Attuale posizione IVA relativa agli eventi con presenza virtuale
Per i delegati B2B, le norme attuali prevedono che l’ammissione virtuale sia classificata come un servizio di norma generale, per cui l’IVA è dovuta nel luogo in cui è stabilito il cliente.
Per i delegati B2C le regole attuali dipendono dal fatto che la partecipazione virtuale possa essere considerata un servizio fornito per via elettronica o un servizio di norma. Per i servizi prestati per via elettronica il luogo di prestazione è quello in cui il cliente risiede abitualmente, mentre per gli altri servizi il luogo di prestazione è quello in cui è stabilito il fornitore.
Un servizio erogato elettronicamente è un servizio che può essere erogato senza alcun intervento umano, come ad esempio scaricare e guardare una presentazione preregistrata. Se un servizio richiede l’intervento umano, non è considerato un servizio erogato elettronicamente.
Le conferenze e gli eventi online hanno in genere un conduttore o un comprimario e di solito consentono ai delegati di porre domande in tempo reale tramite chat dal vivo o simili. La dimensione umana esclude la possibilità di classificare questo servizio come un servizio erogato elettronicamente, il che significa che per il B2B il luogo di erogazione è quello in cui si trova il cliente e per il B2C il luogo di erogazione è quello in cui si trova l’host.
Posizione fiscale futura relativa a eventi con presenza virtuale
Le modifiche sono state introdotte per garantire la tassazione nello Stato membro di consumo. A tal fine, è necessario che tutti i servizi che possono essere forniti a un cliente tramite mezzi elettronici siano imponibili nel luogo in cui il cliente è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o risiede abitualmente. Ciò significa che è necessario modificare le norme che regolano il luogo di prestazione dei servizi relativi a tali attività.
Le modifiche si applicano ai “servizi che possono essere forniti con mezzi elettronici”, ma non sono definite. Da quanto segue, il concetto sembrerebbe essere più ampio di “consegnato elettronicamente”.
A tal fine, l’attuale normativa che disciplina la partecipazione dei delegati B2B, che comporta l’esigibilità dell’IVA nel caso in cui l’evento si svolga, esclude specificamente l’ammissione quando la partecipazione è virtuale.
Ciò suggerisce che la “fornitura a un cliente tramite mezzi elettronici” si verifica quando la partecipazione è virtuale e ha l’effetto di eliminare la distinzione di “intervento umano” rispetto ai servizi forniti elettronicamente.
La legge che disciplina le vendite B2C stabilirà che quando le attività sono “trasmesse in streaming o altrimenti rese disponibili virtualmente”, il luogo di fornitura è quello in cui si trova il cliente.
Queste modifiche suggeriscono che la “fornitura a un cliente con mezzi elettronici” si verifica quando il servizio viene trasmesso in streaming o reso virtualmente disponibile. La possibilità di streaming (che può essere in diretta o registrato) non compare nell’emendamento alla regola B2B.
Anche la legge che disciplina l’uso e il godimento è stata aggiornata per riflettere queste aggiunte.
Sintesi della partecipazione virtuale agli eventi – implicazioni per la conformità all’IVA
Per gli eventi a cui si partecipa virtualmente, il luogo della prestazione, sia per il B2B che per il B2C, sarà il luogo in cui è stabilito il cliente, anche se questo può essere modificato dall’applicazione delle regole di utilizzo e godimento.
Per i partecipanti B2B, l’organizzatore non applicherà l’IVA locale, poiché si applicherà l’inversione contabile, a meno che l’organizzatore e il partecipante non siano stabiliti nello stesso Stato membro.
Per i partecipanti B2C, l’ospitante applicherà l’IVA locale in base alla sede del partecipante. Gli OSS dell’Unione e non dell’Unione saranno a disposizione per assistere la rendicontazione se il partecipante si trova nell’UE.
Trasposizione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 31 dicembre 2024 e devono applicarle a partire dal 1° gennaio 2025.
Nel prossimo blog esamineremo alcune questioni pratiche che possono derivare da questi cambiamenti e il loro impatto sulla conformità all’IVA.
Agisci
Contattate per discutere le vostre esigenze di conformità all’IVA o scaricate la nostra guida, Comprendere gli obblighi IVA: Eventi europei.