Al di là delle implicazioni delineate nel nostro ultimo post sul blog, il decreto legge portoghese 28/2019 incide sulle aree che vanno al di là della fatturazione, apportando modifiche sia all’archiviazione sia alla trasmissione dei dati fiscali.
Archiviazione elettronica obbligatoria
Una novità introdotta dal decreto legge è l’introduzione esplicita dell’obbligo di archiviazione delle fatture elettroniche in formato digitale, che favorisce ulteriormente l’adozione di formati elettronici. Il Portogallo ha scelto un sistema chiuso in cui, per legge, la fattura deve rimanere nel formato in cui è stata emessa. Ciò significa che le aziende che non emettono fatture elettroniche ma che ne ricevono dai propri fornitori dovranno acquisire e mantenere un archivio elettronico o, in alternativa, rifiutare la fattura e richiederne una versione cartacea. Per quanto riguarda l’archiviazione, infatti, la legge non consente di modificare il formato della fattura.
Il decreto stabilisce poi alcuni requisiti di archiviazione:
- Archiviazione delle fatture elettroniche che consenta di eseguire controlli in grado di garantire l’affidabilità dei dati;
- Esecuzione di controlli per impedire la creazione, l’alterazione o la rimozione di dati in maniera illecita;
- Recupero dei dati in caso di incidente;
- Possibilità di riprodurre copie leggibili dei dati.
I contribuenti hanno l’obbligo di segnalare alle autorità fiscali l’ubicazione del proprio archivio elettronico. Tutti i contribuenti dovranno conformarsi alle regole di transizione del decreto legge entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 17 marzo 2019.
Modifiche all’archiviazione SAF-T (PT)
Oltre alle regole di archiviazione elettronica, sono state introdotte modifiche alla trasmissione dei dati delle fatture all’autorità fiscale attraverso i file SAF-T (PT) modificando le disposizioni stabilite nel decreto legge portoghese n. 198/2012 in merito alle tempistiche di consegna del file SAFT-T (PT). Finora, per adempiere agli obblighi dichiarativi, i contribuenti potevano consegnare il file SAF-T entro il 25 del mese successivo all’emissione della fattura.
Da oggi, invece, si prevedono tempistiche ridotte secondo il seguente programma:
- Per il 2019, il decreto modifica il termine al giorno 15 del mese successivo all’emissione della fattura;
- A partire dal 2020, si passerà al giorno 10 del mese successivo all’emissione della fattura.
I contribuenti potranno comunque scegliere di trasmettere i dati in tempo reale tramite integrazione del servizio web invece di caricare il file SAF-T (PT). Il decreto legge ha rafforzato questa opzione, in quanto i contribuenti che scelgono di trasmettere i propri dati in questo modo non sono obbligati a stampare fatture emesse B2C a meno che non sia esplicitamente richiesto dall’acquirente e purché rispettino il requisito di inserire il codice di fatturazione unico nella fattura e utilizzare un software di fatturazione certificato.
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