La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha stabilito che gli Stati membri devono accettare, come formalmente presentate, richieste di rimborso dell’IVA contenenti identificativi della fattura diversi dai numeri di fattura sequenziali.
Nella causa C-346/19 (sentenza del 17 dicembre 2020), una domanda di rimborso dell’IVA del contribuente austriaco è stata respinta dall’Ufficio federale delle imposte tedesco, in quanto i «numeri di fattura» elencati nel modulo di domanda erano numeri di riferimento piuttosto che numeri di fattura sequenziali.
Il contribuente austriaco ha contestato l’avviso, ma l’ufficio delle imposte ha stabilito che i numeri di riferimento non erano conformi ai requisiti di legge e che il contribuente non aveva quindi presentato formalmente una richiesta di rimborso valida entro il termine previsto dalla legge.
La CGUE non è d’accordo, ritenendo che una domanda di restituzione in tali circostanze debba essere considerata validamente presentata. Secondo il giudice, i requisiti sostanziali della domanda erano soddisfatti, dato che i numeri di riferimento forniti dal contribuente consentivano di identificare le fatture.
Il giudice ha ritenuto particolarmente rilevante che l’Ufficio federale delle imposte avesse la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, comprese le copie delle fatture originali, qualora ritenesse che le informazioni fornite dal contribuente fossero insufficienti per concedere il rimborso. Dichiarare la domanda non valida senza presentare una richiesta di ulteriori informazioni è stata una sanzione sproporzionata per il mancato rispetto di un requisito puramente formale.
Garantire la neutralità dell’IVA in tutta l’UE
Non è la prima volta che la CGUE esamina le pratiche di rimborso delle autorità fiscali tedesche. Nella sentenza C371/19 (sentenza 18 novembre 2020), il giudice ha dichiarato che le autorità tedesche avevano violato il principio della neutralità dell’IVA rifiutando sistematicamente di richiedere informazioni mancanti dalle domande di rimborso dell’IVA, come copie di fatture o documenti di importazione. Invece, le autorità respingerebbero immediatamente le domande, proprio come nel C-346/19.
Il giudice ha osservato che il principio di neutralità dell’IVA richiede che il rimborso debba essere concesso quando sono soddisfatte tutte le condizioni sostanziali per il rimborso e che i richiedenti abbiano tutte le possibilità di fornire le informazioni necessarie a sostegno di una richiesta sostanziale. Ciò garantisce che il diritto del contribuente a un regolamento dell’IVA già pagata sia tutelato nella massima misura possibile.
Sebbene la sentenza della CGUE in entrambi i casi fosse favorevole per i contribuenti, il tribunale ha sottolineato entrambe le volte che il mancato rispetto di un requisito formale potrebbe ancora rivelarsi fatale per una domanda se non corretta.
Nella sentenza C346/19, ad esempio, il tribunale ha osservato che l’ufficio delle imposte potrebbe richiedere ufficialmente numeri di fattura sequenziali al contribuente e potrebbe respingere la domanda se tali numeri non fossero stati forniti entro un mese dalla richiesta.
Le aziende devono comprendere e rispettare le normative delle autorità fiscali, anche se un requisito è formale piuttosto che sostanziale.
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