Il protocollo dell’Irlanda del Nord relativo alle merci che si spostano dalla Gran Bretagna all’Irlanda del Nord continua a causare problemi, portando a chiedere di sospenderlo attraverso l’articolo 16. Ma allo stesso tempo, alcuni politici del NI stanno cercando di capitalizzare sulla possibilità di investimenti interni da parte di società che possono trarre vantaggio dalla presenza sia nel Regno Unito che nel mercato unico allo stesso tempo. Questo sarà un interessante cerchio da quadrare.
Per le merci che si spostano dalla Gran Bretagna all’UE, è stato necessario rivedere le catene di approvvigionamento e la conformità IVA, soprattutto quando il fornitore GB è tenuto a importare le merci. Qui abbiamo il problema della teoria che si scontra con la realtà, richiedendo una revisione dei piani.
Molti fornitori britannici che vendono beni nell’UE hanno deciso che un buon approccio sarebbe stato quello di ottenere un numero di partita IVA nei Paesi Bassi e quindi importare i beni in base a una licenza ex articolo 23 per differire l’IVA all’importazione nella dichiarazione IVA – un regime semplice da istituire e gestire. Tuttavia, ai sensi del codice doganale dell’Unione, chiunque importi merci nell’UE deve essere stabilito nell’UE o nominare un «agente doganale indiretto» stabilito nell’UE.
Dopo aver accettato tale nomina, l’entità dell’UE diventa solidalmente responsabile con l’importatore per l’IVA e il dazio dovuti. Non sorprende che sia difficile trovare aziende in grado di offrire tale servizio. Nel 2020, l’organismo che rappresenta gli spedizionieri in Germania ha suggerito che tali nomine non dovrebbero essere accettate a causa del rischio finanziario. Per molte aziende del Regno Unito, l’unica soluzione è stata quella di creare una società nell’UE, spesso nei Paesi Bassi, per importare a loro nome.
La Brexit ha anche causato problemi alle aziende del Regno Unito che forniscono apparecchiature necessarie per essere installate in fabbriche o altri locali, come parti di linee di produzione di produzione.
Nell’ambito del mercato unico c’è una semplificazione per tali forniture. Il venditore può trasferire i beni in un altro Stato membro per installarli presso il cliente che contabilizza l’imposta sugli acquisti dovuta sui beni. Questo perché non è necessario che il fornitore abbia un numero di partita IVA locale nello Stato membro in cui sono installate le merci.
Dopo la Brexit, i fornitori che spediscono merci dalla Gran Bretagna all’UE per l’installazione non sono più in grado di utilizzare questa semplificazione. Invece, il fornitore del GB deve ora importare le merci nell’UE e quindi effettuare una vendita. Se le merci sono importate e installate in uno Stato membro in cui l’inversione contabile estesa si applica alla vendita, si verificherà un problema di flusso di cassa relativo all’IVA all’importazione pagata. Le richieste devono essere presentate ai sensi della tredicesima direttiva e, se lo Stato membro interessato applica il concetto di «reciprocità», allora la richiesta può essere respinta.
La «reciprocità» consente a uno Stato membro di rifiutare il rimborso dell’IVA ai contribuenti di paesi terzi che non consentono rimborsi IVA ai contribuenti dello Stato membro. Lo Stato membro pubblica normalmente un elenco di paesi terzi che possono presentare domande quando viene invocata la reciprocità.
Prima della Brexit, non c’era bisogno che il Regno Unito fosse in una lista del genere, quindi questo rappresenta ora un rischio reale. Alcuni Stati membri, tra cui la Spagna, hanno aggiunto il Regno Unito alla loro lista subito dopo la Brexit. Se queste sottili complessità non vengono considerate prima di concordare una transazione, le conseguenze del flusso di cassa potrebbero essere gravi, quindi la pianificazione è essenziale.
Le imprese devono inoltre assicurarsi di essere preparate ai cambiamenti che sono entrati in vigore il 1° gennaio 2022.
Ai sensi dell’accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito, le merci esportate dalla Gran Bretagna nell’UE con origine britannica sono esenti da dazi all’importazione. In alcune situazioni, gli esportatori richiedono ai loro fornitori informazioni sull’origine delle merci che forniscono.
Fino al 31 dicembre 2021, un esportatore di merci dalla Gran Bretagna nell’UE non aveva bisogno di essere in possesso di una dichiarazione del fornitore quando presentava un’attestazione di origine che il cliente doveva utilizzare per richiedere l’aliquota del dazio zero sulle importazioni nell’UE. È sufficiente che l’esportatore sia sicuro che le norme di origine siano rispettate e compia ogni sforzo per ottenere le dichiarazioni dei fornitori in modo retroattivo.
Supponiamo che un esportatore del Regno Unito ritenga che una dichiarazione del fornitore non sia disponibile retroattivamente. In tal caso, devono informare il cliente dell’UE che dovrà considerare l’impatto sulle importazioni che hanno effettuato.
Se un esportatore non è in grado di soddisfare una richiesta ufficiale di verifica dell’origine delle merci essendo il Regno Unito, il cliente dell’UE sarà tenuto a pagare l’intera aliquota del dazio a posteriori.
A partire dal 1° gennaio 2022, un esportatore deve essere in possesso di una dichiarazione del fornitore, se richiesto, al momento della dichiarazione di origine al cliente o è dovuta l’aliquota piena del dazio doganale. Questa modifica significativa delle norme avrà un impatto su tutte le imprese che esportano nell’UE, compresi i rivenditori al dettaglio di e-commerce che vendono beni superiori a 150 EUR.
Agisci
Scopri i vantaggi che un fornitore di servizi gestiti può offrire per alleggerire gli oneri di conformità IVA della tua azienda.